Sentenza 21 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2003, n. 11321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11321 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A E 4 R 2 R / T . 6 A S 2 N I N . G .R LI E E P . P R R I D L C L A L S A E D I D D BBLICA ITALIANA B E I S A T T N N E A 1 E S I 3 S I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 R E A E . T N S. IONE TERZ CI1 1 3 2 1/ 03 A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto Discif. Nators Composta dagli Ill i Si ri magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 31924/02 - Consigliere Cron.25134 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere Ud. 10/07/03 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere C.C. Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARZANO, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato UMBERTO GIARDINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE;
intimato avverso la sentenza n. 2/02 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione I Civile, emessa il 29/10/02 e depositata il 12/11/02 (R.G. 3/02); 2003 1604 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 10/07/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
(per delega Avv. udito l'Avvocato Paolo RICCIARDI - Arturo Marzano); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha chiesto si respinga il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il tribunale di Torino, con sentenza depositata il บ 28.5.2002 dichiarava il notaio Gennaro Viscosi responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 51, 54 C. 2, 55 ult. C.
1. n. 89/1913 perché in procure ricevute in lingua straniera e nelle procure riguardanti cittadini stranieri non conoscenti la lingua italiana non provvedeva a sottoscrivere ed a far sottoscrivere dai testimoni in modo distinto il testo in lingua italiana e la traduzione a fronte. di Il tribunale comminava la sanzione dell'ammenda Euro due. Proponeva appello il Viscusi. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 12.12.2002, rigettava l'appello. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Viscosi, che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione 1. Ritiene questa corte che preliminare all'esame dei motivi di ricorso il rilievo della mancata integrazione del contraddittorio nei due gradi del giudizio nei confronti del Consiglio dell'ordine dei notai di Torino. 3 Come hanno statuito le S.U. di questa Corte (26-2- 2002, n. 9328), in tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, il consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è parte necessaria giudizio, tanto se il procedimentonel relativo giurisdizionale è successivo alla fase amministrativa demandata al consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento о censura), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, l'applicazione diretta e per la prima volta per sanzioni piu' gravi (ammenda, sospensione, delle destituzione). Infatti il consiglio dell'ordine è portatore di un all'esatta applicazione della sanzione,interesse che gli deriva dalla spettanza in capo all' Ordine della funzione di elaborare principi di deontologia professionale (la cui enunciazione è rimessa istituzionalmente all'autonomia del Consiglio notarile nazionale dalla legge 27.6.1991, n. 220) e di vigilare che tali regole siano osservate insieme a quelle poste dal legislatore, in quanto assumono rilevanza disciplinare.
2. Nella fattispecie risulta che non è stato integrato il contraddittorio né in primo né in grado nei confronti del Consiglio secondo dell'ordine notarile locale. Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, 1° comma, C. p. C., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento delle pronunce anche di ufficio, emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, C. p. C. (Cass. 7 luglio 1987, n. 5903). Pertanto va cassata l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Torino, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto. Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
l'impugnata sentenza Decidendo sul ricorso, cassa con rinvio al tribunale di Torino. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. 5 Così deciso in Roma, lì 10 Il cons. est. Antonio Segate IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mada Aiell luglio 2003. Il Presidente ت ع د ا o t t . s s a M a r t a A l e l o D I L C A N C E L L I E R E C 1 21 LUG, 2003' , i g g o D e p o s i t a t a i n C a n c e l l e r i a 6