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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3969/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29684202500009704000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 25.11.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come difeso in atti, ricorreva avverso atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 48 bis dpr 29.09.1973 n.602 e 543 portante il n. 29684202500009704/000.
Il ricorrente ha lamentato:
a) Nullità del pignoramento. Omessa notifica al debitore dell'atto di pignoramento. Impignorabilità.
b) Nullità del pignoramento. Difetto motivazione.
c) Omessa notifica dell'atto di intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1073
d) Intervenuta prescrizione del credito.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice in data 20.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendone l'illegittimità per una serie di vizi formali e sostanziali, tra cui l'omessa notifica dell'atto al debitore, la mancata notifica degli avvisi di intimazione e delle cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti e l'inclusione nel pignoramento di una cartella già sospesa dal Tribunale di Termini Imerese. Il ricorrente ha inoltre prodotto un certificato storico di residenza dal quale risulta che, nel periodo in cui l'Agente della riscossione assume di avere effettuato le notifiche, egli era stabilmente residente in [...], Indirizzo_1
.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Tale circostanza non comporta automatica soccombenza, ma determina che le allegazioni del ricorrente, ove supportate da documenti e non smentite da elementi di segno contrario, assumano particolare rilevanza probatoria.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'atto di pignoramento è stato notificato non al ricorrente presso la sua residenza anagrafica, bensì a un indirizzo PEC riferibile al curatore fallimentare della precedente procedura concorsuale, chiusa nel maggio 2018. Dopo tale data, il curatore non aveva più alcuna legittimazione a ricevere atti destinati al contribuente. La notifica effettuata a un soggetto privo di poteri rappresentativi integra, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, un'ipotesi di inesistenza della notifica, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. L'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento comporta l'inesistenza dell'intera procedura esecutiva, che non può validamente instaurarsi senza la conoscenza legale dell'atto da parte del debitore.
La stessa carenza notificatoria riguarda gli avvisi di intimazione e le cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento. L'Agente della riscossione, rimasto contumace, non ha prodotto alcuna prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, né avvisi di ricevimento, né ricevute PEC, né relate.
L'onere della prova della notifica grava sull'Agente della riscossione e, in mancanza di tale prova, la notifica deve ritenersi non avvenuta.
L'omessa notifica degli atti interruttivi comporta che i crediti tributari si prescrivono nel termine quinquennale, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Molti dei crediti azionati risalgono agli anni 2013-2015 e risultano quindi prescritti. A ciò si aggiunge che una delle cartelle incluse nel pignoramento, la n. 29620240053593243000, risulta sospesa con decreto del Tribunale di Termini
Imerese del 18 novembre 2024, circostanza che rende ulteriormente illegittima la sua inclusione nell'atto impugnato.
Alla luce di tali elementi, il ricorso risulta fondato. L'atto di pignoramento è inesistente per mancata notifica al debitore nel luogo di residenza anagrafica;
è nullo per mancata allegazione e mancata prova della notifica dei titoli esecutivi;
è inefficace per l'inclusione di una cartella sospesa;
e, in ogni caso, si fonda su crediti ormai prescritti. L'azione esecutiva intrapresa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve pertanto essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; dichiara l'inesistenza e/o nullità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202500009704/000; dichiara l'inefficacia dell'azione esecutiva intrapresa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari oggetto del pignoramento;
condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3969/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29684202500009704000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 25.11.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come difeso in atti, ricorreva avverso atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 48 bis dpr 29.09.1973 n.602 e 543 portante il n. 29684202500009704/000.
Il ricorrente ha lamentato:
a) Nullità del pignoramento. Omessa notifica al debitore dell'atto di pignoramento. Impignorabilità.
b) Nullità del pignoramento. Difetto motivazione.
c) Omessa notifica dell'atto di intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1073
d) Intervenuta prescrizione del credito.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice in data 20.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendone l'illegittimità per una serie di vizi formali e sostanziali, tra cui l'omessa notifica dell'atto al debitore, la mancata notifica degli avvisi di intimazione e delle cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti e l'inclusione nel pignoramento di una cartella già sospesa dal Tribunale di Termini Imerese. Il ricorrente ha inoltre prodotto un certificato storico di residenza dal quale risulta che, nel periodo in cui l'Agente della riscossione assume di avere effettuato le notifiche, egli era stabilmente residente in [...], Indirizzo_1
.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Tale circostanza non comporta automatica soccombenza, ma determina che le allegazioni del ricorrente, ove supportate da documenti e non smentite da elementi di segno contrario, assumano particolare rilevanza probatoria.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'atto di pignoramento è stato notificato non al ricorrente presso la sua residenza anagrafica, bensì a un indirizzo PEC riferibile al curatore fallimentare della precedente procedura concorsuale, chiusa nel maggio 2018. Dopo tale data, il curatore non aveva più alcuna legittimazione a ricevere atti destinati al contribuente. La notifica effettuata a un soggetto privo di poteri rappresentativi integra, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, un'ipotesi di inesistenza della notifica, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. L'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento comporta l'inesistenza dell'intera procedura esecutiva, che non può validamente instaurarsi senza la conoscenza legale dell'atto da parte del debitore.
La stessa carenza notificatoria riguarda gli avvisi di intimazione e le cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento. L'Agente della riscossione, rimasto contumace, non ha prodotto alcuna prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, né avvisi di ricevimento, né ricevute PEC, né relate.
L'onere della prova della notifica grava sull'Agente della riscossione e, in mancanza di tale prova, la notifica deve ritenersi non avvenuta.
L'omessa notifica degli atti interruttivi comporta che i crediti tributari si prescrivono nel termine quinquennale, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Molti dei crediti azionati risalgono agli anni 2013-2015 e risultano quindi prescritti. A ciò si aggiunge che una delle cartelle incluse nel pignoramento, la n. 29620240053593243000, risulta sospesa con decreto del Tribunale di Termini
Imerese del 18 novembre 2024, circostanza che rende ulteriormente illegittima la sua inclusione nell'atto impugnato.
Alla luce di tali elementi, il ricorso risulta fondato. L'atto di pignoramento è inesistente per mancata notifica al debitore nel luogo di residenza anagrafica;
è nullo per mancata allegazione e mancata prova della notifica dei titoli esecutivi;
è inefficace per l'inclusione di una cartella sospesa;
e, in ogni caso, si fonda su crediti ormai prescritti. L'azione esecutiva intrapresa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve pertanto essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; dichiara l'inesistenza e/o nullità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202500009704/000; dichiara l'inefficacia dell'azione esecutiva intrapresa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari oggetto del pignoramento;
condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.