Articolo 2 della Legge 7 marzo 2001, n. 51
Articolo 1Articolo 3
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29 marzo 2001
Art. 2. (Contributo per la demolizione del naviglio) 1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unita' a singolo scafo non conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all' articolo 143 del codice della navigazione puo' essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unita' di proprieta' delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all' articolo 146 del codice della navigazione , i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed e' pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'. 3. Il contributo e' concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attivita' aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo vigente dell' art. 143 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , cosi' come modificato dalla legge 9 dicembre 1975, n. 723 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1976, n. 4) e dall' art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303), convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), e' il seguente:
"Art. 143. (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti delle autorita' amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.".
Nota all'art. 2, comma 2:
- Il testo dell' art. 146 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.".
Entrata in vigore il 29 marzo 2001
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