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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1439/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PIER GIUSEPPE GUERRA del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Corso Porta Nuova n. 70, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LUIGI ANNUNZIATA del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Viale A. Oriani n. 10, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
Voglia il Tribunale, rigettata ogni domanda ed eccezione proposta da parte avversa: contrariis reiectis
Nel merito e in via principale: previo accertamento della sussistenza di un contratto di mandato tra le parti avente ad oggetto la costruzione e la vendita di n. 6 unità immobiliari del complesso “Residenza
Trieste” di Cappella Maggiore (TV), mediante la corresponsione a dell'importo di € CP_1
612.000,00 da parte di , accertare l'inadempimento di per la mancata Parte_1 CP_1
restituzione a dei profitti derivanti dalla vendita delle predette n. 6 unità immobiliari, Parte_1 oltre che l'inadempimento per la violazione dell'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 1713 c.c. e della comunicazione dell'eseguito mandato ai sensi dell'art. 1712 c.c., e per l'effetto: - condannare
[...]
al risarcimento del danno in favore di , quantificato in € 323.919,62, ovvero CP_1 Parte_1 in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito della causa o che sarà determinata secondo equità, ovvero in via subordinata del minor importo riconosciuto dal convenuto pari a €
61.040,00, somme che in ogni caso si chiede che vengano maggiorate con gli interessi previsti ex art. 1714 c.c. dalla data dell'incasso da parte di e sino al loro effettivo pagamento;
- CP_1
condannare al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di per CP_1 Parte_1 la violazione dell'obbligo di rendicontazione ex art. 1713 c.c. e della comunicazione dell'eseguito mandato ex art. 1712 c.c. per cui quantificazione ci si rimette all'equità del Giudicante, oltre ad eventuali interessi e svalutazione di legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere insussistente la fattispecie di contratto di mandato di cui alla domanda principale, si chiede che venga accertata e dichiarata l'esistenza tra le parti di un contratto di mutuo e/o prestito e/o finanziamento, come dichiarato dai legali del Sig. con missiva pec del 14.06.2018 (doc. 12), per l'importo di CP_1
€ 612.000,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore che risulterà all'esito di causa o che sarà determinata secondo equità, e venga accertato e dichiarato l'inadempimento di CP_1 consistente nella mancata restituzione della differenza ad oggi non pagata all'attore, determinata in €
269.519,62 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria o che sarà determinata secondo equità, oltre svalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1815 c.c. dalla data di dazione delle somme alla data di effettivo pagamento a . Parte_1
pagina 2 di 7 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA come per legge.
Salvis iuribus.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli d prova, formulati con la memoria ex art. 183, comma IV, n. 2 c.p.c.
Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
Piaccia all'II.mo Giudice adito: rigettare tutte le domande formulate ALattore poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. instaurava il presente giudizio nei confronti del cognato (con il Parte_1 CP_1
quale, proprio in ragione di tale rapporto, precisava di aver già in passato concluso alcuni affari) lamentando l'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte con il contratto di mandato senza rappresentanza, fondato su patto fiduciario, che allegava essere stato verbalmente concluso fra le parti;
contratto avente ad oggetto la costruzione e la vendita di n. 6 unità immobiliari di cui al complesso “Residenza Trieste” in Comune di Cappella Maggiore (TV).
Esponeva l'attore di aver, in forza di tale accordo, finanziato l'operazione mediante il versamento a favore del della complessiva somma di €612.000,00, erogata in diverse tranches tramite CP_1
dazione in contanti;
importo utilizzato dal convenuto per la realizzazione del compendio immobiliare.
Lamentava quindi lo che il convenuto non avesse fornito alcuna rendicontazione del proprio Pt_1
operato e che avesse assolto soltanto parzialmente all'obbligo restitutorio pattuito, avendo restituito all'attore la sola somma di €342.480,38 a fronte di un importo complessivo di €666.400,00 più Iva incassato dalla vendita (e dunque un totale di €693.056,00 Iva inclusa). domandava dunque che il convenuto venisse condannato alla restituzione della somma Parte_1 di €323.919,62 – pari alla differenza tra quanto complessivamente incassato e quanto già restituito - o della diversa somma maggiore o minore risultante all'esito della causa, oltre al pagamento degli interessi ex art. 1714 c.c. e, altresì, al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della violazione dell'obbligo di rendicontazione ex art. 1713 c.c.
Solo in via subordinata chiedeva che la dazione dell'importo di €612.000,00 venisse qualificata come mutuo e/o finanziamento e quindi che il venisse condannato al pagamento della somma di CP_1
€269.519,62 – pari alla differenza tra quanto allegatamente conferito e quanto già ricevuto - o di quella pagina 3 di 7 diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'istruttoria o determinata secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1815 c.c..
2. Si costituiva in giudizio il quale, riconoscendo di aver ricevuto dallo la somma CP_1 Pt_1 di €500.000,00 – non dunque quella di €612.000,00 – per la realizzazione del complesso immobiliare sito in Cappella Maggiore (TV), contestava la fondatezza della domanda attorea e, assumendo di aver legittimamente trattenuto dal ricavato della vendita il proprio compenso di imprenditore edile, concludeva per il rigetto della stessa.
3. Assegnati i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prove testimoniali.
4.Viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
5. La domanda attorea deve trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà di seguito.
6. Risulta pacifico in fatto:
- che e conclusero un accordo finalizzato alla realizzazione di un Parte_1 CP_1
compendio immobiliare sito in Cappella Maggiore (Treviso);
- che lo , nell'ambito della detta operazione immobiliare, assunse il ruolo di finanziatore, Pt_1
essendo oltretutto incontestato che non volesse apparire nell'affare, come del resto da lui stesso ammesso (v. pag. 2 atto di citazione);
- che il si impegnò invece alla costruzione del compendio;
CP_1
- che a tal fine lo stesso divenne acquirente del terreno (v. doc. 2 att.) e costruì le unità CP_1
abitative per il tramite della propria SA edile;
- che il compendio venne poi venduto per un complessivo importo di €666.400 oltre Iva (v. docc.
3-8 att);
- che entrambe le parti parteciparono attivamente alle operazioni di vendita.
7. Deve tuttavia osservarsi come le parti non abbiano invece univocamente ricostruito in che termini dovessero essere poi regolati economicamente i loro rapporti: se, cioè, il fosse mero CP_1
esecutore di un'iniziativa imprenditoriale dell'attore, come sostenuto da questi – ed in tal caso come dovesse essere liquidato il compenso al (compenso che lo ha riconosciuto dovuto – v: CP_1 Pt_1
pag. 6 citazione, ma non ha poi considerato nella ricostruzione dei termini economici della domanda) –
o se, invece, l'operazione ponesse le parti su un piano di collaborazione paritaria, come parrebbe invece sostenere il convenuto, sia pur non in termini lineari. Il infatti, da un lato sembra invocare CP_1
un rapporto paritario, ma, d'altro lato, al fine di rintuzzare le pretese economiche dello , assume di Pt_1
pagina 4 di 7 aver legittimamente trattenuto le somme oggetto di domanda quale compenso per l'attività prestata, quantificando autonomamente l'importo pretesamente dovuto in ragione del tempo trascorso, con computo su base annua che appare del tutto disancorato dalle attività effettivamente prestate per la realizzazione delle unità immobiliari e dai costi a tal fine sostenuti.
8. Costi dei quali il convenuto non ha peraltro fornito alcun riscontro probatorio.
Ed invero, soltanto l'attore ha prodotto in giudizio documenti contabili riferibili alla realizzazione del compendio oggetto dell'accordo (v: doc. 30 att.), documenti dai quali si evince che almeno parte dei materiali fu fornita ALSA , ossia da società che lo riconduce a sé (senza che CP_2 Pt_1
peraltro siano state tempestivamente allegate le modalità di gestione economica di tali rapporti).
9. Nel quadro delineato, in assenza di più chiari indicatori offerti dalle parti, possono trarsi elementi utili ai fini della qualificazione del rapporto dagli esiti delle prove testimoniali assunte, sebbene la maggior parte delle dichiarazioni dei testi escussi risulti essere stata resa de relato ex parte.
9.1 In particolare, può essere valorizzata la deposizione del teste , agente immobiliare Testimone_1 che aveva ricevuto dal l'incarico per la vendita di alcune unità abitative e che risulta aver CP_1
avuto direttamente modo di vedere le modalità di gestione dell'affare ad opera delle parti qui in causa.
9.2 Ha invero riferito il teste di aver intrattenuto rapporti lavorativi con il “perché Tes_1 CP_1 ha costruito una palazzina a Cappella Maggiore diversi anni fa” e, in tale contesto, di aver avuto contatti, seppur con meno frequenza, anche con lo “perché ad un certo punto lo si è Pt_1 Pt_1
presentato insieme a con una procura alla vendita e ha trattato la vendita di alcuni CP_1 appartamenti che facevano parte del fabbricato costruito dal ”. CP_1
9.3 Ha inoltre precisato il teste che “vi era interesse da parte di entrambi per la vendita degli Tes_1 immobili” e che, per quanto da lui stesso osservato, in riferimento alla gestione della fase di vendita, “i rapporti fra le parti … erano paritari”.
9.4 Da tali dichiarazioni si può dunque evincere che le parti avessero congegnato l'operazione in termini paritari (con suddivisione a metà dell'utile tratto ALoperazione e, parimenti, degli eventuali rischi), conclusione che risulta del resto coerente con il legame familiare in essere fra le parti – essendo cognati – nonché con il rapporto di fiducia sussistente all'epoca dei fatti (riscontrato anche dalla deposizione del teste che riferendosi ad un colloquio avuto con lo , ha Testimone_2 Pt_1
dichiarato : Io gli manifestai le mie perplessità, chiedendogli se si fidasse e lui mi rispose che si trattava di suo cognato e si fidava).
pagina 5 di 7 9.5. Conforta ulteriormente tale conclusione l'interesse mostrato dallo stesso alla vendita CP_1
degli immobili, interesse che non troverebbe giustificazione ove egli avesse operato come mero esecutore.
10. Delineato nei termini anzidetti il rapporto fra le parti, deve ora procedersi alla ricostruzione delle poste economiche, ai fini della statuizione sulle domande di causa.
11. Va premesso che era innanzitutto onere dell'attore fornire la prova dell'avvenuta dazione delle somme di denaro che lo stesso afferma di aver consegnato al e che pone come parametro CP_1 nella quantificazione dell'obbligo restitutorio.
11.1. Onere probatorio non assolto, non avendo fornito alcuna prova diretta del versamento delle somme indicate, della cui ricezione nemmeno è stata data quietanza.
11.2. Ciò nonostante, va rilevato come il convenuto abbia riconosciuto di aver ricevuto dallo CP_1
, in riferimento all'operazione di che trattasi, la somma di €500.000,00. Pt_1
11.3 Ai fini della ricostruzione contabile che ci occupa deve dunque aversi riguardo unicamente a tale somma.
11.4 Somma che, pur in mancanza di rendicontazione, può presumersi essere stata impiegata per la realizzazione del compendio, ove si consideri che risulta documentalmente che il solo terreno venne acquistato per un prezzo di €207.360,00 (v: doc. 2 att), che con il restante importo vennero realizzate n.
6 unità immobiliari e che alcune di esse - alla luce di quanto allegato in giudizio e confermato dalla deposizione del teste – furono alienate ad un prezzo più basso di quello originario di listino;
Tes_1
circostanza da cui si ricava che il margine di guadagno, a fronte dei costi sostenuti, si fosse assottigliato.
11.5 Né per contro il ha dimostrato di aver fatto fronte a maggiori esborsi, tantomeno per CP_1
l'importo indicato di €60.000,00; maggiori esborsi nemmeno allegati dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta.
12. Avuto dunque riguardo ad un costo di realizzazione degli immobili pari ad €500.000,00 e tenuto conto che dalla vendita dei cespiti risulta essere stato ricavato un importo complessivo di €666.400,00 al netto dell'Iva, il guadagno complessivo da suddividere fra le parti in causa deve essere quantificato in €166.400.00, ossia in €83.200,00 per ciascuna delle parti.
12.1 All'attore spetterà dunque la restituzione dell'intero capitale che vi è prova essere stato conferito – appunto €500.000 – oltre alla quota parte di guadagno come sopra indicata e così per €583.200,00.
pagina 6 di 7 12.2
Considerato che
risulta pacifico e documentato che il ha restituito all'attore l'importo di CP_1
€342.480,38 (v: doc. 11 att.) ne consegue che questi deve versare all'attore l'ulteriore importo di
€240.719,62.
13. In parziale accoglimento della domanda attorea il convenuto va pertanto CP_1 condannato al pagamento, a favore dell'attore, della detta complessiva somma di €240.719,62, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
14. Si consideri, ad ogni buon conto, che anche diversamente opinando e qualificando il rapporto tra le parti in termini di mutuo – come prospettato in via subordinata da entrambe le parti - si perverrebbe a non inferiore risultato, atteso che, a mente dell'art. 1815 c.c., il convenuto sarebbe chiamato a restituire l'importo capitale ricevuto maggiorato degli interessi legali dalla data di ricezione delle somme al saldo effettivo.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono quindi essere poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa
ON
Il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_1 Parte_1
€240.719,62, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
ON
Il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore spese CP_1 Parte_1 che liquida in €20.000,00 per compenso ed in €1.241,00 per anticipazioni, oltre al 15% spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Verona, 5/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1439/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PIER GIUSEPPE GUERRA del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Corso Porta Nuova n. 70, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LUIGI ANNUNZIATA del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Viale A. Oriani n. 10, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
Voglia il Tribunale, rigettata ogni domanda ed eccezione proposta da parte avversa: contrariis reiectis
Nel merito e in via principale: previo accertamento della sussistenza di un contratto di mandato tra le parti avente ad oggetto la costruzione e la vendita di n. 6 unità immobiliari del complesso “Residenza
Trieste” di Cappella Maggiore (TV), mediante la corresponsione a dell'importo di € CP_1
612.000,00 da parte di , accertare l'inadempimento di per la mancata Parte_1 CP_1
restituzione a dei profitti derivanti dalla vendita delle predette n. 6 unità immobiliari, Parte_1 oltre che l'inadempimento per la violazione dell'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 1713 c.c. e della comunicazione dell'eseguito mandato ai sensi dell'art. 1712 c.c., e per l'effetto: - condannare
[...]
al risarcimento del danno in favore di , quantificato in € 323.919,62, ovvero CP_1 Parte_1 in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito della causa o che sarà determinata secondo equità, ovvero in via subordinata del minor importo riconosciuto dal convenuto pari a €
61.040,00, somme che in ogni caso si chiede che vengano maggiorate con gli interessi previsti ex art. 1714 c.c. dalla data dell'incasso da parte di e sino al loro effettivo pagamento;
- CP_1
condannare al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di per CP_1 Parte_1 la violazione dell'obbligo di rendicontazione ex art. 1713 c.c. e della comunicazione dell'eseguito mandato ex art. 1712 c.c. per cui quantificazione ci si rimette all'equità del Giudicante, oltre ad eventuali interessi e svalutazione di legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere insussistente la fattispecie di contratto di mandato di cui alla domanda principale, si chiede che venga accertata e dichiarata l'esistenza tra le parti di un contratto di mutuo e/o prestito e/o finanziamento, come dichiarato dai legali del Sig. con missiva pec del 14.06.2018 (doc. 12), per l'importo di CP_1
€ 612.000,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore che risulterà all'esito di causa o che sarà determinata secondo equità, e venga accertato e dichiarato l'inadempimento di CP_1 consistente nella mancata restituzione della differenza ad oggi non pagata all'attore, determinata in €
269.519,62 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria o che sarà determinata secondo equità, oltre svalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1815 c.c. dalla data di dazione delle somme alla data di effettivo pagamento a . Parte_1
pagina 2 di 7 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA come per legge.
Salvis iuribus.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli d prova, formulati con la memoria ex art. 183, comma IV, n. 2 c.p.c.
Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
Piaccia all'II.mo Giudice adito: rigettare tutte le domande formulate ALattore poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. instaurava il presente giudizio nei confronti del cognato (con il Parte_1 CP_1
quale, proprio in ragione di tale rapporto, precisava di aver già in passato concluso alcuni affari) lamentando l'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte con il contratto di mandato senza rappresentanza, fondato su patto fiduciario, che allegava essere stato verbalmente concluso fra le parti;
contratto avente ad oggetto la costruzione e la vendita di n. 6 unità immobiliari di cui al complesso “Residenza Trieste” in Comune di Cappella Maggiore (TV).
Esponeva l'attore di aver, in forza di tale accordo, finanziato l'operazione mediante il versamento a favore del della complessiva somma di €612.000,00, erogata in diverse tranches tramite CP_1
dazione in contanti;
importo utilizzato dal convenuto per la realizzazione del compendio immobiliare.
Lamentava quindi lo che il convenuto non avesse fornito alcuna rendicontazione del proprio Pt_1
operato e che avesse assolto soltanto parzialmente all'obbligo restitutorio pattuito, avendo restituito all'attore la sola somma di €342.480,38 a fronte di un importo complessivo di €666.400,00 più Iva incassato dalla vendita (e dunque un totale di €693.056,00 Iva inclusa). domandava dunque che il convenuto venisse condannato alla restituzione della somma Parte_1 di €323.919,62 – pari alla differenza tra quanto complessivamente incassato e quanto già restituito - o della diversa somma maggiore o minore risultante all'esito della causa, oltre al pagamento degli interessi ex art. 1714 c.c. e, altresì, al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della violazione dell'obbligo di rendicontazione ex art. 1713 c.c.
Solo in via subordinata chiedeva che la dazione dell'importo di €612.000,00 venisse qualificata come mutuo e/o finanziamento e quindi che il venisse condannato al pagamento della somma di CP_1
€269.519,62 – pari alla differenza tra quanto allegatamente conferito e quanto già ricevuto - o di quella pagina 3 di 7 diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'istruttoria o determinata secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1815 c.c..
2. Si costituiva in giudizio il quale, riconoscendo di aver ricevuto dallo la somma CP_1 Pt_1 di €500.000,00 – non dunque quella di €612.000,00 – per la realizzazione del complesso immobiliare sito in Cappella Maggiore (TV), contestava la fondatezza della domanda attorea e, assumendo di aver legittimamente trattenuto dal ricavato della vendita il proprio compenso di imprenditore edile, concludeva per il rigetto della stessa.
3. Assegnati i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prove testimoniali.
4.Viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
5. La domanda attorea deve trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà di seguito.
6. Risulta pacifico in fatto:
- che e conclusero un accordo finalizzato alla realizzazione di un Parte_1 CP_1
compendio immobiliare sito in Cappella Maggiore (Treviso);
- che lo , nell'ambito della detta operazione immobiliare, assunse il ruolo di finanziatore, Pt_1
essendo oltretutto incontestato che non volesse apparire nell'affare, come del resto da lui stesso ammesso (v. pag. 2 atto di citazione);
- che il si impegnò invece alla costruzione del compendio;
CP_1
- che a tal fine lo stesso divenne acquirente del terreno (v. doc. 2 att.) e costruì le unità CP_1
abitative per il tramite della propria SA edile;
- che il compendio venne poi venduto per un complessivo importo di €666.400 oltre Iva (v. docc.
3-8 att);
- che entrambe le parti parteciparono attivamente alle operazioni di vendita.
7. Deve tuttavia osservarsi come le parti non abbiano invece univocamente ricostruito in che termini dovessero essere poi regolati economicamente i loro rapporti: se, cioè, il fosse mero CP_1
esecutore di un'iniziativa imprenditoriale dell'attore, come sostenuto da questi – ed in tal caso come dovesse essere liquidato il compenso al (compenso che lo ha riconosciuto dovuto – v: CP_1 Pt_1
pag. 6 citazione, ma non ha poi considerato nella ricostruzione dei termini economici della domanda) –
o se, invece, l'operazione ponesse le parti su un piano di collaborazione paritaria, come parrebbe invece sostenere il convenuto, sia pur non in termini lineari. Il infatti, da un lato sembra invocare CP_1
un rapporto paritario, ma, d'altro lato, al fine di rintuzzare le pretese economiche dello , assume di Pt_1
pagina 4 di 7 aver legittimamente trattenuto le somme oggetto di domanda quale compenso per l'attività prestata, quantificando autonomamente l'importo pretesamente dovuto in ragione del tempo trascorso, con computo su base annua che appare del tutto disancorato dalle attività effettivamente prestate per la realizzazione delle unità immobiliari e dai costi a tal fine sostenuti.
8. Costi dei quali il convenuto non ha peraltro fornito alcun riscontro probatorio.
Ed invero, soltanto l'attore ha prodotto in giudizio documenti contabili riferibili alla realizzazione del compendio oggetto dell'accordo (v: doc. 30 att.), documenti dai quali si evince che almeno parte dei materiali fu fornita ALSA , ossia da società che lo riconduce a sé (senza che CP_2 Pt_1
peraltro siano state tempestivamente allegate le modalità di gestione economica di tali rapporti).
9. Nel quadro delineato, in assenza di più chiari indicatori offerti dalle parti, possono trarsi elementi utili ai fini della qualificazione del rapporto dagli esiti delle prove testimoniali assunte, sebbene la maggior parte delle dichiarazioni dei testi escussi risulti essere stata resa de relato ex parte.
9.1 In particolare, può essere valorizzata la deposizione del teste , agente immobiliare Testimone_1 che aveva ricevuto dal l'incarico per la vendita di alcune unità abitative e che risulta aver CP_1
avuto direttamente modo di vedere le modalità di gestione dell'affare ad opera delle parti qui in causa.
9.2 Ha invero riferito il teste di aver intrattenuto rapporti lavorativi con il “perché Tes_1 CP_1 ha costruito una palazzina a Cappella Maggiore diversi anni fa” e, in tale contesto, di aver avuto contatti, seppur con meno frequenza, anche con lo “perché ad un certo punto lo si è Pt_1 Pt_1
presentato insieme a con una procura alla vendita e ha trattato la vendita di alcuni CP_1 appartamenti che facevano parte del fabbricato costruito dal ”. CP_1
9.3 Ha inoltre precisato il teste che “vi era interesse da parte di entrambi per la vendita degli Tes_1 immobili” e che, per quanto da lui stesso osservato, in riferimento alla gestione della fase di vendita, “i rapporti fra le parti … erano paritari”.
9.4 Da tali dichiarazioni si può dunque evincere che le parti avessero congegnato l'operazione in termini paritari (con suddivisione a metà dell'utile tratto ALoperazione e, parimenti, degli eventuali rischi), conclusione che risulta del resto coerente con il legame familiare in essere fra le parti – essendo cognati – nonché con il rapporto di fiducia sussistente all'epoca dei fatti (riscontrato anche dalla deposizione del teste che riferendosi ad un colloquio avuto con lo , ha Testimone_2 Pt_1
dichiarato : Io gli manifestai le mie perplessità, chiedendogli se si fidasse e lui mi rispose che si trattava di suo cognato e si fidava).
pagina 5 di 7 9.5. Conforta ulteriormente tale conclusione l'interesse mostrato dallo stesso alla vendita CP_1
degli immobili, interesse che non troverebbe giustificazione ove egli avesse operato come mero esecutore.
10. Delineato nei termini anzidetti il rapporto fra le parti, deve ora procedersi alla ricostruzione delle poste economiche, ai fini della statuizione sulle domande di causa.
11. Va premesso che era innanzitutto onere dell'attore fornire la prova dell'avvenuta dazione delle somme di denaro che lo stesso afferma di aver consegnato al e che pone come parametro CP_1 nella quantificazione dell'obbligo restitutorio.
11.1. Onere probatorio non assolto, non avendo fornito alcuna prova diretta del versamento delle somme indicate, della cui ricezione nemmeno è stata data quietanza.
11.2. Ciò nonostante, va rilevato come il convenuto abbia riconosciuto di aver ricevuto dallo CP_1
, in riferimento all'operazione di che trattasi, la somma di €500.000,00. Pt_1
11.3 Ai fini della ricostruzione contabile che ci occupa deve dunque aversi riguardo unicamente a tale somma.
11.4 Somma che, pur in mancanza di rendicontazione, può presumersi essere stata impiegata per la realizzazione del compendio, ove si consideri che risulta documentalmente che il solo terreno venne acquistato per un prezzo di €207.360,00 (v: doc. 2 att), che con il restante importo vennero realizzate n.
6 unità immobiliari e che alcune di esse - alla luce di quanto allegato in giudizio e confermato dalla deposizione del teste – furono alienate ad un prezzo più basso di quello originario di listino;
Tes_1
circostanza da cui si ricava che il margine di guadagno, a fronte dei costi sostenuti, si fosse assottigliato.
11.5 Né per contro il ha dimostrato di aver fatto fronte a maggiori esborsi, tantomeno per CP_1
l'importo indicato di €60.000,00; maggiori esborsi nemmeno allegati dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta.
12. Avuto dunque riguardo ad un costo di realizzazione degli immobili pari ad €500.000,00 e tenuto conto che dalla vendita dei cespiti risulta essere stato ricavato un importo complessivo di €666.400,00 al netto dell'Iva, il guadagno complessivo da suddividere fra le parti in causa deve essere quantificato in €166.400.00, ossia in €83.200,00 per ciascuna delle parti.
12.1 All'attore spetterà dunque la restituzione dell'intero capitale che vi è prova essere stato conferito – appunto €500.000 – oltre alla quota parte di guadagno come sopra indicata e così per €583.200,00.
pagina 6 di 7 12.2
Considerato che
risulta pacifico e documentato che il ha restituito all'attore l'importo di CP_1
€342.480,38 (v: doc. 11 att.) ne consegue che questi deve versare all'attore l'ulteriore importo di
€240.719,62.
13. In parziale accoglimento della domanda attorea il convenuto va pertanto CP_1 condannato al pagamento, a favore dell'attore, della detta complessiva somma di €240.719,62, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
14. Si consideri, ad ogni buon conto, che anche diversamente opinando e qualificando il rapporto tra le parti in termini di mutuo – come prospettato in via subordinata da entrambe le parti - si perverrebbe a non inferiore risultato, atteso che, a mente dell'art. 1815 c.c., il convenuto sarebbe chiamato a restituire l'importo capitale ricevuto maggiorato degli interessi legali dalla data di ricezione delle somme al saldo effettivo.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono quindi essere poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa
ON
Il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_1 Parte_1
€240.719,62, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
ON
Il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore spese CP_1 Parte_1 che liquida in €20.000,00 per compenso ed in €1.241,00 per anticipazioni, oltre al 15% spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Verona, 5/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
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