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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/07/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 796/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 04/04/2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Casale Corte Cerro (VB), via Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola
LORENZINI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Rigola, 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Liana
GUARDUCCI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gravellona Toce (VB), via
Liberazione, 12, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. in relazione al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente _1 autosufficiente, ogni genitore ne sosterrà le spese per i periodi in cui starà con l'uno o con l'altro
(mantenimento diretto);
3. Le spese straordinarie sostenute per il figlio, stabilite secondo il dettato di cui al Protocollo
d'intesa del Tribunale di Verbania, saranno da suddividersi nella misura del 50% tra i genitori;
4. Le detrazioni relative al figlio potranno essere detratte al 100% dalla IG.ra _1 Parte_2
;
[...]
5. La casa familiare di Casale Corte Cerro, sino a che il figlio non sarà economicamente _1 autosufficiente, sarà assegnata al primo piano alla IG.ra , mentre il IG. Parte_2 Pt_1 avrà facoltà di utilizzare l'appartamento sito al piano terra dell'immobile;
6. Successivamente all'indipendenza economica del figlio i coniugi decideranno liberamente _1 ed in accordo se procedere alla vendita o divisione dell'immobile; resta inteso che in caso di vendita della casa coniugale e pertinenze, il ricavato della vendita andrà diviso in parti uguali (50%) tra i coniugi;
7. Il IG. si impegna a non locare a terzi il piano terra della casa coniugale sino Parte_1
a che i coniugi non decidano di venderla o di addivenire alla divisione dell'immobile e la IG.ra si impegna, entro il termine di estinzione del mutuo fondiario, ad asportare i propri mobili Parte_2
e altri beni personali depositati al piano terra dell'immobile;
8. I coniugi provvederanno a sopportare in via esclusiva le spese relative all'ordinaria manutenzione della porzione di immobile a loro singolarmente assegnata mentre provvederanno a suddividere in ragione del 50% le spese di natura straordinaria, queste ultime previamente concordate;
9. Le spese per le utenze dei due piani dell'immobile, essendo unici i contatori, saranno suddivise in base ai consumi e il IG. autorizza la IG.ra finchè non saranno posizionati Pt_1 Parte_2 contatori distinti, ad accedere al piano terra, in caso di assoluta necessità per verificare lo stato dei contatori medesimi;
10. Il IG. si impegna a trasferire la residenza in altro luogo, all'emissione del Parte_1 provvedimento di separazione dei coniugi da parte del Tribunale di Verbania;
11. Il IG. si farà carico, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione nei riguardi Parte_1 della IG.ra , del pagamento delle rate del mutuo accesso da entrambi i coniugi Parte_2 con la Banca Intesa per l'immobile di Casale Corte Cerro, via Maggiore, 17 mentre la IG.ra si farà carico, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione Parte_2 nei riguardi del IG. , del pagamento delle rate del finanziamento/i o cessione del Parte_1 quinto accesi con Controparte_1
12. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile. Si allegano le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta. (doc.
5-6)”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 04/04/2025,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio civile in Omegna (VB) Parte_1 Parte_2 in data 20/04/2002 hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e visto l'intervento del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente è rispondente al suo interesse.
Va dato atto che, successivamente all'indipendenza economica del figlio i coniugi _1 decideranno liberamente ed in accordo se procedere alla vendita o divisione dell'immobile; resta inteso che in caso di vendita della casa coniugale e pertinenze, il ricavato della vendita andrà diviso in parti uguali (50%) tra i coniugi;
il coniuge si impegna a non locare a terzi Parte_1 il piano terra della casa coniugale sino a che i coniugi non decidano di venderla o di addivenire alla divisione dell'immobile e la si impegna, entro il termine di estinzione del mutuo Parte_2 fondiario, ad asportare i propri mobili e altri beni personali depositati al piano terra dell'immobile; i coniugi provvederanno a sopportare in via esclusiva le spese relative all'ordinaria manutenzione della porzione di immobile a loro singolarmente assegnata mentre provvederanno a suddividere in ragione del 50% le spese di natura straordinaria, queste ultime previamente concordate;
le spese per le utenze dei due piani dell'immobile, essendo unici i contatori, saranno suddivise in base ai consumi e il autorizza la finchè non saranno posizionati contatori distinti, ad accedere Pt_1 Parte_2 al piano terra, in caso di assoluta necessità per verificare lo stato dei contatori medesimi;
il coniuge si impegna a trasferire la residenza in altro luogo, all'emissione del Parte_1 provvedimento di separazione. Va dato atto, altrettanto, che si farà carico, in via esclusiva e senza diritto di Parte_1 ripetizione nei riguardi della del pagamento delle rate del mutuo accesso da Parte_2 entrambi i coniugi con la Banca Intesa per l'immobile di Casale Corte Cerro, via Maggiore, 17 mentre la si farà carico, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione nei riguardi del Parte_2
del pagamento delle rate del finanziamento/i o cessione del quinto accesi Parte_1 con Controparte_1
Si dà atto, infine, che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e uniti in matrimonio in Omegna (VB) in data Parte_1 Parte_2
20/04/2002;
- assegna il primo piano della casa familiare di Casale Corte Cerro, sino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente, alla madre _1 Parte_2 mentre il avrà facoltà di utilizzare l'appartamento sito al piano terra Pt_1 dell'immobile;
- pone a carico di entrami i genitori il mantenimento diretto del figlio del quale _1 ogni genitore ne sosterrà le spese per i periodi in cui starà con l'uno o con l'altro; le spese straordinarie sostenute per il figlio, stabilite secondo il dettato di cui al Protocollo
d'intesa del Tribunale di Verbania, saranno da suddividersi nella misura del 50% tra i genitori;
le detrazioni relative al figlio potranno essere detratte al 100% da _1 Parte_2
[...]
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 17.7.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 04/04/2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Casale Corte Cerro (VB), via Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola
LORENZINI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Rigola, 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Liana
GUARDUCCI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gravellona Toce (VB), via
Liberazione, 12, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. in relazione al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente _1 autosufficiente, ogni genitore ne sosterrà le spese per i periodi in cui starà con l'uno o con l'altro
(mantenimento diretto);
3. Le spese straordinarie sostenute per il figlio, stabilite secondo il dettato di cui al Protocollo
d'intesa del Tribunale di Verbania, saranno da suddividersi nella misura del 50% tra i genitori;
4. Le detrazioni relative al figlio potranno essere detratte al 100% dalla IG.ra _1 Parte_2
;
[...]
5. La casa familiare di Casale Corte Cerro, sino a che il figlio non sarà economicamente _1 autosufficiente, sarà assegnata al primo piano alla IG.ra , mentre il IG. Parte_2 Pt_1 avrà facoltà di utilizzare l'appartamento sito al piano terra dell'immobile;
6. Successivamente all'indipendenza economica del figlio i coniugi decideranno liberamente _1 ed in accordo se procedere alla vendita o divisione dell'immobile; resta inteso che in caso di vendita della casa coniugale e pertinenze, il ricavato della vendita andrà diviso in parti uguali (50%) tra i coniugi;
7. Il IG. si impegna a non locare a terzi il piano terra della casa coniugale sino Parte_1
a che i coniugi non decidano di venderla o di addivenire alla divisione dell'immobile e la IG.ra si impegna, entro il termine di estinzione del mutuo fondiario, ad asportare i propri mobili Parte_2
e altri beni personali depositati al piano terra dell'immobile;
8. I coniugi provvederanno a sopportare in via esclusiva le spese relative all'ordinaria manutenzione della porzione di immobile a loro singolarmente assegnata mentre provvederanno a suddividere in ragione del 50% le spese di natura straordinaria, queste ultime previamente concordate;
9. Le spese per le utenze dei due piani dell'immobile, essendo unici i contatori, saranno suddivise in base ai consumi e il IG. autorizza la IG.ra finchè non saranno posizionati Pt_1 Parte_2 contatori distinti, ad accedere al piano terra, in caso di assoluta necessità per verificare lo stato dei contatori medesimi;
10. Il IG. si impegna a trasferire la residenza in altro luogo, all'emissione del Parte_1 provvedimento di separazione dei coniugi da parte del Tribunale di Verbania;
11. Il IG. si farà carico, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione nei riguardi Parte_1 della IG.ra , del pagamento delle rate del mutuo accesso da entrambi i coniugi Parte_2 con la Banca Intesa per l'immobile di Casale Corte Cerro, via Maggiore, 17 mentre la IG.ra si farà carico, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione Parte_2 nei riguardi del IG. , del pagamento delle rate del finanziamento/i o cessione del Parte_1 quinto accesi con Controparte_1
12. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile. Si allegano le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta. (doc.
5-6)”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 04/04/2025,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio civile in Omegna (VB) Parte_1 Parte_2 in data 20/04/2002 hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e visto l'intervento del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente è rispondente al suo interesse.
Va dato atto che, successivamente all'indipendenza economica del figlio i coniugi _1 decideranno liberamente ed in accordo se procedere alla vendita o divisione dell'immobile; resta inteso che in caso di vendita della casa coniugale e pertinenze, il ricavato della vendita andrà diviso in parti uguali (50%) tra i coniugi;
il coniuge si impegna a non locare a terzi Parte_1 il piano terra della casa coniugale sino a che i coniugi non decidano di venderla o di addivenire alla divisione dell'immobile e la si impegna, entro il termine di estinzione del mutuo Parte_2 fondiario, ad asportare i propri mobili e altri beni personali depositati al piano terra dell'immobile; i coniugi provvederanno a sopportare in via esclusiva le spese relative all'ordinaria manutenzione della porzione di immobile a loro singolarmente assegnata mentre provvederanno a suddividere in ragione del 50% le spese di natura straordinaria, queste ultime previamente concordate;
le spese per le utenze dei due piani dell'immobile, essendo unici i contatori, saranno suddivise in base ai consumi e il autorizza la finchè non saranno posizionati contatori distinti, ad accedere Pt_1 Parte_2 al piano terra, in caso di assoluta necessità per verificare lo stato dei contatori medesimi;
il coniuge si impegna a trasferire la residenza in altro luogo, all'emissione del Parte_1 provvedimento di separazione. Va dato atto, altrettanto, che si farà carico, in via esclusiva e senza diritto di Parte_1 ripetizione nei riguardi della del pagamento delle rate del mutuo accesso da Parte_2 entrambi i coniugi con la Banca Intesa per l'immobile di Casale Corte Cerro, via Maggiore, 17 mentre la si farà carico, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione nei riguardi del Parte_2
del pagamento delle rate del finanziamento/i o cessione del quinto accesi Parte_1 con Controparte_1
Si dà atto, infine, che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e uniti in matrimonio in Omegna (VB) in data Parte_1 Parte_2
20/04/2002;
- assegna il primo piano della casa familiare di Casale Corte Cerro, sino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente, alla madre _1 Parte_2 mentre il avrà facoltà di utilizzare l'appartamento sito al piano terra Pt_1 dell'immobile;
- pone a carico di entrami i genitori il mantenimento diretto del figlio del quale _1 ogni genitore ne sosterrà le spese per i periodi in cui starà con l'uno o con l'altro; le spese straordinarie sostenute per il figlio, stabilite secondo il dettato di cui al Protocollo
d'intesa del Tribunale di Verbania, saranno da suddividersi nella misura del 50% tra i genitori;
le detrazioni relative al figlio potranno essere detratte al 100% da _1 Parte_2
[...]
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 17.7.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO Il Presidente dott.ssa Monica BARCO