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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2850/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2850.2018 del ruolo generale, promossa da:
Avv. RAFFAELE SANTANIELLO, quale procuratore di sé stesso;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Controparte_1
Genovese;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avv. Di Mauro Raffaella;
APPELLATO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_4
Avv.ti Cascone Antonino e Senatore Giuliana;
APPELLATO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Barone Controparte_5
Alessandra;
APPELLATO
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6
pagina 1 di 3 APPELLATO CONTUMACE in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rosella Controparte_7
Carlo;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall'Avv. Raffaele Santaniello, quale procuratore di sé stesso, nei confronti dell' , Controparte_1
nonché il , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4
e con riferimento alla sentenza n. Controparte_7 Controparte_6
4459/2018 – r.g. 2663/2017 – resa dal Giudice di Pace di il 12.4.2018 e Controparte_2
depositata in cancelleria in pari data.
In primo grado Raffaele Santaniello proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020179004180909000 afferente le cartelle esattoriali n.
100020080027022886000, n. 10020090072189838000, n. 10020100070785117000, n.
10020100057253819000, n. 1002010006465539000, n. 10020110044027376000, n.
10020110021083266000 e n. 10020080052535925000 emesse da per il mancato CP_8
pagamento di verbali per violazione al Codice della Strada per gli anni 2005, 2006,2007 e
2008, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento per omessa notifica sia dei verbali di accertamento che delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
In particolare, dopo aver riscontrato la regolare notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento, il giudice a quo ha rigettato l'opposizione proposta dall'Avv. Raffaele
Santaniello.
Con l'atto di appello, l'Avv. Raffaele Santaniello, quale procuratore di sé stesso, proponeva appello avverso la sentenza n. 4459/2018, rilevando che, contrariamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle esattoriali relative alle sanzioni irrogate per violazione al Codice della Strada ed in ogni caso, il credito risultava prescritto in quanto ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981 il diritto a riscuotere le pagina 2 di 3 somme dovute, per le violazioni previste dalla stessa legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, come nel caso di specie.
Con comparsa depositata in data 23.7.2018 si costituiva l Controparte_1
che chiedeva il rigetto del proposto appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituivano, altresì, il , il , il Controparte_5 Controparte_2 [...]
ed il che chiedevano la conferma della sentenza del Controparte_4 Controparte_7
Giudice di Pace.
Nelle more del giudizio, parte appellante depositava la documentazione comprovante l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali oggetto di appello e i bollettini che attestavano il pagamento del dovuto;
in ragione di tanto, dichiarava di rinunciare all'appello e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del processo.
Le parti costituite non ponevano alcuna contestazione relativamente alla definizione del giudizio, chiedendo, però, la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Ebbene, non essendo in contestazione la circostanza che tra le parti è venuta meno la ragione della disputa, avendo l'appellante estinto il debito con il pagamento del dovuto;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice
20.01.2025.
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2850.2018 del ruolo generale, promossa da:
Avv. RAFFAELE SANTANIELLO, quale procuratore di sé stesso;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Controparte_1
Genovese;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avv. Di Mauro Raffaella;
APPELLATO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_4
Avv.ti Cascone Antonino e Senatore Giuliana;
APPELLATO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Barone Controparte_5
Alessandra;
APPELLATO
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6
pagina 1 di 3 APPELLATO CONTUMACE in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rosella Controparte_7
Carlo;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall'Avv. Raffaele Santaniello, quale procuratore di sé stesso, nei confronti dell' , Controparte_1
nonché il , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4
e con riferimento alla sentenza n. Controparte_7 Controparte_6
4459/2018 – r.g. 2663/2017 – resa dal Giudice di Pace di il 12.4.2018 e Controparte_2
depositata in cancelleria in pari data.
In primo grado Raffaele Santaniello proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020179004180909000 afferente le cartelle esattoriali n.
100020080027022886000, n. 10020090072189838000, n. 10020100070785117000, n.
10020100057253819000, n. 1002010006465539000, n. 10020110044027376000, n.
10020110021083266000 e n. 10020080052535925000 emesse da per il mancato CP_8
pagamento di verbali per violazione al Codice della Strada per gli anni 2005, 2006,2007 e
2008, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento per omessa notifica sia dei verbali di accertamento che delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
In particolare, dopo aver riscontrato la regolare notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento, il giudice a quo ha rigettato l'opposizione proposta dall'Avv. Raffaele
Santaniello.
Con l'atto di appello, l'Avv. Raffaele Santaniello, quale procuratore di sé stesso, proponeva appello avverso la sentenza n. 4459/2018, rilevando che, contrariamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle esattoriali relative alle sanzioni irrogate per violazione al Codice della Strada ed in ogni caso, il credito risultava prescritto in quanto ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981 il diritto a riscuotere le pagina 2 di 3 somme dovute, per le violazioni previste dalla stessa legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, come nel caso di specie.
Con comparsa depositata in data 23.7.2018 si costituiva l Controparte_1
che chiedeva il rigetto del proposto appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituivano, altresì, il , il , il Controparte_5 Controparte_2 [...]
ed il che chiedevano la conferma della sentenza del Controparte_4 Controparte_7
Giudice di Pace.
Nelle more del giudizio, parte appellante depositava la documentazione comprovante l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali oggetto di appello e i bollettini che attestavano il pagamento del dovuto;
in ragione di tanto, dichiarava di rinunciare all'appello e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del processo.
Le parti costituite non ponevano alcuna contestazione relativamente alla definizione del giudizio, chiedendo, però, la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Ebbene, non essendo in contestazione la circostanza che tra le parti è venuta meno la ragione della disputa, avendo l'appellante estinto il debito con il pagamento del dovuto;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice
20.01.2025.
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 3 di 3