Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
Parere definitivo 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03082/2025REG.PROV.COLL.
N. 00464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
- l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 848/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno e l’appello incidentale proposto dagli stessi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, la Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellante principale l’avvocato Domenico Iofrida;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, la società ricorrente, esercente l’attività di bar/ristorazione ubicata nel territorio comunale di -OMISSIS-, ed i rispettivi soci amministratori, anche in proprio, hanno impugnato l’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria in data -OMISSIS-, insieme al provvedimento, prot. -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 94 D.lgs. n. 159/2011, ha conseguentemente disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della suddetta attività.
2. - L’informativa oggetto di gravame è stata adottata « VISTE la nota n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria; l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro n. -OMISSIS- del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria datata -OMISSIS- (operazione c.d. “-OMISSIS-”)».
La valutazione interdittiva in contestazione risulta, dunque, motivata in ragione:
a ) del contesto familiare dei sig.ri -OMISSIS-, cui apparterrebbero esponenti di rilievo della cosca di ‘ndrangheta “-OMISSIS-”, operante in -OMISSIS- e dintorni. In particolare, per come riportato nel corpo del provvedimento impugnato, i sig.ri -OMISSIS- sono:
- -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- (deceduto -OMISSIS-), considerato affiliato alla cosca “-OMISSIS-”, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., condannato per tentata estorsione in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni in concorso, gravato da pregiudizi per spari in luogo pubblico, associazione per delinquere di tipo mafioso;
- -OMISSIS- di -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale, avente medesima sede e insegna dell’esercizio pubblico interdetto, destinataria di informazione antimafia -OMISSIS-, a sua volta -OMISSIS-a del sig. -OMISSIS- (-OMISSIS- degli odierni ricorrenti), ritenuto capo della cosca “-OMISSIS-”, ucciso a -OMISSIS- -OMISSIS-, in un agguato mafioso;
- -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), tratto in arresto in applicazione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e contestuale sequestro n. -OMISSIS-, adottata dal Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, cd. operazione “-OMISSIS- ”, in quanto ritenuto responsabile di gravi reati; già gravato da numerosi pregiudizi, anche per associazione di tipo mafioso, e sottoposto al
soggiorno obbligato ed all’obbligo di dimora, nonché alla sorveglianza Speciale di P.S.;
- -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), anch’egli tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “ -OMISSIS- ” in quanto ritenuto responsabile, tra gli altri reati, di aver preso parte, con altre persone, alla ‘ndrangheta; tratto in arresto -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- (c.d. “-OMISSIS-”) per associazione mafiosa ed estorsione aggravata;
b ) degli elementi acquisti nell’ambito del suddetto procedimento penale e compendiati nella suddetta ordinanza applicativa di misure cautelari n. -OMISSIS-, secondo cui, nel territorio di -OMISSIS-, vi sarebbe una egemonia criminale nella gestione del turismo. Avuto specifico riguardo all’esercizio “-OMISSIS- ” , sarebbero stati acquisiti qualificati elementi secondo cui, per tutto il periodo di svolgimento delle indagini e fino alla costituzione della società ricorrente (avvenuta
-OMISSIS-), all’impresa individuale -OMISSIS-, destinataria della suddetta informativa antimafia, sarebbero subentrati, nella gestione dell’esercizio commerciale, i -OMISSIS- della stessa, odierni ricorrenti. Questi ultimi avrebbero intrattenuto significativi rapporti con tale sig. -OMISSIS- - -OMISSIS- della -OMISSIS- - ritenuto esponente di spicco della ‘ndrangheta , il quale avrebbe assunto la “direzione e organizzazione del locale di -OMISSIS-, con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie ”. Ad avviso della Prefettura, dal contenuto della citata ordinanza custodiale del -OMISSIS- (in particolare da pag. 135 a pag. 164), sarebbero emerse plurime condotte criminose del -OMISSIS- finalizzate ad interferire sulla procedura pubblica finalizzata all’assegnazione di concessioni demaniali relative a lotti di terreno posti sulla spiaggia di -OMISSIS-, così da favorire i predetti -OMISSIS-. Sarebbe, in particolare, emerso che:
- « -OMISSIS- -OMISSIS- si trovava a dialogare presso il “-OMISSIS-” proprio con i -OMISSIS- -OMISSIS-. I contenuti della conversazione denotavano estrema confidenza e rapporti distesi ed amichevoli tra -OMISSIS- ed i -OMISSIS- »;
- « L’attività tecnica ha censito, altresì, che il seguente -OMISSIS- -OMISSIS- si reca ad un appuntamento con -OMISSIS-, -OMISSIS- del -OMISSIS-, in compagnia del -OMISSIS- -OMISSIS-.
L’incontro organizzato proprio da -OMISSIS- è teso a risolvere alcune problematiche relative a concessioni demaniali richieste ed a quella data non ancora ottenuto dall’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” ».
3. - Così ricostruito l’impianto motivazionale, diretto ed indiretto ( per relationem ), posto a base dell’informativa, i ricorrenti ne hanno contestato la legittimità deducendo, innanzitutto, la violazione dell’art. 92, comma 2 bis , del d.lgs. n. 159/2011 sostenendo che l’Amministrazione avrebbe esercitato il potere interdittivo in assenza di ragioni di urgenza, idonee a giustificare la pretermissione delle garanzie partecipative, ed altresì omettendo la preliminare e doverosa valutazione circa l’eventuale esistenza dei presupposti per l’adozione, in prima battuta, delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, applicabili in caso di “ agevolazione occasionale ”.
Con tale doglianza la società ricorrente ha contestato anche i presupposti sui quali si fondava l’interdittiva antimafia.
3.1 - Si sono costituiti nel giudizio di primo grado il Ministero dell’Interno, che ha provveduto a depositare la documentazione pertinente al procedimento, ed il Comune di -OMISSIS- che ha rappresentato la natura vincolata del provvedimento di revoca adottato in conseguenza dell’interdittiva antimafia.
3.2 - Con ordinanza n. 27/2023, confermata in appello con ordinanza n. 1783/2023, è stata accolta l’istanza cautelare in considerazione della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 92 bis del d.lgs. n. 159/2011 senza che ricorressero ragioni di urgenza tali da giustificare la pretermissione delle garanzie partecipative degli interessati.
4. - Preso atto di tale decisione cautelare, la Prefettura di Reggio Calabria ha, dunque, riattivato l’istruttoria, nel corso della quale sono state acquisite le note informative del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nonché le osservazioni difensive dei sig.ri -OMISSIS-, peraltro auditi personalmente in data
-OMISSIS-.
All’esito, l’Amministrazione ha adottato l’ulteriore informativa prot. n. -OMISSIS-, di segno interdittivo, così confermando la valutazione circa la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società istante.
4.1 - Ad avviso della Prefettura, siffatto pericolo di condizionamento, già desunto dalle circostanze di fatto poste a base del primigenio provvedimento interdittivo, ivi richiamate, risulterebbe avvalorato:
- dalle risultanze della sopra citata nota informativa n. -OMISSIS-, secondo cui il predetto « -OMISSIS-, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria e su richiesta dell’interessato, è stato ammesso a giudizio abbreviato nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS- per i reati - tra gli altri - di associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione, traffico illecito di influenze, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, turbata liceità degli incanti, reati tutti aggravati dalla condizione di cui all’art. 416 bis 1° comma del codice penale »;
- dalle ritenute discrepanze tra quanto dichiarato dai sig.ri -OMISSIS- in sede di osservazioni difensive e di audizione personale, allorquando il sig. -OMISSIS- ha dichiarato l'insussistenza di rapporti interpersonali tra il sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- (-OMISSIS-), all’indomani del rientro di quest’ultimo da -OMISSIS-, e quanto invece emerso nel corso delle attività di indagine e riportato nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS-.
La Prefettura ha, dunque, conclusivamente evidenziato come:
a ) le affermazioni dei ricorrenti, da questi ribadite personalmente, siano inconciliabili con gli elementi informativi forniti dalle Forze di Polizia, ritenuti « sufficienti ad instillare il ragionevole dubbio che una netta cesura non ci sia mai stata e che, di conseguenza, i rapporti tra lo stesso e il -OMISSIS- siano ancora in atto. Tale elemento sarebbe dunque di per sé sufficiente, in applicazione del principio del più probabile che non, a far ritenere fondato il pericolo di inquinamento mafioso dell’impresa, stante la caratura mafiosa di quest’ultimo »;
b ) i « legami familiari stigmatizzati non possano essere confinati nell’ambito dell’irrilevanza, anche perché non è stato il solo elemento apprezzato da questa Prefettura nella valutazione delle circostanze indiziarie idonee a delineare il pericolo di infiltrazione secondo la regola del “più probabile che non” »;
c ) la circostanza che il sig. -OMISSIS- sia stato identificato quale persona offesa nell’ambito del procedimento penale scaturito dall'operazione di polizia “-OMISSIS- ” risulterebbe neutra. Ed invero, in disparte « la mancanza di elementi utili a prevedere il logico sviluppo del procedimento in parola » non sarebbe « comunque possibile far discendere da questo elemento - che peraltro fa
riferimento ai parametri valutativi tipici del processo penale - una automatica conseguenza liberatoria sul piano preventivo a favore dell’impresa, sulla scorta dell’autonomia che contraddistingue i rispettivi ambiti valutativi . Diversamente, proprio dagli atti del procedimento di cui si discute emerge a carico dei titolari dell’impresa in argomento un intreccio di conoscenze con personaggi di spicco della locale criminalità organizzata »;
d ) gli elementi acquisiti nel corso del procedimento consentirebbero di ritenere che l’esercizio “-OMISSIS-” sia « riconducibile, fino alla costituzione di quest’ultima società (avvenuta -OMISSIS-), all’impresa individuale “-OMISSIS-”, avente sede legale a -OMISSIS- in -OMISSIS-, destinataria di informazione interdittiva antimafia emessa da questa Prefettura -OMISSIS- e cancellata dal registro delle imprese in data -OMISSIS-, i cui gestori erano i -OMISSIS- della titolare, ossia i -OMISSIS- -OMISSIS- »;
e ) sussistano i presupposti per l’adozione di un'informazione antimafia interdittiva, « tenuto conto del valore sintomatico e indiziario dei fatti e delle circostanze innanzi indicate, dai quali si desume la persistenza del pericolo di condizionamenti di tipo mafioso sull’impresa in esame, di tipo non occasionale », con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011. Ciò in quanto « l’organigramma aziendale, oltre ad essere
estremamente ridotto, ha una base familiare e dunque riproduce in sé rischi di infiltrazione non occasionali; si tratta di circostanze obiettive ed immanenti all’esercizio della stessa attività di impresa che rendono manifesta l’impossibilità di realizzare attraverso la temporanea vigilanza dell’esperto, ex art. 94-bis e, 2 del c.a., quel processo di bonifica previsto dalla succitata novella normativa ».
5. - I ricorrenti hanno impugnato, con motivi aggiunti corredati da istanza cautelare, il nuovo provvedimento di interdizione antimafia, denunciando, in estrema sintesi: la nullità o illegittimità per violazione/elusione del giudicato cautelare ex art. 21 septies della legge n. 241/1990; la violazione degli artt. 92, comma 2 bis , e 82 e ss del d.lgs. n. 159/2011, il difetto di istruttoria per omessa motivazione, l’incostituzionalità dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, i vizi di eccesso di potere per errore sui presupposti.
5.1 - Il Ministero dell’Interno ha resistito al gravame formulando, innanzitutto, l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale, in quanto ormai superato dalla successiva informativa; ha poi replicato alle doglianze chiedendone il rigetto.
5.2 - Con ordinanza n. 162/2023 l’istanza cautelare è stata respinta.
6. - Con la sentenza impugnata il TAR ha così deciso:
- ha respinto l’eccezione di improcedibilità rilevando che sussisterebbe la permanenza dell’interesse in quanto, sulla base dell’interdittiva originaria, era stato adottato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
- ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011;
- ha accolto il ricorso principale relativo alla prima interdittiva antimafia per violazione dell’art. 92 bis del d.lgs. n. 159/2011 e ha quindi annullato tale provvedimento e quello di revoca dell’autorizzazione commerciale, adottato dal Comune di -OMISSIS-, in quanto viziato in via derivata;
- ha respinto il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto la seconda interdittiva prot. n. -OMISSIS-, respingendo la censura di violazione del giudicato cautelare e ritenendo inconsistente la censura relativa al complessivo deficit istruttorio e motivazionale nel quale sarebbe incorsa la Prefettura di Reggio Calabria;
- ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.
7. - Avverso tale decisione la ricorrente in primo grado ha proposto appello principale chiedendo la sua parziale riforma; il Ministero dell’Interno, a sua volta, ha proposto appello incidentale relativamente ai capi di sentenza con cui era stata respinta l’eccezione di improcedibilità ed era stata annullata la prima interdittiva antimafia.
7.1 - Le parti hanno depositato memoria e documenti a sostegno delle rispettive tesi difensive.
8. - All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
9. - L’appello principale e quello incidentale vanno respinti.
10. - Deve essere innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale, in quanto proposto dal Ministro dell’Interno e non dal Prefetto, sollevata dall’appellante principale, atteso che:
a ) in punto di diritto, è pacifico in giurisprudenza che la legittimazione processuale spetta sempre al Ministro per gli atti compiuti dalle articolazioni periferiche del suo dicastero (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre 2010, n. 9599; id., sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469);
b ) in punto di fatto, nella specie, l’appello incidentale è stato proposto anche dall’U.T.G. di Reggio Calabria, oltre che dal Ministro.
Ne consegue che l’appello incidentale è ammissibile; nondimeno è infondato nel merito.
11. - Con il primo motivo viene contestato il rigetto dell’eccezione di improcedibilità del ricorso principale relativo all’impugnazione della prima interdittiva: come già rilevato, il TAR ha sottolineato che tale atto ha natura di “ conferma ”, essendo stato adottato dopo la rinnovata istruttoria da parte della Prefettura di Reggio Calabria a seguito della rivalutazione degli interessi in gioco; tale atto, quindi, produce effetti solo per il futuro.
Da ciò deriva, secondo il TAR “ la persistenza dell’interesse dei ricorrenti allo scrutinio della legittimità dell’informazione antimafia prot. n. -OMISSIS-, gravata con il ricorso principale ed oggetto di successiva “conferma”, in considerazione degli effetti interdittivi che la stessa ha, medio tempore, prodotto. Tali effetti si sono, invero, concretizzati nell’adozione, da parte del Comune di
-OMISSIS-, di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale (prot. n. -OMISSIS-) che è ancora in essere e che, come tale, osta allo svolgimento dell’attività in parola ”.
11.1 - L’appellante incidentale, con tale motivo, si limita a ribadire le tesi utilizzate in primo grado senza svolgere alcuna critica all’argomentazione svolta dal TAR: la doglianza, quindi, si appalesa inammissibile.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “ Il principio di specificità dei motivi di impugnazione dispone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: ciò in quanto il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi risultano segnati dai motivi di impugnazione. Pertanto, l’appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per le quali questa sarebbe erronea e da riformare ” (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato sez. VII, 15 novembre 2024, n. 9165; Cons. Stato, Sez. VII, 12 giugno 2024, n. 5268).
La doglianza va, quindi, dichiarata inammissibile.
12. - Con il secondo motivo l’appellante incidentale ha censurato il capo di sentenza che accolto la censura di violazione dell’art. 92 bis del d.lgs. n. 159/2011: tale disposizione, infatti, prescrive di norma il contraddittorio endoprocedimentale con la parte destinataria del provvedimento interdittivo, precisando che questo può essere legittimamente omesso laddove “ ricorrono particolari esigenze di celerità del procedimento ”.
Pertanto, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce la “regola”, mentre la sua “omissione” costituisce l’ “eccezione”; la deroga risulta giustificata solo qualora ricorrano “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” che devono essere esternate nello stesso provvedimento; quest’ultime, poi, devono fondarsi su circostanze particolari, che non possono ricondursi ai soli presupposti e alle finalità di prevenzione del provvedimento interdittivo, svilendosi altrimenti la funzione conoscitiva e la finalità (anche deflattiva) del contraddittorio procedimentale.
Attraverso questa misura, infatti, la Prefettura può acquisire chiarimenti, documenti in possesso della parte destinataria dell’interdittiva, precisazioni in fatto, che potrebbero porre in diversa luce circostanze acquisite in sede istruttoria, orientando anche diversamente la decisione dell’Amministrazione.
Pertanto, quando il Prefetto ritiene di dover soprassedere al previo contraddittorio ai sensi dell’art. 92 bis del d.lgs. n. 159/2011, deve supportate tale decisione esternando, in modo accurato, le esigenze di estrema celerità tali da giustificare tale scelta.
Questa Sezione, in casi particolarissimi, nei quali il quadro fattuale era talmente chiaro circa la permeabilità dell’impresa da parte della criminalità organizzata, ha ritenuto che legittimamente fosse stato omesso il contraddittorio procedimentale, in quanto non avrebbe potuto avere incidenza sulla decisione finale ed avrebbe, invece, rallentato l’adozione della misura di prevenzione (cfr., ad esempio, Cons. Stato sez. III, 7 giugno 2024, n. 5099, in cui, attraverso un’intercettazione ambientale, era stata acquisita la dichiarazione confessoria della gestione di fatto dell’impresa da parte di un appartenente al clan); id. 23 maggio 2024 n. 4588 relativa ad altra ipotesi similare).
Trattasi, tuttavia, di applicazioni del diverso principio della dequotazione dei vizi formali di cui all’articolo 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (pacificamente applicabile anche ai procedimenti di che trattasi), e non già della dianzi richiamata regola circa i contenuti che deve avere la motivazione a sostegno dell’omissione del contraddittorio.
12.1 - Secondo il Ministero nel provvedimento di interdizione sarebbero state indicate idonee ragioni di celerità tali da giustificare l’omissione del contraddittorio in sede procedimentale: la ditta in questione, infatti, sarebbe infiltrata e condizionata “ posto che i soci sono inseriti, come emerge dall’operazione “-OMISSIS-” in un contesto familiare controindicato di frequentazione e cointeressenze con soggetti affiliati o, comunque, al servizio della locale ‘ndrangheta operante nel comprensorio di -OMISSIS-; ragioni di celerità derivano anche dal fatto che in caso di mancata tempestiva adozione del provvedimento ostativo antimafia, la ditta in esame potrebbe continuare e/o iniziare a svolgere attività imprenditoriale presso il Comune di -OMISSIS- ”.
12.2 - Nella sentenza impugnata il TAR ha ritenuto non idonea tale motivazione per giustificare l’omissione del contraddittorio procedimentale, sottolineando che “ le ragioni addotte dalla prefettura a sostegno dell’urgenza di definire senza indugio il procedimento […] coincidono, a ben vedere, con le stesse circostanze di fatto ritenute sintomatiche del c.d. pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché con la finalità di tutela anticipata rispetto a possibili condizionamenti mafiosi dell’agere pubblico, la quale sottende, a monte, il potere interdittivo ”.
Secondo il TAR, quindi, per poter omettere la comunicazione dell’avvio del procedimento, la Prefettura avrebbe dovuto indicare specifiche ragioni di celerità del procedimento, ostative al preventivo confronto procedimentale, non potendo richiamare gli stessi elementi posti a base dell’interdittiva e le finalità di prevenzione cautelare poste a base della stessa.
12.3 - Ritiene il Collegio pienamente condivisibile la motivazione del giudice di primo grado: le “ esigenze di celerità ” che in base all’articolo 92, comma 2- bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, possono giustificare l’omissione del contraddittorio procedimentale non possono coincidere in un mero richiamo alla consistenza e gravità del quadro indiziario (che è invece il presupposto della misura) ma devono sostanziarsi – per l’appunto – in specifiche esigenze che impongano una particolare rapidità dell’ iter procedimentale che devono essere esternate nel provvedimento di interdizione antimafia.
12.4 - Neppure può inquadrarsi la fattispecie in esame nell’ambito delle situazioni eccezionali nelle quali può derogarsi al contraddittorio procedimentale nel senso già precisato dalla giurisprudenza di questa Sezione: come ha correttamente rilevato il TAR “ nessuno dei soci amministratori della -OMISSIS- risulta essere stato indagato nell’ambito del procedimento penale denominato “-OMISSIS-”. Inoltre, per come rimasto incontestato nell’ambito del presente giudizio, l’attività di ristorazione della società in parola viene svolta prevalentemente durante la stagione estiva di talché ancor più inconsistenti appaiono le ragioni di urgenza, legittimanti l’omissione delle garanzie partecipative, a fronte di un potere interdittivo esercitato nel mese di -OMISSIS- ”.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo e, dunque, dell’appello incidentale.
13. – Deve essere ora esaminato l’appello principale proposto dai ricorrenti in primo grado che riguarda il capo di sentenza con il quale è stato respinto il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la seconda interdittiva antimafia di conferma della precedente, emessa dopo l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
13.1 - Con il primo profilo di doglianza gli appellanti hanno censurato la statuizione prefettizia di non applicazione delle misure previste dall’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 atteso che “ l’organigramma aziendale, oltre ad essere estremamente ridotto, ha una base familiare e dunque riproduce in sé i rischi di infiltrazione non occasionali ”.
Si tratterebbe, infatti, di due piccolissimi imprenditori che vendono panini d’estate e che avrebbero già resistito alle pressioni ricevute per cambiare -OMISSIS- fornitore della materia prima, tanto da essersi costituiti parte civile che nel procedimento penale: la tesi dell’Amministrazione, secondo cui l’art. 94 bis cit. sarebbe applicabile alle sole società di capitali, contrasterebbe con il dato testuale della legge; peraltro, la Prefettura di Reggio Calabria avrebbe consentito l’iscrizione alla white list anche alle ditte individuali in seguito all’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011.
13.2 - La doglianza non può essere accolta.
Gli stessi appellanti hanno riconosciuto che la Prefettura di Reggio Calabria ha applicato l’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 alle ditte individuali dimostrando che non ritiene sussistenti le preclusioni evocate dagli appellanti per le società di persone; nel caso di specie, infatti, la ragione della mancata ammissione alle misure di prevenzione collaborativa risiede essenzialmente sulla carenza del requisito della “occasionalità” che la norma richiede: la Prefettura ha precisato, infatti, che “ l’organigramma […] ha una base familiare e dunque riproduce in sé i rischi di infiltrazione non occasionali ”.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
14. - Gli appellanti hanno poi censurato la sentenza sottolineando che i -OMISSIS- -OMISSIS- avevano resistito al tentativo di estorsione che la cosca di -OMISSIS- aveva posto in essere nei loro confronti; nel processo “-OMISSIS-” i signori -OMISSIS- sono stati considerati parte offesa; il processo si è concluso con la condanna del sig. -OMISSIS- alla pena della reclusione e al risarcimento del danno in favore di -OMISSIS-; i -OMISSIS- -OMISSIS- “ sono soggetti che non si piegano al volere della cosca mafiosa ”.
Gli appellanti hanno poi contestato la ricostruzione dei fatti operata dal TAR e le conseguenti valutazioni ribadendo il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Prefettura.
14.1 - Tali doglianze non possono essere condivise.
Innanzitutto risulta condivisibile quanto espresso dal TAR in merito all’informativa dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS-, successiva all’audizione personale del -OMISSIS-, e coincidente con l’incontro che il sig. -OMISSIS- avrebbe avuto, il giorno -OMISSIS-, con lo -OMISSIS-, -OMISSIS-, indagato nell’ambito del procedimento penale “-OMISSIS-”.
Nella sentenza si precisa correttamente che la censura dei ricorrenti si fondava su un presupposto del tutto erroneo che è smentito dall’informativa dei Carabinieri n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, richiamata per relazione nella prima interdittiva antimafia del -OMISSIS- e depositata dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS-, ben prima dell’audizione dei signori -OMISSIS- avvenuta il -OMISSIS-.
L’incontro del -OMISSIS-, intercorso tra il sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiva quindi un elemento inedito, ma risalente nel tempo.
Nella seconda interdittiva viene solo riportata in modo più dettagliato la conversazione in questione.
Nell’audizione personale legittimamente i funzionari della Prefettura avevano chiesto al sig. -OMISSIS- di precisare se avesse visto o meno -OMISSIS- in Calabria dopo il suo ritorno da -OMISSIS-, ottenendo una risposta incongruente rispetto a quanto già risultava in seguito alle indagini: nell’audizione verbale il sig. -OMISSIS- ha affermato di aver chiuso i rapporti con -OMISSIS- affermando che “ non ci sentiamo da 3 o 4 anni……Quanto lui scendeva in Calabria non andavo neanche da -OMISSIS- per evitare di incontrarlo. Abbiamo litigato ”.
14.2 - Quanto all’asserita carenza di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale, ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia ben sottolineato gli elementi dai quali desumere, secondo i canoni espressi dalla giurisprudenza di questa Sezione i presupposti che possono supportare il provvedimento di interdizione antimafia (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 27 gennaio 2025, n. 593; Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre 2024, n. 8707; Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2024, n. 7590).
L’Amministrazione ha posto l’accento in particolare:
- sul contesto familiare dei sig.ri -OMISSIS-, in cui si inseriscono -OMISSIS-, entrambi coinvolti nell’ambito del procedimento penale “-OMISSIS-”;
- sui pregnanti e prossimi rapporti parentali e di frequentazione, anche per vicende attinenti all’esercizio dell’attività di ristorazione oggetto di interdizione, intercorrenti tra i -OMISSIS- -OMISSIS-, soci della “-OMISSIS-”, e la relativa -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-, a sua volta -OMISSIS-a di -OMISSIS- (-OMISSIS-) ucciso in agguato di mafia e ritenuto a capo della cosca “-OMISSIS-”;
- nella sostanziale riconducibilità della società interdetta, costituita -OMISSIS-, all’impresa individuale della -OMISSIS-, attinta da interdittiva in data -OMISSIS- e cancellata dal registro delle imprese in data -OMISSIS-, i cui gestori sarebbero i -OMISSIS-;
- nei pregnanti rapporti, giacché inerenti l’esercizio dell’attività di impresa della “-OMISSIS-”, tra il sig.-OMISSIS-, attinto da custodia cautelare e, successivamente, ammesso al rito abbreviato nell’ambito del sopra menzionato procedimento penale, ed il -OMISSIS-, il quale risulta aver accolto il suggerimento del primo di rivolgersi al-OMISSIS-
-OMISSIS- – entrambi indagati nel procedimento “-OMISSIS-” – al fine di valutare la possibilità di ampliare la concessione relativa ad una porzione di area pubblica posta a servizio dell’attività;
- sintomatico, ad avviso dell’Amministrazione, è l’appuntamento dell’-OMISSIS- - non contestato in fatto da parte ricorrente - avvenuto tra -OMISSIS-, in compagnia del -OMISSIS- -OMISSIS-, ed il predetto avvocato, volto a definire tale questione;
- rilevanti sono anche i rapporti tra il sig. -OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS-, connotati da ulteriori ingerenze di quest’ultimo nello svolgimento attività di ristorazione, ed in particolare per la fornitura -OMISSIS-;
- tali “pressioni”, comprovano il vivo interesse all’attività commerciale della società istante, stagionalmente svolta in una delle più rinomate e suggestive località turistiche della provincia di Reggio Calabria (-OMISSIS-), da parte della ‘ndrangheta.
14.3 - Condivisibilmente il TAR ha ritenuto che la resistenza dei -OMISSIS- -OMISSIS- a tale pressioni non è sufficiente ad azzerarne il carattere sintomatico, “ giacché il rischio di condizionamento mafioso può manifestarsi nella forma non soltanto “compiacente” ma anche “soggiacente” [n.d.r. cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 gennaio 2025, n. 593; Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193] viepiù quando proveniente da un soggetto, quale è il sig. -OMISSIS-, legato agli interdetti da preganti vincoli parentali e così tanto “attento” alle possibilità di ampliamento della relativa attività imprenditoriale da consigliare loro di rivolgersi ad un professionista, il quale risulterà coinvolto della medesima operazione cd. “-OMISSIS-” ”.
14.4 - Rilevante è anche l’incontro tra il sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- in data -OMISSIS- e la conversazione intercorsa tra il predetto -OMISSIS- ed il -OMISSIS- il giorno successivo, ossia -OMISSIS-, per come captata dagli investigatori nel corso del procedimento penale, “riassunta” dai Carabinieri in seno alla nota informativa del -OMISSIS- e meglio trascritta dagli stessi Carabinieri nella successiva informativa -OMISSIS-.
14.5 - Infine, come ha correttamente ritenuto il giudice di primo grado, non risulta persuasiva neppure la tesi degli appellanti, diretta a valorizzare la costituzione di parte civile nel processo penale al fine di sterilizzare la valenza significativa dei plurimi elementi posti a base dell’interdittiva, in considerazione sia dell’autonomia delle scelte processuali delle parti in sede penale, sia della possibile forma “soggiacente” del condizionamento.
15. - In conclusione, per i suesposti motivi, gli appelli principale ed incidentale vanno respinti.
16. - Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone indicate nella sentenza e di ogni dato idoneo a disvelarne l’identità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.