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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
La Presidente del Tribunale, dott.ssa Francesca Spena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2025 RG V.G. avente ad oggetto:
Opposizione a decreto di liquidazione compensi al ctu
(art. 170 DPR n. 115/2002) vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif. dall'avv. ATTILIO Parte_1
PETRILLO, elett.te dom.ta c/o il difensore in Avellino, Via S. Esposito, 4
Email_1
RICORRENTE
E
, rapp.to e dif. dall'Avv. ALBERTO FALCO, elett.te dom.to in Airola (BN) Via CP_1
Concezione,14 Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
e Controparte_2 CP_3
CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 17 giugno 2025- conol.n.424/2025 emesso nel proc. n. 132/2025 R.G. del giudice di pace di Cervinara.
1 Nel merito, accogliere la opposizione e, per l'effetto, annullare il decreto di liquidazione impugnato e ridurre il compenso liquidato, tendendo conto dell'acconto già corrisposto, pari a complessivi € 756,70. Vittoria di spese.
Per : CP_1
In via preliminare, dichiarare la inammissibilità del ricorso avversario, stante la insindacabilità delle valutazioni del Giudice di pace in ordine alla complessità dell'incarico.
Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato ed, a modifica del decreto di liquidazione impugnato, liquidare l'intera somma richiesta, pari ad € 2.770,00. Vittoria di spese. Condanna di controparte al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 giugno 2025 la società ha proposto opposizione, ai sensi Parte_1 dell'articolo 170 DPR n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del ctu
, del 16 giugno 2025, emesso dal Giudice di pace di Cervinara, dott. Sergio CP_1
Ceraso, nel proc. n. 132/2023 R.G. ( avente ad oggetto risarcimento danni alle cose da circolazione stradale).
Ha dedotto che le voci di spesa indicate nella richiesta di liquidazione del ctu non erano conferenti alla vicenda di causa o, comunque, erano determinate in misura eccessiva;
quanto ai compensi, ha assunto essere ingiustificata la indicazione di 39 vacazioni nonché la richiesta dell'onorario ex art. 17 DM 30 maggio 2002 nel valore massimo. Ha esposto di avere già corrisposto al ctu l'acconto liquidato dal giudice, pari ad € 700, maggiorato di accessori.
Si è costituito il ctu , perito industriale, il quale, dato atto dell'avvenuto versamento CP_1 da parte della società ricorrente dell'acconto liquidato dal giudice, ha eccepito la inammissibilità del ricorso avversario, sul rilievo della insindacabilità della valutazione di complessità dell'incarico compiuta nel decreto di liquidazione dei compensi. Nel merito, ha assunto la congruità dei costi e dei compensi liquidati nel decreto opposto, contestando le allegazioni del ricorso.
Alla udienza del 5 novembre 2025, in relazione alla quale la società ricorrente ha depositato memorie difensive, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dalla parte resistente sul rilievo della insindacabilità della valutazione del giudice di pace circa la complessità dell'incarico affidato al consulente d'ufficio.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata da parte resistente a sostegno della eccezione è riferita ai limiti del sindacato del giudice di legittimità laddove il giudizio affidato al Presidente del Tribunale dall'articolo 170 DPR n. 115/2002 è un giudizio di merito, avente ad oggetto la liquidazione del compenso al ctu in forza dei criteri di legge.
2 Nel merito, a tenore dell'articolo 49 D.P.R. n. 115/2002, agli ausiliari del magistrato spettano: l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Ora, dando un necessario ordine alla domanda di liquidazione del ctu ex articolo 71 D.P.R. n. 115/2002 si rilevano le seguenti voci:
PER ONORARIO
- l'onorario di cui all' art. 17 DM 30 maggio 2002, per un importo pari ad € 704,45;
- l'onorario di cui all'art. 12 DM 30 maggio 2002, in relazione alla esecuzione dei rilievi plan-topografici, per un importo di € 300, trattandosi , nell'assunto del ctu, di attività “non strettamente funzionali all'evasione dell'incarico circa la verifica di tutti i danni denunciati
e di quelli presenti sui luoghi di causa, ma piuttosto preordinati al fine di fornire al Giudice istruttore un sussidio grafico nell'operazione di valutazione delle prove tecniche e della decisione da assumere”.
- Vacazioni (per rilievi, per trasferta e per rispondere alle note di parte): numero 39, dettagliate nella richiesta
- È stato inoltre richiesto il raddoppio dell'onorario, ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002
PER INDENNITA' DI VIAGGIO
- € 100
PER SPESE DI VIAGGIO
- per 4 accessi: € 75,46
PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
- Plurime voci di spesa per i rilievi stradali e dei veicoli venuti in collisione (tra le quali anche un costo per l'usura della segnaletica utilizzata per il rilievo lungo la sede stradale, nella misura del 10% del valore della medesima segnaletica);
- Ulteriori costi per la acquisizione dei dati necessari alla valutazione dei danni (costi per collaborazione tecnica, gestione softtware, contatti con professionisti del settore)
- Costi per la richiesta di messa in sicurezza della sede stradale;
- Spese di cancelleria
Per effetto delle voci sopra indicate, la richiesta di liquidazione è di complessivi € 2.770, così dettagliati:
3 -€ 2.156,97 per onorario;
-€ 405,18 per spese;
-€ 100 per attività di un collaboratore autorizzato;
-ulteriori € 107,85, pari al 5% sugli onorari, da liquidare separatamente “art. 17 commi 3 e 4 legge 23 agosto 1988 n. 400”.
Il giudicante ha liquidato l'onorario di € 2.300, oltre IVA ed accessori di legge
«valutate le spese necessarie anche per l'assistenza dell'ausiliario; esaminata la relazione peritale e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal ctu;
tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta».
Il decreto di liquidazione non è conforme ai criteri di legge.
In primo luogo, il giudicante non ha liquidato distintamente le spese, l'onorario e le eventuali indennità riconosciute- come richiesto dall'articolo 49 D.P.R. n. 115/2002- ma ha liquidato un unico ed indistinto importo per onorario, facendo riferimento, tuttavia, anche alla valutazione delle spese.
I criteri di determinazione della somma liquidata restano, dunque, oscuri.
La liquidazione deve essere riformulata per voci distinte.
SULL'ONORARIO
Quanto alla liquidazione dell'onorario, il D.M. 30 maggio 2002, art. 29 pone il principio di onnicomprensività; la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, ha precisato che detto principio riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano strumentali all'accertamento tecnico.
Esso non trova applicazione, invece, in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici, da un lato, e di attività di stima dei beni, dall'altro.
Con la precisazione che il criterio discretivo non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico, essendo piuttosto essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti che, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei: nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare il cumulo dei compensi;
nella seconda ipotesi, invece, varrebbe il concetto dell'unitarietà del compenso (cfr. da ultimo Cas. Civ., sez. II, 04/01/2024, n.214; Cass. n. 6927/2023).
Dalla lettura del verbale di conferimento dell'incarico risulta che, nonostante la pluralità dei quesiti (in particolare: descrizione del sinistro;
ricostruzione grafica;
valutazione circa la compatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti nel sinistro;
quantificazione dei danni riportati dal veicolo attoreo), l'indagine riguardava la ricostruzione del sinistro e la stima dei danni.
4 Trattasi di indagine in materia di “infortunistica del traffico e della circolazione”, prevista all'articolo 17 DM 30 maggio 2002.
E' dunque dovuto l'onorario di cui al citato articolo 17, calcolato per scaglioni in relazione al valore: quest'ultimo è determinato dalla entità del danno cagionato alla cosa, che il ctu ha stimato in € 19.705,11.
Sulla base di tale valore, vanno applicati gli scaglioni e le percentuali di cui all'art. 17, comma 1, DM 30 maggio 2002, risultando il calcolo di cui alla seguente tabella:
Valore: € 19.705,21
Scaglione art. Aliquota Aliquota Quota Onorario Onorario 17 minima massima imponibile (€) minimo (€) massimo (€)
0 – 258,23 7,5160% 15,0321% 258,23 19,41 38,83
258,24 – 5,6370% 11,2741% 258,22 14,56 29,11 516,46
516,47 – 3,7580% 7,5160% 2.065,81 77,60 155,00 2.582,28
2.582,29 – 1,4053% 2,8106% 17.122,92 240,55 481,09 19.705,21
L'onorario va dunque liquidato in un importo compreso tra un minimo di € 352,12 ed un massimo di
€ 704,03
Tenendo conto della relazione fornita, sotto il profilo della difficoltà (urto indiretto del veicolo attoreo contro un muro), completezza e pregio, la liquidazione dell'onorario va operata nel valore medio, pari ad € 528,08.
Non può essere applicato il richiesto raddoppio dell'onorario, legato, a norma dell'art. 52 DM 30 maggio 2002, a prestazioni di importanza, complessità e difficoltà “eccezionali”, eccezionalità sicuramente non ricorrente nella fattispecie di causa.
Non può essere riconosciuto l'onorario richiesto, ex art. 12 DM 30 maggio 2002, per rilievi “plan topografici”, in quanto i rilievi topografici, planimetrici ed altimetrici non hanno formato oggetto dell'incarico conferito, che è stato cristallizzato nella ordinanza del 28.12.2024.
I rilievi eseguiti— che consistono in schizzi grafici e rilievi fotografici (anche dall'alto), per la ricostruzione del sinistro— rientrano, dunque, tra le attività accessorie compiute dal ctu per la risposta ai quesiti;
dette attività non sono autonomamente remunerate, ex art. 29 DM 30 maggio 2002.
5 Per analoghe ragioni non è dovuto l'onorario calcolato in 39 vacazioni.
Quanto richiesto dal ctu per vacazioni corrisponde alle attività svolte per rispondere ai quesiti, attività che, a tenore del suddetto articolo 29, non sono remunerate.
SULL'INDENNITA' DI VIAGGIO (TRASFERTA)
Per l'indennità e le spese di viaggio, a tenore dell'articolo 55 DPR n. 115/2002, si applica all'ausiliario il trattamento previsto per il dirigente di seconda fascia dipendente dello Stato.
Ai sensi degli articoli 1 e 5 L 26 luglio 1978, n. 417 è dovuta ai dirigenti statali l'indennità di trasferta se comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri;
l'indennità di trasferta non è , comunque, dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore.
Il ctu non ha documentato né la distanza tra il luogo di residenza o di abituale dimora e quello di svolgimento dell'incarico né la durata di almeno quattro ore della missione.
L'indennità di trasferta non è dunque dovuta.
SULLE SPESE DI VIAGGIO
Il ctu ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio con veicolo proprio, che ai sensi dell'art. 55, comma 3, DPR n. 115/2002 sono rimborsate se la spesa è preventivamente autorizzata dal magistrato;
in tal caso il rimborso è commisurato ad un quinto del prezzo medio di un litro di benzina nel periodo di riferimento, moltiplicato per il numero dei chilometri tra la sede di servizio e la sede di missione (art. 8 L. n.417/78).
Il ctu non ha, tuttavia, precisato la propria sede di residenza o di abituale dimora né il luogo rispetto al quale è stato determinato il percorso di 11 Km. indicato nella richiesta di liquidazione né, infine, riscontrato la distanza chilometrica che assume percorsa con la produzione del certificato ACI.
Tale voce non può, pertanto, essere riconosciuta.
SUL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
Quanto alle spese, a tenore dell'articolo 56 D.P.R. n. 115/2002, gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico «e allegare la corrispondente documentazione».
La necessità che le spese siano documentate risulta confermata - a contrario - dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, che dispone che le sole spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
La nota spese del consulente tecnico deve essere, dunque, corredata della documentazione delle spese documentabili mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato, quali la carta, gli inchiostri ed i materiali di supporto e di cancelleria (Cassazione civile sez. II - 09/01/2024, n. 703).
6 Poiché manca ogni documentazione delle spese sostenute, deve essere liquidato al ctu il solo importo forfettario di € 80 per spese di cancelleria connesse alla redazione dell'elaborato, compreso nel suddetto importo il costo dei rilievi fotografici, anche aerei, riportati nella relazione di consulenza.
ULTERIORI VOCI RICHIESTE
Tra le voci richieste dal ctu figurano infine € 100 per “spese per adempimento dell'incarico in favore di collaboratori di fiducia del ctu” ed un ulteriore importo, pari al 5% dell'onorario richiesto, per
“competenze da liquidare separatamente alle spettanze del ctu”.
Quanto ai collaboratori del ctu, non si individua né a quali collaboratori il ctu voglia fare riferimento né l'opera da questi compiuta.
Dalla relazione del ctu risulta che la parte attrice ha corrisposto € 50 al collaboratore Parte_2 per la verifica dei danni ed € 50 al collaboratore per la messa in sicurezza della sede Persona_1 stradale.
A prescindere dalla correttezza dell'esborso, non si tratta di spesa sostenuta dal ctu.
Da ultimo, non si comprende su quale base normativa il ctu calcoli la voce forfettaria del 5% degli onorari.
In conclusione, al ctu devono essere liquidate:
€ 80 per spese di cancelleria
€ 528,08 per onorario ex art. 17 DM 30 maggio 2002 oltre accessori di legge
Le spese del presente giudizio si compensano tra le parti, in quanto la ragione della controversia è da ravvisare in limine nella mancata specificazione da parte del giudice di pace delle voci di spesa riconosciute e delle norme poste a base della liquidazione dell'onorario.
PQM
Il Presidente del Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
Accoglie la opposizione e per l'effetto liquida al ctu per. ind. CP_1
- € 80 per spese
- € 528,08 per onorario ex art. 17 DM 30 maggio 2002, oltre IVA ed accessori di legge.
A detrarre l'acconto già percepito.
Pone provvisoriamente le spese a carico di entrambe le parti, in solido.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Avellino, il 19 novembre 2025 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Francesca Spena
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
La Presidente del Tribunale, dott.ssa Francesca Spena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2025 RG V.G. avente ad oggetto:
Opposizione a decreto di liquidazione compensi al ctu
(art. 170 DPR n. 115/2002) vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif. dall'avv. ATTILIO Parte_1
PETRILLO, elett.te dom.ta c/o il difensore in Avellino, Via S. Esposito, 4
Email_1
RICORRENTE
E
, rapp.to e dif. dall'Avv. ALBERTO FALCO, elett.te dom.to in Airola (BN) Via CP_1
Concezione,14 Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
e Controparte_2 CP_3
CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 17 giugno 2025- conol.n.424/2025 emesso nel proc. n. 132/2025 R.G. del giudice di pace di Cervinara.
1 Nel merito, accogliere la opposizione e, per l'effetto, annullare il decreto di liquidazione impugnato e ridurre il compenso liquidato, tendendo conto dell'acconto già corrisposto, pari a complessivi € 756,70. Vittoria di spese.
Per : CP_1
In via preliminare, dichiarare la inammissibilità del ricorso avversario, stante la insindacabilità delle valutazioni del Giudice di pace in ordine alla complessità dell'incarico.
Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato ed, a modifica del decreto di liquidazione impugnato, liquidare l'intera somma richiesta, pari ad € 2.770,00. Vittoria di spese. Condanna di controparte al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 giugno 2025 la società ha proposto opposizione, ai sensi Parte_1 dell'articolo 170 DPR n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del ctu
, del 16 giugno 2025, emesso dal Giudice di pace di Cervinara, dott. Sergio CP_1
Ceraso, nel proc. n. 132/2023 R.G. ( avente ad oggetto risarcimento danni alle cose da circolazione stradale).
Ha dedotto che le voci di spesa indicate nella richiesta di liquidazione del ctu non erano conferenti alla vicenda di causa o, comunque, erano determinate in misura eccessiva;
quanto ai compensi, ha assunto essere ingiustificata la indicazione di 39 vacazioni nonché la richiesta dell'onorario ex art. 17 DM 30 maggio 2002 nel valore massimo. Ha esposto di avere già corrisposto al ctu l'acconto liquidato dal giudice, pari ad € 700, maggiorato di accessori.
Si è costituito il ctu , perito industriale, il quale, dato atto dell'avvenuto versamento CP_1 da parte della società ricorrente dell'acconto liquidato dal giudice, ha eccepito la inammissibilità del ricorso avversario, sul rilievo della insindacabilità della valutazione di complessità dell'incarico compiuta nel decreto di liquidazione dei compensi. Nel merito, ha assunto la congruità dei costi e dei compensi liquidati nel decreto opposto, contestando le allegazioni del ricorso.
Alla udienza del 5 novembre 2025, in relazione alla quale la società ricorrente ha depositato memorie difensive, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dalla parte resistente sul rilievo della insindacabilità della valutazione del giudice di pace circa la complessità dell'incarico affidato al consulente d'ufficio.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata da parte resistente a sostegno della eccezione è riferita ai limiti del sindacato del giudice di legittimità laddove il giudizio affidato al Presidente del Tribunale dall'articolo 170 DPR n. 115/2002 è un giudizio di merito, avente ad oggetto la liquidazione del compenso al ctu in forza dei criteri di legge.
2 Nel merito, a tenore dell'articolo 49 D.P.R. n. 115/2002, agli ausiliari del magistrato spettano: l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Ora, dando un necessario ordine alla domanda di liquidazione del ctu ex articolo 71 D.P.R. n. 115/2002 si rilevano le seguenti voci:
PER ONORARIO
- l'onorario di cui all' art. 17 DM 30 maggio 2002, per un importo pari ad € 704,45;
- l'onorario di cui all'art. 12 DM 30 maggio 2002, in relazione alla esecuzione dei rilievi plan-topografici, per un importo di € 300, trattandosi , nell'assunto del ctu, di attività “non strettamente funzionali all'evasione dell'incarico circa la verifica di tutti i danni denunciati
e di quelli presenti sui luoghi di causa, ma piuttosto preordinati al fine di fornire al Giudice istruttore un sussidio grafico nell'operazione di valutazione delle prove tecniche e della decisione da assumere”.
- Vacazioni (per rilievi, per trasferta e per rispondere alle note di parte): numero 39, dettagliate nella richiesta
- È stato inoltre richiesto il raddoppio dell'onorario, ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002
PER INDENNITA' DI VIAGGIO
- € 100
PER SPESE DI VIAGGIO
- per 4 accessi: € 75,46
PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
- Plurime voci di spesa per i rilievi stradali e dei veicoli venuti in collisione (tra le quali anche un costo per l'usura della segnaletica utilizzata per il rilievo lungo la sede stradale, nella misura del 10% del valore della medesima segnaletica);
- Ulteriori costi per la acquisizione dei dati necessari alla valutazione dei danni (costi per collaborazione tecnica, gestione softtware, contatti con professionisti del settore)
- Costi per la richiesta di messa in sicurezza della sede stradale;
- Spese di cancelleria
Per effetto delle voci sopra indicate, la richiesta di liquidazione è di complessivi € 2.770, così dettagliati:
3 -€ 2.156,97 per onorario;
-€ 405,18 per spese;
-€ 100 per attività di un collaboratore autorizzato;
-ulteriori € 107,85, pari al 5% sugli onorari, da liquidare separatamente “art. 17 commi 3 e 4 legge 23 agosto 1988 n. 400”.
Il giudicante ha liquidato l'onorario di € 2.300, oltre IVA ed accessori di legge
«valutate le spese necessarie anche per l'assistenza dell'ausiliario; esaminata la relazione peritale e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal ctu;
tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta».
Il decreto di liquidazione non è conforme ai criteri di legge.
In primo luogo, il giudicante non ha liquidato distintamente le spese, l'onorario e le eventuali indennità riconosciute- come richiesto dall'articolo 49 D.P.R. n. 115/2002- ma ha liquidato un unico ed indistinto importo per onorario, facendo riferimento, tuttavia, anche alla valutazione delle spese.
I criteri di determinazione della somma liquidata restano, dunque, oscuri.
La liquidazione deve essere riformulata per voci distinte.
SULL'ONORARIO
Quanto alla liquidazione dell'onorario, il D.M. 30 maggio 2002, art. 29 pone il principio di onnicomprensività; la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, ha precisato che detto principio riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano strumentali all'accertamento tecnico.
Esso non trova applicazione, invece, in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici, da un lato, e di attività di stima dei beni, dall'altro.
Con la precisazione che il criterio discretivo non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico, essendo piuttosto essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti che, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei: nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare il cumulo dei compensi;
nella seconda ipotesi, invece, varrebbe il concetto dell'unitarietà del compenso (cfr. da ultimo Cas. Civ., sez. II, 04/01/2024, n.214; Cass. n. 6927/2023).
Dalla lettura del verbale di conferimento dell'incarico risulta che, nonostante la pluralità dei quesiti (in particolare: descrizione del sinistro;
ricostruzione grafica;
valutazione circa la compatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti nel sinistro;
quantificazione dei danni riportati dal veicolo attoreo), l'indagine riguardava la ricostruzione del sinistro e la stima dei danni.
4 Trattasi di indagine in materia di “infortunistica del traffico e della circolazione”, prevista all'articolo 17 DM 30 maggio 2002.
E' dunque dovuto l'onorario di cui al citato articolo 17, calcolato per scaglioni in relazione al valore: quest'ultimo è determinato dalla entità del danno cagionato alla cosa, che il ctu ha stimato in € 19.705,11.
Sulla base di tale valore, vanno applicati gli scaglioni e le percentuali di cui all'art. 17, comma 1, DM 30 maggio 2002, risultando il calcolo di cui alla seguente tabella:
Valore: € 19.705,21
Scaglione art. Aliquota Aliquota Quota Onorario Onorario 17 minima massima imponibile (€) minimo (€) massimo (€)
0 – 258,23 7,5160% 15,0321% 258,23 19,41 38,83
258,24 – 5,6370% 11,2741% 258,22 14,56 29,11 516,46
516,47 – 3,7580% 7,5160% 2.065,81 77,60 155,00 2.582,28
2.582,29 – 1,4053% 2,8106% 17.122,92 240,55 481,09 19.705,21
L'onorario va dunque liquidato in un importo compreso tra un minimo di € 352,12 ed un massimo di
€ 704,03
Tenendo conto della relazione fornita, sotto il profilo della difficoltà (urto indiretto del veicolo attoreo contro un muro), completezza e pregio, la liquidazione dell'onorario va operata nel valore medio, pari ad € 528,08.
Non può essere applicato il richiesto raddoppio dell'onorario, legato, a norma dell'art. 52 DM 30 maggio 2002, a prestazioni di importanza, complessità e difficoltà “eccezionali”, eccezionalità sicuramente non ricorrente nella fattispecie di causa.
Non può essere riconosciuto l'onorario richiesto, ex art. 12 DM 30 maggio 2002, per rilievi “plan topografici”, in quanto i rilievi topografici, planimetrici ed altimetrici non hanno formato oggetto dell'incarico conferito, che è stato cristallizzato nella ordinanza del 28.12.2024.
I rilievi eseguiti— che consistono in schizzi grafici e rilievi fotografici (anche dall'alto), per la ricostruzione del sinistro— rientrano, dunque, tra le attività accessorie compiute dal ctu per la risposta ai quesiti;
dette attività non sono autonomamente remunerate, ex art. 29 DM 30 maggio 2002.
5 Per analoghe ragioni non è dovuto l'onorario calcolato in 39 vacazioni.
Quanto richiesto dal ctu per vacazioni corrisponde alle attività svolte per rispondere ai quesiti, attività che, a tenore del suddetto articolo 29, non sono remunerate.
SULL'INDENNITA' DI VIAGGIO (TRASFERTA)
Per l'indennità e le spese di viaggio, a tenore dell'articolo 55 DPR n. 115/2002, si applica all'ausiliario il trattamento previsto per il dirigente di seconda fascia dipendente dello Stato.
Ai sensi degli articoli 1 e 5 L 26 luglio 1978, n. 417 è dovuta ai dirigenti statali l'indennità di trasferta se comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri;
l'indennità di trasferta non è , comunque, dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore.
Il ctu non ha documentato né la distanza tra il luogo di residenza o di abituale dimora e quello di svolgimento dell'incarico né la durata di almeno quattro ore della missione.
L'indennità di trasferta non è dunque dovuta.
SULLE SPESE DI VIAGGIO
Il ctu ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio con veicolo proprio, che ai sensi dell'art. 55, comma 3, DPR n. 115/2002 sono rimborsate se la spesa è preventivamente autorizzata dal magistrato;
in tal caso il rimborso è commisurato ad un quinto del prezzo medio di un litro di benzina nel periodo di riferimento, moltiplicato per il numero dei chilometri tra la sede di servizio e la sede di missione (art. 8 L. n.417/78).
Il ctu non ha, tuttavia, precisato la propria sede di residenza o di abituale dimora né il luogo rispetto al quale è stato determinato il percorso di 11 Km. indicato nella richiesta di liquidazione né, infine, riscontrato la distanza chilometrica che assume percorsa con la produzione del certificato ACI.
Tale voce non può, pertanto, essere riconosciuta.
SUL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
Quanto alle spese, a tenore dell'articolo 56 D.P.R. n. 115/2002, gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico «e allegare la corrispondente documentazione».
La necessità che le spese siano documentate risulta confermata - a contrario - dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, che dispone che le sole spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
La nota spese del consulente tecnico deve essere, dunque, corredata della documentazione delle spese documentabili mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato, quali la carta, gli inchiostri ed i materiali di supporto e di cancelleria (Cassazione civile sez. II - 09/01/2024, n. 703).
6 Poiché manca ogni documentazione delle spese sostenute, deve essere liquidato al ctu il solo importo forfettario di € 80 per spese di cancelleria connesse alla redazione dell'elaborato, compreso nel suddetto importo il costo dei rilievi fotografici, anche aerei, riportati nella relazione di consulenza.
ULTERIORI VOCI RICHIESTE
Tra le voci richieste dal ctu figurano infine € 100 per “spese per adempimento dell'incarico in favore di collaboratori di fiducia del ctu” ed un ulteriore importo, pari al 5% dell'onorario richiesto, per
“competenze da liquidare separatamente alle spettanze del ctu”.
Quanto ai collaboratori del ctu, non si individua né a quali collaboratori il ctu voglia fare riferimento né l'opera da questi compiuta.
Dalla relazione del ctu risulta che la parte attrice ha corrisposto € 50 al collaboratore Parte_2 per la verifica dei danni ed € 50 al collaboratore per la messa in sicurezza della sede Persona_1 stradale.
A prescindere dalla correttezza dell'esborso, non si tratta di spesa sostenuta dal ctu.
Da ultimo, non si comprende su quale base normativa il ctu calcoli la voce forfettaria del 5% degli onorari.
In conclusione, al ctu devono essere liquidate:
€ 80 per spese di cancelleria
€ 528,08 per onorario ex art. 17 DM 30 maggio 2002 oltre accessori di legge
Le spese del presente giudizio si compensano tra le parti, in quanto la ragione della controversia è da ravvisare in limine nella mancata specificazione da parte del giudice di pace delle voci di spesa riconosciute e delle norme poste a base della liquidazione dell'onorario.
PQM
Il Presidente del Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
Accoglie la opposizione e per l'effetto liquida al ctu per. ind. CP_1
- € 80 per spese
- € 528,08 per onorario ex art. 17 DM 30 maggio 2002, oltre IVA ed accessori di legge.
A detrarre l'acconto già percepito.
Pone provvisoriamente le spese a carico di entrambe le parti, in solido.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Avellino, il 19 novembre 2025 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Francesca Spena
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