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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. avv. Filomena Simone pronuncia ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 1374 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e proposto
D A
, (p.i.: Parte_1
), in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Bella P.IVA_1
(PZ), presso e nello studio dell'avv. Agostino Parisi del Foro di Potenza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- R I C O R R E N T E -
C O N T R O
(p.i.: ) Parte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t.,;
- R E S I S T E N T E C O N T U M A C E -
- L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E –
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc) le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con ricorso ex art. 281 decies cpc,
[...]
ha dedotto che: a) nella Parte_1 Parte_2 qualità di cessionaria di ramo di azienda cedutole da propria consorziata, e CP_1 accollataria dei relativi debiti, ha omesso di pagargli €. 12.415,00, di cui €. 5.815,00 per contributi consortili per l'anno 2021 ed €. 6.600,00 per contributi consortili per l'anno
2022; b) nonostante i reiterati solleciti, non ha ancora onorato il proprio Parte_2 debito. Ha chiesto, pertanto, la condanna della resistente al pagamento della somma su indicata, con vittoria di spese e competenze di causa.
è rimasta contumace, nonostante abbia ricevuto la notificazione del Parte_2 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante lettura del dispositivo e deposito telematico della sentenza.
II – Il ricorrente ha provato per tabulas le seguenti circostanze: Parte_1
a)la legittimazione passiva di versando in atti l'atto di cessione di ramo di Parte_2 azienda da a datato 28.02.2020 dal quale si evince che questa si CP_1 Parte_2 accolla i debiti verso dipendenti e fornitori determinati al 31.12.2019 (vedi art. 7, cpv.
3), la istanza del 12.02.2021 inviata da al Consorzio di subentro nella Parte_2 qualità di socio a il verbale del consiglio direttivo del Consorzio del CP_1
26.02.2021 che prevede detto subentro e lo stralcio del libro dei soci che riporta nell'elenco anche Parte_2
b) l'an debeatur, producendo il proprio Statuto che all'art. 6 lett. b) prevede espressamente l'obbligo dei soci di pagare i contributi previsti dallo stesso;
c) il quantum debeatur, depositando il verbale del Consiglio direttivo del 26.02.2021 dal quale si evincono gli scaglioni produttivi per il pagamento dei contributi, ossia, per quanto qui interessa, €. 8.000,00 per una produzione di caciocavallo che va da kg.
150.001 a kg. 200.000 ed €. 6.600,00 per una produzione che va da kg. 100.001 a kg.
150.000, il verbale del Consiglio di amministrazione del 17.02.2022 e i reports di prodotto certificato da quali si evincono i quantitativi di caciocavallo prodotto da
[...] CP_ nell'anno 2021 e da nel 2022; Parte_2
d) l'inadempimento di all'obbligo di pagare i contributi consortili dell'anno Parte_2
2021, in qualità di subentrante di e dell'anno 2022, versando in atti il verbale CP_1 del Consiglio di Amministrazione del 15.05.2023 del che ha deliberato la Parte_1 esclusione di a causa della sua morosità, applicando l'art. 8, punto b) dello Parte_2
Statuto Consortile.
Il resistente, per contro, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio al fine di contrastare l'avversa azione.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando lo scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con
Pag. 2 di 3 riconoscimento dei valori minimi in ragione della semplicità della questione affrontata e del tipo di rito prescelto, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA che Parte_1
, in persona del presidente p.t., è creditore di
[...] [...] in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_2 somma di €. 12.415,00 a titolo di contributi consortili relativi alle annualità 2021
e 2022;
2. Per l'effetto, CONDANNA Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
, in Parte_1 persona del presidente p.t., della somma di €. 12.425,00 a titolo di contributi consortili relativi alle annualità 2021 e 2022, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
3. CONDANNA in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...]
, in persona del Parte_1 presidente p.t., delle spese e competenze di lite che liquida nella somma di €. 264,00 per spese borsuali ed €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Foggia, lì 10.01.2025.
Il Giudice
Filomena Simone
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. avv. Filomena Simone pronuncia ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 1374 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e proposto
D A
, (p.i.: Parte_1
), in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Bella P.IVA_1
(PZ), presso e nello studio dell'avv. Agostino Parisi del Foro di Potenza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- R I C O R R E N T E -
C O N T R O
(p.i.: ) Parte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t.,;
- R E S I S T E N T E C O N T U M A C E -
- L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E –
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc) le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con ricorso ex art. 281 decies cpc,
[...]
ha dedotto che: a) nella Parte_1 Parte_2 qualità di cessionaria di ramo di azienda cedutole da propria consorziata, e CP_1 accollataria dei relativi debiti, ha omesso di pagargli €. 12.415,00, di cui €. 5.815,00 per contributi consortili per l'anno 2021 ed €. 6.600,00 per contributi consortili per l'anno
2022; b) nonostante i reiterati solleciti, non ha ancora onorato il proprio Parte_2 debito. Ha chiesto, pertanto, la condanna della resistente al pagamento della somma su indicata, con vittoria di spese e competenze di causa.
è rimasta contumace, nonostante abbia ricevuto la notificazione del Parte_2 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante lettura del dispositivo e deposito telematico della sentenza.
II – Il ricorrente ha provato per tabulas le seguenti circostanze: Parte_1
a)la legittimazione passiva di versando in atti l'atto di cessione di ramo di Parte_2 azienda da a datato 28.02.2020 dal quale si evince che questa si CP_1 Parte_2 accolla i debiti verso dipendenti e fornitori determinati al 31.12.2019 (vedi art. 7, cpv.
3), la istanza del 12.02.2021 inviata da al Consorzio di subentro nella Parte_2 qualità di socio a il verbale del consiglio direttivo del Consorzio del CP_1
26.02.2021 che prevede detto subentro e lo stralcio del libro dei soci che riporta nell'elenco anche Parte_2
b) l'an debeatur, producendo il proprio Statuto che all'art. 6 lett. b) prevede espressamente l'obbligo dei soci di pagare i contributi previsti dallo stesso;
c) il quantum debeatur, depositando il verbale del Consiglio direttivo del 26.02.2021 dal quale si evincono gli scaglioni produttivi per il pagamento dei contributi, ossia, per quanto qui interessa, €. 8.000,00 per una produzione di caciocavallo che va da kg.
150.001 a kg. 200.000 ed €. 6.600,00 per una produzione che va da kg. 100.001 a kg.
150.000, il verbale del Consiglio di amministrazione del 17.02.2022 e i reports di prodotto certificato da quali si evincono i quantitativi di caciocavallo prodotto da
[...] CP_ nell'anno 2021 e da nel 2022; Parte_2
d) l'inadempimento di all'obbligo di pagare i contributi consortili dell'anno Parte_2
2021, in qualità di subentrante di e dell'anno 2022, versando in atti il verbale CP_1 del Consiglio di Amministrazione del 15.05.2023 del che ha deliberato la Parte_1 esclusione di a causa della sua morosità, applicando l'art. 8, punto b) dello Parte_2
Statuto Consortile.
Il resistente, per contro, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio al fine di contrastare l'avversa azione.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando lo scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con
Pag. 2 di 3 riconoscimento dei valori minimi in ragione della semplicità della questione affrontata e del tipo di rito prescelto, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA che Parte_1
, in persona del presidente p.t., è creditore di
[...] [...] in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_2 somma di €. 12.415,00 a titolo di contributi consortili relativi alle annualità 2021
e 2022;
2. Per l'effetto, CONDANNA Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
, in Parte_1 persona del presidente p.t., della somma di €. 12.425,00 a titolo di contributi consortili relativi alle annualità 2021 e 2022, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
3. CONDANNA in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...]
, in persona del Parte_1 presidente p.t., delle spese e competenze di lite che liquida nella somma di €. 264,00 per spese borsuali ed €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Foggia, lì 10.01.2025.
Il Giudice
Filomena Simone
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