TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2390/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente rel./est. -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice -
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2390 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
, C.F. , nata a [...] - CE il 02.04.1966, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Buonanno, C.F. C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal di Principe, alla Via Schubert n. 17;
E
, C.F. , nato a [...] - CE il Controparte_1 C.F._3
12.08.1959, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Buonanno, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal di Principe, alla Via C.F._2
Schubert n. 17;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTOREEX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti - rinunciando a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis.51 c.p.c. - hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo in atti.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero, in data 25 agosto 2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 12 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto del matrimonio il 2 febbraio 1989 in Villa di Briano - CE trascritto nello
Stato Civile di quel comune (Registro degli Atti di Matrimonio n. 8, Parte II, Serie A, anno 1989), dal quale sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e Parte_2 Parte_3
nata a [...] il [...] (maggiorenne non economicamente
[...] autosufficiente), chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Con note depositate il 3.07.25 in risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alla domanda proposta precisavano che la richiesta era di separazione consensuale e non di divorzio.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadivano nelle note la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di omologare l'accordo che di seguito si trascrive:
“- la casa familiare sita in San Cipriano D'Aversa alla via Campo D'isola verrà condivisa da entrambi i coniugi, a seguito di suddivisione della stessa nella misura del 50 %;
- il sig. e la sig.ra si impegnano a corrispondere la metà delle Controparte_1 Parte_1 spese necessarie alle utenze della casa;
- il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , vivendo in una situazione CP_1 Parte_1 precaria, a titolo di mantenimento personale euro 400,00 con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione di questo accordo;
- il sig. si impegna a corrispondere alla figlia , non Controparte_1 Parte_3 autosufficiente a titolo di mantenimento l'importo complessivo di euro 400,00, con rivalutazione Istat
a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione di questo accordo;
”.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non essendo in contrasto con norme pagina 2 di 3 imperative.
Va dichiarato lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 secondo comma c.c.
Nulla per le spese trattandosi di domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo , così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di nata a [...] - CE il 02.04.1966, e Parte_1
, nato a [...] - CE il 12.08.1959 ai sensi delll'art 151 primo Controparte_1 comma c.c. ed OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Dichiara, ex art. 191, comma 2, cod. civile lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA DI BRIANO - CE (Registro degli Atti di Matrimonio anno
1989, n. 8, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze anche ai fini dello scioglimento della comunione legale;
d) nulla per le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente rel./est. -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice -
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2390 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
, C.F. , nata a [...] - CE il 02.04.1966, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Buonanno, C.F. C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal di Principe, alla Via Schubert n. 17;
E
, C.F. , nato a [...] - CE il Controparte_1 C.F._3
12.08.1959, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Buonanno, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal di Principe, alla Via C.F._2
Schubert n. 17;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTOREEX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti - rinunciando a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis.51 c.p.c. - hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo in atti.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero, in data 25 agosto 2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 12 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto del matrimonio il 2 febbraio 1989 in Villa di Briano - CE trascritto nello
Stato Civile di quel comune (Registro degli Atti di Matrimonio n. 8, Parte II, Serie A, anno 1989), dal quale sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e Parte_2 Parte_3
nata a [...] il [...] (maggiorenne non economicamente
[...] autosufficiente), chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Con note depositate il 3.07.25 in risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alla domanda proposta precisavano che la richiesta era di separazione consensuale e non di divorzio.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadivano nelle note la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di omologare l'accordo che di seguito si trascrive:
“- la casa familiare sita in San Cipriano D'Aversa alla via Campo D'isola verrà condivisa da entrambi i coniugi, a seguito di suddivisione della stessa nella misura del 50 %;
- il sig. e la sig.ra si impegnano a corrispondere la metà delle Controparte_1 Parte_1 spese necessarie alle utenze della casa;
- il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , vivendo in una situazione CP_1 Parte_1 precaria, a titolo di mantenimento personale euro 400,00 con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione di questo accordo;
- il sig. si impegna a corrispondere alla figlia , non Controparte_1 Parte_3 autosufficiente a titolo di mantenimento l'importo complessivo di euro 400,00, con rivalutazione Istat
a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione di questo accordo;
”.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non essendo in contrasto con norme pagina 2 di 3 imperative.
Va dichiarato lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 secondo comma c.c.
Nulla per le spese trattandosi di domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo , così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di nata a [...] - CE il 02.04.1966, e Parte_1
, nato a [...] - CE il 12.08.1959 ai sensi delll'art 151 primo Controparte_1 comma c.c. ed OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Dichiara, ex art. 191, comma 2, cod. civile lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA DI BRIANO - CE (Registro degli Atti di Matrimonio anno
1989, n. 8, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze anche ai fini dello scioglimento della comunione legale;
d) nulla per le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3