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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/09/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice
Dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7403/2025 R.V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DANIELE ELISA
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MENEGHELLO MARCO nonché da e con il patrocinio dell'avv. Parte_3 Parte_4
MENEGHELLO MARCO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte delle parti: L'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle mutate condizioni economiche del signor conseguenti anche Parte_1 alle precarie condizioni di salute dello stesso, all'età e al percorso formativo intrapreso dalle figlie e al recente trasferimento, da parte del padre, in favore delle figlie, della proprietà dell'immobile sito in Cadoneghe (PD), Via Rigotti, n. 15/d, con rinuncia alla prelazione e al 25% del prezzo in caso di vendita, voglia modificare le condizioni concordate tra i coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del
pagina 1 di 3 matrimonio concordatario, disponendo la revoca di ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario in capo al signor in favore delle figlie e Pt_1 Pt_4
. Parte_3
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.615/2009 di questo Tribunale, passata in giudicato il 6.4.2009, come in epigrafe.
Le figlie maggiorenni, e , aderivano alle domande, Parte_3 Parte_4 presentando il ricorso congiuntamente ai genitori.
*
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate non presentano profili di illegittimità e appaiono coerenti con la condizione di sostanziale autonomia economica conseguita dalla figlia di 24 anni e con la precaria condizione Pt_4 reddituale del padre, attualmente disoccupato, anche a causa della condizione di invalidità nella misura del 80%, riconosciutagli dalla competente Commissione sanitaria (docc.5-6). Va inoltre considerato che il padre ha assolto gli obblighi di mantenimento originariamente previsti e successivamente modificati dalle parti con atti privati (docc.11-12) e che la madre è in grado di assumersi interamente gli obblighi di mantenimento della figlia , con lei convivente, nel breve tempo Parte_3 presumibilmente necessario per il conseguimento dell'autonomia economica, dopo il completamento degli studi universitari.
Va pertanto preso atto degli accordi intercorsi sul punto fra le parti e va disposta la modificazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità.
Stante la natura del procedimento, va disposta la compensazione delle spese, come richiesta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 2 di 3 1) a parziale modifica della sentenza n.615/2009 di questo Tribunale, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti come in epigrafe;
2) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice
Dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7403/2025 R.V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DANIELE ELISA
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MENEGHELLO MARCO nonché da e con il patrocinio dell'avv. Parte_3 Parte_4
MENEGHELLO MARCO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte delle parti: L'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle mutate condizioni economiche del signor conseguenti anche Parte_1 alle precarie condizioni di salute dello stesso, all'età e al percorso formativo intrapreso dalle figlie e al recente trasferimento, da parte del padre, in favore delle figlie, della proprietà dell'immobile sito in Cadoneghe (PD), Via Rigotti, n. 15/d, con rinuncia alla prelazione e al 25% del prezzo in caso di vendita, voglia modificare le condizioni concordate tra i coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del
pagina 1 di 3 matrimonio concordatario, disponendo la revoca di ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario in capo al signor in favore delle figlie e Pt_1 Pt_4
. Parte_3
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.615/2009 di questo Tribunale, passata in giudicato il 6.4.2009, come in epigrafe.
Le figlie maggiorenni, e , aderivano alle domande, Parte_3 Parte_4 presentando il ricorso congiuntamente ai genitori.
*
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate non presentano profili di illegittimità e appaiono coerenti con la condizione di sostanziale autonomia economica conseguita dalla figlia di 24 anni e con la precaria condizione Pt_4 reddituale del padre, attualmente disoccupato, anche a causa della condizione di invalidità nella misura del 80%, riconosciutagli dalla competente Commissione sanitaria (docc.5-6). Va inoltre considerato che il padre ha assolto gli obblighi di mantenimento originariamente previsti e successivamente modificati dalle parti con atti privati (docc.11-12) e che la madre è in grado di assumersi interamente gli obblighi di mantenimento della figlia , con lei convivente, nel breve tempo Parte_3 presumibilmente necessario per il conseguimento dell'autonomia economica, dopo il completamento degli studi universitari.
Va pertanto preso atto degli accordi intercorsi sul punto fra le parti e va disposta la modificazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità.
Stante la natura del procedimento, va disposta la compensazione delle spese, come richiesta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 2 di 3 1) a parziale modifica della sentenza n.615/2009 di questo Tribunale, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti come in epigrafe;
2) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3