Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6098 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 20128/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20128/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Peluso e Paola Esposito pec: C.F._2
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opponenti
E
, C.F. e P.IVA , in persona dall'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 unico dott. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Locantore;
CP_2
opposta
CONCLUSIONI:
Conclusioni per la parte opponente:
“voglia l'On. Tribunale adito accogliere l'opposizione con vittoria di spese di lite, iva, cpa e spese generali, e con espressa richiesta di attribuzione in favore dei procuratori antistatari”
Conclusioni per la parte opposta:
In via preliminare Affinché voglia l'adito Giudice dare atto che la Corte di Cassazione (PRIMO
PROCEDIMENTO) con l'ordinanza n.9638 del 19.04.2018 ed il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere (SECONDO PROCEDIMENTO) con la sentenza n. 4578 del 13.12.2022 hanno già deciso sulle
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 fideiussori della (debitrice principale), hanno proposto opposizione all'esecuzione Parte_3 avverso l'atto di precetto notificato da in data 29.06.21 e 10.07.2021, per la Controparte_1
somma pari ad €.310.463,24, oltre accessori, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1966 del 14.7.1993, RG
n. 8264/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In particolare, hanno chiesto di dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'opposto atto di precetto per le seguenti ragioni:
- nullità del precetto opposto per omessa notificazione del prodromico decreto ingiuntivo agli odierni opponenti;
- intervenuta prescrizioni dei crediti, non essendo idonea ad interrompere il decorso della stessa l'azione intrapresa nei confronti del debitore principale, (avendo il creditore presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento della dichiarato in data Parte_3
30.05.1994); ciò sul presupposto che, in capo agli odierni opponenti andrebbe riconosciuta non la qualifica di fideiussori, dunque obbligati solidalmente col debitore principale, ma di garanti autonomi;
- indeterminatezza ed inesistenza del debito, stante l'applicazione di un tasso del 19% per gli interessi;
eccepiva, inoltre, la maturata prescrizione quinquennale degli interessi ex art. art. 2948, n. 3, c.c.;
- l'avvenuto parziale pagamento del debito, avendo l'opposta dichiarato di aver già incassato in sede di concordato fallimentare l'importo di €.109.539,04;
- la nullità della fideiussione omnibus;
- l'infondatezza scopo dell'esecuzione forzata annunciata con precetto.
Hanno concluso, pertanto, come segue: “Stante l'urgenza di evitare l'imminente esecuzione minacciata dalla notifica del precetto, sospendere, per i motivi indicati, la efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto. Nel merito accertare l'illegittimità, infondatezza ed inefficacia del precetto notificato, dichiarando che la non ha diritto a procedere ad esecuzione nei Controparte_1
confronti degli odierni opponenti. Il tutto con vittoria di spese di lite, iva, cpa e spese generali, e con espressa richiesta di attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
pagina 2 di 6 Parte convenuta, costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, la litispendenza con il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio n.r.g. 5435/2018; ha poi dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche con riferimento agli interessi, nonché della doglianza relativa alla indeterminatezza ed inesistenza del debito (non sussistendo alcun divieto alla richiesta di interessi così come emessi al momento della emissione di un provvedimento giudiziale). Ancora, ha dedotto l'infondatezza tanto della eccezione di pagamento parziale, quanto dell'eccezione relativa alla “infondatezza scopo dell'esecuzione forzata annunciata con precetto”, nonché, infine, l'inammissibilità della doglianza relativa alla nullità della fideiussione omnibus, in quanto già oggetto del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, in diritto va rilevato che nella fattispecie in esame il titolo azionato è costituito da un decreto ingiuntivo, per cui si deve tener conto dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di titolo giudiziale.
Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato (ex multis
Cass. 24471/2024; Cass. 12664/2000). In altri termini, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opponente può dedurre solo questioni relative a fatti modificativi od estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo avente natura giudiziale, ma non questioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate con gli opportuni mezzi di impugnazione contro detto titolo, in sede di cognizione (Cass.
22090/2021). Pertanto, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive al suo passaggio in giudicato, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia. Alla luce di quanto finora illustrato circa i limiti di cognizione del
Giudice dell'opposizione all'esecuzione, è evidente che parte opponente avrebbe potuto eccepire con l'opposizione all'esecuzione solo i fatti successivi alla formazione del titolo azionato, mentre invece i motivi di opposizione attinenti alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo sotteso al precetto, alla nullità del rapporto di fideiussione e alla indeterminatezza del debito attengono proprio al merito della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo in executivis (avverso il quale, peraltro, pendeva pagina 3 di 6 ancora opposizione innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio).
2.1. In particolare, quanto alle doglianze relative alla mancata notifica del decreto ingiuntivo occorre osservare che l'opposizione volta a far valere l'inesistenza di un'attività di notificazione mira a scardinare tout court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (Cass. Sez. 3, sent. n.17308 del 31/08/2015; Cass. 1219/14; Cass. n. 15892/09; Cass.
10495/04; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/11/2019, n. 29729).
Ebbene, nella fattispecie in esame deve ritenersi che non si versa in ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo: il decreto ingiuntivo risulta infatti notificato il 18 settembre 1993 agli opponenti a mani di , qualificatasi come “sorella convivente” di e Controparte_3 Controparte_4
“cognata incaricata” di . Parte_2
La notifica in esame non può, pertanto, sicuramente considerarsi inesistente alla luce di quanto statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2016 e dall'orientamento giurisprudenziale successivo secondo cui “L'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.” (Sez. U,
Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01)”. Sulla base dei principi espressi dalla Corte di cassazione, dunque, deve ritenersi che tale motivo di opposizione avrebbero dovuto essere sollevato nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 o art. 650 c.p.c.
Ancora, allo stesso modo, quanto alle doglianze relative alla nullità della fideiussione ombibus, nonché alla indeterminatezza del debito per lamentata sopravvenuta usurarietà degli interessi (rispetto al tasso originariamente convenuto al 19%), occorre osservare come tali motivi siano tesi ad incidere sulla validità e fondatezza del credito azionato con il decreto ingiuntivo, non potendo non essere ricondotti al merito del titolo esecutivo.
In conclusione, sulla base di quanto finora argomentato deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione relativamente ai citati motivi.
3. Tanto detto, quanto agli ulteriori motivi di opposizione si osserva quanto segue.
pagina 4 di 6 In particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione il giudice dell'opposizione può tener conto solo della prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale posto in esecuzione.
Ebbene, sul punto va evidenziato che il termine di prescrizione non può ritenersi decorso all'epoca della notifica del precetto, in quanto tale termine risulta essere stato interrotto inizialmente in data
22.09.1995, dalla domanda di ammissione al passivo del Sul punto, si CP_5 Parte_3
rileva che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cass., Sez. 3, sent. n. 16408 del 17/07/2014;
Cass., Sez. 3, ord. n. 9638 del 19/04/2018). Considerato che la procedura concorsuale è stata dichiarata chiusa in data 27.03.2013 (come emerge dalla documentazione depositata dalle parti), è evidente che la prescrizione deve ritenersi interrotta in data 22.09.1995 con effetto sospensivo fino alla data di chiusura del fallimento del 27.03.2013.
Inoltre, come opportunamente documentato da parte opposta, il termine di prescrizione veniva ulteriormente interrotto con la notifica di un primo precetto in data 08.05.2018. E' noto infatti che, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni opponenti, l'atto di interruzione della prescrizione per il credito capitale (ovvero principale) estende i suoi effetti al credito per interessi, in ragione del carattere accessorio di questa seconda obbligazione (cfr. Cass., 7 gennaio 1982, n. 61; Cass., 15 marzo 2007, n.
6047; Cass., 4 settembre 2003, n. 12924). In particolare, nel fallimento, la prescrizione degli interessi maturati sui crediti principali è interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura dalla domanda di insinuazione al passivo (cfr. Cass., Sez. I, 19 giugno 2020, n. 11983).
L'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti è, dunque, infondata e va rigettata.
Né può accedersi alla tesi degli opponenti secondo cui non vi sarebbe solidarietà tra il debito loro e quello della : il titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo, non prevede Controparte_6 alcuna specificazione al riguardo, con la conseguenza che, vista anche l'allegazione di obbligazione solidale contenuta nel ricorso monitorio, trova applicazione la disposizione generale dell'art.
1.294 c.c. secondo cui “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
4. Quanto all'eccezione di avvenuto parziale pagamento, anche quest'ultima risulta inidonea a paralizzare la preannunciata esecuzione, in quanto la società opposta, nel precetto impugnato, aveva precisato di aver già incassato in sede fallimentare l'importo di €.109.539,04 portando in detrazione il relativo importo.
pagina 5 di 6 5. Infine, del tutto inconferente appare in questa sede la doglianza denominata “infondatezza scopo dell'esecuzione forzata annunciata con precetto”: gli opponenti affermano al riguardo che “E' evidente che lo scopo della è quello di procedere con esecuzione forzata sull'immobile in Controparte_1
Napoli alla Via Manzoni n.61 di proprietà della IG.ra , figlia degli odierni Controparte_7 opponenti, e ciò lo si evince dalla iscrizione d'ipoteca operata dalla in data Controparte_1
14.04.2014 (doc.9), formalità pregiudizievole iscritta sul predetto immobile, di proprietà appunto della IG.ra , sulla base del presunto debito rappresentato dal decreto ingiuntivo Controparte_7 opposto ed ottenuto in danno dei propri genitori.”
Ebbene la doglianza è del tutto inconferente, oltre che prematura, nella presente sede di opposizione a precetto, in difetto di azioni esecutive già intraprese dal creditore.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022) alla luce del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna le parti opponenti al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio che liquida in euro 8.500,00 per compensi professionali del procuratore, oltre 15% spese generali,
c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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