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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/07/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 738\2025
V.G. promosso da (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) rappresentati e difesi, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Filippo Coppelli presso il cui studio in Aulla, via Nazionale,
36, MS, sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: i) Parte_1 Parte_2
in data 27.08.2011 hanno contratto matrimonio civile in Villafranca in Lunigiana (MS) iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 10, Parte I, Serie Ufficio 1, anno 2011, con regime di separazione nei loro rapporti patrimoniali;
ii) dopo uno specifico percorso preadottivo durato quattro anni con esito adeguato e ricorrendone le condizioni sia sostanziali che formali, mediante sentenza n. 13/2022 del Tribunale per i
Minorenni di Genova, depositata in data 22.03.2022, sono divenuti genitori per adozione di , nata a [...] il [...]; iii) l'unione è andata Persona_1
deteriorandosi, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale pagina 1 di 2 tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. voglia procedere all'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti hanno deposito note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno manifestato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto alla luce del disposto di cui all'art. 151 c.c..
Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto devono essere omologati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio civile in Villafranca in Lunigiana (MS) in
[...]
data 27.08.2011, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
10, Parte I, Serie Ufficio 1, anno 2011, autorizzandoli a vivere separati;
OMOLOGA gli accordi di cui al ricorso intervenuti tra le parti;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 27.6.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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