Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2024, proposto da
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavallino Treporti, Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del EN, Regione del EN, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Cavallino Treporti prot. n. 4956 del 1° marzo 2024;
- del parere negativo espresso dalla Conferenza paesaggistica nella seduta del 29 febbraio 2024 prot. n. 4936 del 1° marzo 2024;
- del parere negativo espresso dalla Conferenza paesaggistica nella seduta del 9.2.2024 prot. n. 3226 del 12 febbraio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Telecom Italia s.p.a. (di seguito, breviter , Telecom) ha impugnato il provvedimento prot. n. 4956 del 1° marzo 2024, unitamente agli atti in esso richiamati, con cui il Comune di Cavallino Treporti ha rigettato la segnalazione certificata di inizio attività presentata da Telecom il 12 gennaio 2024 n. 2024/0024 per la realizzazione di una stazione radio base,
Questo Tribunale con l’ordinanza n. 216 del 23 maggio 2024 (confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3041 del 1° agosto 2024) ha accolto l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati ed ordinato al Comune di rideterminarsi.
2. Il Comune con provvedimento del 29 agosto 2024 ha disposto la revoca - rectius , l’annullamento ex art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990 - dell’avversato provvedimento prot. n. 4956 del 1° marzo 2024 e con successivo provvedimento del 26 settembre 2024 ha riconosciuto che l’intervento per cui è causa « non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e che pertanto si ritiene efficace la SCIA n.2024/0024 ».
3. In vista della pubblica udienza Telecom ha depositato una memoria per manifestare la permanenza dell’interesse ad una pronuncia di accoglimento, malgrado i sopravvenuti provvedimenti del Comune intimato, nel timore che tali provvedimenti, in quanto emessi a seguito della suddetta ordinanza cautelare n. 216 del 2024, perdano efficacia a seguito della pronuncia di merito.
4. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
5. Da un attento esame dei sopravvenuti provvedimenti del Comune di Cavallino Treporti del 29 agosto e del 26 settembre 2024 si evince che gli stessi non solo presentano carattere integralmente satifattivo della pretesa azionata in giudizio da Telecom, ma sono stati adottati non già al solo fine di eseguire interinalmente il provvedimento cautelare di questo Tribunale, bensì al fine di dare un nuovo, definitivo assetto al rapporto controverso. In particolare, come già evidenziato, nel provvedimento del 26 settembre 2024 il Comune - dopo aver dato atto della «revoca» del provvedimento del 1° marzo 2024, disposta con il provvedimento del 29 agosto 2024 - comunica alla ricorrente che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e «pertanto si ritiene efficace la SCIA n. 2024/0024».
Dunque, a fronte di tali inequivoche manifestazioni di volontà, al Collegio non resta che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere, non risultando l’efficacia dei sopravvenuti provvedimenti del Comune di Cavallino Treporti subordinata alla vigenza della pronuncia cautelare di questo Tribunale.
6. Le spese di giudizio si liquidano nella misura indicata in dispositivo e vanno regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale, posto che i sopravvenuti provvedimenti del Comune di Cavallino Treporti attestano la fondatezza dell’azione della ricorrente, peraltro preceduta da numerose diffide, documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Cavallino - Treporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore di Telecom Italia s.p.a., che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO