TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5333/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura TO Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 maggio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. dall'Avv. Alessandra Genghini, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Debora Santi, presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], cittadina Persona_1 C.F._3 italiana;
- (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4 cittadina italiana;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 maggio
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo. 2) AFFIDARE le figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Pt_3 presso la madre e residenza anagrafica nell'abitazione materna, attualmente sita in IN (MI) in Via Morandi n. 5.
Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza delle figlie verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse delle minori, tenuto altresì conto, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nei periodi di convivenza di ciascun genitore con le figlie.
3) DISPORRE che il padre tenga con sé le figlie minori e a weekend alterni dal venerdì Per_1 Pt_3 al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera dopo cena ed, infrasettimanalmente, i pomeriggi del lunedì e del giovedì sino a dopo cena, con possibilità di pernottamento presso il padre in uno di questi due giorni (di norma il giovedì). Nel caso di giorni di chiusure scolastiche in prossimità del weekend, tali giorni si sommeranno al weekend più vicino.
Quanto alle vacanze estive, salvo diversi accordi tra le parti, le figlie trascorreranno nel mese di luglio una settimana di vacanza con il padre (nel 2025 la settimana sarà dal 13/07/2025 al 20/07/2025) e una settimana di vacanza con la madre.
Nel mese di agosto i primi 15 giorni consecutivi del mese con un genitore ed i successivi 15 giorni consecutivi con l'altro, così ad anni alterni. Gli esatti periodi verranno concordati entro il 15 aprile di ogni anno. Per l'anno 2025 e trascorreranno il primo periodo del mese di agosto con la Pt_3 Per_1 madre ed il secondo periodo del mese con il padre.
Nel restante periodo estivo di sospensione scolastica i genitori seguiranno il calendario ordinario dei tempi di frequentazione con le figlie, salvi ulteriori periodi di vacanza che e potranno Pt_3 Per_1 trascorrere secondo i loro desideri e previo accordo tra i genitori nell'interesse delle stesse.
Quanto alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con le figlie il periodo di sospensione scolastica ad anni alterni.
Per l'anno 2025 le stesse trascorreranno il periodo delle vacanze pasquali e del contiguo weekend del
25 aprile con la madre;
mentre trascorreranno con il padre il ponte del 1° maggio.
Quanto alle vacanze natalizie, in linea generale e fatte salve eventuali diverse richieste delle figlie che i genitori cercheranno di assecondare, e trascorreranno dall'inizio delle vacanze Per_1 Pt_3 natalizie al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, così ad anni alterni, a partire dal 2026 in cui trascorreranno il primo periodo con il padre. Per l'anno 2025 e Per_1 manterranno l'attuale consuetudine (il padre terrà con sé e dall'inizio delle Pt_3 Per_1 Pt_3 vacanze sino al 24/12 dopo pranzo, oltre che nella giornata del 26/12. Il giorno di Natale ed il restante periodo di vacanza - dal 27/12 al 6/01 - verrà trascorso dalle figlie con la madre).
Tutti i ponti e le altre festività, come da calendario scolastico, saranno annualmente alternati tra i genitori.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i genitori potranno prendere tenendo conto degli interessi e dei desideri delle figlie.
Il SInor non sarà obbligato, nemmeno per il tempo in cui le figlie trascorreranno con lui, a Pt_2 tenere o custodire il cane di proprietà della SInora unica responsabile, anche quanto ad ogni Pt_1 spesa.
4) PORRE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre – a decorrere dalla mensilità successiva alla firma del presente accordo ed in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno – a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori – la somma di € 1.080,00 (€ 540 per ciascuna figlia, che corrisponde all'assegno di € 800,00 versato dal padre a decorrere dall'anno 2020 con le intervenute dovute rivalutazioni Istat, sommato all'importo mensile quantificato forfettariamente della spesa relativa alle utenze di luce e gas, Sky, Fastweb e tari dell'abitazione delle figlie), fino al raggiungimento della loro indipendenza economica (somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat).
5) DISPORRE che l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla madre.
6) PORRE a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento delle bollette (utenze di luce e gas, Sky e Fastweb dell'abitazione delle figlie) relative ai consumi del periodo fino alla fine del mese in cui viene firmato il presente accordo. Entro tale periodo la SI.ra si impegnerà ad effettuare Pt_1 le volture e/o le attivazioni a proprio nome dei contratti e – a decorrere dal mese successivo alla firma del ricorso – a sostenerne interamente e direttamente i costi. Quanto alla tari, il pagamento previsto per l'anno 2025 verrà sostenuto al 50% da entrambi i genitori. Dal 2026 la tari sarà interamente a carico della SInora Pt_1
7) Le spese extra assegno per le figlie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano, in data 14 novembre
2017, così come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese relative alla mensa scolastica saranno ugualmente suddivise nella misura del 50% ciascuno, come di fatto avvenuto sino ad oggi.
Le parti convengono che le spese mediche presso strutture private in cui le figlie e sono Per_1 Pt_3 già attualmente in cura (a titolo di esempio, dentista privato, oculista privato, allergologo privato, fisiatra privato, dermatologo privato, neuropsichiatra e psicologo privati) non richiederanno il preventivo accordo tra le parti.
8) Il padre si impegna a versare la somma mensile di € 25,00 a figlia annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat sul libretto postale di e sul libretto postale di attraverso bonifico mensile Per_1 Pt_3 fisso, come forma di accantonamento per il loro futuro.
9) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti/passaporti per sé e per le figlie, le cui spese di rilascio/rinnovo relativi ai documenti per le figlie saranno ugualmente suddivise nella misura del 50% ciascuno, come di fatto avvenuto sino ad oggi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10) Quanto alle spese-extra assegno già interamente sostenute dalla SI.ra e non ancora Pt_1 rimborsate nella misura del 50% dal SI. il debito a carico del padre è pari ad € 2.130,80 a Pt_2 tutto il febbraio 2025. Il SI. si impegnerà a rimborsare alla SI.ra la predetta somma Pt_2 Pt_1 entro il 31 maggio 2025.
11) Quanto all'importo di € 3.366,82 dovuto dal SI. alla SI.ra quale somma arretrata Pt_2 Pt_1 relativa alle rivalutazioni ISTAT dell'assegno di mantenimento delle figlie minori dal 2020 al novembre 2024, le parti concordano di ridurre in via transattiva tale somma. Pertanto il SI. Pt_2 si impegna a versare alla SI.ra la somma di € 2.000,00 – a titolo di somme arretrate relative alle Pt_1 rivalutazioni ISTAT dell'assegno di mantenimento delle figlie minori – come segue: € 500,00 entro il 30/09/25; € 500,00 entro il 31/10/25; € 500,00 entro il 30/11/25; € 500,00 entro il 31/12/25.
12) Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento delle presenti condizioni, esse hanno risolto ogni loro pendenza e non avranno più nulla a pretendere reciprocamente.
13) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.RA TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura TO Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 maggio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. dall'Avv. Alessandra Genghini, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Debora Santi, presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], cittadina Persona_1 C.F._3 italiana;
- (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4 cittadina italiana;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 maggio
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo. 2) AFFIDARE le figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Pt_3 presso la madre e residenza anagrafica nell'abitazione materna, attualmente sita in IN (MI) in Via Morandi n. 5.
Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza delle figlie verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse delle minori, tenuto altresì conto, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nei periodi di convivenza di ciascun genitore con le figlie.
3) DISPORRE che il padre tenga con sé le figlie minori e a weekend alterni dal venerdì Per_1 Pt_3 al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera dopo cena ed, infrasettimanalmente, i pomeriggi del lunedì e del giovedì sino a dopo cena, con possibilità di pernottamento presso il padre in uno di questi due giorni (di norma il giovedì). Nel caso di giorni di chiusure scolastiche in prossimità del weekend, tali giorni si sommeranno al weekend più vicino.
Quanto alle vacanze estive, salvo diversi accordi tra le parti, le figlie trascorreranno nel mese di luglio una settimana di vacanza con il padre (nel 2025 la settimana sarà dal 13/07/2025 al 20/07/2025) e una settimana di vacanza con la madre.
Nel mese di agosto i primi 15 giorni consecutivi del mese con un genitore ed i successivi 15 giorni consecutivi con l'altro, così ad anni alterni. Gli esatti periodi verranno concordati entro il 15 aprile di ogni anno. Per l'anno 2025 e trascorreranno il primo periodo del mese di agosto con la Pt_3 Per_1 madre ed il secondo periodo del mese con il padre.
Nel restante periodo estivo di sospensione scolastica i genitori seguiranno il calendario ordinario dei tempi di frequentazione con le figlie, salvi ulteriori periodi di vacanza che e potranno Pt_3 Per_1 trascorrere secondo i loro desideri e previo accordo tra i genitori nell'interesse delle stesse.
Quanto alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con le figlie il periodo di sospensione scolastica ad anni alterni.
Per l'anno 2025 le stesse trascorreranno il periodo delle vacanze pasquali e del contiguo weekend del
25 aprile con la madre;
mentre trascorreranno con il padre il ponte del 1° maggio.
Quanto alle vacanze natalizie, in linea generale e fatte salve eventuali diverse richieste delle figlie che i genitori cercheranno di assecondare, e trascorreranno dall'inizio delle vacanze Per_1 Pt_3 natalizie al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, così ad anni alterni, a partire dal 2026 in cui trascorreranno il primo periodo con il padre. Per l'anno 2025 e Per_1 manterranno l'attuale consuetudine (il padre terrà con sé e dall'inizio delle Pt_3 Per_1 Pt_3 vacanze sino al 24/12 dopo pranzo, oltre che nella giornata del 26/12. Il giorno di Natale ed il restante periodo di vacanza - dal 27/12 al 6/01 - verrà trascorso dalle figlie con la madre).
Tutti i ponti e le altre festività, come da calendario scolastico, saranno annualmente alternati tra i genitori.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i genitori potranno prendere tenendo conto degli interessi e dei desideri delle figlie.
Il SInor non sarà obbligato, nemmeno per il tempo in cui le figlie trascorreranno con lui, a Pt_2 tenere o custodire il cane di proprietà della SInora unica responsabile, anche quanto ad ogni Pt_1 spesa.
4) PORRE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre – a decorrere dalla mensilità successiva alla firma del presente accordo ed in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno – a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori – la somma di € 1.080,00 (€ 540 per ciascuna figlia, che corrisponde all'assegno di € 800,00 versato dal padre a decorrere dall'anno 2020 con le intervenute dovute rivalutazioni Istat, sommato all'importo mensile quantificato forfettariamente della spesa relativa alle utenze di luce e gas, Sky, Fastweb e tari dell'abitazione delle figlie), fino al raggiungimento della loro indipendenza economica (somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat).
5) DISPORRE che l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla madre.
6) PORRE a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento delle bollette (utenze di luce e gas, Sky e Fastweb dell'abitazione delle figlie) relative ai consumi del periodo fino alla fine del mese in cui viene firmato il presente accordo. Entro tale periodo la SI.ra si impegnerà ad effettuare Pt_1 le volture e/o le attivazioni a proprio nome dei contratti e – a decorrere dal mese successivo alla firma del ricorso – a sostenerne interamente e direttamente i costi. Quanto alla tari, il pagamento previsto per l'anno 2025 verrà sostenuto al 50% da entrambi i genitori. Dal 2026 la tari sarà interamente a carico della SInora Pt_1
7) Le spese extra assegno per le figlie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano, in data 14 novembre
2017, così come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese relative alla mensa scolastica saranno ugualmente suddivise nella misura del 50% ciascuno, come di fatto avvenuto sino ad oggi.
Le parti convengono che le spese mediche presso strutture private in cui le figlie e sono Per_1 Pt_3 già attualmente in cura (a titolo di esempio, dentista privato, oculista privato, allergologo privato, fisiatra privato, dermatologo privato, neuropsichiatra e psicologo privati) non richiederanno il preventivo accordo tra le parti.
8) Il padre si impegna a versare la somma mensile di € 25,00 a figlia annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat sul libretto postale di e sul libretto postale di attraverso bonifico mensile Per_1 Pt_3 fisso, come forma di accantonamento per il loro futuro.
9) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti/passaporti per sé e per le figlie, le cui spese di rilascio/rinnovo relativi ai documenti per le figlie saranno ugualmente suddivise nella misura del 50% ciascuno, come di fatto avvenuto sino ad oggi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10) Quanto alle spese-extra assegno già interamente sostenute dalla SI.ra e non ancora Pt_1 rimborsate nella misura del 50% dal SI. il debito a carico del padre è pari ad € 2.130,80 a Pt_2 tutto il febbraio 2025. Il SI. si impegnerà a rimborsare alla SI.ra la predetta somma Pt_2 Pt_1 entro il 31 maggio 2025.
11) Quanto all'importo di € 3.366,82 dovuto dal SI. alla SI.ra quale somma arretrata Pt_2 Pt_1 relativa alle rivalutazioni ISTAT dell'assegno di mantenimento delle figlie minori dal 2020 al novembre 2024, le parti concordano di ridurre in via transattiva tale somma. Pertanto il SI. Pt_2 si impegna a versare alla SI.ra la somma di € 2.000,00 – a titolo di somme arretrate relative alle Pt_1 rivalutazioni ISTAT dell'assegno di mantenimento delle figlie minori – come segue: € 500,00 entro il 30/09/25; € 500,00 entro il 31/10/25; € 500,00 entro il 30/11/25; € 500,00 entro il 31/12/25.
12) Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento delle presenti condizioni, esse hanno risolto ogni loro pendenza e non avranno più nulla a pretendere reciprocamente.
13) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.RA TO