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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 19/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 11855 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Sarra – L. Basilico in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege;
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera e differenze
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 19/02/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 19/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 11855 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Sarra – L. Basilico in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege;
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera e differenze
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 19/02/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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