Corte d'Appello Catania, sentenza 27/12/2025, n. 1136
CA
Sentenza 27 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza

    Il Tribunale ha ritenuto provato l'evento dannoso e il nesso causale con l'ambiente lavorativo. Ha accertato che l'azienda non ha adempiuto all'onere probatorio di dimostrare la manutenzione tecnica della porta, né di aver adottato tutte le cautele previste dall'art. 2087 c.c., né di aver dimostrato la natura imprevedibile dell'evento o un comportamento abnorme del lavoratore. La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità ex artt. 2087 e 2051 c.c., ritenendo infondate le argomentazioni dell'appellante sulla ricostruzione dei fatti, sulla prova della manutenzione e sull'eventuale condotta abnorme del lavoratore.

  • Accolto
    Responsabilità per cose in custodia

    La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità ex artt. 2087 e 2051 c.c., ritenendo infondate le argomentazioni dell'appellante sulla ricostruzione dei fatti, sulla prova della manutenzione e sull'eventuale condotta abnorme del lavoratore.

  • Accolto
    Quantificazione del danno non patrimoniale (danno biologico differenziale)

    Il Tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (danno differenziale biologico). La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la doglianza dell'appellante sulla quantificazione, poiché si è limitata a un mero richiamo dei rilievi dei propri CTP senza argomentare sulle motivate conclusioni del CTU recepite in sentenza.

  • Accolto
    Quantificazione del danno da inabilità temporanea

    Il Tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per inabilità temporanea. La Corte d'Appello ha rigettato l'appello su questo punto.

  • Accolto
    Quantificazione del danno da lucro cessante

    Il Tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante. La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la doglianza dell'appellante sulla limitazione temporale della riduzione della retribuzione, avendo il Tribunale correttamente circoscritto la pretesa risarcitoria al periodo dal maggio 2013 all'aprile 2018. Ha inoltre confermato la corretta applicazione del principio di compensatio lucri cum damno.

  • Accolto
    Rimborso spese mediche e di consulenza

    Il Tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese mediche e di consulenza. La Corte d'Appello ha rigettato l'appello su questo punto.

  • Rigettato
    Mancanza di specifica allegazione e prova degli ulteriori danni non patrimoniali

    Il Tribunale ha rigettato ogni altra domanda in mancanza di specifica allegazione e prova degli ulteriori danni non patrimoniali lamentati. La Corte d'Appello ha confermato tale statuizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catania, sentenza 27/12/2025, n. 1136
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
    Numero : 1136
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo