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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott. NN EP Amenduni nella causa civile scritta al
n.2723/2023 R.G.,
introdotta da:
, (C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Francesco Di Matteo e Andrea Violi nei confronti di:
Controparte_1
( , (C.F. ), in persona del pro tempore, CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Chiavegato
e del terzo chiamato in causa:
, (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto, Michele Pozzato,
IL Lo NT e CA TE ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. del 16/05/2022 il dott. si Parte_1
opponeva alla procedura di rilascio dell'immobile da lui occupato sito in via Pt_2
Martiri della Libertà n. 4 avviata dall' Parte_3
, sede di chiedendo la sospensione
[...] Pt_2
pagina 1 di 9 dell'esecuzione per molteplici motivi, in primo luogo per le sue gravi condizioni di salute e l'assenza di altra soluzione abitativa idonea.
Con provvedimento del 3/6/2022 emesso nel procedimento R.G. n. 243/2022 il
Tribunale adito sospendeva in via cautelare la procedura esecutiva di sfratto e, con successivo provvedimento, disponeva un accertamento tecnico al fine di verificare le reali condizioni di salute dell'esecutato e la possibilità di trasferimento in altro alloggio abitativo.
Con perizia depositata il 29/11/2022 il Consulente Dott.ssa concludeva Per_1
affermando che le condizioni personali e di salute del dott. Parte_1
“rappresentino un impedimento reale e concreto al rilascio dell'immobile adibito ad abitazione ove attualmente risiede”.
Con ordinanza del 24/03/2023, quindi, il Giudice disponeva la sospensione della procedura esecutiva di sfratto concedendo termine per l'introduzione della fase di merito.
Con atto notificato il 19/04/2023, il dott. riassumeva il Giudizio dichiarando Pt_1
permanenti le gravi condizioni di salute, rimaste immutate rispetto a quanto emerso dall'accertamento tecnico esperito dalla dott.ssa anzi aggravatesi come Per_1
risulta dal certificato del neurochirurgo dott. che afferma la Persona_2
necessità per di continuare a stare nell'appartamento con gli ausili e i profili di Pt_1
sicurezza ivi esistenti per evitare traumi o cadute che possano portare alla paraplegia o anche alla morte;
ribadisce, inoltre, l'indisponibilità di soluzione abitativa alternativa risultando intestatario solo di una quota di 1/4 di un appartamento sito in
Bologna occupato da terzi e la situazione di semi povertà di dimostrata Pt_1
dall'attestazione IS prodotta in atti.
Sul presupposto della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, 1° e 3° co. della
Legge n. 9 dell'8/2/2007 e dei presupposti previsti dall'art. 6, n. 5 della legge
431/1998 chiede di differire il termine dell'esecuzione per un periodo sino a 18 mesi, concedendolo nella misura massima di legge al fine di attendere, tra l'altro, la definizione del Giudizio ad oggi pendente innanzi alla Corte di Cassazione vertente sulla validità dell'esercitata opzione di acquisto dell'immobile da parte del dott. Pt_1
pagina 2 di 9 e, in caso di esito sfavorevole dello stesso, di consentirgli il reperimento di altra soluzione abitativa idonea.
In data 27.06.2023 si costituiva l' contestando le deduzioni di parte attrice CP_2
sostenendo che, a seguito della sentenza n. 1341 dell'11.5.2017 di condanna al rilascio immediato dell'immobile per finita locazione e del conseguente accesso per lo sloggio eseguito in data 17.3.2022, l'Ufficiale Giudiziario di richiedeva Pt_2
l'assistenza “degli assistenti sociali competenti che dovranno trovare una soluzione alloggiativa idonea allo sfrattato e alla sua compagna portatori entrambi di diverse problematiche di salute”; che interpellato, il Comune di comunicava il Pt_2
reperimento di un alloggio in emergenza abitativa idoneo dove trasferire l'esecutato e chiedeva un rinvio dello sloggio per consentire l'effettivo rilascio coattivo dell'immobile; si opponeva, pertanto, alla pronuncia con sentenza della sospensione della procedura esecutiva sottolineando, in fatto, l'incongruenza delle conclusioni della dottoressa che, nonostante abbia definito lo stabile abitato da Per_1 Pt_1
di difficilissimo accesso per un disabile, ha poi concluso sostenendo l'inamovibilità dello stesso dall'immobile occupato e, in diritto, ritiene illegittima l'ulteriore sospensione della procedura in quanto, ai sensi della legge speciale ex art. 6 commi n.
4° e 5° L. 431/1998 e dalla legge 9/2007, la stessa è possibile una sola volta e al massimo fino a diciotto mesi nei casi ivi previsti;
nel caso di specie la stessa è stata interamente assorbita da quella già disposta, anche in considerazione della sospensione già intervenuta per emergenza pandemia Covid-19 ritenuto, altresì, che la normativa citata va compendiata con il lunghissimo lasso di tempo intercorso dalla data della sentenza di rilascio immobile dell'11.5.2017; Sottolinea, infine, che il dott.
a seguito della sentenza di rilascio, occupa abusivamente l'alloggio e garage Pt_1
senza pagare i corrispettivi ex art. 1591 c.c. dell'occupazione senza titolo nonché le spese dei vari giudizi intentati per un ammontare pari a € 88.433,39, da maggiorarsi dei successivi corrispettivi in scadenza mensile fino al rilascio;
detta insolvenza comporta la decadenza dal beneficio della sospensione dell'esecuzione, così come specificamente previsto dall'art. 6 comma 6° L. n. 431/1998.
L' chiedeva, infine, di valutare l'opportunità della chiamata in causa del CP_2 [...]
in quanto istituzione incaricata per legge dell'assistenza di soggetti con Parte_2
pagina 3 di 9 difficoltà economiche e di salute, non in grado di provvedere a se stesse in autonomia, affinché prendesse in carico la grave situazione del signor e Pt_1
reperisse una idonea sistemazione abitativa e/o di ricovero in struttura residenziale assistita in alternativa all'attuale, evidentemente non idonea ad assicurargli una condizione di vita in sicurezza.
Il Giudice, con provvedimento del 29.09.2023, autorizzava il convenuto a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio con il . Parte_2
In data 06.12.2023 si costituiva il in persona del Sindaco pro Parte_2
tempore, eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto soggetto estraneo al procedimento di opposizione all'esecuzione e l'inammissibilità della chiamata in causa dell'Amministrazione comunale;
sosteneva, infatti, la sua completa estraneità al rapporto di natura privatistica da cui origina il contenzioso, avente ad oggetto la locazione di un immobile di proprietà di all'odierno attore e l'insussistenza CP_2
di alcun rapporto giuridico tra le parti in causa ed il oltre alla Parte_2
mancanza di interesse ad assumere alcuna posizione sostanziale a sostegno delle ragioni dell'attore o del convenuto che potesse giustificare la partecipazione al procedimento, né si trovava in una posizione di garanzia nei confronti di che CP_2
potesse legittimare la chiamata in causa dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 106 c.p.c.. Precisava, inoltre, che l'odierno attore non aveva richiesto al
Comune l'assegnazione di un alloggio né un'integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero presso una struttura assistenziale, anzi aveva rifiutato l'invito del Servizio Sociale manifestando la volontà di rimanere nell'appartamento in cui vive;
sosteneva, quindi, che il Comune di non avrebbe avuto il potere di Pt_2
imporre coattivamente ad un soggetto capace di intendere e volere il trasferimento presso un nuovo alloggio né, tanto meno, di disporre il ricovero coatto presso una struttura assistenziale né avrebbe potuto farlo sulla base della vigente disciplina normativa nazionale e regionale poiché il procedimento di accesso a strutture assistenziali accreditate rientra nella competenza esclusiva dell' anche Parte_4
perché, nel caso di specie, la sospensione della procedura esecutiva non veniva disposta a causa di ostacoli allo sloggio di natura socio-assistenziale (condizioni di indigenza o emergenza abitativa) bensì a causa di impedimenti di carattere pagina 4 di 9 strettamente sanitario determinati dalle particolari condizioni psico-fisiche dell'odierno attore;
In via subordinata, nel merito, ribadiva la sua incompetenza circa il potere del di di reperire un'idonea sistemazione abitativa per Pt_2 Pt_2
l'odierno attore e/o disporre il ricovero dello stesso in una struttura residenziale.
All'udienza dell'08.04.2024, ritenuta la necessità di accertare le condizioni psico- fisiche dell'attore, anche allo scopo di stabilire quali siano le soluzioni abitative/residenziali idonee a soddisfare le particolari esigenze del caso, il Giudice disponeva CTU e nominava il dott. poi sostituito dalla dott.ssa Persona_3 [...]
. Per_4
Esperite le operazioni peritali e depositata la relazione del CTU, le parti, all'udienza del 24.06.2.24 precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla scorta delle conclusioni rassegnate in atti
Di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, accertato che le condizioni psico-fisiche del dott. rappresentano un impedimento reale e concreto al rilascio Parte_1
dell'immobile ove attualmente risiede, dichiarare con sentenza la sospensione della CP_ procedura esecutiva per rilascio di immobile promossa da nei confronti del dott.
a conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pt_1
Padova in data 24/03/2023. Con vittoria di spese e compensi.”
Di parte opposta:
“Voglia l'Ecc. Giudice del Tribunale di Padova, preso atto delle risultanze della perizia redatta dalla dottoressa , che attesta e certifica la trasportabilità Per_4
dell'attore senza alcuna ripercussione di carattere fisico e/o psichico, e quindi la possibilità di essere traslocato altrove, respingere le domande attoree tutte e, per l'effetto, dichiarare che le condizioni psico-fisiche del dott. non Parte_1
rappresentano un impedimento reale e concreto al rilascio dell'immobile dove CP_ attualmente risiede e di proprietà dell' convenuto, respingendo la domanda di declaratoria con sentenza della sospensione della procedura di rilascio di immobile CP_ promossa da Chiede, inoltre, che ordini e disponga la presa in carico del dottor a cura dei Servizi sociali del Comune di terzo chiamato, disponendo la Pt_1 Pt_2
collocazione in idonea struttura abitativa o, in alternativa, sanitario-assistenziale, per pagina 5 di 9 la più idonea tutela della sua integrità psico-fisica quale disabile grave, consentendo allo stesso condizioni di vita più adatte al suo stato. Infine, chiede che il Giudice voglia concedere i termini massimi di legge per il deposito di memorie conclusionali e di repliche”.
Di parte intervenuta:
“Il , ut supra rappresentato e difeso, dichiarando di non accettare il Parte_2
contraddittorio su domande ed eccezioni nuove delle controparti, richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, qui integralmente ripotate:
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE accertarsi e dichiararsi, per i motivi su esposti, la carenza di legittimazione passiva del e l'inammissibilità della chiamata in causa dello stesso;
Parte_2
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO respingersi le domande proposte nei confronti del in quanto Parte_2
infondate.
Spese, competenze ed accessori di causa, compresi oneri riflessi previsti per i casi in cui, come quello di specie, l'Amministrazione è difesa dai legali dell'Avvocatura interna all'Ente (Cass. SS.UU. Ord., 06.02.2023 n. 3592).”
MOTIVI
Codesto Giudice ritiene che l'opposizione all'esecuzione ex art.615 co. 2 c.p.c. è infondata per le seguenti motivazioni.
La normativa esistente in materia di procedure esecutive di rilascio, richiamata anche dalle parti, prevede all'art. 1, co. 1 Legge n. 9/2007, la sospensione “delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitazioni nei confronti dei conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza” ed al successivo comma 3, prescrive che “per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e
pagina 6 di 9 all'.art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'art. 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero, che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Nel caso di specie, i superiori requisiti ravvisati in capo al dott. nella procedura Pt_1
esecutiva R.G. n. 243/2022, hanno già determinato la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile per finita locazione e la suddetta sospensione, disposta con provvedimento del 24.03.2023, persiste da oltre diciotto mesi e, quindi, oltre il termine massimo prescritto dal citato art. 1, comma 3 Legge n. 9/2007.
Occorre, tra l'altro, evidenziare che la sospensione di cui sopra veniva concessa a seguito di comprovate gravi condizioni psico-fisiche del dottor accertate Pt_1
mediante consulenza medica redatta dalla dottoressa nell'anno Persona_5
2022 che riteneva che le condizioni ambientali e abitative rendessero difficoltoso o addirittura impedissero il trasporto o lo spostamento presso altra struttura abitativa e concludeva quindi affermando che le “attuali condizioni psico-fisiche del signor
[...]
rappresentino un impedimento reale e concreto al rilascio Parte_1
dell'immobile adibito ad abitazione ove attualmente risiede”.
A seguito dell'espletamento di ulteriore consulenza disposta nella presente procedura di opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., redatta il 18.03.2025 dalla dottoressa , è invece emerso che “il signor è portatore di una Persona_4 Pt_1
mielopatia cervicale con medio-grave (secondo lo specialista) paresi agli arti inferiori, senza invece alcun interessamento agli arti superiori che sono integri” e che “il dottor
è trasportabile, ferme restando le cautele necessarie”. Pt_1
Esaminato dal CTU anche lo stato dei luoghi e l'accesso all'abitazione, lo stesso ha evidenziato come “proprio l'inadeguatezza degli spazi di cui l'immobile si compone, specialmente per i servizi igienici, comporta altrettanti rischi di caduta e traumatismi, per il signor anche quando assistito da badante”. Pt_1
pagina 7 di 9 Nella medesima consulenza sono state anche individuate le soluzioni abitative/residenziali adeguate a soddisfare le particolari esigenze del caso individuandole in “alloggio analogo a quelli che si osservano in case alloggio adibite per anziani;
oppure in altra struttura residenziale protetta. Ma volendo, diversamente, considerare anche una abitazione più semplice, la presenza delle facilitazioni di cui sopra è compatibile con alloggi di comune uso, quando siano adibiti al caso (come a qualsiasi altro anziano)”.
Si rileva, altresì, che a norma dell'art. 1, comma 4, Legge 9/2007 “per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma
6, della legge 9 dicembre 1998, n, 431” ed al successivo comma 5 prescrive che “il conduttore decade dal beneficio della sospensione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva
l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge”.
Come emerso dall'istruttoria, nel caso de quo, ad oggi non sussistono le gravi condizioni di salute che hanno reso necessaria la sospensione della procedura esecutiva, la stessa è in corso da oltre il termine massimo normativamente prescritto ed il conduttore non ha corrisposto i canoni dovuti per tutto il periodo della sospensione.
Per tutti i superiori motivi, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata.
In ordine alla chiamata in causa del terzo ritiene questo Giudice Parte_2
sussistente la legittimazione passiva alla luce della L.431/1998 che prevede misure di sostegno per l'accesso alla locazione e può coinvolgere i Comuni in caso di emergenza abitativa;
pur essendo emersa la trasportabilità del dottor è Pt_1
comunque necessario l'intervento del Comune di affinché reperisca idoneo Pt_2
alloggio di emergenza trattandosi, nella specie, di conduttore fragile impossibilitato ad organizzare e gestire un trasloco autonomamente ed impossibilitato, anche per le precarie condizioni economiche, a reperire altra unità abitativa.
Applicando i principi costituzionali ed in particolare gli artt. 3 e 42 Cost. che riconoscono il diritto a un'abitazione dignitosa e a un trattamento equo, occorre bilanciare il diritto alla proprietà del locatore con il diritto alla dignità e all'abitazione pagina 8 di 9 del conduttore fragile e, a tal fine, si rende indispensabile disporre la presa in carico del dottor a cura dei Servizi Sociali del Comune di affinché si attivino Pt_1 Pt_2
prontamente al reperimento di una unità abitativa di emergenza in favore del dott.
e consentano il trasferimento, di fatto, del conduttore con l'adozione di tutte le Pt_1
cautele del caso.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) RIGETTA l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c..
2) DISPONE la presa in carico del dottor (C.F. Parte_1
a cura dei Servizi sociali del C.F._1 Parte_2 Pt_2
3) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova, il 15.10.2025
Il Giudice
NN EP Amenduni
pagina 9 di 9