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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 3/2025
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato, mediante lettura contestuale all'udienza dell'8.7.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3/2025 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.12.2024 e iscritto a ruolo il 7.1.2025
da
nato a [...] il [...], anche nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'esercizio commerciale Full Gass di , con sede in Trieste alla riva Parte_1
Grumula 4, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Alunni Barbarossa, nello studio del quale è elettivamente domiciliato, in Trieste alla Piazza Sant'Antonio Nuovo 4, giusta procura dd. 20.12.2024 e allegata;
allegata richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- convenuto in primo grado - appellante - contro
, con l'avv. Claudio Vergine, che la difende e rappresenta giusta Controparte_1 procura allegata all'atto di citazione per convalida di sfratto;
ricorrente - appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1001/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il 4.12.2024 e notificata in pari data;
altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante come in note scritte depositate l'1.7.2025: Parte_1 dichiararsi l'estinzione del presente processo con spese già regolamentate tra le parti.
Per l'appellata come in note scritte depositate il 30.6.2025: Controparte_1 dichiara di accettare la rinuncia all'appello presentata da Parte_1 chiede che venga dichiarata l'estinzione del processo di appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dà atto che l'appellante ha già provveduto a rifondere all'appellata le spese del giudizio.
MOTIVAZIONE REDATTA IN FORMA SINTETICA
1. Con la sentenza n.1001/2024, qui impugnata, il Tribunale di Udine:
- ha dichiarato risolto il contratto di locazione commerciale tra le parti, per inadempimento del conduttore Parte_1
- ha rigettato la domanda riconvenzionale del conduttore di risarcimento dei danni e lo ha condannato alle spese di lite.
In sintesi, il Tribunale di Trieste ha ritenuto pacifico l'inadempimento del conduttore per omesso pagamento dei canoni di locazione ed effettuazione di lavori non autorizzati, mentre ha escluso qualsivoglia responsabilità della locatrice in quanto: non risultava fosse stata avvisata tempestivamente delle perdite idriche lamentate e non aveva alcuna disponibilità sull'area esterna all'esercizio commerciale. Ha, inoltre, evidenziato che il fatturato del bar del sig. era aumentato nell'anno 2022 rispetto all'anno Pt_1 precedente – periodo nel quale era stata installata l'impalcatura condominiale -. Ad abundantiam ha aggiunto che, anche a voler ammettere una qualche responsabilità della nell'abnorme consumo di acqua, raffrontando le posizioni delle due parti, CP_1 risultava comunque più grave e prevalente l'inadempimento del conduttore.
2. Il rito seguito in primo grado, nella fase di cognizione, è stato quello locatizio e la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 4.12.2024 (mercoledì) e notificata in pari data, con PEC delle ore 12,54, indirizzata al procuratore del sig. , dalla Parte_2 difesa della signora . CP_1
3. L'appello è stato proposto non con ricorso ex artt.447 bis e 434 c.p.c., ma con atto di citazione, notificato, a mezzo PEC, il 30.12.2024 alle ore 11,39.
La notifica, quindi, è avvenuta entro il termine breve (30 giorni) per l'impugnazione, previsto dall'art.434 co.2 c.p.c., e scadente il 3 gennaio 2025 (venerdì).
E che tale fosse la scadenza del termine per l'impugnazione, lo si ricava dai principi generali in materia di termini da computare a giorni (dies a quo non computatur, dies ad quem computatur), oltre che dal fatto che il primo giorno da conteggiare, il 5.12.2024, era un giorno feriale.
pag. 2/3 4. La presente causa risulta iscritta a ruolo, con deposito dell'atto di citazione notificato, solamente il 7.1.2025 (martedì), e, in tal caso, non trova applicazione la proroga del termine che scade di sabato o in giorno festivo (art.155 co.4 c.p.c.), perché, come già scritto, il termine era già scaduto il venerdì 3 gennaio 2025, giorno non festivo.
5. Parte appellata, con comparsa depositata il 23.1.2025, si è costituita in grado di appello eccependo, preliminarmente, la tardività dell'impugnazione e resistendo, comunque, nel merito.
6. All'udienza del 10.6.2025 le parti hanno chiesto un rinvio in vista del perfezionamento di intese transattive.
7. In data 27.6.2025 l'appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia all'appello con allegata procura alle liti dd. 20.12.2024.
8. La difesa dell'appellata, con note autorizzate depositate il 30.6.2025, ha dichiarato di accettare la rinuncia all'appello, dando atto che l'appellante aveva già provveduto a rifondere all'appellata le spese di giudizio.
9. Entrambe le parti, con i distinti atti sopra indicati, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento.
10. Rilevato che la rinuncia e la relativa accettazione provengono da procuratori autorizzati e sono state ritualmente comunicate e depositate.
11.
Ritenuto che
, a norma dell'art.350 co.6 c.p.c., applicabile ratione temporis, l'estinzione del processo, davanti alla Corte di Appello, al di fuori dei casi espressamente previsti e di quelli ex art.309 e 355 c.p.c., si procede con sentenza.
12. Preso atto dell'accordo delle parti sulle spese.
P.Q.M.
ha pronunciato la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3/2025 R.G:
- dichiara estinto il procedimento per rinuncia all'appello;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese in presenza di accordi tra le parti.
Il Presidente Dott. Arturo Picciotto il consigliere relatore dott. Sergio Carnimeo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 3/2025
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato, mediante lettura contestuale all'udienza dell'8.7.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3/2025 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.12.2024 e iscritto a ruolo il 7.1.2025
da
nato a [...] il [...], anche nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'esercizio commerciale Full Gass di , con sede in Trieste alla riva Parte_1
Grumula 4, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Alunni Barbarossa, nello studio del quale è elettivamente domiciliato, in Trieste alla Piazza Sant'Antonio Nuovo 4, giusta procura dd. 20.12.2024 e allegata;
allegata richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- convenuto in primo grado - appellante - contro
, con l'avv. Claudio Vergine, che la difende e rappresenta giusta Controparte_1 procura allegata all'atto di citazione per convalida di sfratto;
ricorrente - appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1001/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il 4.12.2024 e notificata in pari data;
altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante come in note scritte depositate l'1.7.2025: Parte_1 dichiararsi l'estinzione del presente processo con spese già regolamentate tra le parti.
Per l'appellata come in note scritte depositate il 30.6.2025: Controparte_1 dichiara di accettare la rinuncia all'appello presentata da Parte_1 chiede che venga dichiarata l'estinzione del processo di appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dà atto che l'appellante ha già provveduto a rifondere all'appellata le spese del giudizio.
MOTIVAZIONE REDATTA IN FORMA SINTETICA
1. Con la sentenza n.1001/2024, qui impugnata, il Tribunale di Udine:
- ha dichiarato risolto il contratto di locazione commerciale tra le parti, per inadempimento del conduttore Parte_1
- ha rigettato la domanda riconvenzionale del conduttore di risarcimento dei danni e lo ha condannato alle spese di lite.
In sintesi, il Tribunale di Trieste ha ritenuto pacifico l'inadempimento del conduttore per omesso pagamento dei canoni di locazione ed effettuazione di lavori non autorizzati, mentre ha escluso qualsivoglia responsabilità della locatrice in quanto: non risultava fosse stata avvisata tempestivamente delle perdite idriche lamentate e non aveva alcuna disponibilità sull'area esterna all'esercizio commerciale. Ha, inoltre, evidenziato che il fatturato del bar del sig. era aumentato nell'anno 2022 rispetto all'anno Pt_1 precedente – periodo nel quale era stata installata l'impalcatura condominiale -. Ad abundantiam ha aggiunto che, anche a voler ammettere una qualche responsabilità della nell'abnorme consumo di acqua, raffrontando le posizioni delle due parti, CP_1 risultava comunque più grave e prevalente l'inadempimento del conduttore.
2. Il rito seguito in primo grado, nella fase di cognizione, è stato quello locatizio e la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 4.12.2024 (mercoledì) e notificata in pari data, con PEC delle ore 12,54, indirizzata al procuratore del sig. , dalla Parte_2 difesa della signora . CP_1
3. L'appello è stato proposto non con ricorso ex artt.447 bis e 434 c.p.c., ma con atto di citazione, notificato, a mezzo PEC, il 30.12.2024 alle ore 11,39.
La notifica, quindi, è avvenuta entro il termine breve (30 giorni) per l'impugnazione, previsto dall'art.434 co.2 c.p.c., e scadente il 3 gennaio 2025 (venerdì).
E che tale fosse la scadenza del termine per l'impugnazione, lo si ricava dai principi generali in materia di termini da computare a giorni (dies a quo non computatur, dies ad quem computatur), oltre che dal fatto che il primo giorno da conteggiare, il 5.12.2024, era un giorno feriale.
pag. 2/3 4. La presente causa risulta iscritta a ruolo, con deposito dell'atto di citazione notificato, solamente il 7.1.2025 (martedì), e, in tal caso, non trova applicazione la proroga del termine che scade di sabato o in giorno festivo (art.155 co.4 c.p.c.), perché, come già scritto, il termine era già scaduto il venerdì 3 gennaio 2025, giorno non festivo.
5. Parte appellata, con comparsa depositata il 23.1.2025, si è costituita in grado di appello eccependo, preliminarmente, la tardività dell'impugnazione e resistendo, comunque, nel merito.
6. All'udienza del 10.6.2025 le parti hanno chiesto un rinvio in vista del perfezionamento di intese transattive.
7. In data 27.6.2025 l'appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia all'appello con allegata procura alle liti dd. 20.12.2024.
8. La difesa dell'appellata, con note autorizzate depositate il 30.6.2025, ha dichiarato di accettare la rinuncia all'appello, dando atto che l'appellante aveva già provveduto a rifondere all'appellata le spese di giudizio.
9. Entrambe le parti, con i distinti atti sopra indicati, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento.
10. Rilevato che la rinuncia e la relativa accettazione provengono da procuratori autorizzati e sono state ritualmente comunicate e depositate.
11.
Ritenuto che
, a norma dell'art.350 co.6 c.p.c., applicabile ratione temporis, l'estinzione del processo, davanti alla Corte di Appello, al di fuori dei casi espressamente previsti e di quelli ex art.309 e 355 c.p.c., si procede con sentenza.
12. Preso atto dell'accordo delle parti sulle spese.
P.Q.M.
ha pronunciato la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3/2025 R.G:
- dichiara estinto il procedimento per rinuncia all'appello;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese in presenza di accordi tra le parti.
Il Presidente Dott. Arturo Picciotto il consigliere relatore dott. Sergio Carnimeo
pag. 3/3