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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/12/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1006/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. AN AT
e
NA D'ZI (C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
AN AT
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate e precisate con le note depositate in data 29.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/10/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Magliano De' Marsi (AQ) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole, pur rilevando che “nonostante
l'espressione usata “i coniugi cedono”, il trasferimento immobiliare sembra avere solo effetti obbligatori, dato che è previsto un successivo atto notarile;
sarebbe, pertanto, opportuno sostituire le parole “i coniugi cedono” con “i coniugi si impegnano a cedere”.
Con la nota successivamente depositata in data 29.10.2025, le parti si sono omologate al rilievo del P.M.
Conseguentemente le condizioni proposte risultano adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tenuto anche conto della maggiore età dei figli nati dal matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Magliano De' Marsi (AQ) alla serie A, Parte 2, atto n. 35, anno 1993), contratto tra (C.F: Parte_1
) e NA D'ZI, (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
in data 02/10/1993;
PRENDENDO ATTO degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come specificati con la nota deposita in data 29.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1006/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. AN AT
e
NA D'ZI (C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
AN AT
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate e precisate con le note depositate in data 29.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/10/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Magliano De' Marsi (AQ) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole, pur rilevando che “nonostante
l'espressione usata “i coniugi cedono”, il trasferimento immobiliare sembra avere solo effetti obbligatori, dato che è previsto un successivo atto notarile;
sarebbe, pertanto, opportuno sostituire le parole “i coniugi cedono” con “i coniugi si impegnano a cedere”.
Con la nota successivamente depositata in data 29.10.2025, le parti si sono omologate al rilievo del P.M.
Conseguentemente le condizioni proposte risultano adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tenuto anche conto della maggiore età dei figli nati dal matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Magliano De' Marsi (AQ) alla serie A, Parte 2, atto n. 35, anno 1993), contratto tra (C.F: Parte_1
) e NA D'ZI, (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
in data 02/10/1993;
PRENDENDO ATTO degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come specificati con la nota deposita in data 29.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti