Ordinanza collegiale 7 luglio 2022
Ordinanza collegiale 7 novembre 2022
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 07/11/2022, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01444/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2017, proposto da
RT NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Federica Guariglia e Mariagabriella Spata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariagabriella Spata in Lecce, via G. Zanardelli n. 66;
contro
Comune di Tricase, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Unione “Talassa Mare di Leuca” tra i Comuni di Tricase e Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Calasso Studio Legale in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n.15;
nei confronti
AN Morra, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del permesso di costruire in sanatoria 15/4/2016 n. 7/2016 rilasciato dal Comune di Tricase al Sig. AN Morra;
- del parere favorevole nei riguardi del vincolo idrogeologico espresso dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste, n. 36/27689 del 12/11/2015 e del relativo nulla osta rilasciato in pari data;
- del parere 23/12/2014 n. 27 della Commissione locale per il Paesaggio e dell’atto di compatibilità paesaggistica prot. n. 7028 del 13/5/2015 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria 19/5/2015 n. S-13/2015 rilasciata dall’Unione Talassa - Mare di Leuca fra i Comuni di Tricase e Castrignano del Capo
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 65, 2° comma, cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, nonché della Regione Puglia;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che, con ordinanza n. 1155 del 7 luglio 2022, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori e, in particolare, ha disposto nei confronti del Comune di Tricase l’acquisizione di “dettagliata relazione informativa sui fatti di causa, unitamente a copia di tutti gli atti del procedimento concluso con l ’ adozione del permesso di costruire in sanatoria n. 7/2016 del 15.4.2016” , assegnando per l’adempimento il termine di giorni 60 dalla notificazione dell’ordinanza medesima, di cui la parte ricorrente è stata onerata;
Rilevato che – sebbene la difesa attorea abbia provveduto alla notificazione della suddetta ordinanza in data 8 luglio 2022 – il Comune di Tricase non ha fornito alcun riscontro all’ordine impartito;
Ritenuto di dover, pertanto, reiterare l’incombente istruttorio già disposto nei confronti del Comune di Tricase con la suindicata ordinanza n. 1155/2022, con l’avvertenza che l’eventuale persistente inadempimento a quanto in quest’ultima statuito comporta la violazione dell’art. 650 c.p. (inosservanza di ordine dato dall’Autorità per ragioni di giustizia), e che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo;
Ritenuto di dover rinviare la causa, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 20 aprile 2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, reitera quanto già disposto con l’ordinanza n. 1155/2022 e, pertanto, rinnova nei confronti del Comune di Tricase, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’ordine di depositare quanto in quest’ultima indicato entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 20 aprile 2023.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Comune di Tricase.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, anche alla parte non costituita.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO