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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1394/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MORI POMETTI ANDREA;
ATTORE contro
Avv. (C.F. ) che si rappresenta CP_1 C.F._2
e difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 05.03.2025, per parte convenuta, come da nota del 06.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il precetto in rinnovazione notificato il 18.06.2024, fondato sul decreto ingiuntivo n. 398/2012 del Tribunale di Grosseto, notificato al debitore il 22.06.2012 e non opposto, rassegnando le seguenti conclusioni nel merito: “nel merito, dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia dell'atto di precetto in rinnovazione quivi opposto, limitatamente ai motivi di doglianza esposti”.
Il convenuto si è costituito in giudizio e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Grosseto respingere l'opposizione avversaria siccome infondata per le motivazioni addotte nella premessa: in ipotesi dichiarare la validità del precetto per
l'importo di euro 37.033,25 (39.146,25 – 2.133,00)”.
Ebbene, con il precetto opposto, il convenuto, azionando il decreto ingiuntivo n. 398/2012 emesso da questo Tribunale, ha chiesto il pagamento dell'importo di 18.374,74 euro, a titolo di capitale residuo, dell'importo di
16.263,26 euro, a titolo di interessi moratori, dell'importo di 2.113,00 euro, a titolo di spese di iscrizione dell'ipoteca, oltre le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e spese di precetto, per un importo complessivo di 39.146,25 euro
(cfr. all. 1 fasc. attore).
L'attore contesta l'ammontare del credito azionato per un duplice ordine di motivi.
Innanzi tutto, l'attore contesta la debenza dell'importo di 16.263,26 euro richiesto a titolo di interessi moratori dal convenuto, ai sensi del D. Lgs. n.
231/2002, evidenziando che il rapporto da cui scaturisce il credito è da ritenersi consumeristico e non essendo riconosciuti tali interessi nel decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
Va osservato che il convenuto, nel ricorso monitorio, in cui non si dà atto di accordo sul compenso tra le parti, aveva chiesto la condanna dell'ingiunto al pagamento degli interessi moratori secondo gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.
231/2002 (cfr. all. 1 fasc. convenuto). Nondimeno, il decreto ingiuntivo dispone il pagamento degli “interessi convenzionali” e non degli interessi moratori o degli interessi come richiesti dal ricorrente (cfr. all. 1 fasc. convenuto).
L'espressione contenuta nel decreto ingiuntivo non può essere interpretata nel senso che gli “interessi convenzionali” ivi richiamati coincidano con gli interessi moratori e comunque con gli interessi moratori previsti dalla normativa speciale in materia di transazioni commerciali.
Innanzi tutto, il tenore letterale del decreto ingiuntivo non consente di riferire l'espressione sopra richiamata al concetto specifico e determinato di interessi moratori ovvero di interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002.
Inoltre, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'applicazione degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, non
è sufficiente un mero richiamo agli interessi legali, occorrendo di contro uno specifico ed espresso richiamo nel provvedimento giudiziale a tale speciale categoria di interessi, unito ad apposita motivazione sul punto.
In particolare, è stato evidenziato che “Ove il giudice disponga il pagamento degli
"interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
(Cass. Civ. S.U. n. 12449/2024).
Sebbene tale pronuncia faccia riferimento al caso in cui il titolo giudiziale condanni al pagamento degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, il principio enunciato appare di portata generale, nel senso che non appare consentito fornire al titolo giudiziale, che non richiami espressamente gli interessi moratori e, in particolare, quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, un'interpretazione tale da consentire, in forza del titolo stesso, l'applicazione di tale speciale categoria di interessi.
Dunque, nel caso di specie, poiché il decreto ingiuntivo non compie alcun riferimento agli interessi moratori né, in particolare, a quelli previsti dal D.
Lgs. n. 231/2002 e non potendosi, da un punto di vista semantico, ritenere che l'espressione “interessi convenzionali” richiami quest'ultima categoria di interessi, che di contro hanno fonte legale, essendo previsti da un D. Lgs., deve concludersi nel senso che al credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato dal convenuto non possano applicarsi gli interessi moratori previsti dalla normativa sopra richiamata né gli interessi moratori in generale, trattandosi altrimenti di imposizione al debitore ingiunto di interessi non specificamente riconosciuti al creditore dal titolo esecutivo, unico atto da cui desumere il contenuto del credito suscettibile di esecuzione forzata (art. 474
c.c.).
In conclusione, alla luce del titolo esecutivo azionato, che questo Giudice, in sede di opposizione esecutiva, non può in alcun modo correggere o emendare, deve escludersi che il credito possa esigere dal debitore gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 ovvero interessi moratori legali di qualsiasi genere.
Inoltre, il riferimento a imprecisati interessi convenzionali non consente neppure il riconoscimento in questa sede di interessi legali tout court.
Ciò importa che la somma di 16.263,26 euro, oggetto del precetto opposto, non è dovuta dal debitore.
In secondo luogo, l'opponente contesta la debenza dell'importo di 2.113,00 euro a titolo di spese di iscrizione ipotecaria, non costituendo spesa accessoria al credito, sicché tale spesa va rimborsata all'esito dell'esecuzione forzata.
Il motivo è fondato. Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, “Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.” (Cass. Civ. n. 12410/2016).
Pertanto, in base al principio richiamato, le spese per l'iscrizione di ipoteca non possono liquidarsi a mezzo del precetto, potendo il creditore riscuoterle solo all'esito dell'esecuzione forzata operata sul bene ipotecato.
Ciò importa la non debenza dell'importo di 2.113,00 euro indicato nel precetto come spesa di iscrizione ipotecaria.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione, deve ritenersi non dovuto l'importo di 18.376,26 euro.
Ne consegue la parziale invalidità del precetto opposto entro i limiti dell'importo non dovuto.
Invero, va evidenziato che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”
(Cass. Civ. n. 20238/2024; Cass. Civ. n. 2160/2013).
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione attorea, va dichiarata la nullità del precetto opposto per l'importo di 18.376,26 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo residuo di 20.769,99 euro.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato.
Va osservato che la parte attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello
Stato e che il difensore di parte attrice ha chiesto la distrazione delle spese processuali.
Sebbene constino pronunce contrarie della giurisprudenza più risalente (cfr.
Cass. Civ. n. 267/1984; Cass. Civ. n. 5232/2018), la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (Cass. Civ. S.U. n. 8561/2021; Cass. Civ. n. 30418/2019).
Dunque, la proposizione ad opera del difensore di parte attrice dell'istanza di distrazione delle spese non comporta la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Nondimeno, la recente giurisprudenza ha precisato che “Le spese del processo, liquidate in base all'esito complessivo della causa, seguono la soccombenza. Il difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente giudizio, ha chiesto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza di distrarre le spese
"in favore del sottoscritto procuratore, con rinunzia al beneficio del patrocinio". Al riguardo va precisato che "la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente" (così Cass., sez. un., n. 8561/2021). Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese va pertanto disposta
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 - in favore dello Stato e il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo
D.P.R.. Va ricordato che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: "in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (Cass. 22017/2018)” (Cass. Civ. n. 31928/2023).
Pertanto, la proposizione dell'istanza di distrazione delle spese, sebbene non comporti la perdita del beneficio per la parte ammessa, comunque non esclude che la rifusione delle spese a carico della parte non ammessa debba avvenire in favore dell'Erario, in coerenza con l'art. 133 del D.P.R. n.
115/2002.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto disporsi la condanna del convenuto soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello
Stato.
Al riguardo, va osservato che dal foglio notizie di cancelleria risulta prenotato a debito l'importo complessivo di 545,00 euro a titolo di esborsi relativi al presente giudizio.
Il compenso del difensore deve liquidarsi secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, non occorrendo, alla luce della giurisprudenza richiamata, che l'importo liquidato in favore dell'Erario coincida con quella che sarà liquidato al difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1394/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da parte attrice, dichiara la nullità del precetto opposto limitatamente all'importo di 18.376,26 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo residuo di 20.769,99 euro;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello
Stato, che si liquidano nella somma di 545,00 euro, a titolo di esborsi, e di
3.397,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 09.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1394/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MORI POMETTI ANDREA;
ATTORE contro
Avv. (C.F. ) che si rappresenta CP_1 C.F._2
e difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 05.03.2025, per parte convenuta, come da nota del 06.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il precetto in rinnovazione notificato il 18.06.2024, fondato sul decreto ingiuntivo n. 398/2012 del Tribunale di Grosseto, notificato al debitore il 22.06.2012 e non opposto, rassegnando le seguenti conclusioni nel merito: “nel merito, dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia dell'atto di precetto in rinnovazione quivi opposto, limitatamente ai motivi di doglianza esposti”.
Il convenuto si è costituito in giudizio e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Grosseto respingere l'opposizione avversaria siccome infondata per le motivazioni addotte nella premessa: in ipotesi dichiarare la validità del precetto per
l'importo di euro 37.033,25 (39.146,25 – 2.133,00)”.
Ebbene, con il precetto opposto, il convenuto, azionando il decreto ingiuntivo n. 398/2012 emesso da questo Tribunale, ha chiesto il pagamento dell'importo di 18.374,74 euro, a titolo di capitale residuo, dell'importo di
16.263,26 euro, a titolo di interessi moratori, dell'importo di 2.113,00 euro, a titolo di spese di iscrizione dell'ipoteca, oltre le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e spese di precetto, per un importo complessivo di 39.146,25 euro
(cfr. all. 1 fasc. attore).
L'attore contesta l'ammontare del credito azionato per un duplice ordine di motivi.
Innanzi tutto, l'attore contesta la debenza dell'importo di 16.263,26 euro richiesto a titolo di interessi moratori dal convenuto, ai sensi del D. Lgs. n.
231/2002, evidenziando che il rapporto da cui scaturisce il credito è da ritenersi consumeristico e non essendo riconosciuti tali interessi nel decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
Va osservato che il convenuto, nel ricorso monitorio, in cui non si dà atto di accordo sul compenso tra le parti, aveva chiesto la condanna dell'ingiunto al pagamento degli interessi moratori secondo gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.
231/2002 (cfr. all. 1 fasc. convenuto). Nondimeno, il decreto ingiuntivo dispone il pagamento degli “interessi convenzionali” e non degli interessi moratori o degli interessi come richiesti dal ricorrente (cfr. all. 1 fasc. convenuto).
L'espressione contenuta nel decreto ingiuntivo non può essere interpretata nel senso che gli “interessi convenzionali” ivi richiamati coincidano con gli interessi moratori e comunque con gli interessi moratori previsti dalla normativa speciale in materia di transazioni commerciali.
Innanzi tutto, il tenore letterale del decreto ingiuntivo non consente di riferire l'espressione sopra richiamata al concetto specifico e determinato di interessi moratori ovvero di interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002.
Inoltre, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'applicazione degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, non
è sufficiente un mero richiamo agli interessi legali, occorrendo di contro uno specifico ed espresso richiamo nel provvedimento giudiziale a tale speciale categoria di interessi, unito ad apposita motivazione sul punto.
In particolare, è stato evidenziato che “Ove il giudice disponga il pagamento degli
"interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
(Cass. Civ. S.U. n. 12449/2024).
Sebbene tale pronuncia faccia riferimento al caso in cui il titolo giudiziale condanni al pagamento degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, il principio enunciato appare di portata generale, nel senso che non appare consentito fornire al titolo giudiziale, che non richiami espressamente gli interessi moratori e, in particolare, quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, un'interpretazione tale da consentire, in forza del titolo stesso, l'applicazione di tale speciale categoria di interessi.
Dunque, nel caso di specie, poiché il decreto ingiuntivo non compie alcun riferimento agli interessi moratori né, in particolare, a quelli previsti dal D.
Lgs. n. 231/2002 e non potendosi, da un punto di vista semantico, ritenere che l'espressione “interessi convenzionali” richiami quest'ultima categoria di interessi, che di contro hanno fonte legale, essendo previsti da un D. Lgs., deve concludersi nel senso che al credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato dal convenuto non possano applicarsi gli interessi moratori previsti dalla normativa sopra richiamata né gli interessi moratori in generale, trattandosi altrimenti di imposizione al debitore ingiunto di interessi non specificamente riconosciuti al creditore dal titolo esecutivo, unico atto da cui desumere il contenuto del credito suscettibile di esecuzione forzata (art. 474
c.c.).
In conclusione, alla luce del titolo esecutivo azionato, che questo Giudice, in sede di opposizione esecutiva, non può in alcun modo correggere o emendare, deve escludersi che il credito possa esigere dal debitore gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 ovvero interessi moratori legali di qualsiasi genere.
Inoltre, il riferimento a imprecisati interessi convenzionali non consente neppure il riconoscimento in questa sede di interessi legali tout court.
Ciò importa che la somma di 16.263,26 euro, oggetto del precetto opposto, non è dovuta dal debitore.
In secondo luogo, l'opponente contesta la debenza dell'importo di 2.113,00 euro a titolo di spese di iscrizione ipotecaria, non costituendo spesa accessoria al credito, sicché tale spesa va rimborsata all'esito dell'esecuzione forzata.
Il motivo è fondato. Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, “Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.” (Cass. Civ. n. 12410/2016).
Pertanto, in base al principio richiamato, le spese per l'iscrizione di ipoteca non possono liquidarsi a mezzo del precetto, potendo il creditore riscuoterle solo all'esito dell'esecuzione forzata operata sul bene ipotecato.
Ciò importa la non debenza dell'importo di 2.113,00 euro indicato nel precetto come spesa di iscrizione ipotecaria.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione, deve ritenersi non dovuto l'importo di 18.376,26 euro.
Ne consegue la parziale invalidità del precetto opposto entro i limiti dell'importo non dovuto.
Invero, va evidenziato che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”
(Cass. Civ. n. 20238/2024; Cass. Civ. n. 2160/2013).
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione attorea, va dichiarata la nullità del precetto opposto per l'importo di 18.376,26 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo residuo di 20.769,99 euro.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato.
Va osservato che la parte attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello
Stato e che il difensore di parte attrice ha chiesto la distrazione delle spese processuali.
Sebbene constino pronunce contrarie della giurisprudenza più risalente (cfr.
Cass. Civ. n. 267/1984; Cass. Civ. n. 5232/2018), la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (Cass. Civ. S.U. n. 8561/2021; Cass. Civ. n. 30418/2019).
Dunque, la proposizione ad opera del difensore di parte attrice dell'istanza di distrazione delle spese non comporta la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Nondimeno, la recente giurisprudenza ha precisato che “Le spese del processo, liquidate in base all'esito complessivo della causa, seguono la soccombenza. Il difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente giudizio, ha chiesto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza di distrarre le spese
"in favore del sottoscritto procuratore, con rinunzia al beneficio del patrocinio". Al riguardo va precisato che "la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente" (così Cass., sez. un., n. 8561/2021). Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese va pertanto disposta
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 - in favore dello Stato e il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo
D.P.R.. Va ricordato che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: "in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (Cass. 22017/2018)” (Cass. Civ. n. 31928/2023).
Pertanto, la proposizione dell'istanza di distrazione delle spese, sebbene non comporti la perdita del beneficio per la parte ammessa, comunque non esclude che la rifusione delle spese a carico della parte non ammessa debba avvenire in favore dell'Erario, in coerenza con l'art. 133 del D.P.R. n.
115/2002.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto disporsi la condanna del convenuto soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello
Stato.
Al riguardo, va osservato che dal foglio notizie di cancelleria risulta prenotato a debito l'importo complessivo di 545,00 euro a titolo di esborsi relativi al presente giudizio.
Il compenso del difensore deve liquidarsi secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, non occorrendo, alla luce della giurisprudenza richiamata, che l'importo liquidato in favore dell'Erario coincida con quella che sarà liquidato al difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1394/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da parte attrice, dichiara la nullità del precetto opposto limitatamente all'importo di 18.376,26 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo residuo di 20.769,99 euro;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello
Stato, che si liquidano nella somma di 545,00 euro, a titolo di esborsi, e di
3.397,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 09.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia