Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 21/01/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15543 del 2025, proposto da
SH NI KA HT, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-RM/L/Q/2023/104346 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 07/10/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ES IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il sig. HT SH NI KA ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta e di diniego dell’autorizzazione all’ingresso emesso dalla Prefettura di Roma in data 7 ottobre 2025, notificato in data 26 novembre 2025;
- il provvedimento gravato è motivato in ragione della riscontrata assenza dei requisiti normativamente previsti e segnatamente: l’asseverazione, oltre a non essere compilata da un professionista di cui all’art.1 della legge n.12/1979, non risulta conforme al modello indicato dall’Ispettorato del lavoro con circolare 3/2022 del 5 luglio 2022, in quanto carente delle indicazioni circa la capacità economica dell’impresa, l’identità dei lavoratori ai quali l’asseverazione si riferisce, l’indicazione dell’alloggio del lavoratore, un dettaglio analitico circa la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico finanziario, il numero di dipendenti già impiegati ed il tipo di attività svolta; nella domanda non è stata allegata la certificazione di idoneità alloggiativa o la sua richiesta; il luogo di lavoro e l’alloggio fornito in domanda coincidono; la richiesta inviata dal datore di lavoro non risulta essere indirizzata al centro per l’impiego di Roma e non è stato allegato il timbro di ingresso del passaporto per la verifica del possesso del requisito degli 8 giorni previsti per la registrazione del primo ingresso;
- alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto che:
- parte ricorrente non ha sanato neanche in fase giudiziale il prescritto requisito dell’asseverazione;
- da ulteriori accertamenti, come chiarito dalla Prefettura di Roma con la nota datata 7 gennaio 2026, è risultato che l’azienda istante non ha depositato bilanci dal 2021 e non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale dal 2018, né ha depositato altri documenti volti a dimostrare il superamento di tutti gli ulteriori motivi ostativi evidenziati dalla Prefettura nell’atto impugnato;
- nella vicenda in oggetto l’Amministrazione non poteva, come sostenuto da parte ricorrente in ragione del fatto che lo straniero ha trovato occupazione con un diverso datore di lavoro, neppure rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, perché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che nella specie vi fosse tra l’altro un’originaria mancanza del requisito reddituale;
- d’altra parte, laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso per l’Amministrazione il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro; inoltre, ciò si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le disposizioni normative in materia;
- al fine del rilascio di un permesso per attesa occupazione, al momento dell’ingresso in Italia dei migranti debbano comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 4839/2025 e 7186/2025; anche Tar Veneto, sez. III, n. 2139/2025 e Tar Campania, sez. VI, n. 3995/2025), circostanza che non ricorre nel caso di specie;
- in ogni caso, al momento del loro ingresso i migranti non godono di alcun diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno, essendo, tra l’altro, precisato all’atto stesso del rilascio del nulla osta che lo stesso potrà essere revocato in caso di verificata assenza dei requisiti legittimanti;
- il ricorso per quanto esposto deve essere respinto;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IN | NI ON |
IL SEGRETARIO