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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa RA LT Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliera
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1038/2022 R.G. promossa da
Parte_1
(già )
[...] Parte_2
( , in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Giuseppe Beretta
Appellante contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenza Pirracchio
Appellato
OGGETTO: infortunio sul lavoro - risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza non definitiva n. 4009 del 10 novembre 2020, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso con il quale CP_1
, dipendente dell in epigrafe indicata
[...] Parte_1
con la qualifica di collaboratore sanitario professionale addetto alla circolazione extracorporea, aveva chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità dell'azienda datrice di lavoro nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 26 aprile 2013, per violazione dell'art. 2087 c.c. e del T.U. 81/2008 nonché degli artt.
1218, 2042, 2049, 2051 e 2050 c.c., e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro.
Con il ricorso introduttivo il aveva dedotto che quest'ultimo era CP_1
stato determinato dal malfunzionamento dei sensori della porta di tipo scorrevole di accesso alla sala operatoria contrassegnata dalla lettera B, che, non rilevando la sua presenza, si era chiusa violentemente e improvvisamente, lasciandolo incastrato contro lo stipite e provocandogli una grave lesione agli arti superiori e in particolare alla spalla sinistra. Aveva dedotto la sussistenza del nesso di causalità non essendo la porta stata da tempo revisionata, con conseguente responsabilità dell'azienda anche ex art. 2051 c.c., nonché la mancata adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure necessarie ai sensi dell'art. 2087 c.c. e previste dal d. lgs. n. 81/2008. Aveva altresì evidenziato che gli era stata riconosciuta un'invalidità permanente pari al 16% per la quale aveva ottenuto dall' la relativa rendita sino all'1.05.2015, la cui erogazione era stata poi CP_2
sospesa per effetto della successiva riduzione della soglia di inabilità, riconosciuta dall'Istituto assicuratore nella misura del 12%. L'indennizzo corrisposto dall CP_2
non poteva in ogni caso ristorare integralmente il pregiudizio subìto dovendo la tutela risarcitoria essere piena e integrale e coprire tutte le componenti del danno.
2 Il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari di nullità del ricorso e difetto di legittimazione passiva formulate dall'azienda convenuta e ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva anzitutto “pacifico tra le parti, sotto il profilo del suo accadimento storico, il sinistro dedotto in ricorso”.
In particolare, rilevava: “L'Azienda resistente ha affidato le sue difese agli assunti secondo cui le misure di protezione e prevenzione esigibili a tutela dei lavoratori riguarderebbero un ambito cognitivo tecnico, come tale esulante dall'organizzazione del lavoro datoriale;
ha precisato, in particolare, che la manutenzione tecnica delle porte automatiche, stante l'incapacità di idonea previsione ed azione, era stata affidata ad una ditta esterna, ovvero a personale altamente specializzato, dotato delle necessarie competenze tecniche;
ha concluso nel senso che nessuna responsabilità potrebbe esserle addebitata, non essendo esigibile da parte sua un comportamento diverso, vertendosi in situazione di imprevedibilità ed inevitabilità, come tale implicante la propria mancanza di colpa per avere demandato a soggetti specializzati la manutenzione tecnica della porta, ottenendo riscontri positivi. La stessa, limitandosi ad affermare come fosse evidente la necessità di indagare sull'esatta dinamica della vicenda, lungi dal negare l'effettivo accadimento del sinistro per essere stato attinto il ricorrente alla spalla sinistra dalla porta automatica della sala operatoria chiusasi allorché non aveva ancora superato il varco, ha rimarcato l'indispensabilità della ricostruzione della esatta dinamica della vicenda non già negando la verificazione del sinistro sul luogo di lavoro, ma al fine di verificare se anche il danneggiato potesse avere avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento. Così, ha evidenziato parte resistente che non sarebbe chiaro “..se vi sia un'eventuale incidenza nell'eziologia dell'evento lesivo anche della condotta del lavoratore, il quale, per inciso, all'orario indicato accedeva ingiustificatamente mentre nella stessa non vi era alcun paziente in quanto gli altri dipendenti in servizio (con
3 esclusione del teste indicato da parte ricorrente), erano impegnati nell'attività di sterilizzazione, lavaggio ferri e riordino sale” (v. la memoria difensiva a pagina
12) e che parimenti non sarebbe chiaro il motivo per cui il ricorrente si sia recato in Pronto Soccorso solo il giorno successivo alla verificazione del sinistro. Non rileva, dunque, che l'unico testimone indicato come il solo Testimone_1
dipendente che avrebbe assistito al sinistro, in sede di escussione testimoniale, non ne abbia ricordato la dinamica. L'azienda, del resto, nella ricostruzione in fatto della vicenda, senza mai negare l'accaduto, si è limitata ad addurre di avere trasmesso all' e al Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane del CP_2
P.O. G. , in data 13 maggio 2013, a seguito del completamento Pt_1
dell'istruttoria relativa all'infortunio in questione, la nota prot. n. 93 dell'8 maggio 2013 a firma del Dott. Direttore dell Persona_1 [...]
e del Dott. , Coordinatore Parte_3 Persona_2
Tecnico CEC, ove si legge che “[…] a seguito della Sua nota del 29/4/2013 prot.
n. 1459, abbiamo verificato con il personale in servizio al momento dell'incidente, che non erano presenti nelle sale operatorie pazienti. Il personale infatti era impegnato nelle attività di sterilizzazione, lavaggio ferri e riordino sale, si evince quindi che nessuno dei dipendenti in servizio ha assistito all'accaduto tranne il sig. ”. Persona_3
Certo, pertanto, l'evento dannoso e il rapporto di causalità con l'ambiente lavorativo, il Tribunale riteneva che l'azienda non avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente. Incontroverse l'esistenza del danno e la relativa causa materiale (anta della porta scorrevole chiusasi sulla spalla del ricorrente), attesa la presunzione di colpa a carico del datore di lavoro sia in base all'art. 2087
c.c. che in base all'art. 2051 c.c., evidenziava che era “rimasto indimostrato …
l'assunto della intervenuta manutenzione tecnica della porta, labialmente addotto dalla azienda medesima in una nota a firma del Direttore dell'U.O. di
4 e del Coordinatore Tecnico CEC (cfr. all. 5 Parte_3
alla memoria difensiva), peraltro non suffragato neppure da eventuale certificazione da parte di soggetti a ciò abilitati”.
L'azienda non aveva dato prova di aver adottato tutte le cautele previste dall'art. 2087 c.c., né aveva dimostrato la natura imprevedibile del fatto dannoso e/o che l'evento fosse stato determinato da un comportamento abnorme ed esorbitante del lavoratore. Rilevava a tale ultimo riguardo: “le richieste istruttorie formulate a tale fine da parte resistente, volte a provare che il giorno in cui il ricorrente ha subito il sinistro nella sala operatoria non erano presenti pazienti, ovvero che la sala operatoria era vuota, in quanto il personale era intento al lavaggio dei ferri, all'attività di sterilizzazione e riordino sale e che, al momento del sinistro, il ricorrente non era autorizzato a recarsi presso la sala operatoria contrassegnata dalla lettera B, non sono state ammesse. In disparte la contraddittorietà dell'assunto secondo cui gli altri dipendenti in servizio, e non anche il ricorrente, erano impegnati nella attività di sterilizzazione, lavaggio ferri e riordino sale e nel contempo il ricorrente non fosse autorizzato ad entrare nella sala operatoria della cui porta si discute, deve rilevarsi come già sul piano delle allegazioni le circostanze dedotte dalla resistente non appaiono funzionali alla Pt_1
individuazione di una condotta abnorme del lavoratore. Non sono stati descritti dalla parte datoriale comportamenti posti in essere dal ricorrente tali da porre in evidenza il loro carattere di inverosimiglianza, laddove, invece, la responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere esclusa per interruzione del nesso di causalità soltanto nelle ipotesi di abnormità e assoluta imprevedibilità della condotta dell'infortunato e una simile ipotesi non risulta neppure allegata”.
Ritenuta pertanto la responsabilità dell'azienda datrice di lavoro ex artt. 2087 e
2051 c.c. per l'infortunio occorso al proprio dipendente, rimetteva la causa sul
5 ruolo per la determinazione di quanto dovuto a titolo del danno c.d. differenziale e per l'accertamento della sussistenza degli ulteriori danni dedotti in ricorso.
Disposta CTU medico legale e CTU contabile, il Tribunale, con sentenza definitiva n. 1757 del 10.05.2022, condannava indi l'azienda ospedaliera al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.722,41 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno differenziale biologico, nonché della somma di € 10.890,00 a titolo di inabilità temporanea, oltre interessi legali;
condannava altresì parte resistente al pagamento a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante della somma di € 15.508,87 e della somma di € 721,96 a titolo di rimborso spese mediche e di consulenza, oltre interessi e accessori. Rigettava ogni altra domanda in mancanza di specifica allegazione e prova degli ulteriori danni non patrimoniali lamentati.
Appellava entrambe le sentenze l'azienda soccombente con atto depositato il
9.11.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione per aver ritenuto essa azienda responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore ai sensi degli artt. 2087 e 2051 c.c. Assume che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sarebbe in contrasto con quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, in particolare dalle dichiarazioni di Testimone_2
e , i quali, in sede testimoniale, hanno riferito di non
[...] Testimone_1
conoscere l'esatta dinamica del sinistro;
sicché l'appellato non ha dato prova del nesso eziologico tra il danno lamentato e la nocività dell'ambiente di lavoro.
6 Sostiene, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, di aver inoltre dimostrato di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi dell'evento. Ribadisce, anche in questo grado, che, nella specie, le misure di protezione e di prevenzione esigibili a tutela dei lavoratori “riguardano un ambito cognitivo tecnico che, senza alcun dubbio, esula dall'organizzazione del lavoro datoriale”; in particolare, la manutenzione delle porte automatiche è affidata a una ditta esterna ovvero a personale altamente specializzato. Assume di aver dimostrato, come da documentazione in atti, di aver provveduto “con la dovuta regolarità a demandare a soggetti specializzati la manutenzione tecnica della porta”, ottenendo riscontri positivi sulla funzionalità e sull'efficienza della stessa, sicché “non può pretendersi che agisse in maniera diversa od ulteriore”. Rileva altresì, “per mero scrupolo difensivo” che l'odierno appellato si è contraddetto in sede di interrogatorio formale in ordine alla circostanza inerente alla funzionalità della porta e al fatto che la stessa non fosse stata sottoposta a revisione. Ribadisce di aver documentato che la porta era stata sottoposta a verifica tecnica in data
19.04.2013, ovvero una settimana prima del sinistro denunciato, e di avere perciò dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza e di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno.
1.1. Impugna la sentenza anche nella parte in cui afferma che non sono state allegate circostanze tali da far ritenere che l'appellato abbia posto in essere una condotta abnorme ed esorbitante così da frapporre un limite alla responsabilità datoriale ex artt. 2087 e 2051 c.c. Sostiene che la responsabilità da cose in custodia
è intrinseca al potere effettivo esplicato sulla cosa a eccezione dei casi di eventi dannosi imprevedibili ed inevitabili poiché estranei alla capacità di dominio e controllo dell'agente; nella specie, l'azienda non poteva ragionevolmente prevedere un malfunzionamento della porta atteso che l'intervento manutentivo, effettuato una settimana prima del sinistro, ne aveva attestato la funzionalità.
7 Assume, anche in questo grado, che “non è chiaro” per quale motivo il si fosse recato al pronto soccorso solo il giorno dopo alla verificazione CP_1
del sinistro e se vi sia stata “un'eventuale incidenza nell'eziologia dell'evento lesivo anche della condotta del lavoratore, il quale, per inciso, all'orario indicato accedeva ingiustificatamente mentre nella stessa non vi era alcun paziente, in quanto gli altri dipendenti in servizio (con esclusione del teste indicato da parte appellata), erano impegnati nell'attività di sterilizzazione, lavaggio ferri e riordino sale”. Il Tribunale avrebbe dovuto indagare sull'esatta dinamica della vicenda, “tenendo conto del comportamento del signor , il quale ha CP_1
attivato un rischio esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l'evento”.
2. Con altra doglianza lamenta l'erroneità della decisione “anche nella parte in cui statuisce sul quantum della domanda”.
In particolare, quanto al danno biologico, “per mero scrupolo difensivo” contesta la quantificazione operata dal primo giudice a seguito della disposta consulenza medico legale, richiamando le osservazioni critiche alla CTU, pag. 4.
Quanto al lucro cessante, rileva che l'appellato ha subìto una riduzione della capacità di lavoro tradottasi nell'idoneità allo svolgimento dei soli compiti di tipo amministrativo entro il profilo professionale di appartenenza. Rileva che il verbale della Commissione di Verifica di Palermo prevedeva una revisione con fissazione di nuova visita medica nel maggio 2018, e pertanto il responso a suo tempo fornito non era definitivo, sicché la riduzione della retribuzione mensile lamentata dev'essere temporalmente circoscritta e non può essere invariabilmente computata per tutto il tempo che residua sino alla percezione della pensione poiché altrimenti si addosserebbero al datore di lavoro tutte le diminuzioni patrimoniali future non causalmente legate all'infortunio. Inoltre, per una corretta quantificazione in linea con il principio della compensatio lucri cum damno, occorrerebbe scomputare
8 dall'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto gli importi che l'appellato ha conseguito a ristoro della diminuzione della capacità di lavoro a titolo di indennizzo CP_2
3. Infine censura la statuizione sulle spese di lite, chiedendo la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
4. L'appello è infondato.
4.1 È anzitutto infondato il rilievo secondo cui il primo giudice avrebbe operato una ricostruzione dei fatti in contrasto con quanto emerso dalle deposizioni testimoniali.
Il Tribunale, piuttosto, ha evidenziato: “Non rileva … che l'unico testimone -
- indicato come il solo dipendente che avrebbe assistito al sinistro, Testimone_1
in sede di escussione testimoniale, non ne abbia ricordato la dinamica”.
E ciò sul presupposto di quanto subito prima argomentato ovvero che doveva ritenersi pacifico tra le parti, “sotto il profilo del suo accadimento storico, il sinistro dedotto in ricorso”, in quanto l'azienda aveva affidato le proprie difese
“agli assunti secondo cui le misure di protezione e prevenzione esigibili a tutela dei lavoratori riguarderebbero un ambito cognitivo tecnico, come tale esulante dall'organizzazione del lavoro datoriale;
ha precisato, in particolare, che la manutenzione tecnica delle porte automatiche, stante l'incapacità di idonea previsione ed azione, era stata affidata ad una ditta esterna, ovvero a personale altamente specializzato, dotato delle necessarie competenze tecniche;
ha concluso nel senso che nessuna responsabilità potrebbe esserle addebitata, non essendo esigibile da parte sua un comportamento diverso, vertendosi in situazione di imprevedibilità ed inevitabilità, come tale implicante la propria mancanza di colpa per avere demandato a soggetti specializzati la manutenzione tecnica della porta, ottenendo riscontri positivi. La stessa, limitandosi ad affermare come fosse evidente la necessità di indagare sull'esatta dinamica della vicenda, lungi dal
9 negare l'effettivo accadimento del sinistro per essere stato attinto il ricorrente alla spalla sinistra dalla porta automatica della sala operatoria chiusasi allorché non aveva ancora superato il varco, ha rimarcato l'indispensabilità della ricostruzione della esatta dinamica della vicenda non già negando la verificazione del sinistro sul luogo di lavoro, ma al fine di verificare se anche il danneggiato potesse avere avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento. Così, ha evidenziato parte resistente che non sarebbe chiaro “..se vi sia un'eventuale incidenza nell'eziologia dell'evento lesivo anche della condotta del lavoratore, il quale, per inciso, all'orario indicato accedeva ingiustificatamente mentre nella stessa non vi era alcun paziente in quanto gli altri dipendenti in servizio (con esclusione del teste indicato da parte ricorrente), erano impegnati nell'attività di sterilizzazione, lavaggio ferri e riordino sale” (v. la memoria difensiva a pagina
12) e che parimenti non sarebbe chiaro il motivo per cui il ricorrente si sia recato in Pronto Soccorso solo il giorno successivo alla verificazione del sinistro. Non rileva, dunque, che l'unico testimone indicato come il solo Testimone_1
dipendente che avrebbe assistito al sinistro, in sede di escussione testimoniale, non ne abbia ricordato la dinamica. L'azienda, del resto, nella ricostruzione in fatto della vicenda, senza mai negare l'accaduto, si è limitata ad addurre di avere trasmesso all' e al Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane del CP_2
P.O. G. , in data 13 maggio 2013, a seguito del completamento Pt_1
dell'istruttoria relativa all'infortunio in questione, la nota prot. n. 93 dell'8 maggio 2013 a firma del Dott. Direttore dell Persona_1 [...]
e del Dott. , Coordinatore Parte_3 Persona_2
Tecnico CEC …”.
L'appellante non ha in alcun modo censurato tale significativa argomentazione posta a base della decisione, sulla quale, pertanto, si è formato il giudicato.
10 Inoltre, quanto alla dedotta contraddizione in cui sarebbe incorso il ricorrente in sede di interrogatorio formale, è sufficiente osservare che il predetto, sentito sul capitolo di prova rubricato nella memoria difensiva sub a) (“Vero o no che, in data
19 aprile del 2013, la porta di accesso alla sala operatoria dell'
[...]
, contrassegnata dalla lettera B, veniva Parte_4
sottoposta a verifica in relazione al suo funzionamento?”), dichiarava: “a me personalmente non risulta la circostanza indicata nel capitolo di prova anche perché non so neppure se ero di turno oppure no” ovvero non confermava, in altri termini e all'evidenza, che la porta in questione fosse stata sottoposta a verifica nel giorno indicato.
4.2 È parimenti infondato l'assunto secondo cui l'azienda avrebbe dimostrato di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi dell'evento.
Anche in questo caso, invero, l'appellante non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione ove si afferma che era “rimasto indimostrato …
l'assunto della intervenuta manutenzione tecnica della porta, labialmente addotto dalla azienda medesima in una nota a firma del Direttore dell'U.O. di del P.O. e del Coordinatore Tecnico CEC (cfr. all. 5 Parte_3 Parte_3
alla memoria difensiva), peraltro non suffragato neppure da eventuale certificazione da parte di soggetti a ciò abilitati”.
E invero, si afferma nella nota dell'8 maggio 2013, a firma dei dottori Per_1
e “La verifica tecnica della porta scorrevole in questione
[...] Persona_2
effettuata in data 19/4/2013 dal Settore Tecnico aziendale, dimostra il normale funzionamento senza danni strutturali evidenti”.
Non è dubitabile che si tratti, come correttamente rilevato dal primo giudice, di affermazione del tutto inidonea in quanto non corroborata da alcuna relativa certificazione (da parte, peraltro, stando alla nota, del “Settore Tecnico aziendale”
e non già di una asserita ditta esterna non meglio specificata) che avrebbe dovuto
11 attestare l'effettivo avvenuto adempimento dell'obbligo - non disconosciuto dall'azienda appellante - di protezione e prevenzione a carico del datore di lavoro.
Del tutto correttamente, poi, il primo giudice ha rilevato - con argomentazioni integralmente condivise dal collegio, rimaste peraltro non specificamente contestate - che l'azienda, oltre a non aver dato prova di aver adottato tutte le cautele previste dall'art. 2087 c.c., non ha altresì dimostrato che l'evento fosse stato determinato da un comportamento abnorme ed esorbitante del lavoratore, al riguardo rilevando: “le richieste istruttorie formulate a tale fine da parte resistente, volte a provare che il giorno in cui il ricorrente ha subito il sinistro nella sala operatoria non erano presenti pazienti, ovvero che la sala operatoria era vuota, in quanto il personale era intento al lavaggio dei ferri, all'attività di sterilizzazione e riordino sale e che, al momento del sinistro, il ricorrente non era autorizzato a recarsi presso la sala operatoria contrassegnata dalla lettera B, non sono state ammesse. … deve rilevarsi come già sul piano delle allegazioni le circostanze dedotte dalla resistente non appaiono funzionali alla Pt_1
individuazione di una condotta abnorme del lavoratore. Non sono stati descritti dalla parte datoriale comportamenti posti in essere dal ricorrente tali da porre in evidenza il loro carattere di inverosimiglianza, laddove, invece, la responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere esclusa per interruzione del nesso di causalità soltanto nelle ipotesi di abnormità e assoluta imprevedibilità della condotta dell'infortunato e una simile ipotesi non risulta neppure allegata”.
5. È infine inammissibile il secondo motivo di gravame, ogni altra questione assorbita.
Sui rilievi alla consulenza tecnica medico legale relativi alla quantificazione dei postumi, formulati dai CTP di entrambe le parti, il CTU rispondeva compiutamente rilevando: “le critiche mosse non riguardano quanto affermato per le conclusioni diagnostiche e i postumi derivanti dall'infortunio subito dal
12 ricorrente bensì nella proposta valutazione del danno, che viene a essere da una parte richiesta di essere ridotta al 7% (o, in subordine, al 9%) e dall'altra, invece, elevata fino al 16%. Ebbene per quanto riguarda la valutazione della relazione preliminare sono stati utilizzati proprio i riferimenti richiamati nelle note stilate dai pregiati Colleghi consulenti di parte ricorrente, tenuto conto anche delle limitazioni relative ai movimenti combinati dell'arto superiore sinistro
(impossibilità di toccare con la mano l'orecchio e di portare la stessa mano dietro la schiena a ridosso della regione lombare della colonna vertebrale) nonché della riduzione della forza dell'arto e della forza prensile della mano per l'ipotrofia muscolare conseguente ai danni articolari dovuti all'incidente. Pertanto si conferma che sono stati presi in considerazione, necessariamente in via analogica per il complesso dei combinati deficit di natura nervosa, muscolare e articolare sussistenti, gli stessi barèmes indicati nelle osservazioni di parte convenuta (per la verità richiamati anche in nota a piè di pagina nella relazione CTU preliminare) per quanto riguarda la “escursione articolare della scapolo omerale limitata globalmente della metà” [per la spalla sinistra – nel caso di specie arto n.d.] pari a 11% e la concomitante “riduzione del movimento di prono- supinazione fino alla metà” [per il gomito] con percentuale ridotta al 3%.
Applicando il consueto calcolo riduzionistico, anche se trattasi di valori minimi, si giunge infine alla percentuale globale del 14%, come già individuato, che si ritiene per il caso de quo equa e ragionevolmente applicabile. Si rappresenta, infine, che le conseguenze dell'incidente patito hanno fatto sì che il ricorrente sia stato obbligato a modificare la sua mansione lavorativa specifica, giusta decisione prima del medico competente della medesima azienda ospedaliero- universitaria e poi della commissione medica di verifica del MEF di Palermo, passando dai compiti tecnico-sanitari precedentemente svolti a mere attività di tipo amministrativo. In conclusione, facendo seguito alle superiori considerazioni
13 e per quanto sin qui argomentato, ritengo di dover ribadire e riaffermare il giudizio valutativo reso nella relazione preliminare della presente C.T.U.”.
Le suddette conclusioni del CTU sono state integralmente condivise dal primo giudice. L'appellante si è limitata a un mero richiamo dei rilievi formulati dai propri CTP a pag. 4 delle osservazioni senza tuttavia nulla argomentare in ordine alle motivate conclusioni del CTU, recepite in sentenza.
È, poi, all'evidenza inammissibile la doglianza in ordine alla limitazione temporale della riduzione della retribuzione mensile (al riguardo l'appellante richiama il verbale della Commissione di Verifica di Palermo, che prevedeva una revisione con fissazione di nuova visita medica nel maggio 2018), avendo il
Tribunale limitato la relativa pretesa risarcitoria (cfr. sentenza definitiva, pp.13-
14) al periodo dal maggio 2013 all'11 aprile 2018, data di deposito del ricorso.
Infine, il primo giudice ha disposto (cfr. sentenza definitiva, pag. 14) che,
“Individuata dal CTU la quota per indennizzo danno patrimoniale ricavabile dalla rendita costituita (sia pure per breve tempo) dall , pari ad € 1.409,67, CP_2
tale importo deve essere sottratto da quello ora calcolato a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante”.
6. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta e da distrarsi ex art. 93 cpc (v. note telematiche di parte appellata depositate il 10 dicembre 2025), seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 5.000,00, oltre
14 rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RA LT
15