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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5616/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 8/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5616/2010 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PUCCIARELLI VALENTINO, Parte_1
e dall'Avv. VALTER MONTEVIDONI, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ARTIOLI DONATELLA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
già affinché il Tribunale adìto, in funzione di Giudice
[...] Controparte_3 del Lavoro, accogliesse le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1 Controparte_2
già è intercorso il rapporto di lavoro subordinato a
[...] Controparte_3 tempo indeterminato dal 1/10/1993 al 1/05/2007, senza soluzione di continuità e secondo
l'orario specificato in premessa e, per l'effetto, condannare la società predetta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 66.021,34, comprensivo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle date di singole maturazioni dei rispettivi crediti e sino all'effettivo soddisfo ….il tutto anche all'esito di apposita CTU contabile che sin da ora si chiede ammettersi in caso di contestazione del sopradetto conteggio”
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
-di aver svolto la prestazione lavorativa subordinata a tempo indeterminato con la qualifica di operaio specializzato florovivaista TI senza soluzione di continuità dal 01.10.1993 al
1.05.2007 con mansioni di taglio talee e confezionamento vasi e piante osservando l'orario per il periodo invernale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00; il sabato dalle 7.30 alle 12.00; nel periodo estivo dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle
13.45 ed il sabato dalle 07.00 alle 12.00;
-di non aver mai percepito nulla a titolo di lavoro straordinario, ferie, ex festività, malattia, tredicesima e quattordicesima mensilità oltre che di TFR;
Lamenta pertanto di aver percepito un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dal vigente CCNL di categoria ed inferiore alla misura minima garantita ex art. 36 Cost.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la eccependo in via preliminare la CP_2 prescrizione del credito per essere l'ultimo rapporto di lavoro cessato in data 29.4.2004
(data di immissione in maternità della lavoratrice o comunque la prescrizione di ogni singolo credito alla scadenza di ogni regolare rapporto di lavoro avventizio nonché la decadenza dalla domanda volta al riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato ai
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sensi dell'art. 20 ccnl applicato;
contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto l'integrale rigetto delle domande e opponendo, tra l'altro, la sussistenza di ricevute di pagamento liberatorie.
In particolare, la società ha dedotto
-che la ricorrente aveva lavorato nelle giornate indicate nelle buste paga non superando mai le 180 giornate per annata agraria e con reale interruzione tra un periodo e l'altro;
-che, l'orario di lavoro osservato era nel periodo invernale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 ed il sabato solo eccezionalmente lavorato dalle 7.30 alle
12.00, mentre nel periodo estivo dal lunedì al venerdì dalle 06.30 alle 14.00 ed il sabato dalle 06.00 alle 12.00 sempre con 15 minuti di pausa;
che in ogni caso i sabati non erano sempre lavorativi ma sporadici;
-che oltre alle retribuzioni di cui alle buste paga la ricorrente aveva percepito ad integrazione di queste, tutti gli importi netti indicati nelle ricevute di pagamento allegate alla memoria di cui ella aveva rilasciato quietanza liberatoria.
Alla prima udienza di discussione la ricorrente ha disconosciuto la conformità all'originale delle ricevute di pagamento depositate dalla società convenuta deducendo, come fosse prassi dell'azienda quella di sottoporre ai lavoratori fogli in bianco al fine di ottenerne la sottoscrizione con successivo riempimento da parte del datore di lavoro.
Avverso le predette ricevute, ha proposto pertanto querela di falso in via incidentale per l'abusivo riempimento dei suddetti fogli.
Il Giudice del Lavoro, ha proseguito nell'istruttoria del giudizio con l'escussione dei testi e nominando il ctu grafologo dr.ssa che, con perizia depositata in data 3.4.2014 ha Per_1 concluso che “le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di pagamento indicate dal n. a) al n.
14) sono senza dubbio autografe, vergate a mano della sig.ra ; successivamente, il Pt_1
Tribunale, in accoglimento della domanda di falso, ha sospeso il giudizio in attesa dell'esito sulla querela di falso e, con provvedimento reso a verbale nell'udienza del 8/03/2016, ha disposto l'invio degli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni in merito al giudizio sulla querela di falso.
Il giudizio relativo alla querela di falso recante RG. n.2252/2016 si è tenuto dinanzi al
Tribunale di Latina e si è concluso con la sentenza n° 2069/2023, depositata in cancelleria in data 7/10/2023, non impugnata e passata in giudicato, la quale ha così statuito:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro “dichiara inammissibile la querela proposta avverso i seguenti documenti di cui all'allegato 6 al fascicolo di parte convenuta nel procedimento iscritto al n.r.g. 5616/2010
Tribunale di Latina, sezione lavoro: 1) ricevuta relativa a Febbraio 2003; 2) ricevuta relativa a Ottobre 2003; 3) ricevuta relativa a Gennaio 2004 (tutte sottoscritte da CP_4
) e 4) ricevuta relativa a Dicembre 2006, (sottoscritta da );
[...] Persona_2
-dichiara ammissibile e accoglie la querela di falso proposta da in Parte_1 relazione ai restanti documenti di cui all'allegato 6 del fascicolo della convenuta
[...]
depositato nel procedimento iscritto al n. 5616/2010 R.G. Controparte_2 innanzi al Tribunale di Latina - sezione lavoro, e per l'effetto ne dichiara la falsità materiale relativamente ai soli dati inseriti negli spazi lasciati in bianco dei moduli denominati 'Ricevuta di pagamento', 'Ricevuta d'acconto' e 'Ricevuta premio produzione'
o, comunque, recanti la sottoscrizione della ricorrente , nella parte in cui Parte_1 detti documenti recano l'indicazione del mese, dell'anno e dell'importo del pagamento che si dichiara effettuato dall'impresa datore di lavoro in favore del lavoratore” (cfr all.to n. al ricorso in riassunzione)
Il giudizio è stato successivamente riassunto davanti la Sezione Lavoro in data 4.7.2024 e disposti i nuovi conteggi, il procedimento fissato a trattazione scritta, è stato assunto in decisione all'odierna udienza.
****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è parte fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
3. Si osserva che l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in giudizio, così come le mansioni svolte dalla ricorrente (queste ultime non oggetto di contestazione nel presente giudizio) sono pacifiche in causa.
3.1 Risulta infatti ex actis e non è contestato che la ricorrente sia stata dapprima assunta dalla e dal 9.5.2005 dalla Azienda Altiflor società CP_5 Parte_2
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro agricola semplice (solo con diversi contratti a tempo determinato nei periodi CP_2 indicati nella memoria difensiva e con mansioni di bracciante agricola OTD nonché che il rapporto è definitivamente cessato in data 8.05.2007 per effetto delle dimissioni presentate dalla ricorrente (cfr. doc. n. 1, 5 e 6 fasc.lo parte res.te) .
3.2 In contestazione sono, invece, la durata ed il tempo della prestazione nonché gli importi della retribuzione corrisposti.
La ricorrente infatti rivendicava la sussistenza di un unico rapporto lavorativo senza soluzione di continuità dal 1993 al 2027 nonché le differenze retributive per aver lavorato continuativamente tutti i giorni e non per il numero ridotto di giornate risultanti dai contratti a termine oltre al lavoro straordinario.
3.3. Occorre inoltre evidenziare che con il presente ricorso parte ricorrente non ha chiesto la condanna della datrice di lavoro alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale e/o assistenziale, non risultando dimessa alcuna esplicita domanda in tale senso nelle conclusioni del libello. Tale è la ragione per la quale non è stato integrato il contraddittorio con l' CP_6
4. Sulla continuità del rapporto di lavoro
Dopo attento ed approfondito esame dell'ampia istruttoria espletata ed in ragione dell'analisi degli atti e documenti di causa, il Tribunale ritiene che tra le parti siano intercorsi plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, risultando infatti sfornita di supporto probatorio e non aderente alla realtà dei fatti, la ricostruzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come prospettato dalla ricorrente.
La circostanza in parola non ha infatti trovato serio ed obiettivo riscontro nelle deposizioni testimoniali rilasciate dai molti testi escussi.
4.1 In particolare il teste di parte ricorrente – dipendente della società dagli Tes_1 anni '80 sino al 2008 ha affermato che “vi erano dei periodi in cui la ricorrente non era in azienda perché in scadenza di contratto;
tutti gli operai rimanevano a casa nei periodi intercorrenti tra un contratto e l'altro” (cfr. verbale udienza del 23.02.2016), mentre l'altro teste di parte ricorrente nulla ha potuto riferire su tale Testimone_2 circostanza avendo cessato di lavorare per la convenuta nel giugno 2000 (cfr. verbale udienza del 23.02.2016)
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta sono risultate univoche e coerenti soprattutto quanto alla effettiva interruzione della prestazione lavorativa alla scadenza dei
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro contratti a termine (cfr. deposizione dei testi e rese Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 23.02.2016).
È di tutta evidenza che da tali dichiarazioni – valutate nel loro complesso - risulta confermata la circostanza che tra un contratto a termine e l'altro vi fosse effettiva interruzione del rapporto lavorativo.
4.2. Tali conclusioni ricevono il conforto documentale risultando dimessi in atti i vari contratti a termine stipulati tra le parti e dalle stesse sottoscritti, con le relative buste paga e sottoscritte dalla lavoratrice (cfr. doc.ti all.ti sub ricorso).
Di ulteriore conforto risulta poi la dichiarazione resa nel libero interrogatorio dalla sig.ra circa l'avvenuta percezione nei periodi non lavorati, dell'indennità di Pt_1 disoccupazione. Ella ha infatti espressamente dichiarato che gli intervalli di tempo tra un contratto e l'altro erano di 10 o anche di 20 giorni in cui “restavo a casa” fino a quando non veniva “formalizzato un nuovo contratto”.
4.3. Deve pertanto ritenersi che tra la ricorrente e la società convenuta per il periodo oggetto di causa siano intercorsi rapporti di lavoro a tempo determinato con assorbimento della eccezione di decadenza sollevata dalla società resistente ai sensi dell'art. 20 ccnl di categoria.
5. Sulla eccezione di prescrizione
Così ricostruito il rapporto lavorativo di tipo avventizio intercorso tra le parti è possibile delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
Sul punto appare sufficiente richiamare i principi giurisprudenziali espressi da Cass 20 ottobre 2014, n. 22146 secondo cui, “qualora tra le parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. anche Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n.
575; Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351; Cass. 30 marzo 2004 n. 6322).
Con specifico riferimento al lavoro agricolo stagionale la Cassazione (cfr. Cass. 5 novembre 2003 n. 16639) ha anche affermato che “il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione si verifica a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale, salvo che siano presenti elementi specifici indicativi della esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro - caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante
l'intervallo tra le successive attività stagionali, - invece che di una pluralità di rapporti.
Infatti, i rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, salvo che la previsione a tempo indeterminato sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, secondo il disposto dell'art. 11 del D.L. n. 7 del 1970, convertito nella legge n.
83 del 1970, sul collocamento dei lavoratori agricoli”
5.1 In applicazione dei richiamati principi di diritto nella fattispecie in esame il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la comunicazione del tentativo di conciliazione del 12.10.2009 ricevuta da agricola semplice il 17.10.2009 (doc n. 3 all.to al CP_1 ricorso); considerato, tuttavia, che la ricorrente risulta essere stata autorizzata al riposo ante partum con decorrenza dal 7.04.2004 rispetto alla scadenza naturale del contratto a termine fissata al 29.04.2004 (doc n. 4 all.to alla memoria difensiva) e che il successivo contratto di lavoro a tempo determinato risulta stipulato tra le parti con decorrenza dal 9.5.2005, ne discende che le differenze retributive possono essere rivendicate solo per il periodo decorrente dal 9.05.2005, risultando quelle inerenti gli anni precedenti prescritte.
6. Sul maggior orario di lavoro
Parte ricorrente deduce di aver svolto un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente previsto (stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere) osservando per il periodo invernale l'orario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 ed il sabato dalle 7.30 alle 12.00; mentre nel periodo estivo l'orario dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 13.45 ed il sabato dalle 07.00 alle 12.00.
La società al contrario deduce che, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era nel periodo invernale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 ed il sabato solo eccezionalmente lavorato dalle 7.30 alle 12.00 , mentre nel periodo estivo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro l'orario osservato era dal lunedì al venerdì dalle 06.30 alle 14.00 ed il sabato dalle 06.00 alle 12.00 sempre con 15 minuti di pausa;
che in ogni caso i sabato non erano sempre lavorativi ma sporadici e che di inverno non si lavorava mai di sabato.
Il teste di parte ricorrente sig. ha pienamente confermato le deduzioni attoree anche Tes_1 con riferimento alla giornata del sabato. Anche il teste seppur con Testimone_2 riferimento a diverso periodo (non oggetto di causa) ha comunque confermato che l'organizzazione dell'orario di lavoro presso la società convenuta era quella indicata in ricorso.
Le dichiarazioni testimoniali così rese sono apparse attendibili, concordanti ed univoche.
Al contrario quelle rese dai testi delle società in punto di orario lavorativo non sono apparse del tutto convincenti.
In particolare, il teste ha riferito orari diversi rispetto a quelli rappresentati dalla Tes_3 società nella propria memoria difensiva evidenziando che il turno pomeridiano cessasse nel periodo invernale alle ore 16.30 o anche alle 16.00 oppure alle 17.00 (cfr. verbale udienza del 23.2.2016), mentre la teste ha articolato l'orario lavorativo osservato Testimone_5 dai braccianti agricoli in tre fasce annuali (circostanza nemmeno dedotta dalla società) distinguendo l'orario lavorativo nel periodo invernale, primaverile ed estivo, riferendo, per giunta, turni diversi da quelli dedotti dalla società e senza nulla rappresentare in merito alla giornata del sabato (cfr. verbale udienza del 23.2.2016).
7. Sulle differenze retributive
In virtù di quanto sin qui accertato risulta pertanto provato il maggior orario di lavoro svolto dalla ricorrente anche nella giornata del sabato onde non appare revocabile in dubbio che ella abbia diritto alle correlative differenze retributive maturate a titolo di ratei di 13° e di 14° mensilità, di lavoro straordinario e di TFR in relazione ai singoli contratti a termine stipulati dalle parti (come emergente dalla documentazione in atti) nel periodo non prescritto dal 9.05.2002 al 1.05.2007.
In relazione al quantum deve pertanto prendersi atto che le ricevute di pagamento liberatorie depositate dalla società (all. n. 6) sono state dichiarate con la sentenza n. CP_2
2069/2023 affette da falsità materiale (con esclusione di quelle più sopra indicate) relativamente ai dati inseriti negli spazi lasciati in bianco del modulo precompilato, onde le somme ivi indicate non possono essere computate nella retribuzione dovuta alla sig.ra
Pt_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro I nuovi conteggi depositati in atti dalla parte ricorrente che possono ritenersi congruamente effettuati in applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. operai agricoli florovivaisti applicabile ratione temporis, relative al trattamento economico previsto per l'inquadramento AREA E3 mansioni di bracciante agricola e avuto riguardo agli orari di lavoro osservati (e all'applicazione della percentuale del 29% prevista dal ccnl di categoria per il lavoro straordinario oltre la 39° ora) con decurtazione delle somme effettivamente già percepite al lordo dalla ricorrente per lo stesso periodo, secondo quanto indicato nelle buste paga in atti .
7.1 Ne discende che la parte ricorrente per il periodo dal 9.05.2005 al 1.05.2007 ha diritto a percepire la complessiva somma lorda di €9.089,60 a titolo di ratei di 13° e di 14° mensilità, di lavoro straordinario e di TFR e, per l'effetto, la società convenuta, deve essere condannata a corrispondere in suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
8. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura ed al valore della causa secondo quanto riconosciuto (€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi ed inclusa la fase istruttoria– seguono la sostanziale soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la società convenuta al pagamento in favore di della somma lorda di €9.089,60 per i titoli di cui al punto n. Parte_1
7.1) della motivazione oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
2) rigetta per il resto la domanda;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3) condanna la società resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi €5.388,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge
Latina, 16/07/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 8/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5616/2010 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PUCCIARELLI VALENTINO, Parte_1
e dall'Avv. VALTER MONTEVIDONI, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ARTIOLI DONATELLA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
già affinché il Tribunale adìto, in funzione di Giudice
[...] Controparte_3 del Lavoro, accogliesse le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1 Controparte_2
già è intercorso il rapporto di lavoro subordinato a
[...] Controparte_3 tempo indeterminato dal 1/10/1993 al 1/05/2007, senza soluzione di continuità e secondo
l'orario specificato in premessa e, per l'effetto, condannare la società predetta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 66.021,34, comprensivo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle date di singole maturazioni dei rispettivi crediti e sino all'effettivo soddisfo ….il tutto anche all'esito di apposita CTU contabile che sin da ora si chiede ammettersi in caso di contestazione del sopradetto conteggio”
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
-di aver svolto la prestazione lavorativa subordinata a tempo indeterminato con la qualifica di operaio specializzato florovivaista TI senza soluzione di continuità dal 01.10.1993 al
1.05.2007 con mansioni di taglio talee e confezionamento vasi e piante osservando l'orario per il periodo invernale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00; il sabato dalle 7.30 alle 12.00; nel periodo estivo dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle
13.45 ed il sabato dalle 07.00 alle 12.00;
-di non aver mai percepito nulla a titolo di lavoro straordinario, ferie, ex festività, malattia, tredicesima e quattordicesima mensilità oltre che di TFR;
Lamenta pertanto di aver percepito un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dal vigente CCNL di categoria ed inferiore alla misura minima garantita ex art. 36 Cost.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la eccependo in via preliminare la CP_2 prescrizione del credito per essere l'ultimo rapporto di lavoro cessato in data 29.4.2004
(data di immissione in maternità della lavoratrice o comunque la prescrizione di ogni singolo credito alla scadenza di ogni regolare rapporto di lavoro avventizio nonché la decadenza dalla domanda volta al riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato ai
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sensi dell'art. 20 ccnl applicato;
contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto l'integrale rigetto delle domande e opponendo, tra l'altro, la sussistenza di ricevute di pagamento liberatorie.
In particolare, la società ha dedotto
-che la ricorrente aveva lavorato nelle giornate indicate nelle buste paga non superando mai le 180 giornate per annata agraria e con reale interruzione tra un periodo e l'altro;
-che, l'orario di lavoro osservato era nel periodo invernale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 ed il sabato solo eccezionalmente lavorato dalle 7.30 alle
12.00, mentre nel periodo estivo dal lunedì al venerdì dalle 06.30 alle 14.00 ed il sabato dalle 06.00 alle 12.00 sempre con 15 minuti di pausa;
che in ogni caso i sabati non erano sempre lavorativi ma sporadici;
-che oltre alle retribuzioni di cui alle buste paga la ricorrente aveva percepito ad integrazione di queste, tutti gli importi netti indicati nelle ricevute di pagamento allegate alla memoria di cui ella aveva rilasciato quietanza liberatoria.
Alla prima udienza di discussione la ricorrente ha disconosciuto la conformità all'originale delle ricevute di pagamento depositate dalla società convenuta deducendo, come fosse prassi dell'azienda quella di sottoporre ai lavoratori fogli in bianco al fine di ottenerne la sottoscrizione con successivo riempimento da parte del datore di lavoro.
Avverso le predette ricevute, ha proposto pertanto querela di falso in via incidentale per l'abusivo riempimento dei suddetti fogli.
Il Giudice del Lavoro, ha proseguito nell'istruttoria del giudizio con l'escussione dei testi e nominando il ctu grafologo dr.ssa che, con perizia depositata in data 3.4.2014 ha Per_1 concluso che “le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di pagamento indicate dal n. a) al n.
14) sono senza dubbio autografe, vergate a mano della sig.ra ; successivamente, il Pt_1
Tribunale, in accoglimento della domanda di falso, ha sospeso il giudizio in attesa dell'esito sulla querela di falso e, con provvedimento reso a verbale nell'udienza del 8/03/2016, ha disposto l'invio degli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni in merito al giudizio sulla querela di falso.
Il giudizio relativo alla querela di falso recante RG. n.2252/2016 si è tenuto dinanzi al
Tribunale di Latina e si è concluso con la sentenza n° 2069/2023, depositata in cancelleria in data 7/10/2023, non impugnata e passata in giudicato, la quale ha così statuito:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro “dichiara inammissibile la querela proposta avverso i seguenti documenti di cui all'allegato 6 al fascicolo di parte convenuta nel procedimento iscritto al n.r.g. 5616/2010
Tribunale di Latina, sezione lavoro: 1) ricevuta relativa a Febbraio 2003; 2) ricevuta relativa a Ottobre 2003; 3) ricevuta relativa a Gennaio 2004 (tutte sottoscritte da CP_4
) e 4) ricevuta relativa a Dicembre 2006, (sottoscritta da );
[...] Persona_2
-dichiara ammissibile e accoglie la querela di falso proposta da in Parte_1 relazione ai restanti documenti di cui all'allegato 6 del fascicolo della convenuta
[...]
depositato nel procedimento iscritto al n. 5616/2010 R.G. Controparte_2 innanzi al Tribunale di Latina - sezione lavoro, e per l'effetto ne dichiara la falsità materiale relativamente ai soli dati inseriti negli spazi lasciati in bianco dei moduli denominati 'Ricevuta di pagamento', 'Ricevuta d'acconto' e 'Ricevuta premio produzione'
o, comunque, recanti la sottoscrizione della ricorrente , nella parte in cui Parte_1 detti documenti recano l'indicazione del mese, dell'anno e dell'importo del pagamento che si dichiara effettuato dall'impresa datore di lavoro in favore del lavoratore” (cfr all.to n. al ricorso in riassunzione)
Il giudizio è stato successivamente riassunto davanti la Sezione Lavoro in data 4.7.2024 e disposti i nuovi conteggi, il procedimento fissato a trattazione scritta, è stato assunto in decisione all'odierna udienza.
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1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è parte fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
3. Si osserva che l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in giudizio, così come le mansioni svolte dalla ricorrente (queste ultime non oggetto di contestazione nel presente giudizio) sono pacifiche in causa.
3.1 Risulta infatti ex actis e non è contestato che la ricorrente sia stata dapprima assunta dalla e dal 9.5.2005 dalla Azienda Altiflor società CP_5 Parte_2
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro agricola semplice (solo con diversi contratti a tempo determinato nei periodi CP_2 indicati nella memoria difensiva e con mansioni di bracciante agricola OTD nonché che il rapporto è definitivamente cessato in data 8.05.2007 per effetto delle dimissioni presentate dalla ricorrente (cfr. doc. n. 1, 5 e 6 fasc.lo parte res.te) .
3.2 In contestazione sono, invece, la durata ed il tempo della prestazione nonché gli importi della retribuzione corrisposti.
La ricorrente infatti rivendicava la sussistenza di un unico rapporto lavorativo senza soluzione di continuità dal 1993 al 2027 nonché le differenze retributive per aver lavorato continuativamente tutti i giorni e non per il numero ridotto di giornate risultanti dai contratti a termine oltre al lavoro straordinario.
3.3. Occorre inoltre evidenziare che con il presente ricorso parte ricorrente non ha chiesto la condanna della datrice di lavoro alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale e/o assistenziale, non risultando dimessa alcuna esplicita domanda in tale senso nelle conclusioni del libello. Tale è la ragione per la quale non è stato integrato il contraddittorio con l' CP_6
4. Sulla continuità del rapporto di lavoro
Dopo attento ed approfondito esame dell'ampia istruttoria espletata ed in ragione dell'analisi degli atti e documenti di causa, il Tribunale ritiene che tra le parti siano intercorsi plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, risultando infatti sfornita di supporto probatorio e non aderente alla realtà dei fatti, la ricostruzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come prospettato dalla ricorrente.
La circostanza in parola non ha infatti trovato serio ed obiettivo riscontro nelle deposizioni testimoniali rilasciate dai molti testi escussi.
4.1 In particolare il teste di parte ricorrente – dipendente della società dagli Tes_1 anni '80 sino al 2008 ha affermato che “vi erano dei periodi in cui la ricorrente non era in azienda perché in scadenza di contratto;
tutti gli operai rimanevano a casa nei periodi intercorrenti tra un contratto e l'altro” (cfr. verbale udienza del 23.02.2016), mentre l'altro teste di parte ricorrente nulla ha potuto riferire su tale Testimone_2 circostanza avendo cessato di lavorare per la convenuta nel giugno 2000 (cfr. verbale udienza del 23.02.2016)
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta sono risultate univoche e coerenti soprattutto quanto alla effettiva interruzione della prestazione lavorativa alla scadenza dei
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro contratti a termine (cfr. deposizione dei testi e rese Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 23.02.2016).
È di tutta evidenza che da tali dichiarazioni – valutate nel loro complesso - risulta confermata la circostanza che tra un contratto a termine e l'altro vi fosse effettiva interruzione del rapporto lavorativo.
4.2. Tali conclusioni ricevono il conforto documentale risultando dimessi in atti i vari contratti a termine stipulati tra le parti e dalle stesse sottoscritti, con le relative buste paga e sottoscritte dalla lavoratrice (cfr. doc.ti all.ti sub ricorso).
Di ulteriore conforto risulta poi la dichiarazione resa nel libero interrogatorio dalla sig.ra circa l'avvenuta percezione nei periodi non lavorati, dell'indennità di Pt_1 disoccupazione. Ella ha infatti espressamente dichiarato che gli intervalli di tempo tra un contratto e l'altro erano di 10 o anche di 20 giorni in cui “restavo a casa” fino a quando non veniva “formalizzato un nuovo contratto”.
4.3. Deve pertanto ritenersi che tra la ricorrente e la società convenuta per il periodo oggetto di causa siano intercorsi rapporti di lavoro a tempo determinato con assorbimento della eccezione di decadenza sollevata dalla società resistente ai sensi dell'art. 20 ccnl di categoria.
5. Sulla eccezione di prescrizione
Così ricostruito il rapporto lavorativo di tipo avventizio intercorso tra le parti è possibile delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
Sul punto appare sufficiente richiamare i principi giurisprudenziali espressi da Cass 20 ottobre 2014, n. 22146 secondo cui, “qualora tra le parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. anche Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n.
575; Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351; Cass. 30 marzo 2004 n. 6322).
Con specifico riferimento al lavoro agricolo stagionale la Cassazione (cfr. Cass. 5 novembre 2003 n. 16639) ha anche affermato che “il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione si verifica a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale, salvo che siano presenti elementi specifici indicativi della esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro - caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante
l'intervallo tra le successive attività stagionali, - invece che di una pluralità di rapporti.
Infatti, i rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, salvo che la previsione a tempo indeterminato sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, secondo il disposto dell'art. 11 del D.L. n. 7 del 1970, convertito nella legge n.
83 del 1970, sul collocamento dei lavoratori agricoli”
5.1 In applicazione dei richiamati principi di diritto nella fattispecie in esame il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la comunicazione del tentativo di conciliazione del 12.10.2009 ricevuta da agricola semplice il 17.10.2009 (doc n. 3 all.to al CP_1 ricorso); considerato, tuttavia, che la ricorrente risulta essere stata autorizzata al riposo ante partum con decorrenza dal 7.04.2004 rispetto alla scadenza naturale del contratto a termine fissata al 29.04.2004 (doc n. 4 all.to alla memoria difensiva) e che il successivo contratto di lavoro a tempo determinato risulta stipulato tra le parti con decorrenza dal 9.5.2005, ne discende che le differenze retributive possono essere rivendicate solo per il periodo decorrente dal 9.05.2005, risultando quelle inerenti gli anni precedenti prescritte.
6. Sul maggior orario di lavoro
Parte ricorrente deduce di aver svolto un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente previsto (stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere) osservando per il periodo invernale l'orario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 ed il sabato dalle 7.30 alle 12.00; mentre nel periodo estivo l'orario dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 13.45 ed il sabato dalle 07.00 alle 12.00.
La società al contrario deduce che, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era nel periodo invernale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 ed il sabato solo eccezionalmente lavorato dalle 7.30 alle 12.00 , mentre nel periodo estivo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro l'orario osservato era dal lunedì al venerdì dalle 06.30 alle 14.00 ed il sabato dalle 06.00 alle 12.00 sempre con 15 minuti di pausa;
che in ogni caso i sabato non erano sempre lavorativi ma sporadici e che di inverno non si lavorava mai di sabato.
Il teste di parte ricorrente sig. ha pienamente confermato le deduzioni attoree anche Tes_1 con riferimento alla giornata del sabato. Anche il teste seppur con Testimone_2 riferimento a diverso periodo (non oggetto di causa) ha comunque confermato che l'organizzazione dell'orario di lavoro presso la società convenuta era quella indicata in ricorso.
Le dichiarazioni testimoniali così rese sono apparse attendibili, concordanti ed univoche.
Al contrario quelle rese dai testi delle società in punto di orario lavorativo non sono apparse del tutto convincenti.
In particolare, il teste ha riferito orari diversi rispetto a quelli rappresentati dalla Tes_3 società nella propria memoria difensiva evidenziando che il turno pomeridiano cessasse nel periodo invernale alle ore 16.30 o anche alle 16.00 oppure alle 17.00 (cfr. verbale udienza del 23.2.2016), mentre la teste ha articolato l'orario lavorativo osservato Testimone_5 dai braccianti agricoli in tre fasce annuali (circostanza nemmeno dedotta dalla società) distinguendo l'orario lavorativo nel periodo invernale, primaverile ed estivo, riferendo, per giunta, turni diversi da quelli dedotti dalla società e senza nulla rappresentare in merito alla giornata del sabato (cfr. verbale udienza del 23.2.2016).
7. Sulle differenze retributive
In virtù di quanto sin qui accertato risulta pertanto provato il maggior orario di lavoro svolto dalla ricorrente anche nella giornata del sabato onde non appare revocabile in dubbio che ella abbia diritto alle correlative differenze retributive maturate a titolo di ratei di 13° e di 14° mensilità, di lavoro straordinario e di TFR in relazione ai singoli contratti a termine stipulati dalle parti (come emergente dalla documentazione in atti) nel periodo non prescritto dal 9.05.2002 al 1.05.2007.
In relazione al quantum deve pertanto prendersi atto che le ricevute di pagamento liberatorie depositate dalla società (all. n. 6) sono state dichiarate con la sentenza n. CP_2
2069/2023 affette da falsità materiale (con esclusione di quelle più sopra indicate) relativamente ai dati inseriti negli spazi lasciati in bianco del modulo precompilato, onde le somme ivi indicate non possono essere computate nella retribuzione dovuta alla sig.ra
Pt_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro I nuovi conteggi depositati in atti dalla parte ricorrente che possono ritenersi congruamente effettuati in applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. operai agricoli florovivaisti applicabile ratione temporis, relative al trattamento economico previsto per l'inquadramento AREA E3 mansioni di bracciante agricola e avuto riguardo agli orari di lavoro osservati (e all'applicazione della percentuale del 29% prevista dal ccnl di categoria per il lavoro straordinario oltre la 39° ora) con decurtazione delle somme effettivamente già percepite al lordo dalla ricorrente per lo stesso periodo, secondo quanto indicato nelle buste paga in atti .
7.1 Ne discende che la parte ricorrente per il periodo dal 9.05.2005 al 1.05.2007 ha diritto a percepire la complessiva somma lorda di €9.089,60 a titolo di ratei di 13° e di 14° mensilità, di lavoro straordinario e di TFR e, per l'effetto, la società convenuta, deve essere condannata a corrispondere in suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
8. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura ed al valore della causa secondo quanto riconosciuto (€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi ed inclusa la fase istruttoria– seguono la sostanziale soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la società convenuta al pagamento in favore di della somma lorda di €9.089,60 per i titoli di cui al punto n. Parte_1
7.1) della motivazione oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
2) rigetta per il resto la domanda;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3) condanna la società resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi €5.388,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge
Latina, 16/07/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro