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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 2 dicembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 108 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...] ma Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv.
MA HI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea
LE e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:"Voglia il Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
- in via preliminare, sussistendo gravi motivi, con decreto inaudita altera parte ovvero, in
subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ordinare la sospensione
dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto;
- nel merito, previa declaratoria della insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico della
società ricorrente, disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 351 2023 00010015 92 000
emesso dall' sede di Grosseto, in data 9.12.2023 e notificato a mezzo PEC in data 2.01.2024, CP_1
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, previa CP_1
revoca della sospensiva, per carenza dei presupposti cautelari, rigettare il ricorso avversario, poiché
infondato per i motivi di cui in narrativa, confermando l'avviso di addebito opposto, condannando
controparte al pagamento della somma ivi indicata o della diversa somma che risulterà dovuta in
corso di causa. (….).
Con vittoria di spese, competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 9 febbraio 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 351 2023 00010015 92 000 emesso dall' sede di Grosseto, in data 9 dicembre 2023 e notificato a mezzo PEC in CP_1
data 2 gennaio 2024, contenente l'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro 24.958,85. Con l'avviso di accertamento n. T8F010200262/2022,
notificatogli in data 24.05.2022 da parte della Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Grosseto, a sua volta fondato sul processo verbale di constatazione redatto dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 25.11.2019 (docc.2-3), venivano contestate al ricorrente irregolarità in materia di IVA e imposte dirette con riferimento all'anno d'imposta 2016, in considerazione delle quali l'Ufficio
provvedeva alla ricostruzione dei maggiori redditi che si asserivano effettivamente percepiti da parte del Parte ricorrente eccepiva preliminarmente Pt_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa per insussistenza, a monte, del diritto di credito rivendicato.
Concludeva pertanto come in epigrafe compiutamente riportato, insistendo sul principio consolidato in giurisprudenza secondo cui, nelle cause di opposizione ad avviso di addebito grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della propria pretesa.
2. Si è costituito l' contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento del dovuto.
3. All'udienza del 16 aprile 2025 veniva affidata CTU contabile per la verifica dell'attendibilità dell'accertamento presuntivo effettuato dall'Agenzia delle Entrate
per la determinazione del maggior reddito rispetto a quello concordato in sede di definizione agevolata ai fini del calcolo dell'eventuale differenza sui contributi dovuti. All'odierna udienza la causa è stata discussa e quindi decisa mediante sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. È utile ricordare che l'art. 3, co. 9, della L. 335/1995 ha introdotto il termine quinquennale di prescrizione in sostituzione di quello decennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge e anche per quelli precedenti per i quali non siano stati compiuti validi atti interruttivi entro lo stesso termine. Tale termine di prescrizione dei crediti previdenziali e assistenziali decorre dalla data di inadempimento/violazione; esso, a seguito di iscrizione a ruolo e cartella esattoriale (ora avviso di addebito), inizia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella. Come chiarito dalla circolare n. 32 del 10.05.1996, CP_2
la prescrizione quinquennale si applica tanto ai crediti previdenziali vantati dall' quanto ai crediti . È poi ormai noto che i giudici della Corte di CP_1 CP_2
Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016,
hanno confermato che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle
Entrate, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono sempre nel termine CP_1 CP_2
“breve” di cinque anni, eccetto nei soli casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Le circolari dell' , come previsto dalla normativa, individuano la scadenza CP_1
relativa al saldo della contribuzione dovuta sui redditi eccedenti il minimale.
5. Il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Nel caso di specie, il saldo della contribuzione a percentuale riferita all'anno di imposta 2016 andava versato entro il 30/06/2017.
In data 24.05.2022 veniva notificato l'avviso di addebito opposto.
Va poi precisato, ad abundantiam, che, in tema di prescrizione quinquennale, vi sono state delle sospensioni disposte dalle seguenti normative in periodo di pandemia
COVID: D.L. 34/2020 (decreto rilancio) – proroga al 31.08.2020; D.L. 104/2020
(decreto agosto) – proroga al 15.10.2020; D.L. 125/2020: proroga al 31.12.2020; D.L.
183/2020: proroga al 28.02.2021; D.L. 41/2021 (decreto sostegni): proroga al
30.04.2021; D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis): proroga al 31.08.2021.
Per effetto dei richiamati provvedimenti, dunque, il decorso del termine prescrizionale è stato comunque sospeso dall'8.3.20 al 31.08.21 per complessivi 541
giorni, spostando in avanti il termine di prescrizione.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata.
6. Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di alcun obbligo contributivo in quanto, a dire della parte, non sussiste un maggior reddito su cui calcolare i contributi richiesti dall' L' resistente ha contestato le deduzioni del CP_1 CP_1
ricorrente e ha richiamato gli atti relativi agli accertamenti sui redditi dell'opponente compiuti da Agenzia delle Entrate per il periodo oggetto di causa,
quale prova della piena fondatezza degli accertamenti stessi.
Deve rilevarsi che l'opponente ha dapprima proposto ricorso alla Commissione
Tributaria avverso l'avviso di accertamento n. T8F010200262/2022 dell'Agenzia
delle Entrate, decidendo poi di chiudere l'accertamento accedendo alla definizione agevolata ex articolo 1, commi 186-202, L.197/2022 (doc.5).
Quanto agli effetti nel presente giudizio della definizione agevolata, la Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 31345/2024, ha ribadito che “Per
giurisprudenza costante di questa Corte, la definizione concordata della lite fiscale persegue
l'esclusiva finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide in alcun modo sul
contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Tale atto serba, dunque, intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali, nel calcolo dei contributi
a percentuale sul maggior reddito (Cass. sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541). Ne CP_1
deriva che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono
essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato e, pertanto, dall'offerta di prove di segno
contrario. In assenza di contestazione, i fatti, oggetto dell'accertamento, devono reputarsi
definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva” (così Cass., sez.
lav., 3 ottobre 2019, n. 24774).
Il sopraggiungere della definizione concordata della lite fiscale non priva quindi di valore probatorio l'originario accertamento tributario su cui si fonda il credito dedotto da parte opposta. L'accertamento tributario non viene scalfito per effetto della definizione agevolata e, ove il contribuente voglia evitare il consolidamento dell'accertamento stesso, deve offrire prove contrarie in quanto, in mancanza di resistenza di segno negativo, l'atto di accertamento rende definitivo l'accertamento del fatto.
7. Deve quindi essere rigettata anche l'eccezione relativa alla mancata prova dell'esistenza del credito, trovando quest'ultimo fondamento nell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate prodotto in atti (doc. 4 resistente). In ordine agli elementi a disposizione per valutare il fondamento di tale accertamento alla luce delle contestazioni mosse nel merito da parte ricorrente, il
Tribunale ha disposto CTU.
La CTU dott. ssa sulla scorta dell'inattendibilità delle scritture contabili e del Per_1
metodo di calcolo induttivo adottato - basato solo su di un mese, Ottobre 2016,
indicato come quello di maggior reddito – ha ritenuto che il maggior reddito concordato in sede di definizione agevolata, pari a € 38.069, sia più attendibile e più
Contr vicino alla realtà rispetto a quello accertato dalla
I contributi a percentuale dovuti dal ricorrente su tale maggior CP_1 Pt_1
reddito concordato - calcolati con l'aliquota del 23,19% fino a €. 46.123,00 e al
24,19% per la parte di reddito superiore a tale importo (Anno 2016 IVS
Commercianti) - sono pari a € 8.213,24.
Il ricorso deve essere quindi accolto nei suddetti limiti.
8. In ragione di ciò, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU si pongono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno (si veda sul potere del giudice di ripartire le spese di CTU, tra le altre, Cass. sent.
1023/2013, secondo cui “compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese
della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte
totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle
spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del
rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un
collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto
nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Pt_1
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
[...]
- annulla l'avviso di addebito n. 351 2023 00010015 92 000 emesso dall' sede CP_1
di Grosseto, in data 9.12.2023; - accerta e dichiara che quanto dovuto dal ricorrente all' a titolo di contributi a CP_1
percentuale sul maggior reddito è pari al minor importo di € 8.213,24;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone in via definitiva le spese di CTU, come già provvisoriamente e separatamente liquidate, a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Grosseto, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso