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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2175/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ZACCARIA ANTONIA Parte_1 Pt_2
con il patrocinio dell'Avv. ZACCARIA ANTONIA con il
[...] Parte_3 ell'Avv. ZACCARIA ANTONIA
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CAVALIERE CP_1 C.F._1
C.F._2
) con il patrocinio dell'Avv. CAVALIERE CP_2 C.F._3 MAURIZIO (CF C.F._2
APPELLATO
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pistoia il 24 ottobre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Pistoia con decreto n. 2194/23 del 24.10.2024, a seguito del ricorso proposto ai sensi dell'art. 316 bis c.c. da e Parte_1 Parte_2 [...]
per l'accoglimento della domanda di condanna di al versamento CP_1 CP_1 del contributo al mantenimento ordinario dei figli e in via subordinata nei confronti di
, decideva come da dispositivo: CP_2
“Definitivamente pronunciando:
pagina 1 di 9 a) Dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 316-bis c.c. nei confronti del sig. ; CP_1
b) Rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 316-bis c.c. nei confronti della sig.ra
; CP_2
c) Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti liquidate in euro 2.336 euro per compensi professionali, oltre spese generali al
15% Iva e Cap come per legge”.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Giudice di primo grado motivava così di seguito: rilevava, innanzitutto, che i ricorrenti richiedevano la condanna del al pagamento CP_1
– in favore della (in qualità di ex coniuge) – di un assegno perequativo di Parte_1
700,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli ed Pt_2
(maggiorenni e non economicamente autosufficienti). Davano però atto che Parte_3 il resistente era già tenuto al pagamento della somma mensile di 650,00 euro così come stabilito dalla sentenza di divorzio n. 723/2021 del Tribunale intestatario.
Pertanto, in ragione della preesistenza di un titolo per la pretesa delle somme asseritamente non versate dal , dichiarava la domanda di condanna nei confronti CP_1 di quest'ultimo inammissibile, non potendosi duplicare i titoli esecutivi;
per le stesse ragioni riteneva inammissibile la domanda proposta in via subordinata di condanna del resistente al pagamento di tale contributo “con versamento diretto a carico della società” datrice di lavoro dell'obbligato.
Rispetto alla domanda proposta, sempre in via subordinata, nei confronti della CP_2
(in qualità di nonna paterna) ne assumeva l'infondatezza: per ravvisare l'esistenza di un'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, ex art 316 bis c.c., è necessario che l'inadempimento del genitore sia dovuto non per sua mera volontà di sottrarvisi, quanto alla mancanza di mezzi adeguati a provvedere in tal senso e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le proprie capacità reddituali (Cass. civ. sez. I n.28446/23); nel caso di specie, gli stessi ricorrenti dichiarano nei propri atti che il ha i mezzi per provvedere al mantenimento dei figli. CP_1
Visto quanto dedotto, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e decideva come da dispositivo.
pagina 2 di 9 II. Propongono appello ai sensi dell'art. 473 bis 30 c.p.c. con richiesta di sospensiva inaudita altera parte, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo la nullità assoluta del decreto:
Si rileva, innanzitutto, violazione dell'art 473 bis 28 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado ha provveduto con decreto in luogo di sentenza, nonché ha omesso di istruire la causa e di fissare udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, dal fascicolo di primo grado si evince che il procedimento si è concluso in un'unica udienza del 22.10.2024, all'esito della quale il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva, si pronunciava per inammissibilità del ricorso.
È di tutta evidenza che la trattazione della causa sia stata del tutto sommaria anziché – come previsto per la materia in questione – a cognizione piena;
inoltre, il Giudice di primo grado errava nel dichiarare il ricorso inammissibile, poiché – in base alla definizione di inammissibilità – una domanda può essere ritenuta tale allorquando comporta l'impossibilità di proseguire il giudizio, o di dare corso alla richiesta della parte, la quale abbia intrapreso una certa attività, dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per il suo compimento, oppure non ottemperando alle formalità ex lege. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità non rientra tra i poteri discrezionali del giudice.
Si assume poco convincente il ragionamento esplicato dal Giudice di prime cure, per una serie di osservazioni:
-la fin dalla sentenza di divorzio, ha provveduto in via esclusiva al Parte_1 mantenimento dei figli, poiché il non hai mai adempiuto all'obbligo di versare il CP_1 contributo di mantenimento degli stessi;
il resistente veniva sollecitato ripetutamente dalla il quale non solo non si è mai preoccupato di rispondere alle varie Parte_1 richieste, ma si è anche disinteressato dei figli, non salvaguardando con gli stessi alcun rapporto;
la ricorrente, negli scritti difensivi, assume di aver proceduto a notificare la sentenza di divorzio unitamente ad atto di precetto, in data 14.03.24, al . La agiva CP_1 Parte_1 poi, non ricevendo le somme dovute dallo stesso, in via esecutiva e notificava l'atto di pignoramento immobiliare, col quale si intimava il di pagare - nel termine di 10 CP_1 giorni – la somma di 23.967,28 euro;
rimanendo quest'ultimo, ancora una volta, inadempiente, controparte ricorreva in giudizio.
-Il Giudice di prime cure errava nell'affermare che la richiedeva un assegno Parte_1 perequativo: si rileva che la domanda di cui all'art 316 bis c.c. non è da considerarsi pagina 3 di 9 duplicazione del titolo esecutivo, quanto, piuttosto, come obbligo giuridico al mantenimento dei figli sia del genitore inadempiente che, in subordine, dei suoi ascendenti. Pertanto, il primo giudicante non solo ha omesso di verificare in concreto le ragioni e la stessa domanda azionata, limitandosi ad una inesistente dichiarazione di inammissibilità, ma ha pure prodotto una sentenza/decreto affetta da nullità assoluta, per violazione dell'art. 161 c.p.c., in quanto trattavasi di provvedimento collegiale e non del giudice monocratico.
Tale declaratoria è affetta da nullità assoluta.
-La nullità della declaratoria deriva anche da altra ragione: la domanda proposta come ricorso, avrebbe dovuto ottenere l'azione di accertamento come previsto dagli artt. 473 bis.11 c.p.c. al 473 bis 28 c.p.c.. Nessuna istruzione della causa è stata eseguita dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale, e così alla prima udienza trattenuta la causa in riserva, ha emesso il provvedimento oggetto di gravame.
-la dichiara di alzarsi tutte le mattine alle cinque per recarsi a lavoro, così da Parte_1 mantenere i figli e consentire agli stessi di procedere negli studi universitari, e di avere un reddito non superiore ai 15.000,00 euro netti con una retribuzione mensile di circa
1.100,00 euro. Al contrario, lavora part-time mentre nel tempo libero svolge CP_1 attività di disk jockey, guadagnando più della ricorrente e che volutamente non provvede Pt_ a mantenere i figli ed , nonostante una sentenza che lo obblighi in tal senso;
Pt_2 controparte assume di non avere le capacità economiche per contribuire al sostentamento dei figli. Il Giudice di primo grado aveva l'obbligo giuridico di verificare e accertare l'intera situazione patrimoniale delle parti, dato che – a fronte di quanto riportato sopra – si rileva invece un comportamento del volto a occultare CP_1 volutamente i propri redditi e quindi in violazione dell'art. 473 bis 18 c.p.c.; al contrario, nel caso in cui risulti davvero indigente, allora in attuazione dell'art. 316 bis c.p.c., deve essere chiamata ad intervenire la AN, in qualità di sua ascendente.
- Il Giudice di prime cure errava anche nel dichiarare inammissibile la domanda subordinata relativa al “versamento diretto a carico della società datrice di lavoro dell'obbligato”: si rileva che il giudicante aveva l'obbligo giuridico di un'azione di accertamento volto alla verifica delle concrete capacità reddituali delle parti, di verificare il tipo di inadempimento, e se del caso, di quantificare la somma da destinare al mantenimento dei figli, con contribuzione diretta del datore di lavoro (che nel frattempo, nelle more del giudizio era cambiato).
pagina 4 di 9 Pertanto, vista la mancata cooperazione del , l'unica strada percorribile è quella CP_1 attuata con la domanda promossa ai sensi dell'art 316 bis c.c. in combinato disposto con il 473 bis e ss c.p.c.
In merito alla richiesta di sospensiva inaudita altera parte ex art 283 c.p.c.
“La gravità della situazione in ordine al principio di soccombenza, si manifesta non solo in una declaratoria di inammissibilità inaccettabile, ma anche inammissibile poiché emessa in violazione di legge, ma anche onerando i ricorrenti di un pagamento di spese processuali a favore del difensore avversario dichiaratosi antistatario forse a sommo studio, per evitare una compensazione doverosa atteso un inadempimento che si protrae da ben tre anni.”.
CONCLUSIONI
“1) in via pregiudizievole e preliminare: la immediata sospensiva del titolo esecutivo composto dal decreto emesso dal Tribunale di Pistoia R.G. 1582/2024 cronologico n.
2194/2024 del 24 ottobre 2024 (Doc. 1) per la somma di 2.336,00 per compensi oltre oneri di legge, in ragione del grave inadempimento e della insolvenza dichiarata dal convenuto signor . CP_1
2) in rito: dichiarare la nullità della sentenza/decreto emesso dal Tribunale di Pistoia, per violazione dell'art. 316 bis c.c. in combinato disposto dell'art. 473 bis e s.s c.p.c. per la nullità assoluta della sentenza e dell'intero procedimento, con rimessione al primo giudice in applicazione dell'art. 354, 1° comma c.p.c.;
3) in denegata e non creduta ipotesi: revocare la declaratoria di inammissibilità e procedere all'esame della domanda nel merito, con accertamento e condanna del signor - nato a [...]
Salerno (SA), il 02/05/1966 e residente a [...] – lettera
6 (C.F. )- e, in subordine, alla ascendente NO , - C.F._1 CP_2 nata a [...], il [...] e residente a [...], Via Galileo Galilei n.
11 – lettera 6 (C.F. )-, di versare con onere a carico del datore di C.F._3 lavoro del primo e dell'ente erogatore dell'emolumento pensionistico della seconda, al versamento diretto in favore dei ricorrenti, l'assegno di mantenimento già statuito nella sentenza del Tribunale di Pistoia del Tribunale di Pistoia n. 723/2021, R.G. 2148/2021, pubblicata il 10/09/2021 (doc. 1), comprensiva degli aggiornamenti ISTAT o di maggiore
pagina 5 di 9 o minore somma, che si determinasse a seguito di istruzione della causa anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c disponendo la rinnovazione dell'intero procedimento.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio e maggiorazione in misura del
30% in ragione della redazione degli atti attraverso collegamenti ipertestuali, del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: Assumere, occorrendo, sommarie informazioni dalle parti sulle circostanze dedotte in narrativa. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito, e nei limiti di cui all'art.
356 c.p.c.”
III. Con comparsa di risposta e contestano quanto CP_1 CP_2 dedotto da controparte per i seguenti motivi:
1. Il Giudice di prime cure ha correttamente respinto il ricorso in quanto:
- in ordine al , già sussiste titolo esecutivo nella sentenza di divorzio. Peraltro, le CP_1 condizioni economiche del non paiono legittimare quanto preteso: si rileva che CP_1 quest'ultimo percepiva – essendo stato da poco licenziato dal proprio datore di lavoro per riduzione dell'attività - una busta paga di 1.500 euro mensili e che la presunta attività di
DJ è svolta a livello amatoriale;
stante la difficile situazione economica, il resistente ha mancato di rispettare le rate del mutuo e su tale immobile grava già ipoteca con minaccia di azione esecutiva da parte della Banca Monte Dei Paschi di Siena.
- in merito alla domanda subordinata di ordine diretto al datore di lavoro, questa doveva essere proposta ai sensi dell'art 473 bis 37 c.p.c. con la relativa procedura stragiudiziale;
- rispetto alla – in qualità di nonna paterna – la stessa è titolare di un reddito da CP_2 pensione e piccola indennità di accompagnamento per circa 1.790,00 euro mensili;
tali condizioni economiche dell'ascendente non sono tali da consentirle di far fronte ai bisogni di altri familiari, essendo insufficienti per sé. Inoltre, la avrebbe dovuto provare Parte_1 la propria impossibilità a far fronte ai bisogni dei figli: la responsabilità dell'ascendente presuppone che entrambi i genitori non siano in grado di far fronte al mantenimento. Pt_ Si rileva che il nipote sia ormai economicamente autosufficiente e svolge la propria attività di dipendente presso la Beta Motor di Rignano sull'Arno. Pertanto, non vi è spazio per un suo mantenimento a carico della nonna, oltre al fatto che verso l'ascendente l'azione in tal senso può essere proposta solo dal genitore e non anche dal nipote.
2. si assume che nessuna norma procedurale è stata violata dal primo giudicante: il rito della famiglia, trattandosi di un rito speciale, prevede che il Giudice - ascoltate le parti -
pagina 6 di 9 se ritiene il procedimento maturo per la decisione, provvede senza necessità di alcuna ulteriore articolazione di processo di merito. Si contesta, pertanto, la dichiarazione di nullità, ad opera della reclamante, del provvedimento emesso dal Tribunale di Pistoia.
3. rispetto alle spese di lite, si rileva che controparte giustamente è stata condannata alla loro refusione per applicazione del principio di soccombenza;
la dichiarazione antistataria non rappresenta in alcun modo una dichiarazione di nullatenenza da parte del proprio difeso.
Nessun motivo in concreto, per il quale la condanna non dovrebbe essere inflitta, viene dedotto.
CONCLUSIONI
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia respingere il reclamo proposto confermando integralmente la decisione impugnata;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Le parti concludevano alla udienza del 21 febbraio 2025 e la Corte si riservava la decisione.
La decisione sulla istanza di sospensiva è assorbita dalla decisone nel merito.
Si premette un breve excursus sullo stato del procedimento.
-le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.07.1994 Pt_
- il 21.12.2000 nasce la prima figlia, , e il 24.11.2003 il secondogenito Pt_2
-ordinanza del Tribunale di Pistoia del 28.01.2014 che ha disposto la separazione personale dei coniugi
- la sentenza n. 723/2021 del Tribunale di Pistoia cessazione degli effetti civili del matrimonio in punto di mantenimento prevedeva quanto segue
- il 7.08.24 depositano ricorso la (ex moglie) e i figli e sulle Parte_1 Pt_2 Parte_3 seguenti conclusioni “ORDINARE Al signor e, in subordine, alla NO CP_1
, con versamento diretto a carico della società (P.IVA CP_2 Parte_4 pagina 7 di 9 ), con sede legale a Padova (PD), Via Lisbona n. 7 e, in subordine, dell'ente P.IVA_1 erogatore dei trattamenti pensionistici della NO , di versare CP_2 immediatamente a favore della NO bonifico continuativo mensile su Parte_1
c/c alla stessa intestato, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Pt_2 [...]
, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 700,00, oltre Pt_3
ISTAT come per legge. Dotare l'emanando decreto di provvisoria esecutività anche in caso di eventuale opposizione”.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e (nonna paterna) CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del primo e l'infondatezza della domanda proposta nei confronti della seconda.
Lamenta in I luogo parte appellante la erroneità della forma della decisione e in conseguenza del provvedimento, che è stato emesso senza adeguata istruttoria.
Il proposto appello è inammissibile.
La riforma del rito familiare ha novellato l'art. 316 bis c.c., introducendo un rito simil ingiuntivo, con una prima fase nel contraddittorio esperita dal Presidente o da Giudice da lui delegato ed una seconda fase sorgente dalla eventuale opposizione proposta regolata secondo il rito unitario uniforme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c..
Il Tribunale ha pertanto emesso un decreto di rigetto, in persona del Giudice designato dal Presidente e la fase impugnativa doveva svolgersi nelle forme della opposizione davanti al tribunale. Si legge infatti al comma 4 dell'articolo citato “l'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie….”.
Erroneamente quindi è stata adita la Corte, in luogo del Tribunale e deve essere dichiarata la inammissibilità dell'appello proposto.
A tenore di Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/06/2020, n. 10419 , L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce
l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.
Anche nel caso di specie, la parte ha errato nella individuazione del mezzo di impugnazione ( oltreché del Giudice) cosicché non è possibile disporre traslatio iudicii.
pagina 8 di 9 Sussistono motivi di equità sostanziale che comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avanzato da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2 contro il decreto del t. Pistoia 23 ottobre 2024.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 21 febbraio 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2175/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ZACCARIA ANTONIA Parte_1 Pt_2
con il patrocinio dell'Avv. ZACCARIA ANTONIA con il
[...] Parte_3 ell'Avv. ZACCARIA ANTONIA
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CAVALIERE CP_1 C.F._1
C.F._2
) con il patrocinio dell'Avv. CAVALIERE CP_2 C.F._3 MAURIZIO (CF C.F._2
APPELLATO
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pistoia il 24 ottobre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Pistoia con decreto n. 2194/23 del 24.10.2024, a seguito del ricorso proposto ai sensi dell'art. 316 bis c.c. da e Parte_1 Parte_2 [...]
per l'accoglimento della domanda di condanna di al versamento CP_1 CP_1 del contributo al mantenimento ordinario dei figli e in via subordinata nei confronti di
, decideva come da dispositivo: CP_2
“Definitivamente pronunciando:
pagina 1 di 9 a) Dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 316-bis c.c. nei confronti del sig. ; CP_1
b) Rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 316-bis c.c. nei confronti della sig.ra
; CP_2
c) Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti liquidate in euro 2.336 euro per compensi professionali, oltre spese generali al
15% Iva e Cap come per legge”.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Giudice di primo grado motivava così di seguito: rilevava, innanzitutto, che i ricorrenti richiedevano la condanna del al pagamento CP_1
– in favore della (in qualità di ex coniuge) – di un assegno perequativo di Parte_1
700,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli ed Pt_2
(maggiorenni e non economicamente autosufficienti). Davano però atto che Parte_3 il resistente era già tenuto al pagamento della somma mensile di 650,00 euro così come stabilito dalla sentenza di divorzio n. 723/2021 del Tribunale intestatario.
Pertanto, in ragione della preesistenza di un titolo per la pretesa delle somme asseritamente non versate dal , dichiarava la domanda di condanna nei confronti CP_1 di quest'ultimo inammissibile, non potendosi duplicare i titoli esecutivi;
per le stesse ragioni riteneva inammissibile la domanda proposta in via subordinata di condanna del resistente al pagamento di tale contributo “con versamento diretto a carico della società” datrice di lavoro dell'obbligato.
Rispetto alla domanda proposta, sempre in via subordinata, nei confronti della CP_2
(in qualità di nonna paterna) ne assumeva l'infondatezza: per ravvisare l'esistenza di un'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, ex art 316 bis c.c., è necessario che l'inadempimento del genitore sia dovuto non per sua mera volontà di sottrarvisi, quanto alla mancanza di mezzi adeguati a provvedere in tal senso e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le proprie capacità reddituali (Cass. civ. sez. I n.28446/23); nel caso di specie, gli stessi ricorrenti dichiarano nei propri atti che il ha i mezzi per provvedere al mantenimento dei figli. CP_1
Visto quanto dedotto, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e decideva come da dispositivo.
pagina 2 di 9 II. Propongono appello ai sensi dell'art. 473 bis 30 c.p.c. con richiesta di sospensiva inaudita altera parte, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo la nullità assoluta del decreto:
Si rileva, innanzitutto, violazione dell'art 473 bis 28 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado ha provveduto con decreto in luogo di sentenza, nonché ha omesso di istruire la causa e di fissare udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, dal fascicolo di primo grado si evince che il procedimento si è concluso in un'unica udienza del 22.10.2024, all'esito della quale il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva, si pronunciava per inammissibilità del ricorso.
È di tutta evidenza che la trattazione della causa sia stata del tutto sommaria anziché – come previsto per la materia in questione – a cognizione piena;
inoltre, il Giudice di primo grado errava nel dichiarare il ricorso inammissibile, poiché – in base alla definizione di inammissibilità – una domanda può essere ritenuta tale allorquando comporta l'impossibilità di proseguire il giudizio, o di dare corso alla richiesta della parte, la quale abbia intrapreso una certa attività, dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per il suo compimento, oppure non ottemperando alle formalità ex lege. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità non rientra tra i poteri discrezionali del giudice.
Si assume poco convincente il ragionamento esplicato dal Giudice di prime cure, per una serie di osservazioni:
-la fin dalla sentenza di divorzio, ha provveduto in via esclusiva al Parte_1 mantenimento dei figli, poiché il non hai mai adempiuto all'obbligo di versare il CP_1 contributo di mantenimento degli stessi;
il resistente veniva sollecitato ripetutamente dalla il quale non solo non si è mai preoccupato di rispondere alle varie Parte_1 richieste, ma si è anche disinteressato dei figli, non salvaguardando con gli stessi alcun rapporto;
la ricorrente, negli scritti difensivi, assume di aver proceduto a notificare la sentenza di divorzio unitamente ad atto di precetto, in data 14.03.24, al . La agiva CP_1 Parte_1 poi, non ricevendo le somme dovute dallo stesso, in via esecutiva e notificava l'atto di pignoramento immobiliare, col quale si intimava il di pagare - nel termine di 10 CP_1 giorni – la somma di 23.967,28 euro;
rimanendo quest'ultimo, ancora una volta, inadempiente, controparte ricorreva in giudizio.
-Il Giudice di prime cure errava nell'affermare che la richiedeva un assegno Parte_1 perequativo: si rileva che la domanda di cui all'art 316 bis c.c. non è da considerarsi pagina 3 di 9 duplicazione del titolo esecutivo, quanto, piuttosto, come obbligo giuridico al mantenimento dei figli sia del genitore inadempiente che, in subordine, dei suoi ascendenti. Pertanto, il primo giudicante non solo ha omesso di verificare in concreto le ragioni e la stessa domanda azionata, limitandosi ad una inesistente dichiarazione di inammissibilità, ma ha pure prodotto una sentenza/decreto affetta da nullità assoluta, per violazione dell'art. 161 c.p.c., in quanto trattavasi di provvedimento collegiale e non del giudice monocratico.
Tale declaratoria è affetta da nullità assoluta.
-La nullità della declaratoria deriva anche da altra ragione: la domanda proposta come ricorso, avrebbe dovuto ottenere l'azione di accertamento come previsto dagli artt. 473 bis.11 c.p.c. al 473 bis 28 c.p.c.. Nessuna istruzione della causa è stata eseguita dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale, e così alla prima udienza trattenuta la causa in riserva, ha emesso il provvedimento oggetto di gravame.
-la dichiara di alzarsi tutte le mattine alle cinque per recarsi a lavoro, così da Parte_1 mantenere i figli e consentire agli stessi di procedere negli studi universitari, e di avere un reddito non superiore ai 15.000,00 euro netti con una retribuzione mensile di circa
1.100,00 euro. Al contrario, lavora part-time mentre nel tempo libero svolge CP_1 attività di disk jockey, guadagnando più della ricorrente e che volutamente non provvede Pt_ a mantenere i figli ed , nonostante una sentenza che lo obblighi in tal senso;
Pt_2 controparte assume di non avere le capacità economiche per contribuire al sostentamento dei figli. Il Giudice di primo grado aveva l'obbligo giuridico di verificare e accertare l'intera situazione patrimoniale delle parti, dato che – a fronte di quanto riportato sopra – si rileva invece un comportamento del volto a occultare CP_1 volutamente i propri redditi e quindi in violazione dell'art. 473 bis 18 c.p.c.; al contrario, nel caso in cui risulti davvero indigente, allora in attuazione dell'art. 316 bis c.p.c., deve essere chiamata ad intervenire la AN, in qualità di sua ascendente.
- Il Giudice di prime cure errava anche nel dichiarare inammissibile la domanda subordinata relativa al “versamento diretto a carico della società datrice di lavoro dell'obbligato”: si rileva che il giudicante aveva l'obbligo giuridico di un'azione di accertamento volto alla verifica delle concrete capacità reddituali delle parti, di verificare il tipo di inadempimento, e se del caso, di quantificare la somma da destinare al mantenimento dei figli, con contribuzione diretta del datore di lavoro (che nel frattempo, nelle more del giudizio era cambiato).
pagina 4 di 9 Pertanto, vista la mancata cooperazione del , l'unica strada percorribile è quella CP_1 attuata con la domanda promossa ai sensi dell'art 316 bis c.c. in combinato disposto con il 473 bis e ss c.p.c.
In merito alla richiesta di sospensiva inaudita altera parte ex art 283 c.p.c.
“La gravità della situazione in ordine al principio di soccombenza, si manifesta non solo in una declaratoria di inammissibilità inaccettabile, ma anche inammissibile poiché emessa in violazione di legge, ma anche onerando i ricorrenti di un pagamento di spese processuali a favore del difensore avversario dichiaratosi antistatario forse a sommo studio, per evitare una compensazione doverosa atteso un inadempimento che si protrae da ben tre anni.”.
CONCLUSIONI
“1) in via pregiudizievole e preliminare: la immediata sospensiva del titolo esecutivo composto dal decreto emesso dal Tribunale di Pistoia R.G. 1582/2024 cronologico n.
2194/2024 del 24 ottobre 2024 (Doc. 1) per la somma di 2.336,00 per compensi oltre oneri di legge, in ragione del grave inadempimento e della insolvenza dichiarata dal convenuto signor . CP_1
2) in rito: dichiarare la nullità della sentenza/decreto emesso dal Tribunale di Pistoia, per violazione dell'art. 316 bis c.c. in combinato disposto dell'art. 473 bis e s.s c.p.c. per la nullità assoluta della sentenza e dell'intero procedimento, con rimessione al primo giudice in applicazione dell'art. 354, 1° comma c.p.c.;
3) in denegata e non creduta ipotesi: revocare la declaratoria di inammissibilità e procedere all'esame della domanda nel merito, con accertamento e condanna del signor - nato a [...]
Salerno (SA), il 02/05/1966 e residente a [...] – lettera
6 (C.F. )- e, in subordine, alla ascendente NO , - C.F._1 CP_2 nata a [...], il [...] e residente a [...], Via Galileo Galilei n.
11 – lettera 6 (C.F. )-, di versare con onere a carico del datore di C.F._3 lavoro del primo e dell'ente erogatore dell'emolumento pensionistico della seconda, al versamento diretto in favore dei ricorrenti, l'assegno di mantenimento già statuito nella sentenza del Tribunale di Pistoia del Tribunale di Pistoia n. 723/2021, R.G. 2148/2021, pubblicata il 10/09/2021 (doc. 1), comprensiva degli aggiornamenti ISTAT o di maggiore
pagina 5 di 9 o minore somma, che si determinasse a seguito di istruzione della causa anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c disponendo la rinnovazione dell'intero procedimento.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio e maggiorazione in misura del
30% in ragione della redazione degli atti attraverso collegamenti ipertestuali, del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: Assumere, occorrendo, sommarie informazioni dalle parti sulle circostanze dedotte in narrativa. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito, e nei limiti di cui all'art.
356 c.p.c.”
III. Con comparsa di risposta e contestano quanto CP_1 CP_2 dedotto da controparte per i seguenti motivi:
1. Il Giudice di prime cure ha correttamente respinto il ricorso in quanto:
- in ordine al , già sussiste titolo esecutivo nella sentenza di divorzio. Peraltro, le CP_1 condizioni economiche del non paiono legittimare quanto preteso: si rileva che CP_1 quest'ultimo percepiva – essendo stato da poco licenziato dal proprio datore di lavoro per riduzione dell'attività - una busta paga di 1.500 euro mensili e che la presunta attività di
DJ è svolta a livello amatoriale;
stante la difficile situazione economica, il resistente ha mancato di rispettare le rate del mutuo e su tale immobile grava già ipoteca con minaccia di azione esecutiva da parte della Banca Monte Dei Paschi di Siena.
- in merito alla domanda subordinata di ordine diretto al datore di lavoro, questa doveva essere proposta ai sensi dell'art 473 bis 37 c.p.c. con la relativa procedura stragiudiziale;
- rispetto alla – in qualità di nonna paterna – la stessa è titolare di un reddito da CP_2 pensione e piccola indennità di accompagnamento per circa 1.790,00 euro mensili;
tali condizioni economiche dell'ascendente non sono tali da consentirle di far fronte ai bisogni di altri familiari, essendo insufficienti per sé. Inoltre, la avrebbe dovuto provare Parte_1 la propria impossibilità a far fronte ai bisogni dei figli: la responsabilità dell'ascendente presuppone che entrambi i genitori non siano in grado di far fronte al mantenimento. Pt_ Si rileva che il nipote sia ormai economicamente autosufficiente e svolge la propria attività di dipendente presso la Beta Motor di Rignano sull'Arno. Pertanto, non vi è spazio per un suo mantenimento a carico della nonna, oltre al fatto che verso l'ascendente l'azione in tal senso può essere proposta solo dal genitore e non anche dal nipote.
2. si assume che nessuna norma procedurale è stata violata dal primo giudicante: il rito della famiglia, trattandosi di un rito speciale, prevede che il Giudice - ascoltate le parti -
pagina 6 di 9 se ritiene il procedimento maturo per la decisione, provvede senza necessità di alcuna ulteriore articolazione di processo di merito. Si contesta, pertanto, la dichiarazione di nullità, ad opera della reclamante, del provvedimento emesso dal Tribunale di Pistoia.
3. rispetto alle spese di lite, si rileva che controparte giustamente è stata condannata alla loro refusione per applicazione del principio di soccombenza;
la dichiarazione antistataria non rappresenta in alcun modo una dichiarazione di nullatenenza da parte del proprio difeso.
Nessun motivo in concreto, per il quale la condanna non dovrebbe essere inflitta, viene dedotto.
CONCLUSIONI
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia respingere il reclamo proposto confermando integralmente la decisione impugnata;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Le parti concludevano alla udienza del 21 febbraio 2025 e la Corte si riservava la decisione.
La decisione sulla istanza di sospensiva è assorbita dalla decisone nel merito.
Si premette un breve excursus sullo stato del procedimento.
-le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.07.1994 Pt_
- il 21.12.2000 nasce la prima figlia, , e il 24.11.2003 il secondogenito Pt_2
-ordinanza del Tribunale di Pistoia del 28.01.2014 che ha disposto la separazione personale dei coniugi
- la sentenza n. 723/2021 del Tribunale di Pistoia cessazione degli effetti civili del matrimonio in punto di mantenimento prevedeva quanto segue
- il 7.08.24 depositano ricorso la (ex moglie) e i figli e sulle Parte_1 Pt_2 Parte_3 seguenti conclusioni “ORDINARE Al signor e, in subordine, alla NO CP_1
, con versamento diretto a carico della società (P.IVA CP_2 Parte_4 pagina 7 di 9 ), con sede legale a Padova (PD), Via Lisbona n. 7 e, in subordine, dell'ente P.IVA_1 erogatore dei trattamenti pensionistici della NO , di versare CP_2 immediatamente a favore della NO bonifico continuativo mensile su Parte_1
c/c alla stessa intestato, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Pt_2 [...]
, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 700,00, oltre Pt_3
ISTAT come per legge. Dotare l'emanando decreto di provvisoria esecutività anche in caso di eventuale opposizione”.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e (nonna paterna) CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del primo e l'infondatezza della domanda proposta nei confronti della seconda.
Lamenta in I luogo parte appellante la erroneità della forma della decisione e in conseguenza del provvedimento, che è stato emesso senza adeguata istruttoria.
Il proposto appello è inammissibile.
La riforma del rito familiare ha novellato l'art. 316 bis c.c., introducendo un rito simil ingiuntivo, con una prima fase nel contraddittorio esperita dal Presidente o da Giudice da lui delegato ed una seconda fase sorgente dalla eventuale opposizione proposta regolata secondo il rito unitario uniforme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c..
Il Tribunale ha pertanto emesso un decreto di rigetto, in persona del Giudice designato dal Presidente e la fase impugnativa doveva svolgersi nelle forme della opposizione davanti al tribunale. Si legge infatti al comma 4 dell'articolo citato “l'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie….”.
Erroneamente quindi è stata adita la Corte, in luogo del Tribunale e deve essere dichiarata la inammissibilità dell'appello proposto.
A tenore di Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/06/2020, n. 10419 , L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce
l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.
Anche nel caso di specie, la parte ha errato nella individuazione del mezzo di impugnazione ( oltreché del Giudice) cosicché non è possibile disporre traslatio iudicii.
pagina 8 di 9 Sussistono motivi di equità sostanziale che comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avanzato da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2 contro il decreto del t. Pistoia 23 ottobre 2024.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 21 febbraio 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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