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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2728/2021 depositato il 06/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 497/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 20/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. BA0150787-2019 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/10/19 alla Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Bari - Territorio е depositato in forma telematica il successivo 24/02/2020, Ricorrente_1 S.P.A. (P.I. e C.F. P.IVA_1), in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentato assistito dal dott. Difensore_1, chiedeva l'annullamento della ACCERTAMENTO CATASTALE prot. n. 2019BA0150787, notificato il 26/11/2019, relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale per gli immobili siti nel Comune di luogo_1 alla Indirizzo_1 p. S1-T-1-2, censiti al Luogo_2, per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione;
2) erronea applicazione del metodо di stima con la conseguente eccessività della rendita attribuita.
Si costituiva telematicamente in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari chiedendo il rigetto del ricorso ritenuto infondato.
In data 26/02/2021 il ricorrente depositava memorie integrative.
L'adita Commissione, con la sentenza gravata, n. 497/2012, rigettava l'appello e condannava il contribuente alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il contribuente, per i motivi sviluppati nel ricorso, a cui si fa integrale riferimento.
L'Ufficio si è costituito con proprie controdeduzioni, concludendo per il rigetto del proposto gravame.
All'esito della discussione del 23 gennaio 2026, la corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo Motivo di Appello
Il contribuente lamenta che nella sentenza impugnata non si è tenuto conto del fatto che egli ha prodotto, unitamente alla presentazione della Doc. Fa, la perizia tecnica redatta anche sul prontuario della A.E. di Luogo_3, come prescrive la Legge “art. 1 comma 244 Legge 190/14 già circ. 6/12 allegato tecnico II” in quanto l'Agenzia delle Entrate di Bari era all'epoca OMISSIVA di tale pubblicazione, che pure non ha allegato al proprio avviso di accertamento.
Secondo Motivo Di Appello
La commissione non motiva la propria decisione in particolare nella sua indicazione diametralmente opposta a quella occorsa allo stesso contribuente in CTR Lazio sempre avverso Agenzia delle Entrate per il medesimo oggetto di trattazione su un complesso industriale del tutto analogo a quello in trattazione.
In ordine ai suddetti motivi di gravame, la Corte, anche in questa sede ribadisce che le variazioni o rettifiche delle attribuzioni catastali su base pattizia (come nel caso di specie), possono avvenire solo in sede di revisione generale degli estimi, e comunque, in caso di variazioni sostanziali, attenendosi alla normativa catastale vigente ovvero al rituale nuovo input dichiarativo di parte, a mezzo elaborato Do.c.fa. (ex D.M. n. 701 del 1994), che risulti, in concreto, ben rappresentativo del dettaglio tecnico-grafico e descrittivo delle stesse variazioni, rispetto allo stato ed allo stadio storico di quanto in atti già inventariato e censito.
In mancanza di variazioni sostanziali, ogni e qualsiasi successiva revisione della r.c. in atti, va inquadrata solo nell'ambito di una generale e complessiva verifica delle caratteristiche edilizie, socio economiche ed ambientali della zona d'ubicazione dell'immobile, come previsto dal D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, salvo effettiva e comprovata variazione nel reddito, quest'ultima, peraltro, ammessa soltanto al verificarsi dei precisi presupposti prescritti dalla legge, ex art. 38 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986),
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante la Corte ravvisa nell'avviso di accertamento impugnato la completa enunciazione delle motivazioni e della normativa a fondamento della pretesa impositiva.
In particolare, all'avviso di accertamento catastale oggetto impugnazione è allegata una relazione sintetica di stima che indica in maniera analitica la differenza tra quanto dichiarato dal ricorrente e quanto stimato in base alla stima dell'immobile effettuata dall'Ufficio.
Quindi, l'avviso di accertamento in questione risulta essere pienamente comprensibile e motivato in modo tale da consentire al contribuente di articolare eventuali censure.
Anche in questa sede la Corte evidenzia che nella relazione prodotta dal ricorrente/appellante, il tecnico incaricato afferma di essersi avvalso dei valori ricavati dal prontuario della Provincia di Luogo_3 in quanto trattasi di area contigua a quella su cui insiste l'immobile in questione e ben potrebbe l'imprenditore acquistare i beni o servizi che servono per la costruzione dell'opera in questione da tali zone limitrofe.
Il parametro utilizzato dal ricorrente/appellante non è adeguato non solo poiché la zona in cui insiste l'immobile è la zona industriale della provincia di Bari che dista all'incirca 90 Km dal limite della provincia di
Luogo_3 (ed i costi del trasposto dei beni e della trasferta della mano d'opera renderebbero meno competitivo i prezzo offerto), ma soprattutto perché assai diverso è il tessuto socio-economico delle due provincie.
Ed invero, l'immobile in considerazione insiste in una zona ad alta densità di insediamenti industriali della provincia di Luogo_4, pertanto, è assolutamente irragionevole utilizzare un parametro economico riferito alla provincia di Luogo_3 che è un territorio che ha una vocazione prettamente agricola.
Pertanto, anche ad avviso di questa Corte, legittimamente l'Agenzia del Territorio si è discostata dalla valutazione proposta dal ricorrente.
Valutazione che oltre ad essere giustificata e sorretta dal riferimento a paramenti valutativi della zona è, per giunta, sensibilmente inferiore a quella stabilita dalla stessa Agenzia del Territorio con riferimento a Bivlel
-1- USO RICERCA E STUDI R.G. 448/20 precedente richiesta di rideterminazione della rendita catastale formulata dall'odierno riconcorrente, per altro oggetto di precedente di ricorso respinto in primo grado.
Anche questa Corte rileva il difetto di allegazione da parte del ricorrente del Prontuario della provincia di
Foggia che ha dichiarato in perizia di aver preso come parametro di riferimento. La mancanza di tale documento, della cui produzione è onerato il ricorrente che ne invoca l'applicazione, preclude alla Corte di poter valutare la congruenza e correttezza della rendita proposte.
Deve ribadirsi anche in questa sede d'appello che le (restanti) valutazioni derivanti da accordi pregressi
(rif. conciliazione del 2012) e confermate nel tempo dallo stesso contribuente (rif. Docfa del 10.10.2013 e del 16.3.2015) sono vincolanti per le parti perché basate su presupposti condivisi;
e che, l'eventuale rettifica derivante dall'applicazione di nuove normative – come quella sui c.d. imbullonati – non può avvenire in modo indiscriminato, ma deve seguire regole precise, per l'appunto, non ben osservate nella redazione della stima di parte. Pertanto, la carenza di allegazione e l'irragionevolezza dei valori posti a base del criterio di calcolo della rendita proposto dal ricorrente depongono, come fondatamente, ritenuto dai primi giudici, per il non accoglimento dell'iniziale ricorso e per il derivante rigetto dell'odierno appello.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Ufficio ed a carico dell'appellante, come in dispositivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 2-sexies del d. lgs. n. 546 del 1992, modificati dall'articolo 9 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, in vigore dal 1° gennaio 2016, che dispongono, rispettivamente, che quando l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
La nota spese, depositata dall'Ufficio e allegata alle controdeduzioni di secondo grado, in data 21.12.2021,
è stata emessa in perfetta aderenza a tale norma.
La Corte ridetermina i compensi e provvede alla loro liquidazione, come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento e con la riduzione del 20% ( scaglione indeterminabile/complessità media/fase istruttoria e decisoria/riduzione del
20%).
P.Q.M.
La Corte
1) Rigetta il proposto appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Ufficio appellato, che liquida nella misura complessiva di € 3.684,00.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2728/2021 depositato il 06/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 497/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 20/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. BA0150787-2019 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/10/19 alla Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Bari - Territorio е depositato in forma telematica il successivo 24/02/2020, Ricorrente_1 S.P.A. (P.I. e C.F. P.IVA_1), in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentato assistito dal dott. Difensore_1, chiedeva l'annullamento della ACCERTAMENTO CATASTALE prot. n. 2019BA0150787, notificato il 26/11/2019, relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale per gli immobili siti nel Comune di luogo_1 alla Indirizzo_1 p. S1-T-1-2, censiti al Luogo_2, per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione;
2) erronea applicazione del metodо di stima con la conseguente eccessività della rendita attribuita.
Si costituiva telematicamente in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari chiedendo il rigetto del ricorso ritenuto infondato.
In data 26/02/2021 il ricorrente depositava memorie integrative.
L'adita Commissione, con la sentenza gravata, n. 497/2012, rigettava l'appello e condannava il contribuente alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il contribuente, per i motivi sviluppati nel ricorso, a cui si fa integrale riferimento.
L'Ufficio si è costituito con proprie controdeduzioni, concludendo per il rigetto del proposto gravame.
All'esito della discussione del 23 gennaio 2026, la corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo Motivo di Appello
Il contribuente lamenta che nella sentenza impugnata non si è tenuto conto del fatto che egli ha prodotto, unitamente alla presentazione della Doc. Fa, la perizia tecnica redatta anche sul prontuario della A.E. di Luogo_3, come prescrive la Legge “art. 1 comma 244 Legge 190/14 già circ. 6/12 allegato tecnico II” in quanto l'Agenzia delle Entrate di Bari era all'epoca OMISSIVA di tale pubblicazione, che pure non ha allegato al proprio avviso di accertamento.
Secondo Motivo Di Appello
La commissione non motiva la propria decisione in particolare nella sua indicazione diametralmente opposta a quella occorsa allo stesso contribuente in CTR Lazio sempre avverso Agenzia delle Entrate per il medesimo oggetto di trattazione su un complesso industriale del tutto analogo a quello in trattazione.
In ordine ai suddetti motivi di gravame, la Corte, anche in questa sede ribadisce che le variazioni o rettifiche delle attribuzioni catastali su base pattizia (come nel caso di specie), possono avvenire solo in sede di revisione generale degli estimi, e comunque, in caso di variazioni sostanziali, attenendosi alla normativa catastale vigente ovvero al rituale nuovo input dichiarativo di parte, a mezzo elaborato Do.c.fa. (ex D.M. n. 701 del 1994), che risulti, in concreto, ben rappresentativo del dettaglio tecnico-grafico e descrittivo delle stesse variazioni, rispetto allo stato ed allo stadio storico di quanto in atti già inventariato e censito.
In mancanza di variazioni sostanziali, ogni e qualsiasi successiva revisione della r.c. in atti, va inquadrata solo nell'ambito di una generale e complessiva verifica delle caratteristiche edilizie, socio economiche ed ambientali della zona d'ubicazione dell'immobile, come previsto dal D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, salvo effettiva e comprovata variazione nel reddito, quest'ultima, peraltro, ammessa soltanto al verificarsi dei precisi presupposti prescritti dalla legge, ex art. 38 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986),
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante la Corte ravvisa nell'avviso di accertamento impugnato la completa enunciazione delle motivazioni e della normativa a fondamento della pretesa impositiva.
In particolare, all'avviso di accertamento catastale oggetto impugnazione è allegata una relazione sintetica di stima che indica in maniera analitica la differenza tra quanto dichiarato dal ricorrente e quanto stimato in base alla stima dell'immobile effettuata dall'Ufficio.
Quindi, l'avviso di accertamento in questione risulta essere pienamente comprensibile e motivato in modo tale da consentire al contribuente di articolare eventuali censure.
Anche in questa sede la Corte evidenzia che nella relazione prodotta dal ricorrente/appellante, il tecnico incaricato afferma di essersi avvalso dei valori ricavati dal prontuario della Provincia di Luogo_3 in quanto trattasi di area contigua a quella su cui insiste l'immobile in questione e ben potrebbe l'imprenditore acquistare i beni o servizi che servono per la costruzione dell'opera in questione da tali zone limitrofe.
Il parametro utilizzato dal ricorrente/appellante non è adeguato non solo poiché la zona in cui insiste l'immobile è la zona industriale della provincia di Bari che dista all'incirca 90 Km dal limite della provincia di
Luogo_3 (ed i costi del trasposto dei beni e della trasferta della mano d'opera renderebbero meno competitivo i prezzo offerto), ma soprattutto perché assai diverso è il tessuto socio-economico delle due provincie.
Ed invero, l'immobile in considerazione insiste in una zona ad alta densità di insediamenti industriali della provincia di Luogo_4, pertanto, è assolutamente irragionevole utilizzare un parametro economico riferito alla provincia di Luogo_3 che è un territorio che ha una vocazione prettamente agricola.
Pertanto, anche ad avviso di questa Corte, legittimamente l'Agenzia del Territorio si è discostata dalla valutazione proposta dal ricorrente.
Valutazione che oltre ad essere giustificata e sorretta dal riferimento a paramenti valutativi della zona è, per giunta, sensibilmente inferiore a quella stabilita dalla stessa Agenzia del Territorio con riferimento a Bivlel
-1- USO RICERCA E STUDI R.G. 448/20 precedente richiesta di rideterminazione della rendita catastale formulata dall'odierno riconcorrente, per altro oggetto di precedente di ricorso respinto in primo grado.
Anche questa Corte rileva il difetto di allegazione da parte del ricorrente del Prontuario della provincia di
Foggia che ha dichiarato in perizia di aver preso come parametro di riferimento. La mancanza di tale documento, della cui produzione è onerato il ricorrente che ne invoca l'applicazione, preclude alla Corte di poter valutare la congruenza e correttezza della rendita proposte.
Deve ribadirsi anche in questa sede d'appello che le (restanti) valutazioni derivanti da accordi pregressi
(rif. conciliazione del 2012) e confermate nel tempo dallo stesso contribuente (rif. Docfa del 10.10.2013 e del 16.3.2015) sono vincolanti per le parti perché basate su presupposti condivisi;
e che, l'eventuale rettifica derivante dall'applicazione di nuove normative – come quella sui c.d. imbullonati – non può avvenire in modo indiscriminato, ma deve seguire regole precise, per l'appunto, non ben osservate nella redazione della stima di parte. Pertanto, la carenza di allegazione e l'irragionevolezza dei valori posti a base del criterio di calcolo della rendita proposto dal ricorrente depongono, come fondatamente, ritenuto dai primi giudici, per il non accoglimento dell'iniziale ricorso e per il derivante rigetto dell'odierno appello.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Ufficio ed a carico dell'appellante, come in dispositivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 2-sexies del d. lgs. n. 546 del 1992, modificati dall'articolo 9 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, in vigore dal 1° gennaio 2016, che dispongono, rispettivamente, che quando l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
La nota spese, depositata dall'Ufficio e allegata alle controdeduzioni di secondo grado, in data 21.12.2021,
è stata emessa in perfetta aderenza a tale norma.
La Corte ridetermina i compensi e provvede alla loro liquidazione, come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento e con la riduzione del 20% ( scaglione indeterminabile/complessità media/fase istruttoria e decisoria/riduzione del
20%).
P.Q.M.
La Corte
1) Rigetta il proposto appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Ufficio appellato, che liquida nella misura complessiva di € 3.684,00.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello