Articolo 1 della Legge 3 aprile 1961, n. 281
Versione
11 maggio 1961
Art. 1. Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 , hanno vigore fino al 31 dicembre 1961.
Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell' articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , avra' inizio il 1 gennaio 1962.

Entrata in vigore il 11 maggio 1961