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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/09/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2025 (riunita con le cause r.g. n. 306/2025 e n. 318/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2025 (riunita con le cause r.g. n. 306/2025 e
n. 318/2025) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Pacella, presso il cui studio in Roma, piazza Asti n. 6, hanno eletto domicilio
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , funzionari in servizio presso l' Controparte_2 Controparte_3 [...]
di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_4
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CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi introduttivi del giudizio , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder Pt_3
Pagina 1 di 11 riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2020/2021 e il 2024/2025; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- per l'anno scolastico in corso 2024/2025; Parte_2
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_3
2024/2025.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato al giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate, il convenuto ha CP_1
contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Pagina 2 di 11 Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alla posizione della ricorrente il ha eccepito Pt_3 CP_1
l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito relativo all'anno scolastico 2020/2021.
Con segnato riferimento alla posizione della ricorrente il ha eccepito che Pt_1 CP_1
per le annualità 2022/2023 e 2023/2024 la ricorrente avrebbe svolto una prestazione lavorativa inferiore alle ore settimanali previste, come tale non utile per usufruire del beneficio della carta docente.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dai ricorrenti e ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di Pt_3 Pt_1
ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, richiesta di cessazione della materia del contendere. Ha proposto l'eccezione anche con riferimento alla domanda del ricorrente afferente all'anno scolastico in corso Pt_2
2024/2025.
Istruite la causa su base documentale, disposta la trattazione scritta della controversie,
e rilevato in udienza che le cause - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande - risultano mature per la decisione allo stato degli atti, disposta la loro riunione con provvedimento d'ufficio, il
Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione delle cause r.g. n. 306/2025 e n. 318/2025 con la causa r.g. n. 221/2025, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo avvocato e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi
Pagina 3 di 11 la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che le domande proposte sono qualificate – in base al complessivo contenuto dei ricorsi riuniti e per espressa formulazione delle istanze – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Le domande attoree - nella parte in cui richiedono, per ciascun anno di supplenza prestato, la messa a disposizione dell'importo di € 500,00 annui nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo - sono fondate e pertanto devono essere accolte.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
Pagina 4 di 11 sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
Pagina 5 di 11 p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Pagina 6 di 11 Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto
Pagina 7 di 11 specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza su organico di fatto con termine al 30 Parte_1
giugno negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La stipulazione di un contratto di supplenza per l'a.s. 2024/2025 (risultante anche dallo stato matricolare depositato dal convenuto) è elemento di fatto idoneo a comprovare l'attuale inserimento dell'istante nel sistema scolastico, poiché presuppone l'inserimento nelle g.p.s. 2024/2026;
- ha ricevuto incarico di supplenza su organico di diritto con termine al Parte_2
31.8.2025, sì dando prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, poiché è indirettamente dimostrato l'inserimento nelle g.p.s.
2024/2026;
- ha ricevuto incarichi di supplenza su organico di fatto con termine al 30 Parte_3
giugno negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2022/2023. Come già evidenziato per gli altri due ricorrenti, la stipulazione del contratto di supplenza per l'a.s. 2024/2025 presuppone l'inserimento nelle g.p.s. 2024/2026 e quindi dimostra l'attuale inserimento dell'istante nel comparto scuola.
Non risulta fondata e non può quindi essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale invocata dal con riferimento alla posizione della ricorrente CP_1 Pt_3
Sebbene il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
29961/2023 cit. – ritenga che debba farsi applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico, ai sensi dell'art 5, comma 3, del d.p.c.m. del 28.11.2016, la ricorrente ha concluso il contratto a termine per l'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza dal Pt_3
12.10.2020, sicché alla data di deposito del ricorso (29.1.2025) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
Parimenti infondata è l'eccezione ministeriale relativa alla circostanza che la ricorrente ha prestato servizio solo su spezzone orario, poiché – secondo le risultanze dello stato Pt_1
matricolare depositato dallo stesso convenuto – l'istante sia nell'anno scolastico 2022/2023, sia nell'anno scolastico 2023/2024 ha sì prestato servizio part time, ma sempre in misura pari o superiore al 50%, con ciò eseguendo un'attività del tutto assimilabile a quella che può essere
Pagina 8 di 11 svolta da un docente di ruolo. Deve quindi essere riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire l'attribuzione della c.d. carta elettronica anche per gli anni scolastici Pt_1
2022/2023 e 2023/2024.
Infine, in relazione all'eccezione di attribuzione in via amministrativa della c.d. carta docente ai ricorrenti ai sensi dell'art.15 del D.L. 69/2023, si osserva che per l'anno scolastico
2022/2023, l'eccezione ministeriale non è dirimente, poiché la norma non trova applicazione per l'anno scolastico 2022/2023, essendo entrata in vigore solo dopo l'inizio di tale anno scolastico e non avendo alcuna efficacia retroattiva;
l'eccezione non è dirimente neppure con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, atteso che la norma riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, laddove le docenti e nell'anno scolastico 2023/2024 Pt_1 Pt_3 hanno svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posto vacante ma non disponibile.
L'eccezione di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 è invece fondata e deve essere accolta con riferimento alla posizione del ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025, Pt_2
avendo quest'ultimo ricevuto un incarico di supplenza con termine al 31 agosto: l'art. 1, comma 572, della L. 207/2024 ha espressamente modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevedendo l'attribuzione della provvidenza oggetto di domanda anche per i supplenti che – proprio come il ricorrente – siano chiamati a svolgere l'incarico su posto vacante e Pt_2 disponibile (e dunque fino al 31 agosto). Tale disposizione normativa, lungi dall'avere valore innovativo, si è invece inserita in un sistema nel quale l'attribuibilità della carta del docente per le supplenze su organico di diritto era già stata prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, ponendosi con essa in relazione di continuità. Ne discende che la dedotta discriminazione non sussisteva né alla data di assunzione del ricorrente (il 1.9.2025), né in quella successiva di deposito del ricorso (il 28.1.2025).
Né in senso contrario è valido argomentare che il convenuto, sul quale pure CP_1
incombeva il relativo peso, non ha invece adempiuto all'onere di dimostrare l'avvenuta attribuzione della c.d. carta del docente;
parte attorea ha invero posto a fondamento della propria domanda la discriminatorietà della previsione normativa e non l'eventuale inadempimento del rispetto a quanto previsto dalle disposizioni normative testé CP_1
citate.
In virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_3
2024/2025;
Pagina 9 di 11 Deve invece essere rigettata la richiesta formulata da per l'anno scolastico Parte_2
2024/2025.
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande dei ricorsi riuniti devono essere accolte parzialmente, con conseguente accertamento del diritto delle ricorrenti e Pt_1
a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente Pt_3
diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore delle richiedenti e spettano gli interessi dalla Pt_1 Pt_3 data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione degli 8/9 e vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, in applicazione delle suddette norme, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase
Pagina 10 di 11 introduttiva per la fase decisionale e poi, ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att.
c.p.c., ridotto di 1/3, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per le cause r.g. n. 221/2025 e n. 318/2025 (riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00): fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale per un totale di € 1.030,00; €
1.030,00 * 2/3 = € 686,67; € 172,00 * 2 cause = € 1.373,00.
Le spese di lite relative alla causa r.g. 306/2025 vengono invece integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a) per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
b) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_3
2024/2025;
2. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 Parte_1
e 2024/2025
b. € 2.500,00 in favore per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_3
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
3. Rigetta la domanda formulata da per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_2
4. Condanna il a rifondere ai ricorrenti gli 8/9 delle Controparte_1
spese di lite, liquidando detti 8/9 in complessivi € 1.373,00, oltre € 98,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
5. Compensa tra le parti il residuo 1/9 delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22 settembre 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2025 (riunita con le cause r.g. n. 306/2025 e
n. 318/2025) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Pacella, presso il cui studio in Roma, piazza Asti n. 6, hanno eletto domicilio
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , funzionari in servizio presso l' Controparte_2 Controparte_3 [...]
di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi introduttivi del giudizio , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder Pt_3
Pagina 1 di 11 riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2020/2021 e il 2024/2025; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- per l'anno scolastico in corso 2024/2025; Parte_2
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_3
2024/2025.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato al giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate, il convenuto ha CP_1
contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Pagina 2 di 11 Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alla posizione della ricorrente il ha eccepito Pt_3 CP_1
l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito relativo all'anno scolastico 2020/2021.
Con segnato riferimento alla posizione della ricorrente il ha eccepito che Pt_1 CP_1
per le annualità 2022/2023 e 2023/2024 la ricorrente avrebbe svolto una prestazione lavorativa inferiore alle ore settimanali previste, come tale non utile per usufruire del beneficio della carta docente.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dai ricorrenti e ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di Pt_3 Pt_1
ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, richiesta di cessazione della materia del contendere. Ha proposto l'eccezione anche con riferimento alla domanda del ricorrente afferente all'anno scolastico in corso Pt_2
2024/2025.
Istruite la causa su base documentale, disposta la trattazione scritta della controversie,
e rilevato in udienza che le cause - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande - risultano mature per la decisione allo stato degli atti, disposta la loro riunione con provvedimento d'ufficio, il
Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione delle cause r.g. n. 306/2025 e n. 318/2025 con la causa r.g. n. 221/2025, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo avvocato e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi
Pagina 3 di 11 la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che le domande proposte sono qualificate – in base al complessivo contenuto dei ricorsi riuniti e per espressa formulazione delle istanze – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Le domande attoree - nella parte in cui richiedono, per ciascun anno di supplenza prestato, la messa a disposizione dell'importo di € 500,00 annui nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo - sono fondate e pertanto devono essere accolte.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
Pagina 4 di 11 sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
Pagina 5 di 11 p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Pagina 6 di 11 Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto
Pagina 7 di 11 specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza su organico di fatto con termine al 30 Parte_1
giugno negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La stipulazione di un contratto di supplenza per l'a.s. 2024/2025 (risultante anche dallo stato matricolare depositato dal convenuto) è elemento di fatto idoneo a comprovare l'attuale inserimento dell'istante nel sistema scolastico, poiché presuppone l'inserimento nelle g.p.s. 2024/2026;
- ha ricevuto incarico di supplenza su organico di diritto con termine al Parte_2
31.8.2025, sì dando prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, poiché è indirettamente dimostrato l'inserimento nelle g.p.s.
2024/2026;
- ha ricevuto incarichi di supplenza su organico di fatto con termine al 30 Parte_3
giugno negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2022/2023. Come già evidenziato per gli altri due ricorrenti, la stipulazione del contratto di supplenza per l'a.s. 2024/2025 presuppone l'inserimento nelle g.p.s. 2024/2026 e quindi dimostra l'attuale inserimento dell'istante nel comparto scuola.
Non risulta fondata e non può quindi essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale invocata dal con riferimento alla posizione della ricorrente CP_1 Pt_3
Sebbene il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
29961/2023 cit. – ritenga che debba farsi applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico, ai sensi dell'art 5, comma 3, del d.p.c.m. del 28.11.2016, la ricorrente ha concluso il contratto a termine per l'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza dal Pt_3
12.10.2020, sicché alla data di deposito del ricorso (29.1.2025) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
Parimenti infondata è l'eccezione ministeriale relativa alla circostanza che la ricorrente ha prestato servizio solo su spezzone orario, poiché – secondo le risultanze dello stato Pt_1
matricolare depositato dallo stesso convenuto – l'istante sia nell'anno scolastico 2022/2023, sia nell'anno scolastico 2023/2024 ha sì prestato servizio part time, ma sempre in misura pari o superiore al 50%, con ciò eseguendo un'attività del tutto assimilabile a quella che può essere
Pagina 8 di 11 svolta da un docente di ruolo. Deve quindi essere riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire l'attribuzione della c.d. carta elettronica anche per gli anni scolastici Pt_1
2022/2023 e 2023/2024.
Infine, in relazione all'eccezione di attribuzione in via amministrativa della c.d. carta docente ai ricorrenti ai sensi dell'art.15 del D.L. 69/2023, si osserva che per l'anno scolastico
2022/2023, l'eccezione ministeriale non è dirimente, poiché la norma non trova applicazione per l'anno scolastico 2022/2023, essendo entrata in vigore solo dopo l'inizio di tale anno scolastico e non avendo alcuna efficacia retroattiva;
l'eccezione non è dirimente neppure con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, atteso che la norma riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, laddove le docenti e nell'anno scolastico 2023/2024 Pt_1 Pt_3 hanno svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posto vacante ma non disponibile.
L'eccezione di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 è invece fondata e deve essere accolta con riferimento alla posizione del ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025, Pt_2
avendo quest'ultimo ricevuto un incarico di supplenza con termine al 31 agosto: l'art. 1, comma 572, della L. 207/2024 ha espressamente modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevedendo l'attribuzione della provvidenza oggetto di domanda anche per i supplenti che – proprio come il ricorrente – siano chiamati a svolgere l'incarico su posto vacante e Pt_2 disponibile (e dunque fino al 31 agosto). Tale disposizione normativa, lungi dall'avere valore innovativo, si è invece inserita in un sistema nel quale l'attribuibilità della carta del docente per le supplenze su organico di diritto era già stata prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, ponendosi con essa in relazione di continuità. Ne discende che la dedotta discriminazione non sussisteva né alla data di assunzione del ricorrente (il 1.9.2025), né in quella successiva di deposito del ricorso (il 28.1.2025).
Né in senso contrario è valido argomentare che il convenuto, sul quale pure CP_1
incombeva il relativo peso, non ha invece adempiuto all'onere di dimostrare l'avvenuta attribuzione della c.d. carta del docente;
parte attorea ha invero posto a fondamento della propria domanda la discriminatorietà della previsione normativa e non l'eventuale inadempimento del rispetto a quanto previsto dalle disposizioni normative testé CP_1
citate.
In virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_3
2024/2025;
Pagina 9 di 11 Deve invece essere rigettata la richiesta formulata da per l'anno scolastico Parte_2
2024/2025.
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande dei ricorsi riuniti devono essere accolte parzialmente, con conseguente accertamento del diritto delle ricorrenti e Pt_1
a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente Pt_3
diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore delle richiedenti e spettano gli interessi dalla Pt_1 Pt_3 data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione degli 8/9 e vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, in applicazione delle suddette norme, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase
Pagina 10 di 11 introduttiva per la fase decisionale e poi, ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att.
c.p.c., ridotto di 1/3, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per le cause r.g. n. 221/2025 e n. 318/2025 (riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00): fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale per un totale di € 1.030,00; €
1.030,00 * 2/3 = € 686,67; € 172,00 * 2 cause = € 1.373,00.
Le spese di lite relative alla causa r.g. 306/2025 vengono invece integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a) per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
b) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_3
2024/2025;
2. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 Parte_1
e 2024/2025
b. € 2.500,00 in favore per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_3
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
3. Rigetta la domanda formulata da per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_2
4. Condanna il a rifondere ai ricorrenti gli 8/9 delle Controparte_1
spese di lite, liquidando detti 8/9 in complessivi € 1.373,00, oltre € 98,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
5. Compensa tra le parti il residuo 1/9 delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22 settembre 2025
Il Giudice Elena Greco
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