Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/03/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11003 del 2024, proposto da
Total Automotive Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Libretti e Annunziata Valeria Porreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dall’Ama S.p.A. sull’istanza-diffida alla attivazione e conclusione del procedimento di revisione dei prezzi del contratto per l’affidamento del servizio di manutenzione su cabinati e complessivi meccanici Renault in dotazione al parco mezzi aziendale AMA S.p.A., da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi CGI. 7382741E97;
nonché per l’accertamento
della fondatezza della pretesa sostanziale vantata dall’odierno ricorrente a che l’amministrazione resistente provveda alla revisione annuale dei corrispettivi, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 6 dei contratti di appalto stipulati con l’AMA S.p.a.;
e per la condanna
dell’AMA S.p.a a provvedere all’aggiornamento del prezzo del contratto ai sensi e per l’effetto dell’art. 8, comma 6 del contratto medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ama S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando di gara n. 14/2018 pubblicato sulla GURI in data 28 febbraio 2018, AMA S.p.A. indiceva una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta suddivisa in 2 Lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici Renault in parco aziendale AMA S.p.A., da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi per un periodo di 24 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, applicabile ratione temporis.
Con Provvedimento n. 69/2018 AMA aggiudicava il lotto II della procedura in favore dell’odierna ricorrente, risultata prima sulla base della graduatoria redatta in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari ad € 896.300,00 oltre IVA di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le attività iniziavano il 29 novembre 2018, il contratto tra le parti veniva perfezionato in data 24 maggio 2019 e giungeva a naturale scadenza nel mese di ottobre 2021.
L’art. 8, comma 6, del citato contratto, con riferimento ai corrispettivi dovuti da AMA alla ricorrente, prevedeva quanto segue: “ AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente ”.
Con nota inviata via pec ad AMA il 26 novembre 2023 l’Avv. Toni De Simone, in nome e per conto della Total Automotive Service S.r.l., inoltrava una richiesta di revisione prezzi riferita a tre contratti stipulati con AMA dalla sua assistita, evidenziando come, trattandosi di appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa, la revisione spettasse ex lege , anche ove non prevista dagli atti di gara o dal contratto, e diffidando, di conseguenza, la stazione appaltante ad attivare il procedimento di revisione prezzi entro il termine di 30 giorni.
Seguiva la notifica del ricorso in esame, con il quale la Total Automotive Service S.r.l. si rivolgeva a TAR per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ama S.p.A. sull’istanza-diffida alla attivazione e conclusione del procedimento di revisione dei prezzi del contratto (CIG 7382741E97), nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale da essa vantata a che l’amministrazione resistente provvedesse alla revisione annuale dei corrispettivi, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 6 dei contratti di appalto stipulati con l’AMA S.p.a. e per la condanna a provvedere all’aggiornamento del prezzo del contratto ai sensi e per l’effetto dell’art. 8, comma 6 del contratto medesimo.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento avviato su istanza di parte ex artt. 1 e 2, l. 241/90 e conseguente formazione del silenzio-inadempimento sull’istanza - diffida presentata in data 26 novembre 2023.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 8, comma 6 del contratto di appalto stipulato tra AMA SPA e Total Automotive Service, nella parte in cui prescrive un obbligo di revisione annuale dei prezzi. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e sviamento della funzione pubblica.
AMA, costituita in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo relativamente all’istituto della revisione prezzi, chiedendo, in via subordinata, il rigetto nel merito del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come eccepito da AMA difetta, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario.
In proposito occorre considerare come, nella fattispecie, la clausola di revisione prezzi connessa all’adeguamento dell’ISTAT, contenuta nell’art. 8, comma 6, del contratto stipulato tra AMA e la Total Automotive Service S.r.l, non attribuisce ad AMA alcun margine di discrezionalità in ordine all’ an e al quantum dell’adeguamento spettante alla ricorrente.
Trova dunque applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di revisione prezzi, il giudice amministrativo è carente di giurisdizione ogni volta in cui si tratti “ di dare mera esecuzione a clausole contrattuali che regolino convenzionalmente l’an ed il quantum della revisione ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2024 n. 1069; sez. V, 6 dicembre 2023 n. 10569 e Cassazione civile, sezioni unite, 5 febbraio 2025 n. 2934 e 8 febbraio 2022 n. 3935).
Nella fattispecie, come visto, la disciplina contrattuale stabilisce l’obbligo della Stazione appaltante (e il corrispondente diritto dell’appaltatore) di operare la revisione del canone, su espressa richiesta dell’impresa, sulla base di criteri rigidamente prestabiliti.
Non residuando in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità nel riconoscimento del diritto alla revisione del canone (né nell’an né nel quantum) la giurisdizione è del giudice ordinario, dovendosi l’istanza della ricorrente correttamente classificare quale richiesta di adempimento di una previsione contrattuale già puntualmente disciplinata sia in ordine all’an (previsione espressa dall’art. 8, comma 6, del contratto) che al quantum (100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,(nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi, verificatesi nell’anno precedente).
La controversia appartiene, di conseguenza, al giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO