Articolo 919 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 908Articolo 935
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9 febbraio 2013
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26 febbraio 2014
Art. 919. Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa 1. La sospensione precauzionale non puo' avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale e' revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima e' riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale e' stata adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e' ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l'imputato ((...)) o dall'impiego ai sensi dell'articolo 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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