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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/09/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 664/2023 R.G. proposta
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), nella qualità di eredi di , C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Sciarrino e Lidia Corallo
Appellanti
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione a decreto ingiuntivo- definizione agevolata della posizione contributiva ex art. 9, comma 17, legge n. 289/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con ricorso al Tribunale di Ragusa, – de cuius degli Persona_1
odierni appellanti – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
773/2016 con cui l' gli aveva intimato il pagamento della somma di € P_
30.937,78 a titolo di contributi previdenziali obbligatori relativi al periodo da marzo a novembre 1992. L'opponente contestava la pretesa avversaria esponendo di essersi avvalso della definizione agevolata della posizione contributiva mediante il versamento, in data 16.05.2003, del 10% del capitale dovuto, sì come previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 in relazione al sisma del 1990 verificatosi nei territori delle province di Ragusa,
Siracusa e Catania. Eccepiva l'estinzione del credito contributivo, peraltro prescritto. In subordine contestava le sanzioni applicate.
Con sentenza n. 42 dell'1 febbraio 2023 il Tribunale adito rigettava il ricorso confermando il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiarava la definitiva esecutorietà.
Il primo giudice richiamava un precedente dell'ufficio (con il quale era stata altresì preliminarmente disattesa la tesi dell' secondo cui la definizione P_
agevolata avrebbe trovato applicazione solo a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 266/2005), rilevando come parte opponente, che aveva introdotto il giudizio in data successiva alla decisione della Commissione Europea del
14.08.2015 (pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016), costituente ius superveniens, avesse omesso di provare quelle circostanze che avrebbero permesso di considerare l'aiuto concesso compatibile con il mercato interno, essendosi limitata a invocare la normativa di favore per il solo fatto di avere sede operativa in zona colpita dalla calamità naturale.
Riteneva inoltre che “la circostanza, valorizzata dalla Commissione
Europea, per cui “ai sensi della normativa italiana, le imprese non sono tenute
a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai
10 anni”, non può, di per sé sola, escludere la facoltà per lo Stato italiano di recuperare l'aiuto concesso in virtù di una norma dichiarata incompatibile con 3
il diritto sovranazionale. Anzitutto, va detto che la Commissione UE, proprio in considerazione della durata decennale dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, ha esentato l'Italia dal dover recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ma non ha affatto precluso il recupero nei confronti delle imprese che neppure allegano di avere subìto danni in conseguenza della calamità. In secondo ordine, non può trascurarsi che, nel nostro ordinamento,
i documenti non esauriscono tutte le fonti di prova e che, in ogni caso, vigono un generale principio di allegazione e un determinato regime di ripartizione dell'onere probatorio, i quali non possono essere derogati in ragione della impossibilità o dell'estrema difficoltà di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata”.
Con riferimento alle sanzioni civili, reputava legittimo l'operato dell' P_
(che aveva comminato le sanzioni civili nella misura prevista per l'ipotesi di omissione contributiva e non già per l'ipotesi di evasione) e generica, di contro, la contestazione di parte opponente in ordine al quantum in assenza di calcolo alternativo.
Infine, disattendeva l'eccezione di prescrizione considerato che il termine
(“quinquennale”) decorreva dall'1 ottobre 2006 (ossia dal giorno in cui era venuto meno l'effetto sospensivo del versamento, in ragione della proroga dei relativi termini, da ultimo, con la l. n. 266/2005, sino alla data del 30 settembre
2006) ed era stato tempestivamente interrotto con le missive recapitate il 17 maggio 2011 e il 7 settembre 2015. Dichiarava inammissibile il disconoscimento formulato ex art. 2712 c.c. dall'opponente, in relazione alle copie delle suddette raccomandate, in ragione della assoluta genericità della relativa doglianza. Aggiungeva che, in ogni caso, il disconoscimento in parola non ostava all'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. 4
Compensava le spese di lite tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Avverso la sentenza proponevano appello Parte_1 Pt_2
e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Persona_1
(deceduto il 23.09.2021; cfr. accettazione di eredità con beneficio d'inventario repertorio in atti), con ricorso depositato il 31 luglio 2023. Resisteva al gravame l' . P_
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la errata interpretazione della normativa di settore e dei principi di diritto eurounitario, nonché la violazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto recuperabili i contributi previdenziali di cui al decreto ingiuntivo opposto e per aver, quindi, escluso l'estinzione dell'obbligazione per definizione automatica della posizione, nonostante specifica eccezione sul punto.
Assumono che il primo giudice avrebbe errato nella interpretazione della decisione adottata dalla Commissione Europea il 14.08.2015. Richiamati sul punto i passaggi della predetta decisione, osservano che, con la stessa, la ha ritenuto l'inopportunità di disporre il recupero degli eventuali CP_2
aiuti incompatibili per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima, concessi ai beneficiari aventi sede operativa nell'aera colpita dall'evento, come avvenuto nel caso di specie.
2. Con il secondo motivo censurano la sentenza per errata applicazione del regime sanzionatorio di cui alla legge 388/2000, relativo alle ipotesi di omissione o evasione contributiva, fattispecie ontologicamente diverse da 5
quella in esame, ove il recupero operato dall' con il decreto ingiuntivo P_
opposto non riguarda il pagamento di contributi omessi ovvero evasi, ma mira al “ripristino dello status quo ante rispetto alla emanazione della norma agevolativa di cui all'art. 9 l. 289/2002…”. Sicché andavano semmai applicati gli interessi previsti dalla decisione della CP_2
3. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Quanto alla recuperabilità degli aiuti incompatibili concessi dall'Italia alle imprese aventi sede o ubicate nelle aree colpite da calamità naturali quali la definizione agevolata di cui all'art. 9, comma 17 della legge n. 289/2002, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. da ultimo sentenze n.
366/2025, n. 588/2025 e n. 620/2025) con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3.2 Occorre anzitutto esaminare le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nella Sicilia orientale, relative agli obblighi tributari e contributivi inerenti al periodo dal 13.12.1990 al 31.12.1992. Dopo le sospensioni dei termini di pagamento disposte con ordinanze della protezione civile (n. 2057 e n. 2063 del 21 e 29 dicembre 1990, nonché n. 2145 del 27 giugno 1991), sono intervenuti diversi provvedimenti ministeriali e legislativi che hanno via via consentito il pagamento dei contributi sospesi in forma rateale, senza interessi e altri oneri ed entro termini via via prorogati (rimessione in termini per il pagamento, con conseguente impossibilità di procedere al recupero da parte degli enti creditori): il D.M. del 25.6.1992, il D.M. 31.7.1993, il D.L. 123/1995, il D.L. 244/1995 convertito in legge n. 341/1995, l'art. 11 della legge n.
266/1997.
A seguire, è stato emanato l'art. 138 della legge n. 388/2000 (finanziaria
2001), che, nel sospendere le procedure di riscossione coattiva sino al
30.9.2000, ha consentito la regolarizzazione del debito versando l'ammontare 6
dovuto a titolo di capitale, maggiorato del 15%, la prima rata semestrale entro la suddetta data del 30.9.2001.
Il decreto legge 28 settembre 2001 n. 355, convertito con modificazioni dalla
L. 27 novembre 2001 n. 417, ha poi disposto il differimento del termine suddetto al 28 dicembre 2001.
L'art. 52, comma 24, della legge 448 del 2001 (finanziaria 2002) ha indi previsto, sempre sospendendo le procedure di riscossione, la possibilità di pagare il dovuto, senza la maggiorazione del 15 %, in unica soluzione entro il
30.6.2002 ovvero, a domanda, in dodici rate semestrali di pari importo di cui la prima entro il termine di cui al comma 1; il primo termine è stato poi prorogato al 15.12.2002 dall'art.1 comma 7 bis della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Successivamente è intervenuto l'art. 9, comma 17, della legge 289 del 27 dicembre 2002 che ha consentito ai soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi la definizione della posizione debitoria tramite versamento dell'ammontare dovuto per capitale, al netto dei pagamenti effettuati, diminuito al 10 per cento, in unica soluzione, entro il 16.3.2003, oppure, per importi eccedenti 5.000 euro, in 8 rate semestrali con interessi. Successivamente, la legge n. 350 del 2003, con l'art. 2 comma 66, ha differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30.6.2005 il termine di cui al comma 1 dell'art. 138 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 52 comma 24 della legge 448/2001 e dalla legge 289/2002. L'art. 1, comma 142, della legge n. 311 del 2004 al 30.6.2006 ha quindi disposto che il termine “concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990”, già differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, veniva prorogato al 30.6.2006. Analogamente, l'art. 1 comma 363 della legge n. 266 del 2005 ha fissato “per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990” riguardanti le imprese delle province di
Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine era stato prorogato al 30 giugno 2006 7
dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la data del
30.9.2006 per il pagamento in unica soluzione o del primo ottobre 2006 per il versamento della prima rata.
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17, ha disposto (con l'art.
3-quater, comma 2) che i termini di cui all'art.9 co. 17 della l. 289/2002 venivano differiti al 31.12.2007 e che la definizione si perfezionava versando, entro il termine predetto, l'intero ammontare dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, tuttavia diminuito, questa volta, al 30 per cento.
Il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.
28/02/2008 n. 31 ha quindi modificato l'art.
3-quater, comma 2, della citata L.
17/2007, differendo il termine ultimo per la definizione agevolata al
31.07.2008, nonché ripristinando la riduzione consentita al 90% della complessiva sorte capitale.
Il de cuius degli odierni appellanti ha effettuato il versamento del 10% dell'importo per sorte capitale dovuto all' per il periodo marzo - novembre P_
1992 in data 16 maggio 2003 (per come affermato dal primo giudice e incontestato dall' ); dunque nel termine consentito dalle leggi sopra P_
richiamate di proroga del termine inizialmente previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 289 del 27 dicembre 2002 ha certamente regolarizzato la propria posizione contributiva nei confronti dell' in conformità alle disposizioni P_
della legge italiana.
3.3 In ordine alla compatibilità della normativa richiamata con le norme comunitarie il collegio richiama, condividendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione, la sentenza di questa Corte di appello n. 62/2017
(richiamata dalle successive conformi e da ultimo dalle sentenze n. 588/2025 e n. 620/2025 cit.): “Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore questione della compatibilità del beneficio della definizione agevolata in questione con 8
le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, alla luce della decisione nelle more adottata, in data 14.8.2015, dalla Commissione Europea …
Si osserva in premessa che la decisione della Commissione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a darvi attuazione, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (cfr. da ult. Cass. n. 15354 del 2014). Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della costituisce ius CP_2
superveniens, sopravvenuto nel corso del giudizio, che dev'essere applicato, anche d'ufficio, quando la questione della spettanza o meno dei benefici sia stata comunque devoluta all'esame del giudice (v. in tal senso anche Cass. n.
11642 del 2010, n. 21637 del 2010).
Orbene, con la decisione n. C (2015) 5549 pubblicata in G.U.U.E. del
18.2.2016 la ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono CP_2
i benefici oggetto del presente giudizio sono state adottate in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE) e, di conseguenza, "costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno" (punto 133).
Difatti le misure in oggetto non soddisfano le condizioni per rientrare nella definizione di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, in quanto:
a) non obbligano le imprese beneficiarie (tutte quelle aventi sede nelle aree geografiche colpite dalla calamità naturale) a dimostrare di avere subito un danno a causa della stessa;
9
b) non impongono di provare l'importo dei danni subiti, il che significa che
l'importo dell'aiuto non è commisurato al valore effettivo del danno.
Sicché, alcune imprese potrebbero ottenere l'aiuto senza aver subito danni, mentre altre potrebbero beneficiare di una sovra compensazione degli stessi.
In punto di conseguenze, la distingue due situazioni di fatto: CP_2
a) l'ipotesi, contemplata al punto 135 della decisione, di "pagamenti di aiuti in essere" (non versati anteriormente all'ingiunzione di sospensione del
17.10.2012); in tal caso “l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti … con effetto alla data di adozione della decisione”, ciò in quanto "nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti";
b) l'ipotesi, indicata al punto 136 della decisione, di "aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione"; in relazione a tale seconda ipotesi
- ricorrente nel caso in esame, per quanto precisato in precedenza - il recupero dei benefici da parte delle autorità italiane risulta condizionato a precisi presupposti, indicati dalla Commissione ai punti da 137 a 152 della decisione.
La Commissione riconosce una situazione di “assoluta impossibilità” di recupero nel fatto che il codice civile italiano (art. 2200) e la legislazione fiscale prevedano l'obbligo a carico dei privati di conservare le scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni: ciò rende impossibile quantificare la sovra compensazione che un'impresa con attività economica nella zona interessata potrebbe aver percepito per effetto di calamità naturali
(quale quella di cui si discute) risalenti a oltre dieci anni prima della data della decisione della CP_2
La pertanto, ha esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli CP_2
aiuti in questione, con un'unica eccezione.
Invero, l'assoluta impossibilità di recupero non riguarda le imprese che non avevano, al tempo dell'evento, sedi operative nell'area colpita dalla calamità 10
e che pertanto non possono aver subito alcun danno diretto per effetto della calamità. Per queste imprese il recupero dovrà essere integrale, onde la necessità per le autorità italiane di verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata, ai tempi dell'evento.
Anche in tal caso, poi, il recupero è necessario soltanto se l'importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall'impresa è sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un'altra misura di aiuto di Stato approvata o esente (cd. regolamento de minimis, la cui prova
è a carico del soggetto che invoca il beneficio e non può essere ritenuta sussistente soltanto in ragione dell'essere l'importo oggetto della domanda inferiore alla soglia prevista dalla disciplina comunitaria: arg. ex Cass. nn.
6756 dei 2012 e 6780 del 2013)”.
Il collegio condivide le argomentazioni sopra indicate, conformi ai principi indicati dalla Commissione Europea nella decisione del 14.8.2015. Con tale decisione la in ordine alla possibilità di recupero degli aiuti ha CP_2
statuito che: “Nel caso in oggetto, le autorità italiane hanno sostenuto a più riprese che il calcolo preciso dell'importo di aiuti non compatibili da recuperare sarebbe assolutamente impossibile. Il Codice Civile italiano
(all'articolo 2200) e la legislazione fiscale nazionale prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni.
La ricostruzione delle prove documentali dei danni subiti in seguito a una calamità naturale deve avvenire sulla scorta di documenti ufficiali (scritture amministrative e contabili) redatti ai tempi dell'evento. Per questo motivo non sarebbe più possibile determinare, da un lato, l'importo equivalente al danno subito dai singoli beneficiari, né, dall'altro lato, l'importo già compensato da altre fonti (assicurazioni, altre misure di aiuto) per eventi risalenti a più di 10 anni fa. Nel caso della maggior parte delle misure in esame sono trascorsi oltre
10 anni dal verificarsi della calamità naturale. Rientrano in questa fattispecie tutti gli eventi contemplati nel caso SA.33083 (2012/C), ossia il sisma in Sicilia 11
orientale del 1990, le alluvioni in Italia settentrionale del 1994, il sisma nelle
Marche e in Umbria del 1997, il sisma nel Molise e in Puglia del 2002 nonché il sisma e le eruzioni dell'Etna nella Provincia di Catania nel 2002. L'Italia sostiene pertanto che per tali eventi non sarà più possibile reperire la documentazione che attesti il danno (e le compensazioni).
(149) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno, e sono incompatibili e vanno pertanto recuperati solo gli aiuti che eccedono i danni arrecati. Tuttavia, la grande maggioranza dei beneficiari che hanno sofferto danni causati da calamità naturali risalenti a più di 10 anni fa non dispongono più dei documenti necessari a provare la circostanza di aver subito i danni e il loro importo, poiché ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai 10 anni. Ne consegue che, disponendo il recupero dell'importo dell'aiuto eccedente l'ammontare dei danni che i beneficiari sono ancora in grado di provare di aver sofferto, lo
Stato membro sarebbe tenuto a procedere anche al recupero di aiuti compatibili con il mercato interno a norma dello stesso articolo 107, paragrafo
2, lettera b), del TFUE, cui le imprese che hanno subito dei danni a seguito di una calamità naturale avevano diritto.
(150) In linea di principio, la Commissione dovrebbe ordinare il recupero degli aiuti incompatibili concessi dall'Italia nell'ambito delle misure di cui al punto (109). Tuttavia, (a) i beneficiari di tali misure sono imprese site in aree colpite da calamità naturali, (b) gli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale costituiscono un aiuto che è, di diritto, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del
TFUE, (c) la maggior parte delle calamità naturali risale a oltre 10 anni prima della data della presente decisione e, infine, (d) in base al diritto nazionale i beneficiari dell'aiuto non sono tenuti a conservare documenti amministrativi 12
per un periodo superiore ai 10 anni e, di conseguenza, sarebbe impossibile in termini obiettivi e assoluti determinare l'ammontare esatto dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale. Alla luce di quanto precede, la riconosce che, tenuto conto delle particolari circostanze delle CP_2
misure di aiuto che formano oggetto della presente decisione, per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione,
è giuridicamente e fattualmente impossibile ottenere le informazioni necessarie per calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare.
Per questo motivo emettere un ordine di recupero in queste condizioni sarebbe impossibile in termini oggettivi e assoluti.
(151) Tuttavia, l'impossibilità di calcolare l'importo esatto dell'aiuto incompatibile da recuperare non riguarda le imprese che non avevano sedi operative (ad esempio, la sede principale o un'unità operativa) nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Questi beneficiari delle misure di cui al punto (109) non devono essere esclusi dal recupero poiché non potevano subire alcun danno diretto causato dalla catastrofe naturale, e, pertanto, non potevano aver diritto ad un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Le autorità italiane sono tenute a verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata in base alle informazioni contenute nei registri pubblici ai tempi dell'evento.
(152) In conclusione, la ritiene che, data la natura specifica CP_2
dei casi in oggetto, per l'Italia sarebbe assolutamente impossibile recuperare gli aiuti concessi illegalmente nel quadro delle misure in esame per tutte le calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione, ad eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Con
l'eccezione di quest'ultimo gruppo di beneficiari, non è pertanto opportuno disporre il recupero degli aiuti relativi ai regimi illegali e incompatibili per le 13
calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione”.
4. Alla stregua di quanto sopra esposto, sussiste pertanto la condizione per escludere il recupero, da parte dell' , dell'aiuto di Stato, considerato che il P_
de cuius degli odierni appellanti - notaio nel ruolo notarile dei Riuniti Per_2
di Ragusa e Modica nel periodo compreso tra l'1.06.1983 e il 20.03.2000 - svolgeva al tempo la sua attività in una delle aree colpite dal sisma e aveva eseguito, ai sensi della normativa allora vigente, il pagamento integrale dei contributi dovuti in data 16.05.2003.
5. L'appello va pertanto accolto, dovendo dichiararsi insussistente il credito vantato dall' per i contributi oggetto del decreto ingiuntivo P_
originariamente opposto. Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara insussistente il credito vantato dall' per i contributi oggetto di causa e P_
revoca il decreto ingiuntivo originariamente opposto;
condanna l'ente appellato al pagamento in favore di controparte delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 5.000,00 e, quanto al presente, in euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
La Presidente est.
14
Dott.ssa Elvira Maltese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 664/2023 R.G. proposta
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), nella qualità di eredi di , C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Sciarrino e Lidia Corallo
Appellanti
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione a decreto ingiuntivo- definizione agevolata della posizione contributiva ex art. 9, comma 17, legge n. 289/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con ricorso al Tribunale di Ragusa, – de cuius degli Persona_1
odierni appellanti – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
773/2016 con cui l' gli aveva intimato il pagamento della somma di € P_
30.937,78 a titolo di contributi previdenziali obbligatori relativi al periodo da marzo a novembre 1992. L'opponente contestava la pretesa avversaria esponendo di essersi avvalso della definizione agevolata della posizione contributiva mediante il versamento, in data 16.05.2003, del 10% del capitale dovuto, sì come previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 in relazione al sisma del 1990 verificatosi nei territori delle province di Ragusa,
Siracusa e Catania. Eccepiva l'estinzione del credito contributivo, peraltro prescritto. In subordine contestava le sanzioni applicate.
Con sentenza n. 42 dell'1 febbraio 2023 il Tribunale adito rigettava il ricorso confermando il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiarava la definitiva esecutorietà.
Il primo giudice richiamava un precedente dell'ufficio (con il quale era stata altresì preliminarmente disattesa la tesi dell' secondo cui la definizione P_
agevolata avrebbe trovato applicazione solo a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 266/2005), rilevando come parte opponente, che aveva introdotto il giudizio in data successiva alla decisione della Commissione Europea del
14.08.2015 (pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016), costituente ius superveniens, avesse omesso di provare quelle circostanze che avrebbero permesso di considerare l'aiuto concesso compatibile con il mercato interno, essendosi limitata a invocare la normativa di favore per il solo fatto di avere sede operativa in zona colpita dalla calamità naturale.
Riteneva inoltre che “la circostanza, valorizzata dalla Commissione
Europea, per cui “ai sensi della normativa italiana, le imprese non sono tenute
a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai
10 anni”, non può, di per sé sola, escludere la facoltà per lo Stato italiano di recuperare l'aiuto concesso in virtù di una norma dichiarata incompatibile con 3
il diritto sovranazionale. Anzitutto, va detto che la Commissione UE, proprio in considerazione della durata decennale dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, ha esentato l'Italia dal dover recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ma non ha affatto precluso il recupero nei confronti delle imprese che neppure allegano di avere subìto danni in conseguenza della calamità. In secondo ordine, non può trascurarsi che, nel nostro ordinamento,
i documenti non esauriscono tutte le fonti di prova e che, in ogni caso, vigono un generale principio di allegazione e un determinato regime di ripartizione dell'onere probatorio, i quali non possono essere derogati in ragione della impossibilità o dell'estrema difficoltà di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata”.
Con riferimento alle sanzioni civili, reputava legittimo l'operato dell' P_
(che aveva comminato le sanzioni civili nella misura prevista per l'ipotesi di omissione contributiva e non già per l'ipotesi di evasione) e generica, di contro, la contestazione di parte opponente in ordine al quantum in assenza di calcolo alternativo.
Infine, disattendeva l'eccezione di prescrizione considerato che il termine
(“quinquennale”) decorreva dall'1 ottobre 2006 (ossia dal giorno in cui era venuto meno l'effetto sospensivo del versamento, in ragione della proroga dei relativi termini, da ultimo, con la l. n. 266/2005, sino alla data del 30 settembre
2006) ed era stato tempestivamente interrotto con le missive recapitate il 17 maggio 2011 e il 7 settembre 2015. Dichiarava inammissibile il disconoscimento formulato ex art. 2712 c.c. dall'opponente, in relazione alle copie delle suddette raccomandate, in ragione della assoluta genericità della relativa doglianza. Aggiungeva che, in ogni caso, il disconoscimento in parola non ostava all'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. 4
Compensava le spese di lite tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Avverso la sentenza proponevano appello Parte_1 Pt_2
e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Persona_1
(deceduto il 23.09.2021; cfr. accettazione di eredità con beneficio d'inventario repertorio in atti), con ricorso depositato il 31 luglio 2023. Resisteva al gravame l' . P_
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la errata interpretazione della normativa di settore e dei principi di diritto eurounitario, nonché la violazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto recuperabili i contributi previdenziali di cui al decreto ingiuntivo opposto e per aver, quindi, escluso l'estinzione dell'obbligazione per definizione automatica della posizione, nonostante specifica eccezione sul punto.
Assumono che il primo giudice avrebbe errato nella interpretazione della decisione adottata dalla Commissione Europea il 14.08.2015. Richiamati sul punto i passaggi della predetta decisione, osservano che, con la stessa, la ha ritenuto l'inopportunità di disporre il recupero degli eventuali CP_2
aiuti incompatibili per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima, concessi ai beneficiari aventi sede operativa nell'aera colpita dall'evento, come avvenuto nel caso di specie.
2. Con il secondo motivo censurano la sentenza per errata applicazione del regime sanzionatorio di cui alla legge 388/2000, relativo alle ipotesi di omissione o evasione contributiva, fattispecie ontologicamente diverse da 5
quella in esame, ove il recupero operato dall' con il decreto ingiuntivo P_
opposto non riguarda il pagamento di contributi omessi ovvero evasi, ma mira al “ripristino dello status quo ante rispetto alla emanazione della norma agevolativa di cui all'art. 9 l. 289/2002…”. Sicché andavano semmai applicati gli interessi previsti dalla decisione della CP_2
3. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Quanto alla recuperabilità degli aiuti incompatibili concessi dall'Italia alle imprese aventi sede o ubicate nelle aree colpite da calamità naturali quali la definizione agevolata di cui all'art. 9, comma 17 della legge n. 289/2002, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. da ultimo sentenze n.
366/2025, n. 588/2025 e n. 620/2025) con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3.2 Occorre anzitutto esaminare le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nella Sicilia orientale, relative agli obblighi tributari e contributivi inerenti al periodo dal 13.12.1990 al 31.12.1992. Dopo le sospensioni dei termini di pagamento disposte con ordinanze della protezione civile (n. 2057 e n. 2063 del 21 e 29 dicembre 1990, nonché n. 2145 del 27 giugno 1991), sono intervenuti diversi provvedimenti ministeriali e legislativi che hanno via via consentito il pagamento dei contributi sospesi in forma rateale, senza interessi e altri oneri ed entro termini via via prorogati (rimessione in termini per il pagamento, con conseguente impossibilità di procedere al recupero da parte degli enti creditori): il D.M. del 25.6.1992, il D.M. 31.7.1993, il D.L. 123/1995, il D.L. 244/1995 convertito in legge n. 341/1995, l'art. 11 della legge n.
266/1997.
A seguire, è stato emanato l'art. 138 della legge n. 388/2000 (finanziaria
2001), che, nel sospendere le procedure di riscossione coattiva sino al
30.9.2000, ha consentito la regolarizzazione del debito versando l'ammontare 6
dovuto a titolo di capitale, maggiorato del 15%, la prima rata semestrale entro la suddetta data del 30.9.2001.
Il decreto legge 28 settembre 2001 n. 355, convertito con modificazioni dalla
L. 27 novembre 2001 n. 417, ha poi disposto il differimento del termine suddetto al 28 dicembre 2001.
L'art. 52, comma 24, della legge 448 del 2001 (finanziaria 2002) ha indi previsto, sempre sospendendo le procedure di riscossione, la possibilità di pagare il dovuto, senza la maggiorazione del 15 %, in unica soluzione entro il
30.6.2002 ovvero, a domanda, in dodici rate semestrali di pari importo di cui la prima entro il termine di cui al comma 1; il primo termine è stato poi prorogato al 15.12.2002 dall'art.1 comma 7 bis della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Successivamente è intervenuto l'art. 9, comma 17, della legge 289 del 27 dicembre 2002 che ha consentito ai soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi la definizione della posizione debitoria tramite versamento dell'ammontare dovuto per capitale, al netto dei pagamenti effettuati, diminuito al 10 per cento, in unica soluzione, entro il 16.3.2003, oppure, per importi eccedenti 5.000 euro, in 8 rate semestrali con interessi. Successivamente, la legge n. 350 del 2003, con l'art. 2 comma 66, ha differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30.6.2005 il termine di cui al comma 1 dell'art. 138 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 52 comma 24 della legge 448/2001 e dalla legge 289/2002. L'art. 1, comma 142, della legge n. 311 del 2004 al 30.6.2006 ha quindi disposto che il termine “concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990”, già differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, veniva prorogato al 30.6.2006. Analogamente, l'art. 1 comma 363 della legge n. 266 del 2005 ha fissato “per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990” riguardanti le imprese delle province di
Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine era stato prorogato al 30 giugno 2006 7
dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la data del
30.9.2006 per il pagamento in unica soluzione o del primo ottobre 2006 per il versamento della prima rata.
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17, ha disposto (con l'art.
3-quater, comma 2) che i termini di cui all'art.9 co. 17 della l. 289/2002 venivano differiti al 31.12.2007 e che la definizione si perfezionava versando, entro il termine predetto, l'intero ammontare dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, tuttavia diminuito, questa volta, al 30 per cento.
Il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.
28/02/2008 n. 31 ha quindi modificato l'art.
3-quater, comma 2, della citata L.
17/2007, differendo il termine ultimo per la definizione agevolata al
31.07.2008, nonché ripristinando la riduzione consentita al 90% della complessiva sorte capitale.
Il de cuius degli odierni appellanti ha effettuato il versamento del 10% dell'importo per sorte capitale dovuto all' per il periodo marzo - novembre P_
1992 in data 16 maggio 2003 (per come affermato dal primo giudice e incontestato dall' ); dunque nel termine consentito dalle leggi sopra P_
richiamate di proroga del termine inizialmente previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 289 del 27 dicembre 2002 ha certamente regolarizzato la propria posizione contributiva nei confronti dell' in conformità alle disposizioni P_
della legge italiana.
3.3 In ordine alla compatibilità della normativa richiamata con le norme comunitarie il collegio richiama, condividendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione, la sentenza di questa Corte di appello n. 62/2017
(richiamata dalle successive conformi e da ultimo dalle sentenze n. 588/2025 e n. 620/2025 cit.): “Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore questione della compatibilità del beneficio della definizione agevolata in questione con 8
le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, alla luce della decisione nelle more adottata, in data 14.8.2015, dalla Commissione Europea …
Si osserva in premessa che la decisione della Commissione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a darvi attuazione, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (cfr. da ult. Cass. n. 15354 del 2014). Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della costituisce ius CP_2
superveniens, sopravvenuto nel corso del giudizio, che dev'essere applicato, anche d'ufficio, quando la questione della spettanza o meno dei benefici sia stata comunque devoluta all'esame del giudice (v. in tal senso anche Cass. n.
11642 del 2010, n. 21637 del 2010).
Orbene, con la decisione n. C (2015) 5549 pubblicata in G.U.U.E. del
18.2.2016 la ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono CP_2
i benefici oggetto del presente giudizio sono state adottate in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE) e, di conseguenza, "costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno" (punto 133).
Difatti le misure in oggetto non soddisfano le condizioni per rientrare nella definizione di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, in quanto:
a) non obbligano le imprese beneficiarie (tutte quelle aventi sede nelle aree geografiche colpite dalla calamità naturale) a dimostrare di avere subito un danno a causa della stessa;
9
b) non impongono di provare l'importo dei danni subiti, il che significa che
l'importo dell'aiuto non è commisurato al valore effettivo del danno.
Sicché, alcune imprese potrebbero ottenere l'aiuto senza aver subito danni, mentre altre potrebbero beneficiare di una sovra compensazione degli stessi.
In punto di conseguenze, la distingue due situazioni di fatto: CP_2
a) l'ipotesi, contemplata al punto 135 della decisione, di "pagamenti di aiuti in essere" (non versati anteriormente all'ingiunzione di sospensione del
17.10.2012); in tal caso “l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti … con effetto alla data di adozione della decisione”, ciò in quanto "nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti";
b) l'ipotesi, indicata al punto 136 della decisione, di "aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione"; in relazione a tale seconda ipotesi
- ricorrente nel caso in esame, per quanto precisato in precedenza - il recupero dei benefici da parte delle autorità italiane risulta condizionato a precisi presupposti, indicati dalla Commissione ai punti da 137 a 152 della decisione.
La Commissione riconosce una situazione di “assoluta impossibilità” di recupero nel fatto che il codice civile italiano (art. 2200) e la legislazione fiscale prevedano l'obbligo a carico dei privati di conservare le scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni: ciò rende impossibile quantificare la sovra compensazione che un'impresa con attività economica nella zona interessata potrebbe aver percepito per effetto di calamità naturali
(quale quella di cui si discute) risalenti a oltre dieci anni prima della data della decisione della CP_2
La pertanto, ha esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli CP_2
aiuti in questione, con un'unica eccezione.
Invero, l'assoluta impossibilità di recupero non riguarda le imprese che non avevano, al tempo dell'evento, sedi operative nell'area colpita dalla calamità 10
e che pertanto non possono aver subito alcun danno diretto per effetto della calamità. Per queste imprese il recupero dovrà essere integrale, onde la necessità per le autorità italiane di verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata, ai tempi dell'evento.
Anche in tal caso, poi, il recupero è necessario soltanto se l'importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall'impresa è sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un'altra misura di aiuto di Stato approvata o esente (cd. regolamento de minimis, la cui prova
è a carico del soggetto che invoca il beneficio e non può essere ritenuta sussistente soltanto in ragione dell'essere l'importo oggetto della domanda inferiore alla soglia prevista dalla disciplina comunitaria: arg. ex Cass. nn.
6756 dei 2012 e 6780 del 2013)”.
Il collegio condivide le argomentazioni sopra indicate, conformi ai principi indicati dalla Commissione Europea nella decisione del 14.8.2015. Con tale decisione la in ordine alla possibilità di recupero degli aiuti ha CP_2
statuito che: “Nel caso in oggetto, le autorità italiane hanno sostenuto a più riprese che il calcolo preciso dell'importo di aiuti non compatibili da recuperare sarebbe assolutamente impossibile. Il Codice Civile italiano
(all'articolo 2200) e la legislazione fiscale nazionale prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni.
La ricostruzione delle prove documentali dei danni subiti in seguito a una calamità naturale deve avvenire sulla scorta di documenti ufficiali (scritture amministrative e contabili) redatti ai tempi dell'evento. Per questo motivo non sarebbe più possibile determinare, da un lato, l'importo equivalente al danno subito dai singoli beneficiari, né, dall'altro lato, l'importo già compensato da altre fonti (assicurazioni, altre misure di aiuto) per eventi risalenti a più di 10 anni fa. Nel caso della maggior parte delle misure in esame sono trascorsi oltre
10 anni dal verificarsi della calamità naturale. Rientrano in questa fattispecie tutti gli eventi contemplati nel caso SA.33083 (2012/C), ossia il sisma in Sicilia 11
orientale del 1990, le alluvioni in Italia settentrionale del 1994, il sisma nelle
Marche e in Umbria del 1997, il sisma nel Molise e in Puglia del 2002 nonché il sisma e le eruzioni dell'Etna nella Provincia di Catania nel 2002. L'Italia sostiene pertanto che per tali eventi non sarà più possibile reperire la documentazione che attesti il danno (e le compensazioni).
(149) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno, e sono incompatibili e vanno pertanto recuperati solo gli aiuti che eccedono i danni arrecati. Tuttavia, la grande maggioranza dei beneficiari che hanno sofferto danni causati da calamità naturali risalenti a più di 10 anni fa non dispongono più dei documenti necessari a provare la circostanza di aver subito i danni e il loro importo, poiché ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai 10 anni. Ne consegue che, disponendo il recupero dell'importo dell'aiuto eccedente l'ammontare dei danni che i beneficiari sono ancora in grado di provare di aver sofferto, lo
Stato membro sarebbe tenuto a procedere anche al recupero di aiuti compatibili con il mercato interno a norma dello stesso articolo 107, paragrafo
2, lettera b), del TFUE, cui le imprese che hanno subito dei danni a seguito di una calamità naturale avevano diritto.
(150) In linea di principio, la Commissione dovrebbe ordinare il recupero degli aiuti incompatibili concessi dall'Italia nell'ambito delle misure di cui al punto (109). Tuttavia, (a) i beneficiari di tali misure sono imprese site in aree colpite da calamità naturali, (b) gli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale costituiscono un aiuto che è, di diritto, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del
TFUE, (c) la maggior parte delle calamità naturali risale a oltre 10 anni prima della data della presente decisione e, infine, (d) in base al diritto nazionale i beneficiari dell'aiuto non sono tenuti a conservare documenti amministrativi 12
per un periodo superiore ai 10 anni e, di conseguenza, sarebbe impossibile in termini obiettivi e assoluti determinare l'ammontare esatto dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale. Alla luce di quanto precede, la riconosce che, tenuto conto delle particolari circostanze delle CP_2
misure di aiuto che formano oggetto della presente decisione, per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione,
è giuridicamente e fattualmente impossibile ottenere le informazioni necessarie per calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare.
Per questo motivo emettere un ordine di recupero in queste condizioni sarebbe impossibile in termini oggettivi e assoluti.
(151) Tuttavia, l'impossibilità di calcolare l'importo esatto dell'aiuto incompatibile da recuperare non riguarda le imprese che non avevano sedi operative (ad esempio, la sede principale o un'unità operativa) nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Questi beneficiari delle misure di cui al punto (109) non devono essere esclusi dal recupero poiché non potevano subire alcun danno diretto causato dalla catastrofe naturale, e, pertanto, non potevano aver diritto ad un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Le autorità italiane sono tenute a verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata in base alle informazioni contenute nei registri pubblici ai tempi dell'evento.
(152) In conclusione, la ritiene che, data la natura specifica CP_2
dei casi in oggetto, per l'Italia sarebbe assolutamente impossibile recuperare gli aiuti concessi illegalmente nel quadro delle misure in esame per tutte le calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione, ad eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Con
l'eccezione di quest'ultimo gruppo di beneficiari, non è pertanto opportuno disporre il recupero degli aiuti relativi ai regimi illegali e incompatibili per le 13
calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione”.
4. Alla stregua di quanto sopra esposto, sussiste pertanto la condizione per escludere il recupero, da parte dell' , dell'aiuto di Stato, considerato che il P_
de cuius degli odierni appellanti - notaio nel ruolo notarile dei Riuniti Per_2
di Ragusa e Modica nel periodo compreso tra l'1.06.1983 e il 20.03.2000 - svolgeva al tempo la sua attività in una delle aree colpite dal sisma e aveva eseguito, ai sensi della normativa allora vigente, il pagamento integrale dei contributi dovuti in data 16.05.2003.
5. L'appello va pertanto accolto, dovendo dichiararsi insussistente il credito vantato dall' per i contributi oggetto del decreto ingiuntivo P_
originariamente opposto. Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara insussistente il credito vantato dall' per i contributi oggetto di causa e P_
revoca il decreto ingiuntivo originariamente opposto;
condanna l'ente appellato al pagamento in favore di controparte delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 5.000,00 e, quanto al presente, in euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
La Presidente est.
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Dott.ssa Elvira Maltese