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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1310/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...], il [...], res.te in Milazzo (ME), nella Via Kennedy, C.F.: Parte_1
, elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via Roma, n. 167, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Nello Cassata, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce all'Atto di Citazione
attore
c o n t r o
, nella qualità di Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore della Controparte_1 CP_2
[...
, con sede in Milazzo (ME), nella Via Tenente Minniti, n. 58/B
convenuto contumace
Oggetto: Risarcimento danni. Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 17.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto Sig. , Amministratore unico e Controparte_1
legale rapp.te pro tempore della , che non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2
formale della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Affermava, l'attore, Sig. , di aver acquistato, in data 28.12.2011, un immobile dalla Parte_1
Società “ , di cui Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore, risultava essere il Sig. CP_2 CP_1
.
[...]
Riferiva, l'attore, che l'immobile era sito in Milazzo (ME), nella Via Kennedy ed identificato in Catasto al Foglio
8, Part. 1354, sub 5.
Sosteneva, lo stesso, che alcuni mesi dopo l'acquisto, alla prima accensione dei riscaldamenti, si rendevano evidenti fenomeni di condensa e formazione di muffe sulle murature della mansarda e di altre camere.
Dichiarava, quindi, l'attore che, in conseguenza di quanto sopra descritto, non essendo, a suo dire, stato possibile dirimere la questione bonariamente, instaurava un giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., onde verificare l'esistenza o meno di vizi e difformità nei lavori eseguiti dalla Società oggi convenuta nella realizzazione dell'immobile da lui acquistato.
Rappresentava, l'attore che a seguito dell'espletamento della CTU disposta nel procedimento di cui sopra risultava la presenza di muffe e condense all'interno del suo immobile per i motivi e le cause meglio descritte,
rappresentate e specificate nell'elaborato peritale summenzionato.
Affermava l'attore che a seguito di quanto sopra, non avendo la Società oggi convenuta provveduto a risolvere i problemi emersi nell'espletata CTU, instaurava il presente giudizio.
Concludeva, chiedendo che, a seguito della dichiarazione della presenza, nell'immobile di sua proprietà, dei difetti di costruzione individuati dal CTU nominato nel giudizio di cui sopra, la Società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni da esso subiti, che, come quantificati dal CTU di cui al giudizio di accertamento tecnico preventivo, ammontavano in €. 15.127,60. Chiedeva, infine, anche il risarcimento dei danni morali.
Non si costituiva in giudizio il Sig. , Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore Controparte_1
della Società “ , il quale, in tal modo, decideva liberamente di non addurre alcuna prova a contrario di CP_2
quanto ex adverso sostenuto, confermando, quindi, implicitamente, quanto da parte attrice asserito nel proprio atto introduttivo del giudizio e, successivamente, ribadito nel corso dello svolgimento della causa.
Con Ordinanza del 25.5.2023 il G.I. dell'epoca ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice per i motivi meglio indicati nel provvedimento di cui prima.
All'udienza del 22.2.2024, venivano escussi i testi, Sigg.ri , architetto e Testimone_1 [...]
. Parte_2 Il teste, Sig. , confermava di aver ricevuto, dal Sig. , incarico di provvedere Testimone_1 Parte_1
alla sistemazione degli interni della villetta di proprietà dell'attore e di aver, inoltre, nell'occasione riscontato che i muri perimetrali di tamponamento presentavano lo spessore di cm. 15, nonché la presenza di muffa causata da “ponte termico” ossia uno scambio eccessivo di temperatura interna rispetto a quella esterna,
scrostamenti e distacco di intonaco nella parte interna, oltre a scarsa coibentazione della tettoia del piano terra e copertura del piano mansarda;
distacco di intonaco sotto i balconi e cattivo odore all'interno.
Affermava, inoltre, di aver redatto, sempre su incarico dell'attore, un computo metrico dei lavori e dei materiali necessari all'eliminazione dei suddetti vizi, per un importo pari ad €. 15.127,00 circa oltre Iva.
Concludeva la sua deposizione riferendo di avere anche svolto l'incarico di progettazione e direzione dei lavori e di essere stato, per tutta l'attività da esso svolta regolarmente pagato dall'attore che gli versava la somma di €. 2.000,00 comprensiva degli oneri di Legge.
Il teste, Sig. , affermava di aver eseguito in Milazzo nella villetta di proprietà dell'attore e su Parte_2
incarico dello stesso, i lavori di “cappotto” dei muri esterni dell'intero fabbricato e di aver praticato fori di areazione nelle pareti esterne dell'immobile, nonché di aver proceduto alla collocazione di scossaline sul tetto. Dichiarava, infine, di avere rilasciato a seguito della realizzazione dei superiori lavori regolare fattura e di essere stato regolarmente pagato. Concludeva la sua testimonianza confermando la fattura che gli veniva esibita per l'importo complessivo di €. 16.610,00, Iva compresa.
Nel merito, accertati risultano essere i difetti di costruzione, i vizi e le difformità dei lavori eseguiti dalla convenuta nella costruzione dell'immobile di proprietà dell'attore, come da esso rappresentati nel CP_2
proprio atto introduttivo del giudizio ed in corso di causa. Tali evidenze promanano sia dalla CTU disposta nel procedimento ex art. 696 c.p.c. di accertamento tecnico preventivo che dalla documentazione versata in atti da parte attrice e confermata nella sua interezza dai testi escussi.
Ora ritenuto che l'art. 1490 c.c. statuisce che: “ Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi (1491) che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore,…”, avendo l'attore provato, sia l'esistenza dei vizi presenti nell'immobile di sua proprietà che quantificato il costo per la risoluzione degli stessi sia attraverso gli esiti della CTU di cui al giudizio di accertamento tecnico preventivo che con la documentazione prodotta e successivamente confermata dai testi escussi in corso di causa, il convenuto, Sig. , nella sua qualità di Controparte_1
Amministratore unico e legale rapp.te della và condannato al pagamento, a titolo di Controparte_2
risarcimento dei danni subiti dall'attore, Sig. , della somma di €. 16.610,00, per il Parte_1
ripristino dei summenzionati ed accertati danni all'immobile di sua proprietà nonché al pagamento della somma € 2.000,00, importo dall'attore versato all'Arch. per l'attività, dallo stesso svolta, di Testimone_1
progettazione e direzione dei predetti lavori di coibentazione termica e quindi per un complessivo di €.
18.610,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
Spetta, inoltre all'attore, Sig. il rimborso delle spese della CTU disposta ed eseguita nel Parte_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, ammontante ad €. 400,00, come da Ordinanza del
7.6.2016 contenuta nel fascicolo R.G. 598/2016 di accertamento tecnico preventivo, oltre IVA e CP, con gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo.
Non può essere, invece, accolta la richiesta avanzata dall'attore e relativa al risarcimento dei danni morali,
atteso che la stessa è risultata essere carente di prova. Si condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto, Sig. CP_1
, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te della Società “ , al pagamento, in
[...] CP_2
favore dell'attore, , delle spese e compensi dei giudizi svolti che, vengono liquidati, come Parte_1
da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile
2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 4.818,55, per compensi, di cui €. 587,55, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%),
IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dal Sig. , nei confronti del Sig. , nella sua qualità di Parte_1 Controparte_1
Amministratore unico e legale rapp.te della Società “ , sentito il procuratore di parte attrice, stante CP_2
la contumacia del convenuto, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità del Sig. , nella sua qualità di Amministratore unico e Controparte_1
legale rapp.te della Società “ , nel verificarsi dei fatti di causa per quanto in parte motiva;
CP_2
2) per l'effetto condanna il convenuto, Sig. , nella sua qualità di Amministratore Controparte_1
unico e legale rapp.te della Società , al pagamento nei confronti dell'attore, Sig. CP_2 Parte_1
, della somma complessiva di €. 18.610,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al
[...]
soddisfo, a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per i lavori necessari alla
risoluzione dei vizi presenti nell'immobile di sua proprietà, comprensive della somma di €. 2.000,00 da esso versata all'Arch. per l'attività, dallo stesso svolta, di progettazione e Testimone_1
direzione dei predetti lavori;
3) Rigetta, invece, la richiesta avanzata dall'attore e relativa al risarcimento dei danni morali, atteso
che la stessa è risultata essere carente di prova;
4) Condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto, Sig.
, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te della Società “ , Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore dell'attore, , delle spese e compensi dei giudizi svolti Parte_1
che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 4.818,55, per
compensi, di cui €. 587,55, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come
per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 17.9.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1310/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...], il [...], res.te in Milazzo (ME), nella Via Kennedy, C.F.: Parte_1
, elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via Roma, n. 167, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Nello Cassata, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce all'Atto di Citazione
attore
c o n t r o
, nella qualità di Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore della Controparte_1 CP_2
[...
, con sede in Milazzo (ME), nella Via Tenente Minniti, n. 58/B
convenuto contumace
Oggetto: Risarcimento danni. Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 17.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto Sig. , Amministratore unico e Controparte_1
legale rapp.te pro tempore della , che non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2
formale della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Affermava, l'attore, Sig. , di aver acquistato, in data 28.12.2011, un immobile dalla Parte_1
Società “ , di cui Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore, risultava essere il Sig. CP_2 CP_1
.
[...]
Riferiva, l'attore, che l'immobile era sito in Milazzo (ME), nella Via Kennedy ed identificato in Catasto al Foglio
8, Part. 1354, sub 5.
Sosteneva, lo stesso, che alcuni mesi dopo l'acquisto, alla prima accensione dei riscaldamenti, si rendevano evidenti fenomeni di condensa e formazione di muffe sulle murature della mansarda e di altre camere.
Dichiarava, quindi, l'attore che, in conseguenza di quanto sopra descritto, non essendo, a suo dire, stato possibile dirimere la questione bonariamente, instaurava un giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., onde verificare l'esistenza o meno di vizi e difformità nei lavori eseguiti dalla Società oggi convenuta nella realizzazione dell'immobile da lui acquistato.
Rappresentava, l'attore che a seguito dell'espletamento della CTU disposta nel procedimento di cui sopra risultava la presenza di muffe e condense all'interno del suo immobile per i motivi e le cause meglio descritte,
rappresentate e specificate nell'elaborato peritale summenzionato.
Affermava l'attore che a seguito di quanto sopra, non avendo la Società oggi convenuta provveduto a risolvere i problemi emersi nell'espletata CTU, instaurava il presente giudizio.
Concludeva, chiedendo che, a seguito della dichiarazione della presenza, nell'immobile di sua proprietà, dei difetti di costruzione individuati dal CTU nominato nel giudizio di cui sopra, la Società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni da esso subiti, che, come quantificati dal CTU di cui al giudizio di accertamento tecnico preventivo, ammontavano in €. 15.127,60. Chiedeva, infine, anche il risarcimento dei danni morali.
Non si costituiva in giudizio il Sig. , Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore Controparte_1
della Società “ , il quale, in tal modo, decideva liberamente di non addurre alcuna prova a contrario di CP_2
quanto ex adverso sostenuto, confermando, quindi, implicitamente, quanto da parte attrice asserito nel proprio atto introduttivo del giudizio e, successivamente, ribadito nel corso dello svolgimento della causa.
Con Ordinanza del 25.5.2023 il G.I. dell'epoca ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice per i motivi meglio indicati nel provvedimento di cui prima.
All'udienza del 22.2.2024, venivano escussi i testi, Sigg.ri , architetto e Testimone_1 [...]
. Parte_2 Il teste, Sig. , confermava di aver ricevuto, dal Sig. , incarico di provvedere Testimone_1 Parte_1
alla sistemazione degli interni della villetta di proprietà dell'attore e di aver, inoltre, nell'occasione riscontato che i muri perimetrali di tamponamento presentavano lo spessore di cm. 15, nonché la presenza di muffa causata da “ponte termico” ossia uno scambio eccessivo di temperatura interna rispetto a quella esterna,
scrostamenti e distacco di intonaco nella parte interna, oltre a scarsa coibentazione della tettoia del piano terra e copertura del piano mansarda;
distacco di intonaco sotto i balconi e cattivo odore all'interno.
Affermava, inoltre, di aver redatto, sempre su incarico dell'attore, un computo metrico dei lavori e dei materiali necessari all'eliminazione dei suddetti vizi, per un importo pari ad €. 15.127,00 circa oltre Iva.
Concludeva la sua deposizione riferendo di avere anche svolto l'incarico di progettazione e direzione dei lavori e di essere stato, per tutta l'attività da esso svolta regolarmente pagato dall'attore che gli versava la somma di €. 2.000,00 comprensiva degli oneri di Legge.
Il teste, Sig. , affermava di aver eseguito in Milazzo nella villetta di proprietà dell'attore e su Parte_2
incarico dello stesso, i lavori di “cappotto” dei muri esterni dell'intero fabbricato e di aver praticato fori di areazione nelle pareti esterne dell'immobile, nonché di aver proceduto alla collocazione di scossaline sul tetto. Dichiarava, infine, di avere rilasciato a seguito della realizzazione dei superiori lavori regolare fattura e di essere stato regolarmente pagato. Concludeva la sua testimonianza confermando la fattura che gli veniva esibita per l'importo complessivo di €. 16.610,00, Iva compresa.
Nel merito, accertati risultano essere i difetti di costruzione, i vizi e le difformità dei lavori eseguiti dalla convenuta nella costruzione dell'immobile di proprietà dell'attore, come da esso rappresentati nel CP_2
proprio atto introduttivo del giudizio ed in corso di causa. Tali evidenze promanano sia dalla CTU disposta nel procedimento ex art. 696 c.p.c. di accertamento tecnico preventivo che dalla documentazione versata in atti da parte attrice e confermata nella sua interezza dai testi escussi.
Ora ritenuto che l'art. 1490 c.c. statuisce che: “ Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi (1491) che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore,…”, avendo l'attore provato, sia l'esistenza dei vizi presenti nell'immobile di sua proprietà che quantificato il costo per la risoluzione degli stessi sia attraverso gli esiti della CTU di cui al giudizio di accertamento tecnico preventivo che con la documentazione prodotta e successivamente confermata dai testi escussi in corso di causa, il convenuto, Sig. , nella sua qualità di Controparte_1
Amministratore unico e legale rapp.te della và condannato al pagamento, a titolo di Controparte_2
risarcimento dei danni subiti dall'attore, Sig. , della somma di €. 16.610,00, per il Parte_1
ripristino dei summenzionati ed accertati danni all'immobile di sua proprietà nonché al pagamento della somma € 2.000,00, importo dall'attore versato all'Arch. per l'attività, dallo stesso svolta, di Testimone_1
progettazione e direzione dei predetti lavori di coibentazione termica e quindi per un complessivo di €.
18.610,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
Spetta, inoltre all'attore, Sig. il rimborso delle spese della CTU disposta ed eseguita nel Parte_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, ammontante ad €. 400,00, come da Ordinanza del
7.6.2016 contenuta nel fascicolo R.G. 598/2016 di accertamento tecnico preventivo, oltre IVA e CP, con gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo.
Non può essere, invece, accolta la richiesta avanzata dall'attore e relativa al risarcimento dei danni morali,
atteso che la stessa è risultata essere carente di prova. Si condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto, Sig. CP_1
, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te della Società “ , al pagamento, in
[...] CP_2
favore dell'attore, , delle spese e compensi dei giudizi svolti che, vengono liquidati, come Parte_1
da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile
2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 4.818,55, per compensi, di cui €. 587,55, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%),
IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dal Sig. , nei confronti del Sig. , nella sua qualità di Parte_1 Controparte_1
Amministratore unico e legale rapp.te della Società “ , sentito il procuratore di parte attrice, stante CP_2
la contumacia del convenuto, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità del Sig. , nella sua qualità di Amministratore unico e Controparte_1
legale rapp.te della Società “ , nel verificarsi dei fatti di causa per quanto in parte motiva;
CP_2
2) per l'effetto condanna il convenuto, Sig. , nella sua qualità di Amministratore Controparte_1
unico e legale rapp.te della Società , al pagamento nei confronti dell'attore, Sig. CP_2 Parte_1
, della somma complessiva di €. 18.610,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al
[...]
soddisfo, a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per i lavori necessari alla
risoluzione dei vizi presenti nell'immobile di sua proprietà, comprensive della somma di €. 2.000,00 da esso versata all'Arch. per l'attività, dallo stesso svolta, di progettazione e Testimone_1
direzione dei predetti lavori;
3) Rigetta, invece, la richiesta avanzata dall'attore e relativa al risarcimento dei danni morali, atteso
che la stessa è risultata essere carente di prova;
4) Condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto, Sig.
, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te della Società “ , Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore dell'attore, , delle spese e compensi dei giudizi svolti Parte_1
che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 4.818,55, per
compensi, di cui €. 587,55, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come
per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 17.9.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)