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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 390/2019 Reg. Gen.
Tribunale ordinario di Vibo Valentia Settore Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, contrada Bitonto, via Parte_1
Italo Calvino, n. 20, presso lo studio dell'avv. Ernesto Dragone (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura posta Email_1 in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t), giusta procura generale alle liti in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04.03.2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'accertamento I) della prescrizione della pretesa contributiva veicolata dall'avviso bonario opposto n. 43920180001228711000, inviato con raccomandata, ricevuta dall'istante in data 7 febbraio 2019 e recante un ordine di pagamento pari a 440,48 euro (dei quali 243,69 euro per contributo omesso e 146,21 euro imposti per sanzioni), a seguito della disposta iscrizione del ricorrente, per l'anno 2011, alla Gestione separata deliberata il 4 agosto 2017 e notificata il 18 settembre 2017. Il ricorrente argomenta l'inesigibilità delle somme rivendicate nei suoi confronti sul presupposto dell'avvenuto versamento – in favore della categoriale di previdenza CP_2
1 (ossia – della contribuzione integrativa (unica dovuta – a suo dire – in forza CP_3 della legge e dello statuto applicabili). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'anno 2011 non era tenuto all'iscrizione alla Gestione separata dell' di Vibo Valentia e per l'effetto dichiarare che lo stesso non è tenuto a versare la CP_1 somma complessiva di euro 440,48 indicata nell'avviso di addebito n. 43920180001228711000, pervenuto con raccomandata del 7.02.2019 per le causali di cui in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
Sempre in via principale disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 43920180001228711000, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dello stesso, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: disporre, in ogni caso, la cancellazione d'ufficio dalla gestione separata dal 01/01/2011; dichiarare la non CP_1 debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' per l'anno 2011, per CP_1 complessivi €440,48. In via subordinata dichiarare ed accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'avviso di addebito oggetto di impugnativa per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
Condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Giova immediatamente rammentare come l'art. 18, c. XII, l. 111/2011, di conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 98/2011 (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), norma di interpretazione autentica – dunque retroattivamente applicabile – dell'art. 2, c. XXVI, l. 335/1995, affermi che la disposizione da ultimo menzionata «si interpret[i] nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio CP_1 non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995».
2.1. Più precisamente, l'avverbio «ovvero» (di cui alla citata norma interpretativa) implica – stante il suo valore disgiuntivo – come l'iscrizione alla Gestione separata debba CP_1 obbligatoriamente aver luogo in presenza di almeno una delle due condizioni ivi enunciate, in rapporto di alternatività fra loro: ne discende, allora, come l'iscrizione in questione risulti ineludibile tanto per il prestatore d'opera usualmente impegnato in attività non regolamentate – ossia non richiedenti l'inserimento in albi professionali – quanto per il professionista il quale, sebbene esercente un'attività c.d. “regolamentata”, non versi alla di categoria – per divieto normativo o statutario, o ancora per libera Controparte_4
2 scelta, qualora consentita – alcuna forma contributiva in grado di comportare, a suo vantaggio, l'apertura di una posizione autenticamente previdenziale, e il conseguente percepimento effettivo di un trattamento di quiescenza (alla maturazione delle condizioni previste), analogamente a quanto sostenuto – peraltro – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 11161/2017. 2.2. D'altra parte, come recentemente precisato – con argomentazione estensibile, per identità di ratio, alla vicenda qui scrutinata – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 2282/2018, «Non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo [integrativo], in difetto di iscrizione all'INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata CP_1 la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'INARCASSA di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984). Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell'INARCASSA abbia recentemente previsto che la "quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 presente articolo", venga computata nell'ambito del "montante contributivo individuale": fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all'INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare. Né può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre». 3 3. Chiarito, dunque, quanto sopra – in ordine all'an della pretesa avversata dall'esponente – nemmeno l'eccezione di prescrizione del credito contributivo può trovare accoglimento.
4. Giova fin da subito puntualizzare come – nella vicenda qui disputata – la risoluzione della problematica interpretativa concernente l'effettiva descrivibilità (o meno) dell'omissione attorea – inerente alla compilazione del quadro “RR” della dichiarazione fiscale – in termini di dolo, e la ricognizione delle relative conseguenze, appaiano superflue.
4.1. La tardività della comunicazione d'iscrizione d'ufficio – provenuta dall'Istituto previdenziale e, appunto, recapitata al ricorrente, come detto, in data 18.9.2017 – potrebbe arguirsi soltanto nell'ipotesi in cui la decorrenza del pagamento, esigibile dall'Ente a carico dell'iscritto, fosse fatta coincidere con il termine contemplato per il versamento – ex art. 17, d.p.r. 435/2001 – del saldo delle imposte dovute per l'anno di riferimento (ossia quello di maturazione dei redditi produttivi dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata, qui identificabile nell'anno 2011), il quale si colloca entro una data solitamente situata nei mesi centrali dell'anno successivo a quello di competenza.
4.2. Occorre, tuttavia, rammentare in tesi generale come – conformemente, fra le altre, a Cass., Sez. Lav., sent. n. 22072/2018 – «L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione».
4.3. Sennonché, il sistema impositivo vigente in Italia è ispirato al principio dell'autoliquidazione, per effetto del quale il contribuente – adempiendo all'obbligo di dichiarare l'insorgenza dei presupposti del pagamento, altresì quantificandone l'entità – provvede aggiuntivamente (e solitariamente) alla commisurazione del dovuto.
4.4. Il metodo dell'autotassazione – caratteristico degli ordinamenti complessi – si giustifica in ragione dell'impossibilità, per l'Amministrazione interessata, di computare individualmente (e tempestivamente) l'ammontare esigibile da ciascun consociato, al quale è, dunque, demandata – in adempimento di puntuali prescrizioni normative – l'attività di autodeterminazione dei propri debiti fiscali (latamente intesi).
4.5. L'autonomo calcolo delle uscite da corrispondere al creditore pubblico trova, peraltro, applicazione non solamente fra le parti dell'obbligazione tributaria, ma anche fra il professionista e l' ogniqualvolta il primo sia tenuto a contribuire alla Gestione CP_1 separata curata dal secondo: ciò accade a mente dell'art. 10, I c., d. lgs. 241/1997, secondo il quale «I soggetti iscritti all' per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei CP_1 coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all' devono determinare l'ammontare dei contributi e dei CP_5 premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni».
4.6. La presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque, costituisce l'antecedente infungibile per l'esercizio – a iniziativa dell' – Controparte_1 del diritto a reclamare i contributi altrui: di talché – al di là di ogni considerazione in ordine alle ripercussioni ipoteticamente derivanti dall'incompletezza del quadro “RR” (se generativa o meno di un impedimento insuperabile – ed eventualmente doloso – alla realizzazione del precitato diritto patrimoniale dell'Ente pubblico) – la sequenza mediante la 4 quale dà attuazione alla propria pretesa contributiva non è geneticamente avviabile CP_1 laddove consti la radicale assenza di una qualsivoglia dichiarazione fiscale, portata formalmente a conoscenza dell'Amministrazione tributaria.
5. Nella vicenda in commento, ha sottolineato – senza incontrare, sul punto, la CP_1 confutazione avversaria – come la presentazione della dichiarazione reddituale da parte del ricorrente sia avvenuta il 14 settembre 2012 a tacer d'altro, allora, solo a partire da questa data l'Amministrazione previdenziale sarebbe stata posta in condizioni di far valere il proprio credito contributivo.
5.1. Anche aderendo – per mera ipotesi ricostruttiva – alla tesi dell'ininfluenza del riempimento del quadro “RR”, rimane insostenibile l'affermazione per la quale il credito dell avrebbe potuto essere azionato a far data dalla scadenza del termine (del CP_1
9.7.2012) assegnato alla parte contribuente per il pagamento degli oneri posti a suo carico.
5.2. Giacché, infatti, esattamente a ogni contributore compete normativamente la denuncia e il dimensionamento del proprio debito, l'assenza di una dichiarazione reddituale osta – per tutto il tempo della sua protrazione – all'insorgenza, in capo a della CP_1 consapevolezza stessa del proprio credito, e cagiona un impedimento squisitamente giuridico – e non soltanto fattuale, contingente o estemporaneo – alla realizzazione della situazione attiva vantata dall'Istituto intimato.
6. La derivazione – dalla succitata circostanza dell'omessa dichiarazione tempestiva – degli effetti di cui all'art. 2935 c.c. – giusta il quale «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» – si coglie tanto dalla doverosità della presentazione della dichiarazione stessa (ai fini sia tributari sia previdenziali) quanto dalla ridetta ispirazione del sistema al principio dell'autoliquidazione, in forza del quale – e salvi i poteri accertativi e sanzionatori pubblicistici – spetta precipuamente al contribuente palesare il debito sussistente a proprio carico.
6.1. Arguire la coincidenza fra dies ad quem del pagamento (ex art. 2, XXX c., l. 335/1995 e decreto del Ministero del Lavoro del 24 novembre 1995) e dies a quo d'esercizio del diritto di – ossia della sua prescrittibilità – implicherebbe I) la negazione di qualsiasi CP_1 utilità all'adempimento appunto rappresentato dalla dichiarazione reddituale, al contrario disciplinato e reso cogente dalla legge, dunque sancito come ineludibile, e II) l'addossamento a del compito di sostituirsi al contribuente negligente, facendosi CP_1 carico di oneri non previsti dalla legge, e suscettibili di rendere il diritto di esso meramente nominale e apparente (alla luce dell'insormontabile difficoltà di provvedere – caso per caso
– alla determinazione del dovuto da ciascun professionista).
7. Nel caso controverso, quindi, l'iscrizione officiosa del ricorrente alla Gestione separata non può dirsi tardiva, essendo occorsa – al più tardi il 4 agosto 2017 – entro il quinquennio dalla data (del 14 settembre 2012) in cui – impregiudicata ogni valutazione circa l'eventuale procrastinazione del termine prescrizionale, a causa della mancata compilazione del quadro
“RR” – la parte contribuente ha formalizzato la propria denuncia dei redditi.
8. Ciò detto, la domanda va, però, accolta limitatamente alla determinazione delle sanzioni connesse all'inadempimento imputato da all'odierno istante, il quale non assurge a CP_1 evasione contributiva – sussistente nell'ipotesi in cui il debitore dissimuli ovvero occulti deliberatamente le circostanze (di fatto o di diritto) incidenti sull'insorgenza oppure sulla quantificazione della propria esposizione nei confronti del creditore previdenziale – piuttosto risolvendosi nella diversa fattispecie dell'omissione – appunto consistente nella semplice sottrazione del contribuente agli obblighi di pagamento normativamente gravanti a suo carico, mediante l'adozione di un contegno (temporaneamente) silente – quale disciplinata dalla lett. a) dell'art. 116, VIII c., l. 388/2000, a mente del quale vanno, 5 pertanto, astrattamente calcolate – e, nella vicenda in discorso, rideterminate – le sanzioni irrogabili all'assicurato (si vedano, in materia, le indicazioni desumibili – quanto alla distinzione concettuale fra omissione ed evasione contributive – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 1476/2015).
9. Per le ragioni testé espresse, quindi, il ricorso va accolto parzialmente – nei sensi di cui al dispositivo – e respinto nel resto, essendo state chiarite sia I) la doverosità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata tenuta da sia II) la tempestività della CP_1 determinazione assunta dall'Ente convenuto, e da questi trasmessa al ricorrente.
10. Ci sono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso nel merito e per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, al Controparte_1 ricalcolo delle sanzioni civili irrogate a in misura pari al tasso ufficiale di Parte_1 riferimento maggiorato di 5,5 punti, ai sensi dell'art. 116, VIII c., lett. a), l. 388/2000, da applicarsi in ragione d'anno;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 23 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
6
Tribunale ordinario di Vibo Valentia Settore Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, contrada Bitonto, via Parte_1
Italo Calvino, n. 20, presso lo studio dell'avv. Ernesto Dragone (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura posta Email_1 in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t), giusta procura generale alle liti in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04.03.2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'accertamento I) della prescrizione della pretesa contributiva veicolata dall'avviso bonario opposto n. 43920180001228711000, inviato con raccomandata, ricevuta dall'istante in data 7 febbraio 2019 e recante un ordine di pagamento pari a 440,48 euro (dei quali 243,69 euro per contributo omesso e 146,21 euro imposti per sanzioni), a seguito della disposta iscrizione del ricorrente, per l'anno 2011, alla Gestione separata deliberata il 4 agosto 2017 e notificata il 18 settembre 2017. Il ricorrente argomenta l'inesigibilità delle somme rivendicate nei suoi confronti sul presupposto dell'avvenuto versamento – in favore della categoriale di previdenza CP_2
1 (ossia – della contribuzione integrativa (unica dovuta – a suo dire – in forza CP_3 della legge e dello statuto applicabili). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'anno 2011 non era tenuto all'iscrizione alla Gestione separata dell' di Vibo Valentia e per l'effetto dichiarare che lo stesso non è tenuto a versare la CP_1 somma complessiva di euro 440,48 indicata nell'avviso di addebito n. 43920180001228711000, pervenuto con raccomandata del 7.02.2019 per le causali di cui in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
Sempre in via principale disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 43920180001228711000, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dello stesso, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: disporre, in ogni caso, la cancellazione d'ufficio dalla gestione separata dal 01/01/2011; dichiarare la non CP_1 debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' per l'anno 2011, per CP_1 complessivi €440,48. In via subordinata dichiarare ed accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'avviso di addebito oggetto di impugnativa per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
Condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Giova immediatamente rammentare come l'art. 18, c. XII, l. 111/2011, di conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 98/2011 (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), norma di interpretazione autentica – dunque retroattivamente applicabile – dell'art. 2, c. XXVI, l. 335/1995, affermi che la disposizione da ultimo menzionata «si interpret[i] nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio CP_1 non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995».
2.1. Più precisamente, l'avverbio «ovvero» (di cui alla citata norma interpretativa) implica – stante il suo valore disgiuntivo – come l'iscrizione alla Gestione separata debba CP_1 obbligatoriamente aver luogo in presenza di almeno una delle due condizioni ivi enunciate, in rapporto di alternatività fra loro: ne discende, allora, come l'iscrizione in questione risulti ineludibile tanto per il prestatore d'opera usualmente impegnato in attività non regolamentate – ossia non richiedenti l'inserimento in albi professionali – quanto per il professionista il quale, sebbene esercente un'attività c.d. “regolamentata”, non versi alla di categoria – per divieto normativo o statutario, o ancora per libera Controparte_4
2 scelta, qualora consentita – alcuna forma contributiva in grado di comportare, a suo vantaggio, l'apertura di una posizione autenticamente previdenziale, e il conseguente percepimento effettivo di un trattamento di quiescenza (alla maturazione delle condizioni previste), analogamente a quanto sostenuto – peraltro – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 11161/2017. 2.2. D'altra parte, come recentemente precisato – con argomentazione estensibile, per identità di ratio, alla vicenda qui scrutinata – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 2282/2018, «Non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo [integrativo], in difetto di iscrizione all'INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata CP_1 la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'INARCASSA di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984). Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell'INARCASSA abbia recentemente previsto che la "quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 presente articolo", venga computata nell'ambito del "montante contributivo individuale": fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all'INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare. Né può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre». 3 3. Chiarito, dunque, quanto sopra – in ordine all'an della pretesa avversata dall'esponente – nemmeno l'eccezione di prescrizione del credito contributivo può trovare accoglimento.
4. Giova fin da subito puntualizzare come – nella vicenda qui disputata – la risoluzione della problematica interpretativa concernente l'effettiva descrivibilità (o meno) dell'omissione attorea – inerente alla compilazione del quadro “RR” della dichiarazione fiscale – in termini di dolo, e la ricognizione delle relative conseguenze, appaiano superflue.
4.1. La tardività della comunicazione d'iscrizione d'ufficio – provenuta dall'Istituto previdenziale e, appunto, recapitata al ricorrente, come detto, in data 18.9.2017 – potrebbe arguirsi soltanto nell'ipotesi in cui la decorrenza del pagamento, esigibile dall'Ente a carico dell'iscritto, fosse fatta coincidere con il termine contemplato per il versamento – ex art. 17, d.p.r. 435/2001 – del saldo delle imposte dovute per l'anno di riferimento (ossia quello di maturazione dei redditi produttivi dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata, qui identificabile nell'anno 2011), il quale si colloca entro una data solitamente situata nei mesi centrali dell'anno successivo a quello di competenza.
4.2. Occorre, tuttavia, rammentare in tesi generale come – conformemente, fra le altre, a Cass., Sez. Lav., sent. n. 22072/2018 – «L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione».
4.3. Sennonché, il sistema impositivo vigente in Italia è ispirato al principio dell'autoliquidazione, per effetto del quale il contribuente – adempiendo all'obbligo di dichiarare l'insorgenza dei presupposti del pagamento, altresì quantificandone l'entità – provvede aggiuntivamente (e solitariamente) alla commisurazione del dovuto.
4.4. Il metodo dell'autotassazione – caratteristico degli ordinamenti complessi – si giustifica in ragione dell'impossibilità, per l'Amministrazione interessata, di computare individualmente (e tempestivamente) l'ammontare esigibile da ciascun consociato, al quale è, dunque, demandata – in adempimento di puntuali prescrizioni normative – l'attività di autodeterminazione dei propri debiti fiscali (latamente intesi).
4.5. L'autonomo calcolo delle uscite da corrispondere al creditore pubblico trova, peraltro, applicazione non solamente fra le parti dell'obbligazione tributaria, ma anche fra il professionista e l' ogniqualvolta il primo sia tenuto a contribuire alla Gestione CP_1 separata curata dal secondo: ciò accade a mente dell'art. 10, I c., d. lgs. 241/1997, secondo il quale «I soggetti iscritti all' per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei CP_1 coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all' devono determinare l'ammontare dei contributi e dei CP_5 premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni».
4.6. La presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque, costituisce l'antecedente infungibile per l'esercizio – a iniziativa dell' – Controparte_1 del diritto a reclamare i contributi altrui: di talché – al di là di ogni considerazione in ordine alle ripercussioni ipoteticamente derivanti dall'incompletezza del quadro “RR” (se generativa o meno di un impedimento insuperabile – ed eventualmente doloso – alla realizzazione del precitato diritto patrimoniale dell'Ente pubblico) – la sequenza mediante la 4 quale dà attuazione alla propria pretesa contributiva non è geneticamente avviabile CP_1 laddove consti la radicale assenza di una qualsivoglia dichiarazione fiscale, portata formalmente a conoscenza dell'Amministrazione tributaria.
5. Nella vicenda in commento, ha sottolineato – senza incontrare, sul punto, la CP_1 confutazione avversaria – come la presentazione della dichiarazione reddituale da parte del ricorrente sia avvenuta il 14 settembre 2012 a tacer d'altro, allora, solo a partire da questa data l'Amministrazione previdenziale sarebbe stata posta in condizioni di far valere il proprio credito contributivo.
5.1. Anche aderendo – per mera ipotesi ricostruttiva – alla tesi dell'ininfluenza del riempimento del quadro “RR”, rimane insostenibile l'affermazione per la quale il credito dell avrebbe potuto essere azionato a far data dalla scadenza del termine (del CP_1
9.7.2012) assegnato alla parte contribuente per il pagamento degli oneri posti a suo carico.
5.2. Giacché, infatti, esattamente a ogni contributore compete normativamente la denuncia e il dimensionamento del proprio debito, l'assenza di una dichiarazione reddituale osta – per tutto il tempo della sua protrazione – all'insorgenza, in capo a della CP_1 consapevolezza stessa del proprio credito, e cagiona un impedimento squisitamente giuridico – e non soltanto fattuale, contingente o estemporaneo – alla realizzazione della situazione attiva vantata dall'Istituto intimato.
6. La derivazione – dalla succitata circostanza dell'omessa dichiarazione tempestiva – degli effetti di cui all'art. 2935 c.c. – giusta il quale «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» – si coglie tanto dalla doverosità della presentazione della dichiarazione stessa (ai fini sia tributari sia previdenziali) quanto dalla ridetta ispirazione del sistema al principio dell'autoliquidazione, in forza del quale – e salvi i poteri accertativi e sanzionatori pubblicistici – spetta precipuamente al contribuente palesare il debito sussistente a proprio carico.
6.1. Arguire la coincidenza fra dies ad quem del pagamento (ex art. 2, XXX c., l. 335/1995 e decreto del Ministero del Lavoro del 24 novembre 1995) e dies a quo d'esercizio del diritto di – ossia della sua prescrittibilità – implicherebbe I) la negazione di qualsiasi CP_1 utilità all'adempimento appunto rappresentato dalla dichiarazione reddituale, al contrario disciplinato e reso cogente dalla legge, dunque sancito come ineludibile, e II) l'addossamento a del compito di sostituirsi al contribuente negligente, facendosi CP_1 carico di oneri non previsti dalla legge, e suscettibili di rendere il diritto di esso meramente nominale e apparente (alla luce dell'insormontabile difficoltà di provvedere – caso per caso
– alla determinazione del dovuto da ciascun professionista).
7. Nel caso controverso, quindi, l'iscrizione officiosa del ricorrente alla Gestione separata non può dirsi tardiva, essendo occorsa – al più tardi il 4 agosto 2017 – entro il quinquennio dalla data (del 14 settembre 2012) in cui – impregiudicata ogni valutazione circa l'eventuale procrastinazione del termine prescrizionale, a causa della mancata compilazione del quadro
“RR” – la parte contribuente ha formalizzato la propria denuncia dei redditi.
8. Ciò detto, la domanda va, però, accolta limitatamente alla determinazione delle sanzioni connesse all'inadempimento imputato da all'odierno istante, il quale non assurge a CP_1 evasione contributiva – sussistente nell'ipotesi in cui il debitore dissimuli ovvero occulti deliberatamente le circostanze (di fatto o di diritto) incidenti sull'insorgenza oppure sulla quantificazione della propria esposizione nei confronti del creditore previdenziale – piuttosto risolvendosi nella diversa fattispecie dell'omissione – appunto consistente nella semplice sottrazione del contribuente agli obblighi di pagamento normativamente gravanti a suo carico, mediante l'adozione di un contegno (temporaneamente) silente – quale disciplinata dalla lett. a) dell'art. 116, VIII c., l. 388/2000, a mente del quale vanno, 5 pertanto, astrattamente calcolate – e, nella vicenda in discorso, rideterminate – le sanzioni irrogabili all'assicurato (si vedano, in materia, le indicazioni desumibili – quanto alla distinzione concettuale fra omissione ed evasione contributive – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 1476/2015).
9. Per le ragioni testé espresse, quindi, il ricorso va accolto parzialmente – nei sensi di cui al dispositivo – e respinto nel resto, essendo state chiarite sia I) la doverosità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata tenuta da sia II) la tempestività della CP_1 determinazione assunta dall'Ente convenuto, e da questi trasmessa al ricorrente.
10. Ci sono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso nel merito e per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, al Controparte_1 ricalcolo delle sanzioni civili irrogate a in misura pari al tasso ufficiale di Parte_1 riferimento maggiorato di 5,5 punti, ai sensi dell'art. 116, VIII c., lett. a), l. 388/2000, da applicarsi in ragione d'anno;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 23 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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