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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. MA Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 57/2025 RG promossa da
Parte_1
Avv.ti Filippo Tomassoli e Gianfrancesco Garattoni
appellante contro
A FAVORE DEI Controparte_1
RAGIONIERI E Controparte_2
Avv.ti Giovanni Beretta e Mattia Persiani
appellata/appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Arezzo – Sezione Lavoro n. 40/2025 pubblicata in data 22.1.2025
all'udienza del 4.11.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
1. Col ricorso in primo grado, notificato il 9.12.2024, il rag. ha Parte_1 convenuto in giudizio la appellata (di seguito per sentire accogliere le CP_1 CP_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia dell'art. 49 del regolamento della CNPR, nella parte in cui applica il tetto di massimale pensionistico alla pensione del ricorrente;
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia del regolamento della nella parte in cui applica il blocco CP_3 perequativo sul capitale pensionistico del ricorrente. pagina 1 di 11 Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro-rata, la a favore dei Ragionieri e Periti Parte_2
Commerciali è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione di anzianità SENZA L'APPLICAZIONE DI ALCUN TETTO DI MASSIMALE PENSIONISTICO E SENZA L'APPLICAZIONE DEL BLOCCO PEREQUATIVO. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di anzianità del Rag. per i motivi in Pt_1 fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON RIFERIMENTO all'art. 13 del “Regolamento della Previdenza” in vigore dal 1° gennaio 2013 per il triennio 2014 – 2016 – contributo di solidarietà applicato dalla al trattamento pensionistico del CP_3 ragioniere nell'anno 2013 in forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 e ad ogni altra normativa emessa dalla in ordine a detto “contributo di solidarietà” E CP_3
NON MENZIONATA IN NESSUN CEDOLINO DI PENSIONE In conseguenza NDRE La a favore dei ragionieri e dei periti Parte_2 commerciali alla corresponsione a favore del Rag. della pensione Parte_1 di vecchiaia SENZA L'APPLICAZIONE DEL TETTO DI MASSIMALE PENSIONISTICO DEL REGOLAMENTO CNPR PER L'ANNO 2002, E SENZA LA APPLICAZIONE DEL BLOCCO PEREQUATIVO DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2002 dichiarata illegittima la determinazione di pensione di cui alla delibera della Giunta Esecutiva In conseguenza condannare la a favore dei Parte_2 ragionieri e dei periti commerciali alla restituzione degli arretrati di pensione scaturenti dalla applicazione dei criteri di calcolo antecedenti alle delibere oggetto di impugnazione, con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico e del blocco perequativo. Condannare La a favore dei ragionieri e Parte_2 dei periti commerciali alla restituzione a favore del ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarieta' per gli anni 2014 – 2016. IL TUTTO NEL LIMITE DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRENTE DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO, CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA OVE DOVUTA”.
2. Il ricorrente esponeva in fatto di essere iscritto alla e di essere titolare di CP_1 pensione di anzianità con decorrenza 1.3.2002, che la liquidazione della pensione era stata effettuata applicando sulla quota capitale della stessa il tetto di massimale pensionistico fissato dall'art.49 del Regolamento per l'anno 2002, che sempre in forza di pagina 2 di 11 detto Regolamento aveva subito il blocco perequativo, restando quindi pressochè invariato l'importo della pensione nei 22 anni successivi sino all'attualità, di avere inoltre subito negli anni 2013/2016 prelievi a titolo di contributo di solidarietà. In diritto contestava la legittimità delle delibere di applicazione del massimale pensionistico e del blocco perequativo, per violazione del principio del pro rata di cui alla legge 335/95, nella versione precedente la modifica di cui alla legge 296/2006, nonché la legittimità dei prelievi effettuati a titolo di contributo di solidarietà, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia, e chiedeva la restituzione delle somme di conseguenza dovute, nei limiti della prescrizione decennale.
3. La eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale o in subordine Pt_2 decennale dei crediti vantati dal ricorrente, riconosceva la fondatezza della domanda relativa all'illegittimità del massimale pensionistico (in applicazione di Cass.SU 17742/2015 e successive pronunce sino alla recente ordinanza Cass.21015/2023) e resisteva alle altre domande, formulando le seguenti conclusioni :
“in via preliminare: dichiarare prescritti i crediti vantati dal rag. nel periodo Pt_1 precedente al 9 dicembre 2019, per decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, i crediti vantati nel periodo precedente al 9 dicembre 2014, per decorso del termine di prescrizione decennale b) nel merito, riconoscere che la pensione del rag. deve essere riliquidata sulla Pt_1 base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 17742 del 2015 e della successiva ordinanza n. 21015 del 2023 che ha enunciato i nuovi criteri di applicazione del cd. massimale pensionistico e che alla data di decorrenza del trattamento pensionistico (2002) l'importo della pensione era pari ad Euro 80.750,67; c) nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda di disapplicazione del c.d. blocco della perequazione;
c1) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere fondata la domanda formulata con il ricorso, circoscrivere l'applicazione della perequazione al trattamento pensionistico del rag. al solo periodo 2004-2012 per Pt_1
i motivi esposti al par. n. 35; d) in ogni caso, dichiarare la legittimità del contributo applicato dalla alla CP_3 pensione del rag. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre Pt_1
2016, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento della Previdenza;
e) in ogni caso, dichiarare la legittimità del contributo di solidarietà applicato dalla CNPR alla pensione del rag. nel periodo 2013, in ossequio all'art. 24, comma 24, Pt_1 del D.L. n. 201 del 2011. Con vittoria delle spese di lite”.
4. Il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art.47 bis DPR 639/1970, e pertanto prescritti tutti i crediti relativi al periodo compreso tra il 1.3.2002 e il 9.12.2019 (essendo stato notificato il ricorso in data 9.12.2024). pagina 3 di 11 Ha ritenuto nel merito fondate le domande proposte dal ragioniere sulla base della consolidata giurisprudenza in materia a partire da Cass.SU 17742/2015 quanto alla disapplicazione del massimale pensionistico e da Cass. 423/2019 quanto alle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, ma ha respinto la domanda relativa alla restituzione di detta voce per la ritenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Ha quindi accertato che la era tenuta a versare al ricorrente la pensione senza l'applicazione del tetto di CP_1 massimale pensionistico del Regolamento CNPR per l'anno 2002 e senza l'applicazione del blocco perequativo di cui al Regolamento per l'anno 2002. Ha pertanto così deciso :
“
1. ND parte resistente alla restituzione – in favore dell'odierno ricorrente – degli arretrati sulla pensione scaturenti dalla applicazione dei criteri di calcolo antecedenti alle delibere oggetto di impugnazione, con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico e del blocco perequativo, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
2. RESPINGE nel resto il ricorso;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti”.
5. ha appellato la sentenza con riguardo alla ritenuta prescrizione Parte_1 quinquennale, chiedendo che sia invece applicato il termine decennale e quindi accolto integralmente il ricorso, con vittoria di spese dei due gradi.
6. La ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo come il primo giudice che va Pt_2 applicato il termine quinquennale ai sensi dell'art.47 bis DPR 639/1970. Ha proposto a sua volta appello incidentale per due motivi : 1) contestando la decisione relativa al blocco della perequazione, per mancanza di motivazione e infondatezza in ogni caso della domanda, e 2) per omessa pronuncia circa l'eccezione relativa all'omessa indicazione da parte del ricorrente di tutte le disposizioni regolamentari asseritamente violate che, tempo per tempo, hanno regolato l'applicazione della perequazione. Ha così concluso:
“- nel merito: rigettare il ricorso in appello del rag. perché infondato in fatto ed Pt_1 in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie il termine di prescrizione quinquennale;
- in via incidentale: in accoglimento del primo motivo di appello incidentale formulato ai par. nn. 21 e ss. del presente atto e in riforma parziale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la legittimità delle disposizioni che tempo per tempo hanno regolato l'applicazione della perequazione, con conseguente rigetto della domanda formulata dal rag. relativa alla disapplicazione del c.d. blocco della Pt_1 perequazione, per le motivazioni esposte nel primo motivo di appello incidentale;
- sempre in via incidentale, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare il vizio da pagina 4 di 11 cui è affetta la sentenza impugnata, per l'omessa pronuncia in relazione all'eccezione della con riferimento all'omessa indicazione da parte del ragioniere di tutte le CP_1 disposizioni regolamentari della che, tempo per tempo, hanno regolato CP_3
l'applicazione della perequazione e, per l'effetto, pronunciarsi su tale questione, rimasta pretermessa, per i motivi esposti nel secondo motivo di appello incidentale (parr. 65 e ss.), circoscrivendo l'applicazione della perequazione al trattamento pensionistico del rag. al solo periodo 2004-2012. Pt_1
- nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza di primo grado, dovesse accertare e dichiarare l'applicazione del termine di prescrizione decennale alla presente fattispecie, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le somme, richieste dal ragioniere relative al periodo precedente al 9 dicembre Pt_1
2014 (e, cioè, il periodo anteriore al decennio che ha preceduto la notifica del ricorso ex art. 442 Cod. Proc. Civ., introduttivo del primo grado del giudizio, avvenuta in data 9 dicembre 2024), per i motivi indicati al punto III del presente atto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità del contributo di solidarietà applicato ex art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011…”.
*** 7. L'appello principale proposto dal ragioniere è fondato, mentre quello incidentale proposto dalla è infondato e va respinto. CP_1
8. Appello principale – prescrizione L'appellante contesta la decisione relativa alla ritenuta prescrizione quinquennale, Pt_1 sulla base della giurisprudenza di legittimità (da Cass.SU 17742/2015) secondo cui per applicare il termine quinquennale di prescrizione ex art.2948 n.4 c.c. si richiede la liquidità ed esigibilità del credito, nel senso che l'importo dovuto sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, così che il beneficiario possa riscuoterlo, non essendo sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare. L'appellata chiede invece confermarsi la decisione del Tribunale che ha ritenuto applicabile l'art.47 bis DPR 639/1970 (norma in vigore dal 6.7.2011) secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” (disposizione recepita dall'art.16 del Regolamento della previdenza della in vigore dal 2013). CP_1
9. La Corte ritiene il motivo fondato, dando continuità alla giurisprudenza di legittimità che afferma, in maniera costante, che il diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 17742/2015, n.41320/2021, n. 31527/2022) e che non può avere rilievo l'art. 47bis D.P.R. n. 639/1970 (cfr. Cass. n. 4603/2023). Entrambi i temi sono pagina 5 di 11 affrontati da ultimo da Cass.23257/2024 e Cass. 29600/2024 e la giurisprudenza di legittimità può dirsi consolidata al riguardo, compresa la specifica ipotesi della restituzione del contributo di solidarietà (cfr. Cass. n. 31527/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n. 32812/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4604/2023, n. 9705/2023, n. 6170/2024). Da ultimo Cass. n. 29600/2024 ha diffusamente argomentato:
“Si richiami la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4, c.c. -come dall'art. 129 del R.D.L. n.1827/1935-. Si rammentino le pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall'introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo
“pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. 10. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di mancato pagamento di ratei, non già l'indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «La ha esercitato CP_1 unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati e pensionati di Casse CP_4 professionali privatizzate, ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo pagina 6 di 11 contributivo. 11. La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione accelerata, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale non essendovi spazio per una sua rimeditazione.” Nel caso in esame si discute, come visto, di riliquidazioni della pensione derivanti dalla disapplicazione del tetto di massimale e del blocco perequativo previsti dal Regolamento per l'anno 2002, nonché della restituzione dei prelievi effettuati a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'art.13 Regolamento di previdenza, tutte ipotesi rientranti nella casistica di prescrizione con termine decennale alla luce della giurisprudenza citata.
10. Appello incidentale - Primo motivo Col primo motivo la contesta la decisione riguardante la ritenuta illegittimità del CP_1 blocco della perequazione perché non motivata e comunque errata per essere la domanda infondata. In proposto la premesso il quadro normativo circa l'autonomia regolamentare CP_1 concessale ex art.3 comma 12 L.335/1995, si sofferma sulle disposizioni via via emanate in materia di perequazione (art.42 Regolamento del 1997 che la prevedeva senza limiti, delibera 22 giugno 2002 che a partire dal 1.1.2003 ha limitato la rivalutazione al trattamento minimo, art.50 comma 8 Regolamento di esecuzione del 2004 che a partire dal 1.1.2004 ha escluso la perequazione per le pensioni di importo superiore al massimale maturate prima del 31.12.2003, Regolamento della previdenza del 2013 che ha riproposto una disposizione analoga) e, in fatto, evidenzia come il rag. dal Pt_1 febbraio 2004 ha ottenuto nuovamente l'iscrizione alla e dall'anno 2012 ha CP_1 maturato e ricevuto i cd supplementi di pensione con cadenza biennale, determinati con sistema di calcolo contributivo e assoggettati a perequazione secondo le regole generali. Sostiene che i Regolamenti del 2004 e 2013 hanno previsto una disciplina di miglior favore per il pensionato rispetto a quella precedente (che stabiliva la perequazione solo sul trattamento minimo), che la stessa ha riguardato solo i ratei futuri, per il loro adeguamento, senza intervenire sulle anzianità pregresse che il principio del pro rata dovrebbe garantire, che è pertanto improprio invocare detto principio con riguardo alle disposizioni regolamentari che si sono susseguite nel tempo in tema di perequazione, che la perequazione opera solo per il futuro, per le pensioni già liquidate, dipende dal costo della vita e non è legata ai contributi versati, e va quindi assoggettata alla regola del tempus regit actum; ancora, che la sentenza Cass.3461/2018 (richiamata da precedenti in tema di illegittimità del blocco perequativo per violazione del pro rata) va letta nel senso che sarebbero vietate solo le modifiche in pejus retroattive;
infine, che la pensione del rag. non ha subito alcun blocco perequativo poiché a partire dal 2012 Pt_1
è stata comunque rivalutata, in applicazione delle norme regolamentari, per effetto della perequazione applicata sulla quota contributiva.
11.La decisione del Tribunale in tema di blocco della perequazione è in effetti priva di una specifica motivazione, ma la domanda è fondata per gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza con riguardo al massimale pensionistico, fondati sul rispetto del pagina 7 di 11 principio del pro rata secondo la versione originaria dell'art.3 comma 12 L.335/1995, in unione al rilievo che la rivalutazione del trattamento pensionistico è una componente della determinazione dell'importo dovuto, come espressamente stabilito da Cass.3461/2018 che, a proposito di un particolare regime di rivalutazione della pensione stabilito dalla Cassa forense, ha chiaramente affermato che lo stesso “rientra nel concetto di determinazione del trattamento pensionistico di cui all'art.3 comma 12 della l. n.335 del 1995 e quindi nei limiti della delegificazione operata da tale disposizione in favore dell'autonomia regolamentare degli enti privatizzati”. In motivazione la sentenza afferma che “la rivalutazione della prestazione pensionistica è componente della determinazione dell'importo dovuto, né sussistono ragioni logiche o giuridiche che inducano a negare che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione non incidano sulla concreta determinazione dell'importo non solo della singola pensione, ma anche dell'intera spesa pensionistica gravante sulla ...”. E' peraltro indubbio, CP_1 riconosciuto anche dalla che la perequazione automatica sia una componente CP_1 essenziale della pensione in quanto, adeguandone costantemente l'importo al costo della vita, concorre a realizzare la garanzia costituzionale dei “mezzi adeguati alle esigenze di vita” ex art.38 Cost. Ciò posto, anche la perequazione soggiace al principio del pro rata, secondo l'interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nel regime dettato dall'art.3 comma 12 legge 335/1995, prima delle modifiche introdotte dall'art.1 comma 763 legge 296/2006, come di portata generale, estesa a tutte le modifiche in pejus di ogni criterio di determinazione del trattamento pensionistico, al fine di salvaguardare le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche. Si richiama il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati con le quali sono state introdotte modifiche peggiorative in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo o determinazione del trattamento meno favorevoli per l'assicurato (Cass. 136/2019, 24616/ 2018, 25737/2023, 25385/2023), evidenziando come già con la pronuncia della Cass.SU 17742/2015 si è affermato che “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 (come quello di specie), il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, c. 12, L. n. 335/1995, sicché non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 48”.
12. Di conseguenza, va applicato nel caso in esame l'art.42 del Regolamento di esecuzione del 1997, nel testo in vigore alla data di decorrenza del pensionamento del rag. ovvero 1.3.2002, che così indicava i criteri e presupposti per la rivalutazione Pt_1 della pensione :
pagina 8 di 11 “1. Gli importi delle pensioni erogate dall sono perequati con delibera del Parte_3
Consiglio di amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'art. 41, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento” Sono invece irrilevanti le modifiche introdotte successivamente dalla con le CP_1 seguenti disposizioni, che hanno variato in senso peggiorativo il regime precedente :
-delibera 22.6.2002 che ha modificato l'art.42 citato prevedendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2003 e comunque non oltre il 31.12.2004, la rivalutazione degli importi delle pensioni erogate trova applicazione limitatamente al trattamento minimo. In sede di approvazione della riforma si procederà alla revisione della disciplina attualmente vigente in tema di perequazione automatica”
-Regolamento di Esecuzione del 2004 che, a partire dall'1.1.2004, ha introdotto il blocco della perequazione per le pensioni di importo superiore al massimale, stabilendo all'art.50 comma 8 che “La misura massima della quota calcolata ai sensi dei commi precedenti è fissata in € 82.000,00. Il Consiglio di amministrazione con propria delibera potrà rivedere tale importo con riferimento all'indice di cui al comma 1 dell'art.42. Le pensioni di importo superiore a tale misura massima, maturate prima del 31 dicembre 2003, non saranno assoggettate alla perequazione prevista dall'art. 42, comma 1. Tale limitazione opera fintantoché l'importo massimo risulterà inferiore o pari alla misura della pensione da rivalutare”
-Regolamento di previdenza in vigore dal 1.1.2013 che all'art.43, dopo avere previsto indici di rivalutazione decrescenti in base alle diverse quote della pensione commisurate al trattamento minimo, al comma 3 e 4 ha disposto che “
3. L'importo della quota annua di pensione calcolata con il metodo reddituale e adeguata non può superare l'importo massimo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00). Il Consiglio di Amministrazione può elevare con propria deliberazione tale importo massimo.
4. In via straordinaria per gli anni dal 2013 al 2017 compresi non vengono adeguate le quote delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013, che eccedono 5 (cinque) volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria”.
13. E' evidente infatti che tutte le modifiche citate hanno introdotto, tempo per tempo, un regime più sfavorevole per il pensionato rispetto a quello previsto dall'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, poiché hanno limitato l'applicazione della perequazione al solo trattamento minimo e poi alla quota retributiva della pensione (quota A) che non superi la soglia di € 82.000,00, mentre la disciplina previgente a lui pagina 9 di 11 applicabile al momento della pensionamento prevedeva la rivalutazione dei trattamenti pensionistici senza alcun tetto massimo. 14. Né rileva il fatto che a partire dal 2012 il rag. essendosi di nuovo iscritto alla Pt_1
abbia ottenuto i cd supplementi biennali di pensione, calcolati col sistema CP_1 contributivo, che sono stati assoggettati alla perequazione, trattandosi di rivalutazione che ha interessato solo tali supplementi, senza incidere sul blocco della perequazione subito sul trattamento pensionistico liquidatogli all'atto del pensionamento in virtù delle nuove regole successivamente introdotte.
15. Appello incidentale – Secondo motivo Col secondo motivo la impugna la decisione del Tribunale che non si è CP_1 pronunciato sull'eccezione relativa all'omessa indicazione da parte del ricorrente di tutte le disposizioni regolamentari asseritamente violate che, tempo per tempo, hanno regolato l'applicazione della perequazione.
16. Il motivo è infondato, considerato che il ricorrente ha in realtà indicato le disposizioni regolamentari violate, facendo riferimento alle nuove regole introdotte col Regolamento per l'anno 2002, richiamate anche a pag.10 della sentenza impugnata (ove per il blocco perequativo il riferimento più preciso è la delibera del 22.6.2002 che ha modificato l'art.42 del Regolamento del 1997 sopra citata), e che alla luce della motivazione resa non appare strettamente necessaria la specificazione delle successive disposizioni che, tempo per tempo, hanno modificato il regime della perequazione, disposizioni peraltro precisamente indicate dalla nella propria memoria, con CP_1 produzione delle relative delibere.
17. In conclusione, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, considerato che dall'applicazione del termine di prescrizione decennale dei crediti riconosciuti al ricorrente deriva la condanna della la riliquidazione del trattamento CP_5 pensionistico (per disapplicazione del massimale e del blocco perequativo) anche per il quinquennio precedente a quello già accertato, essendo prescritti i crediti maturati sino al 9.12.2014, mentre vanno restituiti i prelievi effettuati a titolo il contributo di solidarietà per gli anni 2014-2016 in quanto esclusi dalla prescrizione.
18. Spese processuali e raddoppio CU L'integrale soccombenza della comporta, secondo il principio di soccombenza, la CP_1 condanna della stessa al pagamento delle spese processuali sostenute dal pensionato per i due gradi di giudizio. Le spese si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa (indeterminabile-complessità media) e delle attività compiute, negli importi minimi, stante la serialità delle questioni, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente/appellante dichiaratisi antistatari.
pagina 10 di 11 Il rigetto dell'appello incidentale della comporta che deve darsi atto dell'esistenza CP_1 dei presupposti, a suo carico, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale, respinto l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza appellata
- condanna la parte appellata alla restituzione all'appellante degli arretrati sulla pensione scaturenti dalla applicazione dei criteri di calcolo antecedenti alle delibere oggetto di impugnazione, con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico e del blocco perequativo, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
- condanna altresì la parte appellata alla restituzione all'appellante delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2014-2016, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
- condanna la parte appellata al pagamento all'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.747 per il primo grado e in euro 4.236 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
- dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 4.11.2025
La Presidente rel.
dr. MA Lorena Papait
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