Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03025/2025REG.PROV.COLL.
N. 01682/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2022, proposto da Citta' di Lecce Hospital - Gvm Care & Research S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Alberto Clarizio, Anna Del Giudice e Patrizio Melpignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n.01074/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti, in collegamento da remoto, gli Avvocati gli avvocati Mauro Putignano su delega dell'avvocato Patrizio Melpignano, e Alessandra Ciocia su delega dell'avvocato Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1074/2021 il T.A.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del contratto per l’acquisito e l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di dialisi da parte di strutture private in regime di accreditamento istituzionale per l’intero anno 2016, sottoscritto con riserva il 2 febbraio 2017; e della nota della ASL di Lecce del 7 dicembre 2016, n. 194647.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’ASL di Lecce.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 marzo 2025.
2. Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il contestato tetto di spesa era il frutto di una pattuizione negoziale fra le parti: “Tale contratto reca una specifica clausola (cfr. art. 8) che prevede in capo al singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli
effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto”.
Ha inoltre ritenuto che “va anzitutto rigettata la tesi di parte ricorrente, secondo cui quella sottoscritta in data 2.2.2017 sarebbe soltanto una bozza di contratto. Sul punto, è sufficiente osservare che il documento in esame reca la sottoscrizione di entrambe le parti. Per tali ragioni, è di tutta evidenza che non già di mera proposta deve parlarsi, ma di incontro delle due volontà, e quindi, di contratto perfezionato e dunque valido ed efficace tra le parti. 3.1. Nessun rilievo assume invece la nota unilaterale di parte ricorrente del 2.2.2017, con la quale la ricorrente ha apposto una riserva al contratto in esame. Invero: a) trattandosi di atto unilaterale, successivo al perfezionamento del contratto, esso non è in alcun modo idoneo a modificarne la struttura e/o il contenuto, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi reciproci, essendo sin troppo evidente che la modifica delle pattuizioni negoziali richiede un nuovo incontro di volontà delle parti, non potendo operare su iniziativa di una sola parte; b) quand’anche potesse parlarsi di atto idoneo a modificare il regolamento
negoziale (ma così non è, per le considerazioni or ora esposte), si tratterebbe comunque di una riserva inefficace, per le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia n. C.d.S, III, 28.3.2019, n. 2075, alle quali in questa sede ci si riporta”.
3. I motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione - sono infondati.
3.1. Va anzitutto osservato che questo Consiglio di Stato ha anche recentemente ribadito la piena legittimità della c.d. clausola di salvaguardia che, in questa materia, preclude la contestazione del tetto di spesa e della remunerazione delle tariffe pattuiti in contratto (da ultimo sentenza n. 170 del 2025).
Tale clausola è funzionale all’esigenza di rispetto dei limiti programmati della spesa sanitaria per l’annualità in considerazione, ma anche l’interesse dell’amministrazione alla cristallizzazione della cornice programmatica della sua azione, anche nella parte concernente la definizione dei rapporti contrattuali con le singole strutture.
Un simile interesse non potrebbe non ritenersi compromesso laddove i termini economici degli stessi si prestassero ad essere messi in discussione per effetto della impugnazione proposta (prima o successivamente alla stipulazione dell’accordo) dal soggetto accreditato.
3.2. Vanno poi richiamati i precedenti specifici intercorsi in materia fra le parti del presente giudizio, invocati in memoria dalla parte appellata: in particolare la sentenza n. 5929 del 2024 (resa con riferimento alle prestazioni di emodialisi erogate nell’anno 2015), e la sentenza n. 3262 del 2024, anch’essa resa tra le stesse parti e riferita alle prestazioni dialitiche rese da Città di Lecce Hospital nella medesima annualità oggetto del presente giudizio (in particolare, con riferimento al semestre luglio/dicembre 2016).
3.3. In merito a tale ultimo precedente, in quanto relativo alla medesima annualità, la parte appellata ha eccepito la preclusione da giudicato.
Indipendentemente da tale profilo, i motivi di appello risultano infondati alla luce dei richiamati precedenti, che il Collegio condivide e ai quali, anche per esigenze di sintesi, in questa sede rinvia (artt. 3, comma 2, e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm).
4. Va inoltre ulteriormente osservato che:
- l’art. 8 del contratto concluso fra le parti espressamente implica accettazione di quanto in esso stabilito, e preclude quindi la successiva contestazione del contenuto dell’accordo;
- come condivisibilmente dedotto dalla difesa della parte appellata, del tutto inconferente risulta il richiamo all’adeguamento del tariffario che la Regione avrebbe operato con la DGR n. 22/2018, che ha modificato il tariffario regionale di cui alla DGR n. 951/2013, e con la DGR n. 560/2021: tali provvedimenti regionali – in quanto sopravvenuti – non potevano che valere per il futuro, fermo restando quanto cristallizzato tra le parti all’epoca in termini di tariffe e determinazione del trattamento economico, accettate attraverso la sottoscrizione del più volte citato accordo contrattuale;
- la clausola di salvaguardia in questione preclude ogni contenzioso avente ad oggetto il contenuto dell’accordo come sopra definito, indipendentemente dall’oggetto immediato dell’impugnazione;
- è del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la clausola di cui all’art. 8-bis del contratto, che – ad avviso dell’appellante – avrebbe “sospeso l’effetto della clausola in attesa della decisione di merito”; in particolare nell’atto di appello si sostiene che l’Amministrazione, “in sede di sottoscrizione del contratto, abbia voluto limitare nel tempo l’efficacia della clausola di salvaguardia”. In realtà al momento della stipula negoziale la ricorrente non aveva proposto il giudizio, sicché la clausola non poteva di certo riguardare un giudizio non ancora incardinato; in ogni caso essa non è in alcun modo idonea a modificare il contenuto del contratto, ivi incluso quello della clausola di salvaguardia, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi reciproci, rimasti validi ed efficaci tra le parti.
5. L’infondatezza dei motivi tendenti a superare la statuizione d’inammissibilità del ricorso di primo grado esime il Collegio dallo scrutinio dei riproposti motivi di tale ricorso.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’ASL di Lecce delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO