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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6124 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8839/2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BRISCHETTO SANTE, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata ad ACIREALE (CT) il 14/07/1963 C.F. CP_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 30/06/2022 ha adito questo Tribunale e Parte_1 chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l' 8/07/1992 ad Acireale con (Atto N. 283 Parte II Serie A CP_1 anno 1992).
Dal matrimonio è nata la figlia (il 12.6.1996), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
1 All'udienza presidenziale del giorno 8.11.2011, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è transitata nella fase istruttoria.
All'udienza del 12.12.2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., il ricorrente ha precisato le conclusioni;
quindi, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione innanzi al collegio assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente che, CP_1 regolarmente citata, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. cron. 81/201 del 26/02/2010 emesso nel procedimento n.
6633/2009 R.G., il Tribunale di Catania ha omologato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (16.2.2010), per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett. b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l' 8/07/1992 ad Acireale trascritto nei registri di detto Comune al N.283 2 P. S. A anno 1992
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8839/2022, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e ad Acireale trascritto nei Parte_1 CP_1 registri di detto Comune al N.283 Parte II Serie A anno 1992.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8839/2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BRISCHETTO SANTE, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata ad ACIREALE (CT) il 14/07/1963 C.F. CP_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 30/06/2022 ha adito questo Tribunale e Parte_1 chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l' 8/07/1992 ad Acireale con (Atto N. 283 Parte II Serie A CP_1 anno 1992).
Dal matrimonio è nata la figlia (il 12.6.1996), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
1 All'udienza presidenziale del giorno 8.11.2011, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è transitata nella fase istruttoria.
All'udienza del 12.12.2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., il ricorrente ha precisato le conclusioni;
quindi, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione innanzi al collegio assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente che, CP_1 regolarmente citata, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. cron. 81/201 del 26/02/2010 emesso nel procedimento n.
6633/2009 R.G., il Tribunale di Catania ha omologato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (16.2.2010), per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett. b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l' 8/07/1992 ad Acireale trascritto nei registri di detto Comune al N.283 2 P. S. A anno 1992
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8839/2022, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e ad Acireale trascritto nei Parte_1 CP_1 registri di detto Comune al N.283 Parte II Serie A anno 1992.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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