Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n°5195/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°5195 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di somministrazione, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], ivi res. alla Via Parte_1
Pennino – Traversa Mustilli snc (C.F. ), in proprio (quale C.F._1 socio illimitatamente responsabile) ed anche quale l.r.p.t. della
[...]
con sede legale in Sant'Agata de' Goti (BN) al viale Controparte_1
Giannelli n. 36 (P.I. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Farina P.IVA_1 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'Agata de' Goti (BN) al
Viale Giannelli n. 36, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
1
(già Parte_2 Parte_3
, società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e
[...] coordinamento di con sede in Roma (RM), Viale Regina Margherita Parte_3
n. 125, p.i. , in persona del suo Procuratore Speciale Dr. P.IVA_2 Parte_4
(C.F. ), in qualità di Legale rappresentante di
[...] C.F._2
(P.I. ), giusta procura del 27/03/2018, per Notaio CP_2 P.IVA_3
Dott. , N. 56292 di Rep. – N. 4356 Serie 1/T, registrato all'Ag. delle Persona_1
Entrate di Roma il 27/03/2018 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'Avv.
Giancarlo Longo con Studio in 20135 Milano (MI) alla Via Spartaco n. 36, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Erminio Mazzone, in
80127 Napoli (NA) alla Via Cilea n. 136, giusto mandato separato ex art. 10 D.
P. R. N. 123/2001 di cui al procedimento di primo grado;
APPELLATA
A V V E R S O
La sentenza n°927/2021, emessa dal Tribunale di Benevento nel procedimento n.4970/2018, pubblicata in data 23/04/2021, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1088/2018; 3. condanna e la Parte_1 Pt_1 Controparte_1 in solido tra loro, a rifondere alla anche le Parte_2 spese di lite della fase d'opposizione, liquidate in euro 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza del 02.02.24, comunicata alle parti in data 05.02.24, rilevato che nessuna di esse aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnava nuovamente alle stesse termine per depositare note scritte, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°,
c.p.c.. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
2 Proc. n°5195/2021 R.G.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere g/li eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310
C.P.C..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, da nei confronti Parte_1 del con atto di citazione in appello notificato a mezzo Parte_2
p.e.c. in data 10.12.2021, così provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.01.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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