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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4108/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4108/2022 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Ceccano (FR), Via Badia n. 83, presso lo studio dell'avvocato
Ilaria Boni e dell'avvocato Pierfrancesco Pizzuti, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via A. Brancaccio n. 52 presso lo studio dell'avvocato Vito Palmeri che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20-7-2022 Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 704/2022 emesso dal Tribunale di pag. 1 Torre Annunziata in data 7/8-6-2022 notificato in data 10-6-2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva Controparte_1 Controparte_1 somma di euro 7.702,47 oltre interessi e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo della fattura n. 119 del 14-9-2020 emessa per la fornitura ed installazione di pannelli in forex presso la sede di sito in Frosinone. Parte_1
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata e, nel merito, l'inadempimento della controparte.
Chiedeva, pertanto, la revoca/annullamento/nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la compensazione del credito della controparte con il credito dell'opponente per l'inadempimento, con vittoria di spese di lite. contestava le eccezioni proposte da controparte e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Priva di pregio è l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dall'opponente.
Come è noto, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 primo comma c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. civ., ord., 17020/2011; Cass. civ., ord., 21769/2016). ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Parte_1
Tribunale di Frosinone in forza del combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., e dunque, con riferimento a tutti i fori concorrenti, ovvero il foro ove è ubicata la sede legale della persona giuridica e il foro previsto per le cause relative ai diritti di obbligazione relativo al luogo in cui è sorta e a quello in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
pag. 2 In particolare, l'opponente ha evidenziato che la sede legale della società debitrice è ubicata in Frosinone alla via Saragat n. 69 (e che non vi sono sedi operative nella circoscrizione di questo Tribunale); che ivi è sorta l'obbligazione oggetto di contestazione e che tale è il luogo dell'adempimento.
Sulla scorta di tali rilievi e delle repliche dell'opposta, mentre deve ritenersi che l'opponente abbia tempestivamente contestato il criterio di cui all'art. 19 c.p.c. (cd. “forum rei”), e quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione (“forum commissi delicti”, di cui all'art. 20 c.p.c.), deve affermarsi che l'opponente non abbia efficacemente contestato il criterio concorrente relativo al luogo dell'adempimento (“forum destinatae solutionis”, di cui all'art. 20 c.p.c.), avendo la domanda ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di danaro liquida ed esigibile, per cui il luogo di adempimento dell'obbligazione è il domicilio del creditore, ex art. 1182 comma 3 c.c. e quindi, giudice competente ex art. 20
c.p.c. è questo Tribunale, luogo in cui l'opposta ha la sede legale (Torre del Greco, via
Calastro n. 1).
A tal proposito, giova rammentare che, secondo la S.C.: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia “portabile”, la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (cfr. Cass. civ., Ord. n. 4792 del 23-2-2021).
L'opposta ha tardivamente dedotto nella prima memoria difensiva depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c. – in quanto l'eccezione di competenza per territorio, ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c., deve essere proposta a pena di decadenza in comparsa di costituzione -, relativamente al luogo di esecuzione della obbligazione di pagamento, che trattandosi di obbligazione avente carattere illiquido, in quanto fondata esclusivamente su delle fatture, non trovi applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, bensì il comma 4 del medesimo articolo, in forza del pag. 3 quale l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
A tal proposito, per completezza, giova rammentare il principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 comma 4 c.p.c.
(Cass. civ., sez. un., sentenza n. 17989 del 13-9-2016; conf., Cass. civ., ordinanza n. 7722 del 20-3-2019; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 39028 del 9-12-2021).
Orbene, in merito alla natura liquida del credito, non appare determinante la produzione delle fatture, atteso che la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (cfr. Ordinanza n. 30309 del 14-10-2022); né a tal fine assume rilevanza che con la stessa emissione dell'ingiunzione, il giudice del monitorio si fosse implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione, specie per effetto delle contestazioni sollevate dall'opponente idonee ad inficiarne la valenza probatoria (Cass. civ., 127/2022; Cass. civ., 26801/2019; Cass. civ., 299/2016; Cass. civ., 15383/2010).
Tuttavia, nella specie, la creditrice a sostegno della pretesa creditoria, ha allegato non solo la fattura emessa in relazione alla fornitura e istallazione dei pannelli, ma altresì il preventivo dei lavori da eseguire con la descrizione tecnica della merce acquistata e dei relativi prezzi, con la conseguenza che deve essere affermata la natura liquida del credito, già riconosciuta in sede monitoria, in quanto il credito azionato appare ancorato a dati oggettivi potendo l'esatto ammontare essere determinato con un semplice calcolo aritmetico sulla base del preventivo prodotto in atti dal creditore e non confutato dalla società debitrice, la quale non ha contestato né l'esecuzione né il prezzo delle opere ma si pag. 4 è limitata a dedurre l'inesatto adempimento per inadeguata realizzazione (cfr. doc. “offerta lavori da eseguire” in atti).
Accertata la natura liquida del credito, dunque, in ogni caso trova applicazione l'art. 1183, comma 3, c.c. con la conseguenza che il luogo dell'adempimento è individuato presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, sito in Torre del Greco (NA) che rientra nella competenza territoriale di questo Tribunale.
Pertanto, non essendo stato tempestivamente ed efficacemente contestato il criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., la competenza risulta radicata presso il
Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente rigetto dell'eccezione proposta.
3. In diritto, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale. È il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ., n. 6531/1993, Cass. civ., n. 1552/1995), “continua” (Cass. civ., n. 3316/1998)
o si “sviluppa” (Cass. civ., n. 335/1987; Cass. civ., n. 3258/1991; Cass. civ., n.
13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass. civ., sez. un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., civ., sez. un., 13-1-2022 n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20604/2008; Cass. civ., sez. un., n. 19246/2010), anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto.
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.
pag. 5 Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato (art. 2697, co. 1 c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, co. 2 c.c.).
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n.
13533).
Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass.
3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010).
4.1. Tanto premesso, nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche tra le parti la stipula di un contratto avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di pannelli forex nonché la avvenuta realizzazione e posa in opera dei beni descritti nelle pagine 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta presso il supermercato con marchio sito in CP_2
Frosinone Via Saragat, n. 69.
Tali circostanze dedotte dalla opposta creditrice a sostegno della pretesa creditoria, infatti, non sono state oggetto di contestazione da parte della opponente debitrice e pag. 6 risultano, altresì, corroborate dai rilievi fotografici prodotti dalla opposta e dalle testimonianze espletate in fase istruttoria. ha, tuttavia, eccepito la inesatta esecuzione di quanto stabilito, sollevando Parte_1 eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
In particolare, ha dedotto che, una volta terminati i lavori nel mese di novembre 2019,
a causa della inesatta esecuzione della posa in opera e del montaggio eseguito dalla opposta, in data il 6-1-2020 l'insegna “Pescheria” del supermercato di Via Saragat, CP_2
n. 69 si distaccava dalla propria sede e che, successivamente, in data 6-2-2020, si staccava altresì l'insegna grande “ ”, posta sulla facciata principale del CP_2 supermercato.
L'opposta ha contestato tali circostanze, deducendo, con riguarda al distacco del pannello in forex con la dicitura “pescheria”, che tale avvenimento si era verificato successivamente alla emissione della fattura n. 119/2020, e ai solleciti di pagamento effettuati con nota p.e.c. del 5-4-2021 e del 6-12-2021, sicché l'impresa committente era già inadempiente;
al riguardo, replicava osservando che, in conseguenza di quanti verificatosi, aveva provveduto a realizzare un nuovo pannello in forex che veniva consegnato e montato in data 31-1-2020, nonostante la non avesse ancora Parte_1 adempiuto al versamento del corrispettivo per le opere realizzate.
La tempestiva riparazione dell'opera è stata riconosciuta dall'opponente che ne ha eccepito però, genericamente, la inadeguatezza (osservando, nella memoria depositata nel primo termine assegnato ex art. 183 comma 6 c.p.c., che i rimedi approntati erano stati
“parziali, inefficaci e maldestri”) non lamentando che essa si fosse ulteriormente staccata dal relativo supporto.
In ordine al distacco dell'insegna , ubicata sulla parte esterna del supermercato, CP_2
l'opposta ha osservato che essa non era stata pagata dall'opponente ma da OAC200A Soc.
Coop, titolare del marchio che ne aveva commissionato l'esecuzione unitamente ad CP_2 altri beni, per come emergeva dalla fattura n. 143 del 26-11-2019 che produceva;
eccepiva, poi, che il lamentato distacco non era ad essa imputabile perché la responsabilità di ciò era da ricondurre alla inadeguata realizzazione del supporto (pannelli coibentati di colore nero ancorata su un supporto in legno e con solo due listelli) su cui doveva essere installata tale insegna, eseguito da altra impresa, incaricata da Pt_1
[...]
pag. 7 Tali ultime deduzioni sono state confermate dai testi escussi ( e Testimone_1 Tes_2
), i quali hanno evidenziato che l'insegna all'esterno fu montata su una pannellatura
[...] coibentata già esistente ed avvitata su listelli di legno, inidonei a garantire adeguata stabilità e che tale inadeguatezza del supporto fu comunicata - da titolare Controparte_1 della impresa opposta - alla committente che ritenne di procedere ugualmente (cfr. dichiarazioni rese dal teste in proposito: “non so che cosa si dissero ma il Testimone_2 ci disse che potevamo procedere perché il titolare della aveva detto che la CP_1 CP_2 pannellatura andava bene così titolare della aveva detto che la pannellatura andava CP_2 bene così”).
4.2. In diritto, va rammentato che, in tema di eccezione di inadempimento, per giurisprudenza costante, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, è necessario “tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità” (in termini Cass. civ.,
22-10-2014 n. 22346; conf., Cass. civ., 28-3-2006 n. 7083 e Cass. civ., 7-2-2001, n.
1773).
Sulla scorta di quanto dedotto ed emerso dall'istruttoria, è rimasto acquisito, da un lato, che il distacco del pannello forex con la dicitura “pescheria”, in un'ottica comparativa, non possa essere valutato quale inesatto adempimento di gravità superiore rispetto all'omesso versamento integrale del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite dalla controparte, tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite, della tempestiva riparazione posta in essere dalla impresa appaltatrice e dalla incontestata funzionalità dell'opera, solo genericamente contestata nei termini prima indicati;
dall'altro, è rimasto provato che il distacco dell'insegna non è da ricondurre all'attività di montaggio espletata dalla CP_2 società opposta bensì alla volontà della committente che, sebbene informata dalla opposta pag. 8 della inadeguatezza dei supporti esistenti, installata da terzi, ha richiesto ugualmente la installazione della insegna.
Pertanto, l'eccezione di inesatto adempimento deve essere disattesa.
5. Per tali ragioni, avendo dimostrato l'opposta il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, ovvero i fatti costitutivi del diritto in contestazione, e risultando infondati i motivi di opposizione, deve essere respinta l'opposizione.
Pertanto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del rappresentante p.t., nei confronti di Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 704/2022 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 7/8-6-2022 notificato in data 10-6-2022) ,che dichiara esecutivo;
C) condanna in persona del rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento delle spese processuali in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Vito Palmieri.
Torre Annunziata, 18 novembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 9
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4108/2022 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Ceccano (FR), Via Badia n. 83, presso lo studio dell'avvocato
Ilaria Boni e dell'avvocato Pierfrancesco Pizzuti, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via A. Brancaccio n. 52 presso lo studio dell'avvocato Vito Palmeri che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20-7-2022 Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 704/2022 emesso dal Tribunale di pag. 1 Torre Annunziata in data 7/8-6-2022 notificato in data 10-6-2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva Controparte_1 Controparte_1 somma di euro 7.702,47 oltre interessi e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo della fattura n. 119 del 14-9-2020 emessa per la fornitura ed installazione di pannelli in forex presso la sede di sito in Frosinone. Parte_1
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata e, nel merito, l'inadempimento della controparte.
Chiedeva, pertanto, la revoca/annullamento/nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la compensazione del credito della controparte con il credito dell'opponente per l'inadempimento, con vittoria di spese di lite. contestava le eccezioni proposte da controparte e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Priva di pregio è l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dall'opponente.
Come è noto, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 primo comma c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. civ., ord., 17020/2011; Cass. civ., ord., 21769/2016). ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Parte_1
Tribunale di Frosinone in forza del combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., e dunque, con riferimento a tutti i fori concorrenti, ovvero il foro ove è ubicata la sede legale della persona giuridica e il foro previsto per le cause relative ai diritti di obbligazione relativo al luogo in cui è sorta e a quello in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
pag. 2 In particolare, l'opponente ha evidenziato che la sede legale della società debitrice è ubicata in Frosinone alla via Saragat n. 69 (e che non vi sono sedi operative nella circoscrizione di questo Tribunale); che ivi è sorta l'obbligazione oggetto di contestazione e che tale è il luogo dell'adempimento.
Sulla scorta di tali rilievi e delle repliche dell'opposta, mentre deve ritenersi che l'opponente abbia tempestivamente contestato il criterio di cui all'art. 19 c.p.c. (cd. “forum rei”), e quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione (“forum commissi delicti”, di cui all'art. 20 c.p.c.), deve affermarsi che l'opponente non abbia efficacemente contestato il criterio concorrente relativo al luogo dell'adempimento (“forum destinatae solutionis”, di cui all'art. 20 c.p.c.), avendo la domanda ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di danaro liquida ed esigibile, per cui il luogo di adempimento dell'obbligazione è il domicilio del creditore, ex art. 1182 comma 3 c.c. e quindi, giudice competente ex art. 20
c.p.c. è questo Tribunale, luogo in cui l'opposta ha la sede legale (Torre del Greco, via
Calastro n. 1).
A tal proposito, giova rammentare che, secondo la S.C.: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia “portabile”, la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (cfr. Cass. civ., Ord. n. 4792 del 23-2-2021).
L'opposta ha tardivamente dedotto nella prima memoria difensiva depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c. – in quanto l'eccezione di competenza per territorio, ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c., deve essere proposta a pena di decadenza in comparsa di costituzione -, relativamente al luogo di esecuzione della obbligazione di pagamento, che trattandosi di obbligazione avente carattere illiquido, in quanto fondata esclusivamente su delle fatture, non trovi applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, bensì il comma 4 del medesimo articolo, in forza del pag. 3 quale l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
A tal proposito, per completezza, giova rammentare il principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 comma 4 c.p.c.
(Cass. civ., sez. un., sentenza n. 17989 del 13-9-2016; conf., Cass. civ., ordinanza n. 7722 del 20-3-2019; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 39028 del 9-12-2021).
Orbene, in merito alla natura liquida del credito, non appare determinante la produzione delle fatture, atteso che la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (cfr. Ordinanza n. 30309 del 14-10-2022); né a tal fine assume rilevanza che con la stessa emissione dell'ingiunzione, il giudice del monitorio si fosse implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione, specie per effetto delle contestazioni sollevate dall'opponente idonee ad inficiarne la valenza probatoria (Cass. civ., 127/2022; Cass. civ., 26801/2019; Cass. civ., 299/2016; Cass. civ., 15383/2010).
Tuttavia, nella specie, la creditrice a sostegno della pretesa creditoria, ha allegato non solo la fattura emessa in relazione alla fornitura e istallazione dei pannelli, ma altresì il preventivo dei lavori da eseguire con la descrizione tecnica della merce acquistata e dei relativi prezzi, con la conseguenza che deve essere affermata la natura liquida del credito, già riconosciuta in sede monitoria, in quanto il credito azionato appare ancorato a dati oggettivi potendo l'esatto ammontare essere determinato con un semplice calcolo aritmetico sulla base del preventivo prodotto in atti dal creditore e non confutato dalla società debitrice, la quale non ha contestato né l'esecuzione né il prezzo delle opere ma si pag. 4 è limitata a dedurre l'inesatto adempimento per inadeguata realizzazione (cfr. doc. “offerta lavori da eseguire” in atti).
Accertata la natura liquida del credito, dunque, in ogni caso trova applicazione l'art. 1183, comma 3, c.c. con la conseguenza che il luogo dell'adempimento è individuato presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, sito in Torre del Greco (NA) che rientra nella competenza territoriale di questo Tribunale.
Pertanto, non essendo stato tempestivamente ed efficacemente contestato il criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., la competenza risulta radicata presso il
Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente rigetto dell'eccezione proposta.
3. In diritto, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale. È il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ., n. 6531/1993, Cass. civ., n. 1552/1995), “continua” (Cass. civ., n. 3316/1998)
o si “sviluppa” (Cass. civ., n. 335/1987; Cass. civ., n. 3258/1991; Cass. civ., n.
13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass. civ., sez. un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., civ., sez. un., 13-1-2022 n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20604/2008; Cass. civ., sez. un., n. 19246/2010), anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto.
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.
pag. 5 Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato (art. 2697, co. 1 c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, co. 2 c.c.).
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n.
13533).
Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass.
3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010).
4.1. Tanto premesso, nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche tra le parti la stipula di un contratto avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di pannelli forex nonché la avvenuta realizzazione e posa in opera dei beni descritti nelle pagine 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta presso il supermercato con marchio sito in CP_2
Frosinone Via Saragat, n. 69.
Tali circostanze dedotte dalla opposta creditrice a sostegno della pretesa creditoria, infatti, non sono state oggetto di contestazione da parte della opponente debitrice e pag. 6 risultano, altresì, corroborate dai rilievi fotografici prodotti dalla opposta e dalle testimonianze espletate in fase istruttoria. ha, tuttavia, eccepito la inesatta esecuzione di quanto stabilito, sollevando Parte_1 eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
In particolare, ha dedotto che, una volta terminati i lavori nel mese di novembre 2019,
a causa della inesatta esecuzione della posa in opera e del montaggio eseguito dalla opposta, in data il 6-1-2020 l'insegna “Pescheria” del supermercato di Via Saragat, CP_2
n. 69 si distaccava dalla propria sede e che, successivamente, in data 6-2-2020, si staccava altresì l'insegna grande “ ”, posta sulla facciata principale del CP_2 supermercato.
L'opposta ha contestato tali circostanze, deducendo, con riguarda al distacco del pannello in forex con la dicitura “pescheria”, che tale avvenimento si era verificato successivamente alla emissione della fattura n. 119/2020, e ai solleciti di pagamento effettuati con nota p.e.c. del 5-4-2021 e del 6-12-2021, sicché l'impresa committente era già inadempiente;
al riguardo, replicava osservando che, in conseguenza di quanti verificatosi, aveva provveduto a realizzare un nuovo pannello in forex che veniva consegnato e montato in data 31-1-2020, nonostante la non avesse ancora Parte_1 adempiuto al versamento del corrispettivo per le opere realizzate.
La tempestiva riparazione dell'opera è stata riconosciuta dall'opponente che ne ha eccepito però, genericamente, la inadeguatezza (osservando, nella memoria depositata nel primo termine assegnato ex art. 183 comma 6 c.p.c., che i rimedi approntati erano stati
“parziali, inefficaci e maldestri”) non lamentando che essa si fosse ulteriormente staccata dal relativo supporto.
In ordine al distacco dell'insegna , ubicata sulla parte esterna del supermercato, CP_2
l'opposta ha osservato che essa non era stata pagata dall'opponente ma da OAC200A Soc.
Coop, titolare del marchio che ne aveva commissionato l'esecuzione unitamente ad CP_2 altri beni, per come emergeva dalla fattura n. 143 del 26-11-2019 che produceva;
eccepiva, poi, che il lamentato distacco non era ad essa imputabile perché la responsabilità di ciò era da ricondurre alla inadeguata realizzazione del supporto (pannelli coibentati di colore nero ancorata su un supporto in legno e con solo due listelli) su cui doveva essere installata tale insegna, eseguito da altra impresa, incaricata da Pt_1
[...]
pag. 7 Tali ultime deduzioni sono state confermate dai testi escussi ( e Testimone_1 Tes_2
), i quali hanno evidenziato che l'insegna all'esterno fu montata su una pannellatura
[...] coibentata già esistente ed avvitata su listelli di legno, inidonei a garantire adeguata stabilità e che tale inadeguatezza del supporto fu comunicata - da titolare Controparte_1 della impresa opposta - alla committente che ritenne di procedere ugualmente (cfr. dichiarazioni rese dal teste in proposito: “non so che cosa si dissero ma il Testimone_2 ci disse che potevamo procedere perché il titolare della aveva detto che la CP_1 CP_2 pannellatura andava bene così titolare della aveva detto che la pannellatura andava CP_2 bene così”).
4.2. In diritto, va rammentato che, in tema di eccezione di inadempimento, per giurisprudenza costante, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, è necessario “tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità” (in termini Cass. civ.,
22-10-2014 n. 22346; conf., Cass. civ., 28-3-2006 n. 7083 e Cass. civ., 7-2-2001, n.
1773).
Sulla scorta di quanto dedotto ed emerso dall'istruttoria, è rimasto acquisito, da un lato, che il distacco del pannello forex con la dicitura “pescheria”, in un'ottica comparativa, non possa essere valutato quale inesatto adempimento di gravità superiore rispetto all'omesso versamento integrale del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite dalla controparte, tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite, della tempestiva riparazione posta in essere dalla impresa appaltatrice e dalla incontestata funzionalità dell'opera, solo genericamente contestata nei termini prima indicati;
dall'altro, è rimasto provato che il distacco dell'insegna non è da ricondurre all'attività di montaggio espletata dalla CP_2 società opposta bensì alla volontà della committente che, sebbene informata dalla opposta pag. 8 della inadeguatezza dei supporti esistenti, installata da terzi, ha richiesto ugualmente la installazione della insegna.
Pertanto, l'eccezione di inesatto adempimento deve essere disattesa.
5. Per tali ragioni, avendo dimostrato l'opposta il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, ovvero i fatti costitutivi del diritto in contestazione, e risultando infondati i motivi di opposizione, deve essere respinta l'opposizione.
Pertanto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del rappresentante p.t., nei confronti di Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 704/2022 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 7/8-6-2022 notificato in data 10-6-2022) ,che dichiara esecutivo;
C) condanna in persona del rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento delle spese processuali in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Vito Palmieri.
Torre Annunziata, 18 novembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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