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Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 727
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Legge 4 agosto 1955, n. 727
Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 727
Versione
4 settembre 1955
Art. 3.
Le disposizioni dell'art. 1 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 22 aprile 1956.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955
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