Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02397/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01624/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2024, proposto da
LL NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni BR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piove di Sacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Neri, Alessandro Foglia, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Neri in Padova, Galleria Duomo n. 5;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Comune di Piove di Sacco (PD) il 24 ottobre 2024, con notifica perfezionatasi, ai sensi e dell''art. 140 c.p.c., il 10 novembre successivo, con cui si ordinava di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere ivi indicate, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piove di Sacco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori BR e Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità dell’ordinanza n. 195 del 18 ottobre 2024, con cui il Comune di Piove di Sacco ha ingiunto alla ricorrente la demolizione della recinzione dalla stessa realizzata, in assenza di titolo abilitativo (SCIA), per delimitare sul lato strada l’area di sua proprietà sita in Via Madonna di Lourdes n. 14.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il Comune ha accertato che la Sig.ra NI ha proceduto all’integrale abbattimento e alla demolizione della recinzione, in buona parte di altezza inferiore a 1 m, che delimitava i terreni di sua proprietà ed ha edificato, in luogo di quest’ultima, una nuova e diversa struttura di altezza pari a 2,10 m, con 22 pali in acciaio zincato, infissi al suolo attraverso opere murarie (zoccolo di cemento armato) con gettata di calcestruzzo e copertura di terreno.
Il provvedimento ripristinatorio è stato motivato dal Comune con riferimento alla violazione dell’art. 68, commi 9 e 11, del REC.
I rilievi del Comune sono corretti in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che la recinzione, realizzata (pacificamente) in zona agricola, reca un’altezza di 2,10 m e risulta collocata ad una distanza dal ciglio della strada che oscilla tra 1,00 m e 0,6 m, in contrasto con quanto prescrive l’art. 68, comma 9 del Regolamento Edilizio Comunale di Piove di Sacco che, per le recinzioni di altezza superiore al metro di altezza, prescrive una distanza non inferiore a 3 m dal ciglio della strada.
Ad essere violato è anche il comma 11 del citato art. 68 del Regolamento Edilizio Comunale, il quale stabilisce che “nell’intero territorio comunale fuori e dentro i centri abitati, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un’area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia uguale al doppio della distanza minima della recinzione della sede carrabile, con un minimo di ml. 3,00”.
Orbene, dal momento che la nuova recinzione realizzata dalla ricorrente si trova in una curva a gomito, alla stregua della predetta disposizione regolamentare il manufatto avrebbe dovuto essere arretrato in corrispondenza dell’angolo di curvatura al fine di garantire l’area di “visibilità”, richiesta a tutela della sicurezza stradale.
Le previsioni regolamentari disattese dalla ricorrente riproducono sostanzialmente il contenuto degli artt. 26, comma 8, e 27 del D.P.R. n. 495/1992 (c.d. Regolamento di Attuazione del Codice della Strada). Tali norme disciplinano le distanze minime e le fasce di rispetto per le recinzioni collocate lungo le strade di tipo “F” (strade vicinali) e trovano applicazione al caso di specie dal momento che Via Madonna di Lourdes è stata formalmente classificata come “strada vicinale” dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23 giugno 1989, qualifica già attribuita in precedenza, quando la strada era denominata Via Sampieri, dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 7 maggio 1965.
La recinzione realizzata dalla Sig.ra NI risulta dunque abusiva perché realizzata in violazione delle predette disposizioni del REC e del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
L’assunto della ricorrente secondo cui la recinzione de qua rientrerebbe nel regime di edilizia libera (costituendo un intervento di manutenzione ordinaria della preesistente recinzione, che a suo dire sarebbe stata realizzata ante 1967) è infondato e, comunque, non può condurre all’annullamento del provvedimento impugnato.
L’assunto è infondato poiché, a prescindere dall’epoca di realizzazione dell’originaria recinzione, il carattere innovativo (e non meramente manutentivo) dell’intervento posto in essere dalla Sig.ra NI emerge dal raffronto fra lo stato dei luoghi nel 2011 (doc. 4: immagine di Google Maps) e quello del 2022 (doc. 8) che è stato oggetto di accertamento con il verbale di sopralluogo del 15 luglio 2023. Invero, in luogo di pali di sostegno infissi nel terreno di altezza in buona parte inferiore a 1 m, sono stati posizionati a intervalli inferiori rispetto ai precedenti e su nuovi zoccoli in cemento armato, sostegni metallici di altezza pari a 2,10 m (quelli della recinzione originaria avevano altezza 0,70 m), in un numero maggiore.
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui si intenda realizzare una recinzione composita, costituita da uno zoccolo in cemento armato nella parte inferiore e da una rete metallica nella parte superiore (c.d. recinzione classica) infissa al suolo, il titolo abilitativo da presentare al Comune è rappresentato dalla S.C.I.A. ex art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 2 agosto 2022, n. 5234 e la giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408; T.A.R. Lazio, Roma, 22 aprile 2023, n, 7878; T.A.R. Lombardia, Brescia, 7 dicembre 2020, n. 865, relativa alla posa di una recinzione con pali e rete metallica infissi al suolo con plinti di calcestruzzo con lunghezza pari a 2,10 m e altezza 2,0 m, cioè un manufatto sostanzialmente analogo a quello realizzato dalla ricorrente).
In ogni caso, anche a ritenere che le opere edilizie realizzate dalla ricorrente rientrassero nella cd. edilizia libera, l’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 sull’attività edilizia libera fa espressamente “salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia” e, sulla scorta di tale previsione normativa, la giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 luglio 2023, n. 6690; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2023, n. 1503) afferma che l’attività edilizia libera non può svolgersi in modo incondizionato ma deve comunque sottostare alle specifiche disposizioni edilizie ed urbanistiche che di volta in volta vengono in rilievo, sicchè l’intervento posto in essere dalla ricorrente, anche laddove lo si dovesse qualificare come attività edilizia libera (ma non lo è, per le ragioni sopra esposte), risulterebbe comunque abusivo, in quanto contrastante con le previsioni in tema di distanze poste dall’art. 68, commi 9 e 11 del Regolamento Edilizio Comunale e con le corrispondenti disposizioni del c.d. Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (artt. 26, comma 8, e 27 del D.P.R. n. 495/1992).
Quanto, infine, al lasso di tempo intercorso tra le opere realizzate senza titolo abilitativo e l’accertamento dell’abuso, si esclude che il decorso del tempo possa avere un qualche rilievo in materia di sanzioni edilizie. Sul punto, occorre richiamare i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017: “Nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. […] Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'ordine di ripristino”.
Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno, infatti, carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto, il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo all’esercizio del potere. In altri termini: l’Autorità non emana un atto “a distanza di tempo”, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente.
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GR FL, Presidente
Marco RI, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | GR FL |
IL SEGRETARIO