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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3121/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19339/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli - P.zza Porzio Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - 80030620639
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500993181000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250099381911000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2523/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n.07120250099381810000 notificata in data 31-7-2025 per crediti giudiziari pari ad euro 85,89 e n.07120250099381911000 notificata in data 17-7-2025 per crediti giudiziari per euro 79,86.
Eccepiva la ricorrente la mancata notifica di atti prodromici e il difetto di motivazione.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Tribunale ordinario di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso fondato.
La procedura di riscossione del contributo unificato non pagato prevede l'invio di un avviso bonario da parte della cancelleria, seguito, in caso di mancato adempimento, dall'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Tribunale ordinario di Napoli non ha prodotto la prova del regolare invio di un atto prodromico alla ricorrente con il quale contestare il mancato pagamento. Anche nella relazione richiesta all'ufficio amministrativo nulla si dice al riguardo.
Inoltre si accoglie anche l'eccezione di motivazione della cartella. In essa infatti non è rilevabile alcuna indicazione circa il procedimento giudiziario al quale si riferisce. Solo in sede di memoria di costituzione il
Tribunale di Napoli ha colmato tale difetto di motivazione.
La Corte pertanto accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese che si liquidano in euro 150,00 oltre oneri di legge in favore del ricorrente.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19339/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli - P.zza Porzio Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - 80030620639
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500993181000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250099381911000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2523/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n.07120250099381810000 notificata in data 31-7-2025 per crediti giudiziari pari ad euro 85,89 e n.07120250099381911000 notificata in data 17-7-2025 per crediti giudiziari per euro 79,86.
Eccepiva la ricorrente la mancata notifica di atti prodromici e il difetto di motivazione.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Tribunale ordinario di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso fondato.
La procedura di riscossione del contributo unificato non pagato prevede l'invio di un avviso bonario da parte della cancelleria, seguito, in caso di mancato adempimento, dall'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Tribunale ordinario di Napoli non ha prodotto la prova del regolare invio di un atto prodromico alla ricorrente con il quale contestare il mancato pagamento. Anche nella relazione richiesta all'ufficio amministrativo nulla si dice al riguardo.
Inoltre si accoglie anche l'eccezione di motivazione della cartella. In essa infatti non è rilevabile alcuna indicazione circa il procedimento giudiziario al quale si riferisce. Solo in sede di memoria di costituzione il
Tribunale di Napoli ha colmato tale difetto di motivazione.
La Corte pertanto accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese che si liquidano in euro 150,00 oltre oneri di legge in favore del ricorrente.