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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2024
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 736/2024
Oggi 17 dicembre 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti:
Per l'avv. RICCIO LV, oggi sostituito dall'avv. Gaetano Parte_1 Parrello Per l'avv. NI ND, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Valeria Fabiani
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Parte appellante si riporta agli atti e insiste nelle proprie domande chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Parte appellata si riporta alla comparsa di costituzione e insiste per il rigetto dell'appello.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 736/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCIO Parte_1 P.IVA_1
LV
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
NI ND
- parte appellata -
Per la riforma della sentenza nr. 1673/2023 emessa dal Giudice di Pace di Velletri,
Sezione di Albano Laziale, nella causa civile iscritta al nr. 375/2023 R.G., pubblicata in data 13.7.2023 e non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 2 di 5 Il ha proposto gravame contro la sentenza n. 1673/2023 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Velletri ha accolto il ricorso ex art. 204 bis C.d.S. promosso dall'odierno appellato, annullando il verbale di violazione del codice della strada n. 29545/V del
10.10.2022, elevato per violazione dell'art. 142, co. 9 C.d.S. per eccesso di velocità.
L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo di appello:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142 co. 6 C.d.S. – Regolarità dell'accertamento di cui al verbale impugnato – omessa valutazione della piena prova della funzionalità e regolarità dell'apparecchio di rilevazione dell'eccesso di velocità. Ha quindi chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto del ricorso promosso dal e liquidazione a proprio favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. CP_1
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o CP_1 infondato e la liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Alla prima udienza il G.I. ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del
9.7.2025, successivamente rinviata al 17.12.2025.
***
Preliminarmente si rileva, quanto alla censura di inammissibilità mossa da parte appellata avverso l'atto di appello del (“stante la non pertinenza della censura Parte_1 mossa avverso il decisum”), che la stessa è del tutto generica:
In ogni caso, si ricorda che, per costante giurisprudenza di merito, sorta sulla scorta della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 27199/17, in tema di impugnazione civile i motivi di appello ai fini dell'ammissibilità dell'atto devono essere collegati ai singoli passaggi argomentativi della sentenza, senza la necessità di utilizzare particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello
(cfr. Corte appello Roma Sez. spec. Impresa, 07/02/2022, n. 841).
Passando all'esame dell'unico motivo di appello proposto, giova richiamare le norme di riferimento, ossia:
- l'art. 142 , comma 6, C.d. S. che prevede che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”;
- l'art. 201, comma 1-ter, C.d.S., ai sensi del quale “Nei casi previsti alle lettere b), f) e
pagina 3 di 5 g) del comma 1-bis, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”;
- la lettera f) dell'art. 201 C.d.S., che, richiamando l'art. 4 D.L. 121/2002 conv. In L. n.
168/2002, disciplina le ipotesi di utilizzo dei dispositivi per l'accertamento delle violazioni delle norme di cui agli articoli 142,148 e 176 C.d.S. (e, quindi, con il richiamo all'art. 142 C.d.S., anche per il rilevamento del superamento dei limiti di velocità);
- lo stesso art. 4 D.L. 121/2002 conv. In L. n. 168/2002, secondo cui se “vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”;
- l'art. 45, comma 6, C.d.S., il quale prevede che “(nel) regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, […] che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti”.
Ciò premesso, è noto che nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati due orientamenti opposti, ossia un primo orientamento (prevalente fino all'epoca più recente) che tende a ritenere equipollenti i procedimenti di omologazione e di approvazione (sicché vengono ritenuti legittimi i verbali di accertamento resi da Autovelox approvati), e un secondo orientamento – più recente – che, sul presupposto della diversità dei relativi procedimenti, tende a ritenere illegittimi i verbali di accertamento fondati esclusivamente sulle risultanze di apparecchi approvati e non anche omologati.
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte sposa tale ultimo orientamento, fin dalla nota pronuncia Cass. 10505/2024, il cui orientamento è stato anche di recente confermato e richiamato da ulteriori pronunce.
Orbene, il nel giudizio di prime cure ha prodotto, sub doc. 7, il Parte_1 certificato di taratura del dispositivo EL, modello VRS-EVO-R emesso in data pagina 4 di 5 27.7.2022 dal Laboratorio accreditato di taratura dell'università degli Studi di Cassino.
Risulta inoltre in atti il verbale di verifica della funzionalità del 7.9.2022 (cfr. doc. 6 dell'appellante), nonché l'autorizzazione all'uso della strumentazione elettronica Pt_2 con approvazione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti (cfr. docc. 2 e 3 dell'appellante).
Il non ha quindi dimostrato che l'apparecchio EL sia omologato, avendo Pt_1 invero documentato soltanto l'approvazione (che tuttavia, sulla scorta del succitato recente intervento della Corte di legittimità - cfr. Cass. n. 10505/2024 – non può essere considerata equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale), nonché la taratura e le verifiche periodiche – queste regolarmente effettuate.
Ebbene, si ricorda che grava sull'amministrazione l'onere di fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione, oltre che della periodica taratura, dello strumento utilizzato per l'accertamento dell'infrazione (cfr. Cass., 26 maggio 2021, n. 14597; Cass., 18 giugno 2021,
n. 17574).
Nella specie, il appellante non ha fornito la prova della omologazione e, dunque, Pt_1 alla luce della condivisibile giurisprudenza richiamata, contro cui l'Ente appellato non ha offerto diversi e convincenti argomenti per discostarsi, ne discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado di giudizio devono essere integralmente compensate in virtù dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci rispetto alla questione di diritto dirimente, obiettivamente controvertibile al momento in cui è sorta (come del resto riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
2) spese di lite compensate.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 17 dicembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 736/2024
Oggi 17 dicembre 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti:
Per l'avv. RICCIO LV, oggi sostituito dall'avv. Gaetano Parte_1 Parrello Per l'avv. NI ND, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Valeria Fabiani
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Parte appellante si riporta agli atti e insiste nelle proprie domande chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Parte appellata si riporta alla comparsa di costituzione e insiste per il rigetto dell'appello.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 736/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCIO Parte_1 P.IVA_1
LV
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
NI ND
- parte appellata -
Per la riforma della sentenza nr. 1673/2023 emessa dal Giudice di Pace di Velletri,
Sezione di Albano Laziale, nella causa civile iscritta al nr. 375/2023 R.G., pubblicata in data 13.7.2023 e non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 2 di 5 Il ha proposto gravame contro la sentenza n. 1673/2023 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Velletri ha accolto il ricorso ex art. 204 bis C.d.S. promosso dall'odierno appellato, annullando il verbale di violazione del codice della strada n. 29545/V del
10.10.2022, elevato per violazione dell'art. 142, co. 9 C.d.S. per eccesso di velocità.
L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo di appello:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142 co. 6 C.d.S. – Regolarità dell'accertamento di cui al verbale impugnato – omessa valutazione della piena prova della funzionalità e regolarità dell'apparecchio di rilevazione dell'eccesso di velocità. Ha quindi chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto del ricorso promosso dal e liquidazione a proprio favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. CP_1
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o CP_1 infondato e la liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Alla prima udienza il G.I. ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del
9.7.2025, successivamente rinviata al 17.12.2025.
***
Preliminarmente si rileva, quanto alla censura di inammissibilità mossa da parte appellata avverso l'atto di appello del (“stante la non pertinenza della censura Parte_1 mossa avverso il decisum”), che la stessa è del tutto generica:
In ogni caso, si ricorda che, per costante giurisprudenza di merito, sorta sulla scorta della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 27199/17, in tema di impugnazione civile i motivi di appello ai fini dell'ammissibilità dell'atto devono essere collegati ai singoli passaggi argomentativi della sentenza, senza la necessità di utilizzare particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello
(cfr. Corte appello Roma Sez. spec. Impresa, 07/02/2022, n. 841).
Passando all'esame dell'unico motivo di appello proposto, giova richiamare le norme di riferimento, ossia:
- l'art. 142 , comma 6, C.d. S. che prevede che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”;
- l'art. 201, comma 1-ter, C.d.S., ai sensi del quale “Nei casi previsti alle lettere b), f) e
pagina 3 di 5 g) del comma 1-bis, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”;
- la lettera f) dell'art. 201 C.d.S., che, richiamando l'art. 4 D.L. 121/2002 conv. In L. n.
168/2002, disciplina le ipotesi di utilizzo dei dispositivi per l'accertamento delle violazioni delle norme di cui agli articoli 142,148 e 176 C.d.S. (e, quindi, con il richiamo all'art. 142 C.d.S., anche per il rilevamento del superamento dei limiti di velocità);
- lo stesso art. 4 D.L. 121/2002 conv. In L. n. 168/2002, secondo cui se “vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”;
- l'art. 45, comma 6, C.d.S., il quale prevede che “(nel) regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, […] che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti”.
Ciò premesso, è noto che nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati due orientamenti opposti, ossia un primo orientamento (prevalente fino all'epoca più recente) che tende a ritenere equipollenti i procedimenti di omologazione e di approvazione (sicché vengono ritenuti legittimi i verbali di accertamento resi da Autovelox approvati), e un secondo orientamento – più recente – che, sul presupposto della diversità dei relativi procedimenti, tende a ritenere illegittimi i verbali di accertamento fondati esclusivamente sulle risultanze di apparecchi approvati e non anche omologati.
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte sposa tale ultimo orientamento, fin dalla nota pronuncia Cass. 10505/2024, il cui orientamento è stato anche di recente confermato e richiamato da ulteriori pronunce.
Orbene, il nel giudizio di prime cure ha prodotto, sub doc. 7, il Parte_1 certificato di taratura del dispositivo EL, modello VRS-EVO-R emesso in data pagina 4 di 5 27.7.2022 dal Laboratorio accreditato di taratura dell'università degli Studi di Cassino.
Risulta inoltre in atti il verbale di verifica della funzionalità del 7.9.2022 (cfr. doc. 6 dell'appellante), nonché l'autorizzazione all'uso della strumentazione elettronica Pt_2 con approvazione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti (cfr. docc. 2 e 3 dell'appellante).
Il non ha quindi dimostrato che l'apparecchio EL sia omologato, avendo Pt_1 invero documentato soltanto l'approvazione (che tuttavia, sulla scorta del succitato recente intervento della Corte di legittimità - cfr. Cass. n. 10505/2024 – non può essere considerata equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale), nonché la taratura e le verifiche periodiche – queste regolarmente effettuate.
Ebbene, si ricorda che grava sull'amministrazione l'onere di fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione, oltre che della periodica taratura, dello strumento utilizzato per l'accertamento dell'infrazione (cfr. Cass., 26 maggio 2021, n. 14597; Cass., 18 giugno 2021,
n. 17574).
Nella specie, il appellante non ha fornito la prova della omologazione e, dunque, Pt_1 alla luce della condivisibile giurisprudenza richiamata, contro cui l'Ente appellato non ha offerto diversi e convincenti argomenti per discostarsi, ne discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado di giudizio devono essere integralmente compensate in virtù dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci rispetto alla questione di diritto dirimente, obiettivamente controvertibile al momento in cui è sorta (come del resto riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
2) spese di lite compensate.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 17 dicembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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