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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2024, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice monocratico, dott.
Salvatore Nasti, decide la controversia pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta akl suindicato rg 5145 2019 ed avente ad oggetto accertamento illegittimità
TRA
Il sig. (c.f.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
in persona e quale titolare della omonima impresa individuale “ ” (P.IVA: Parte_1
) con sede legale in 80050 Santa Maria La RI (NA) via Cappella dei Bisi, n. P.IVA_1
129, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce rilasciato su separato foglio, dall'
Avv. Salvatore D'Apice (c.f.: - Fax 089.8422443– PEC: C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza Email_1
della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo, 9.
CONTRO
Per: la – C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del RE (NA), al Corso Vittorio Emanuele, 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta all'albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. rappresentata e difesa – in CP_2
virtù di procura apposta su foglio separato in allegato al presente atto si sensi dell'art 83 III
comma cpc e art 10 DPR 123/01 - dall'Avv. Davide Peluso (c.f. , fax C.F._3
1 081/682652, PEC presso il cui studio è Email_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 23;.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto delll'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. In
giurisprudenza l'esistenza di questo principio è stata chiarita ( Cass.civ. 1112/03; Cass.
13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95). La regola dell'art. 2697
c.c. entra in gioco soltanto nel momento della decisione, ed opera in modo "oggettivo" in funzione della verifica finale, operata dal giudice, circa l'esistenza o non esistenza di prove che dimostrino i fatti giuridicamente rilevanti.
La illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi la cui applicazione composita si concreta in vere e proprie clausole anatocistiche, sono state di fatto rese illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 nonché dalla copiosa giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. 2374/99; 3096/99; 12507/99; 6263/2001; 1281/2002; 4490/2002;
4498/2002; 8442/2002; 2593;2003; 12222/2003;13739/2003 E S.U. N. 21095 del 04.11.2004 ). Del
resto le modifiche al T.U. in materia bancaria avevano ( con la correzione della corte costituzionale) con il D.l.vo 342/99 riscritto il sistema dell'anatocismo ed applicato la nuova normativa ai rapporti sorti successivamente alla data del 22 aprile 2000 (ART. 25 T.U. ha rimesso al CICR tale determinazione).
2 In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25,
comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma secondo del medesimo art. 25
D.Lgs. n. 342 del 1999 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole,
secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, (mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica), e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione. Cass. civ., Sez. I, 25/02/2005, n.4092
Esposto in diritto, nella fattispecie che ci occupa la risposta viene e fornita in maniera esaustiva e completa dalla c.t.u che chiarisce l'evolversi della situazione debitoria e creditoria. “Dall'analisi effettuata si evince che il cliente Sig. deve alla Parte_1 [...]
la somma di € 311,78 a titolo di quota capitale e la somma di € 1.985,08 a Controparte_1
titolo di interessi legali per utilizzo fido bancario dal 2004 al 2019 per un totale di € 2.296,86
La ctu deve essere condivisa per le logiche argomemtazioni elaborate e i richiami tecnici e normativi posti alla base delal perizia e dei chiarimenti depositati
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in considerazione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
1) Accerta l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la nullità del contratto di conto corrente di cui in atto introduttivo
3 2) Accerta l'a,montare del saldo debitori in euro 2296,86 oltre interessi dalla data di deposito della ctu al soddisfo
3) Condanna per l'effetto la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 150,00 per spese ed euro 1800,00 per competenze oltre iva cpa e spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistratario lì Il go dott. Salvatore Nasti
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IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice monocratico, dott.
Salvatore Nasti, decide la controversia pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta akl suindicato rg 5145 2019 ed avente ad oggetto accertamento illegittimità
TRA
Il sig. (c.f.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
in persona e quale titolare della omonima impresa individuale “ ” (P.IVA: Parte_1
) con sede legale in 80050 Santa Maria La RI (NA) via Cappella dei Bisi, n. P.IVA_1
129, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce rilasciato su separato foglio, dall'
Avv. Salvatore D'Apice (c.f.: - Fax 089.8422443– PEC: C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza Email_1
della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo, 9.
CONTRO
Per: la – C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del RE (NA), al Corso Vittorio Emanuele, 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta all'albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. rappresentata e difesa – in CP_2
virtù di procura apposta su foglio separato in allegato al presente atto si sensi dell'art 83 III
comma cpc e art 10 DPR 123/01 - dall'Avv. Davide Peluso (c.f. , fax C.F._3
1 081/682652, PEC presso il cui studio è Email_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 23;.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto delll'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. In
giurisprudenza l'esistenza di questo principio è stata chiarita ( Cass.civ. 1112/03; Cass.
13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95). La regola dell'art. 2697
c.c. entra in gioco soltanto nel momento della decisione, ed opera in modo "oggettivo" in funzione della verifica finale, operata dal giudice, circa l'esistenza o non esistenza di prove che dimostrino i fatti giuridicamente rilevanti.
La illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi la cui applicazione composita si concreta in vere e proprie clausole anatocistiche, sono state di fatto rese illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 nonché dalla copiosa giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. 2374/99; 3096/99; 12507/99; 6263/2001; 1281/2002; 4490/2002;
4498/2002; 8442/2002; 2593;2003; 12222/2003;13739/2003 E S.U. N. 21095 del 04.11.2004 ). Del
resto le modifiche al T.U. in materia bancaria avevano ( con la correzione della corte costituzionale) con il D.l.vo 342/99 riscritto il sistema dell'anatocismo ed applicato la nuova normativa ai rapporti sorti successivamente alla data del 22 aprile 2000 (ART. 25 T.U. ha rimesso al CICR tale determinazione).
2 In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25,
comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma secondo del medesimo art. 25
D.Lgs. n. 342 del 1999 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole,
secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, (mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica), e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione. Cass. civ., Sez. I, 25/02/2005, n.4092
Esposto in diritto, nella fattispecie che ci occupa la risposta viene e fornita in maniera esaustiva e completa dalla c.t.u che chiarisce l'evolversi della situazione debitoria e creditoria. “Dall'analisi effettuata si evince che il cliente Sig. deve alla Parte_1 [...]
la somma di € 311,78 a titolo di quota capitale e la somma di € 1.985,08 a Controparte_1
titolo di interessi legali per utilizzo fido bancario dal 2004 al 2019 per un totale di € 2.296,86
La ctu deve essere condivisa per le logiche argomemtazioni elaborate e i richiami tecnici e normativi posti alla base delal perizia e dei chiarimenti depositati
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in considerazione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
1) Accerta l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la nullità del contratto di conto corrente di cui in atto introduttivo
3 2) Accerta l'a,montare del saldo debitori in euro 2296,86 oltre interessi dalla data di deposito della ctu al soddisfo
3) Condanna per l'effetto la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 150,00 per spese ed euro 1800,00 per competenze oltre iva cpa e spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistratario lì Il go dott. Salvatore Nasti
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