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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Nel procedimento iscritto al n. 82/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NINO BIXIO, N. 33 18038 SANREMO, presso lo studio dell''avv. , Parte_2 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Sanremo, via Fratti n. 5, presso lo studio dell'Avv. MARIA JOSÈ SCIORTINO, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RECLAMATA
E contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - SEDE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Imperia in Parte_1
data 2/4/2025 che ha rigettato l'istanza formulata nel corso del giudizio ex art 333-336 c.c. dallo stesso di collocazione della figlia minore presso di sé con la Parte_1 Persona_1
previsione di un assegno per il suo mantenimento a carico della madre;
1 rilevato che in particolare il Tribunale di Imperia pur dando atto della pendenza di procedimento penale a carico di , madre della minore, e del suo convivente Parte_3 Controparte_2
per il reato di maltrattamenti in danno di della elevata conflittualità tra i genitori Persona_1
della minore, del disagio manifestato dalla stessa in occasione dei momenti di passaggio tra un genitore e l'altro oltrechè in occasione delle videochiamate, d'altra parte, in ragione del riscontro positivo nei rapporti con ciascun genitore ed in mancanza di alcun elemento per considerare che i comportamenti espressione di sofferenza e malessere di siano determinati dall'attuale Persona_1
inserimento nel contesto famigliare materno, considerava prevalente nell'interesse della minore il permanere della collocazione in essere;
rilevato che chiedeva la riforma del provvedimento e la collocazione della minore Parte_1
presso di sé a Sanremo rilevando con il primo motivo di reclamo che la madre non era in grado di fornire a la stabilità di vita necessaria per il suo benessere avendo trasferito il proprio Persona_1
domicilio ben tre volte in poco tempo, iniziando la convivenza con il nuovo compagno e trasferendosi presso di lui senza considerare le esigenze della figlia, e non avendo intrapreso alcuna iniziativa volta a rendersi indipendente economicamente;
con il secondo motivo di reclamo sosteneva che la minore aveva iniziato a manifestare disagio in conseguenza del trasferimento presso il con conseguente confusione sul ruolo paterno, e che aveva iniziato a altresì a CP_2
narrare episodi integranti maltrattamento per cui era stato avviato procedimento penale a carico della madre e del convivente in relazione al quale era in corso incidente probatorio avente ad oggetto l'ascolto della minore;
rilevato che chiedeva preliminarmente la adozione del provvedimento inaudita altera parte in ragione delle esigenze sottese alla necessità di tutelare la minore tanto più nello svolgimento delle indagini preliminari e dell'incidente probatorio in corso anche da possibili condizionamenti;
rilevato che nel procedimento si costituiva deducendo in primo luogo Controparte_1
l'inammissibilità del reclamo per violazione e/o erronea applicazione dell' art. 473 bis 24 c.p.c avverso il provvedimento in ragione della mancanza della adozione di decisione limitativa della potestà genitoriale ovvero modificativa della affidamento e collocazione o modalità di visita della
2 minore;
in secondo luogo chiedeva il rigetto nel merito non emergendo dalle relazioni dei servizi sociali alcuna inadeguatezza materna;
rilevato che il presente procedimento è stato instaurato, in primo grado il 2/2/2023 con la conseguenza che non soggiace al cd rito Cartabia per cui non può farsi applicazione degli artt. 473
bis.15, 473 bis.22 e 473 bis. 24 c.c.;
rilevato che in ragione delle ragioni di urgenza esposte dal reclamante appare opportuno adottare interventi indifferibili ed urgenti nell'interesse della minore in attesa della decisione nel merito del reclamo;
ritenuto, infatti, che dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso che il disagio di si è Persona_1
manifestato soprattutto dopo l'avvio della convivenza della con che ha CP_1 Controparte_2
comportato una ulteriore spostamento del domicilio della bambina, l'inserimento in un nuovo asilo e la modifica delle proprie abitudini di vita;
ritenuto che dalla relazione dei Servizi Sociali del gennaio u.s. e, in particolare, dalla valutazione psicologica della minore è apparso che l'evidente e forte disagio manifestato con pianti inconsolabili e “capricci” isterici possono farsi derivare dal cambiamento del contesto in generale nonché dalla preoccupazione e spavento manifestati dai genitori per le reazioni della bambina;
rilevato che in ragione di quanto emerso nonché tenuto conto del riscontro positivo del periodo in cui la minore è rimasta con il padre nel mese di novembre, del fatto che risulta che abbia trascorso con lui anche un periodo durante le vacanze di Natale, nonché in ragione del fatto che parte reclamata ha riferito, nell'atto di costituzione, di aver cessato la convivenza con il che CP_2
costituisce un nuovo evento modificativo della quotidianità della minore, nonché in considerazione dell'imminente periodo pasquale e di festività appare opportuno che trascorra con il padre Per_1
un periodo di 15 giorni durante il quale i Servizi Sociali di Sanremo dovranno attivare una educativa domiciliare quotidiana;
ritenuto infine opportuno acquisire una relazione aggiornata sia sull'andamento del periodo di incontro padre figlia sia sulla effettiva cessazione della convivenza della con il compagno CP_1
3 e l'accertamento dell'attuale domicilio della donna, invitando i Servizi Sociali CP_2
piemontesi a favorire ed indirizzare la donna a scelte di sistemazione abitativa stabile ed adeguata alle esigenze della minore ed all'avvio di un percorso di inserimento nel mondo del lavoro;
ritenuto infine di dover invitare il PM a trasmettere a questa Corte gli esiti del procedimento penale e dell'incidente probatorio ove non coperti da segreto istruttorio;
P.Q.M.
dispone che possa vedere e tenere la figlia minore con sé presso la Parte_1 Persona_1
propria residenza in Sanremo durante il periodo pasquale per la durata di 15 giorni, con efficacia immediata;
dispone che i Servizi Sociali di Sanremo attivino in tale periodo un servizio di educativa domiciliare quotidiana presso il padre riferendo alla Corte sull'esito degli stessi;
dispone che i Servizi Sociali piemontesi accertino dove viva attualmente se Controparte_1
abbia cessato la convivenza con favorendo ed indirizzando la scelta di Controparte_2
sistemazione abitativa idonea, stabile ed adeguata nell'interesse della minore, proseguano, al rientro della minore presso il domicilio materno, il servizio di educativa domiciliare e verifichino la regolare frequentazione della scuola materna da parte della minore;
favoriscano altresì la prosecuzione del sostegno alla genitorialità della madre e gli altri progetti attivati;
invita il PM di Alessandria di riferire a questa Corte gli esiti del procedimento penale n.5255/24
R.G.N.R. e dell'incidente probatorio, ove non coperti da segreto istruttorio, entro il 12/5/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle Parti, al P.M. presso il Tribunale di Alessandria titolare del procedimento n.5255/24 R.G.N.R., ai Servizi Sociali di
Sanremo e al Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Comuni , Controparte_3
Genova, 17 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
4
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Nel procedimento iscritto al n. 82/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NINO BIXIO, N. 33 18038 SANREMO, presso lo studio dell''avv. , Parte_2 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Sanremo, via Fratti n. 5, presso lo studio dell'Avv. MARIA JOSÈ SCIORTINO, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RECLAMATA
E contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - SEDE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Imperia in Parte_1
data 2/4/2025 che ha rigettato l'istanza formulata nel corso del giudizio ex art 333-336 c.c. dallo stesso di collocazione della figlia minore presso di sé con la Parte_1 Persona_1
previsione di un assegno per il suo mantenimento a carico della madre;
1 rilevato che in particolare il Tribunale di Imperia pur dando atto della pendenza di procedimento penale a carico di , madre della minore, e del suo convivente Parte_3 Controparte_2
per il reato di maltrattamenti in danno di della elevata conflittualità tra i genitori Persona_1
della minore, del disagio manifestato dalla stessa in occasione dei momenti di passaggio tra un genitore e l'altro oltrechè in occasione delle videochiamate, d'altra parte, in ragione del riscontro positivo nei rapporti con ciascun genitore ed in mancanza di alcun elemento per considerare che i comportamenti espressione di sofferenza e malessere di siano determinati dall'attuale Persona_1
inserimento nel contesto famigliare materno, considerava prevalente nell'interesse della minore il permanere della collocazione in essere;
rilevato che chiedeva la riforma del provvedimento e la collocazione della minore Parte_1
presso di sé a Sanremo rilevando con il primo motivo di reclamo che la madre non era in grado di fornire a la stabilità di vita necessaria per il suo benessere avendo trasferito il proprio Persona_1
domicilio ben tre volte in poco tempo, iniziando la convivenza con il nuovo compagno e trasferendosi presso di lui senza considerare le esigenze della figlia, e non avendo intrapreso alcuna iniziativa volta a rendersi indipendente economicamente;
con il secondo motivo di reclamo sosteneva che la minore aveva iniziato a manifestare disagio in conseguenza del trasferimento presso il con conseguente confusione sul ruolo paterno, e che aveva iniziato a altresì a CP_2
narrare episodi integranti maltrattamento per cui era stato avviato procedimento penale a carico della madre e del convivente in relazione al quale era in corso incidente probatorio avente ad oggetto l'ascolto della minore;
rilevato che chiedeva preliminarmente la adozione del provvedimento inaudita altera parte in ragione delle esigenze sottese alla necessità di tutelare la minore tanto più nello svolgimento delle indagini preliminari e dell'incidente probatorio in corso anche da possibili condizionamenti;
rilevato che nel procedimento si costituiva deducendo in primo luogo Controparte_1
l'inammissibilità del reclamo per violazione e/o erronea applicazione dell' art. 473 bis 24 c.p.c avverso il provvedimento in ragione della mancanza della adozione di decisione limitativa della potestà genitoriale ovvero modificativa della affidamento e collocazione o modalità di visita della
2 minore;
in secondo luogo chiedeva il rigetto nel merito non emergendo dalle relazioni dei servizi sociali alcuna inadeguatezza materna;
rilevato che il presente procedimento è stato instaurato, in primo grado il 2/2/2023 con la conseguenza che non soggiace al cd rito Cartabia per cui non può farsi applicazione degli artt. 473
bis.15, 473 bis.22 e 473 bis. 24 c.c.;
rilevato che in ragione delle ragioni di urgenza esposte dal reclamante appare opportuno adottare interventi indifferibili ed urgenti nell'interesse della minore in attesa della decisione nel merito del reclamo;
ritenuto, infatti, che dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso che il disagio di si è Persona_1
manifestato soprattutto dopo l'avvio della convivenza della con che ha CP_1 Controparte_2
comportato una ulteriore spostamento del domicilio della bambina, l'inserimento in un nuovo asilo e la modifica delle proprie abitudini di vita;
ritenuto che dalla relazione dei Servizi Sociali del gennaio u.s. e, in particolare, dalla valutazione psicologica della minore è apparso che l'evidente e forte disagio manifestato con pianti inconsolabili e “capricci” isterici possono farsi derivare dal cambiamento del contesto in generale nonché dalla preoccupazione e spavento manifestati dai genitori per le reazioni della bambina;
rilevato che in ragione di quanto emerso nonché tenuto conto del riscontro positivo del periodo in cui la minore è rimasta con il padre nel mese di novembre, del fatto che risulta che abbia trascorso con lui anche un periodo durante le vacanze di Natale, nonché in ragione del fatto che parte reclamata ha riferito, nell'atto di costituzione, di aver cessato la convivenza con il che CP_2
costituisce un nuovo evento modificativo della quotidianità della minore, nonché in considerazione dell'imminente periodo pasquale e di festività appare opportuno che trascorra con il padre Per_1
un periodo di 15 giorni durante il quale i Servizi Sociali di Sanremo dovranno attivare una educativa domiciliare quotidiana;
ritenuto infine opportuno acquisire una relazione aggiornata sia sull'andamento del periodo di incontro padre figlia sia sulla effettiva cessazione della convivenza della con il compagno CP_1
3 e l'accertamento dell'attuale domicilio della donna, invitando i Servizi Sociali CP_2
piemontesi a favorire ed indirizzare la donna a scelte di sistemazione abitativa stabile ed adeguata alle esigenze della minore ed all'avvio di un percorso di inserimento nel mondo del lavoro;
ritenuto infine di dover invitare il PM a trasmettere a questa Corte gli esiti del procedimento penale e dell'incidente probatorio ove non coperti da segreto istruttorio;
P.Q.M.
dispone che possa vedere e tenere la figlia minore con sé presso la Parte_1 Persona_1
propria residenza in Sanremo durante il periodo pasquale per la durata di 15 giorni, con efficacia immediata;
dispone che i Servizi Sociali di Sanremo attivino in tale periodo un servizio di educativa domiciliare quotidiana presso il padre riferendo alla Corte sull'esito degli stessi;
dispone che i Servizi Sociali piemontesi accertino dove viva attualmente se Controparte_1
abbia cessato la convivenza con favorendo ed indirizzando la scelta di Controparte_2
sistemazione abitativa idonea, stabile ed adeguata nell'interesse della minore, proseguano, al rientro della minore presso il domicilio materno, il servizio di educativa domiciliare e verifichino la regolare frequentazione della scuola materna da parte della minore;
favoriscano altresì la prosecuzione del sostegno alla genitorialità della madre e gli altri progetti attivati;
invita il PM di Alessandria di riferire a questa Corte gli esiti del procedimento penale n.5255/24
R.G.N.R. e dell'incidente probatorio, ove non coperti da segreto istruttorio, entro il 12/5/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle Parti, al P.M. presso il Tribunale di Alessandria titolare del procedimento n.5255/24 R.G.N.R., ai Servizi Sociali di
Sanremo e al Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Comuni , Controparte_3
Genova, 17 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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