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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2703/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvanico - Piazza R. Conforti N. 3 84080 Calvanico SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5638/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2703/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 132/2025 per TARI anno 2019, di euro 711,00, notificato il 28.03.2025, emesso dal Comune di Calvanico, chiedendone l'annullamento.
A TI DE
Intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Decadenza dell'azione.
Il Comune di Calvanico, non risulta costituito in giudizio, benché regolarmente citato in giudizio dalla ricorrente con PEC notificata in data 21.05.2025 all'indirizzo Email_3
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame va accolto.
In merito ai motivi di doglianza eccepiti da parte ricorrente, la Corte osserva che, la notifica dell'avviso di accertamento n. 132/2025, avente ad oggetto TARI relativo all'anno 2019, per il quale l'ordinario termine di prescrizione/decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 (ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'articolo 1, comma
161, della Legge n. 296/2006), non è stato rispettato dall'Ente impositore, avendo lo stesso provveduto a notificare il medesimo avviso solo in data 28 marzo 2025, quindi oltre il termine previsto, per cui l'eccezione del ricorrente di avvenuta prescrizione/decadenza della pretesa creditoria, stante l'assenza di validi atti interruttivi del decorso termine prescrizionale, va considerata corretta.
La Corte quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sezione 03, in composizione monocratica accoglie il ricorso, come in parte motiva. Condanna al pagamento delle spese di giudizio il Comune di
Calvanico, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, 19.11.2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2703/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvanico - Piazza R. Conforti N. 3 84080 Calvanico SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5638/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2703/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 132/2025 per TARI anno 2019, di euro 711,00, notificato il 28.03.2025, emesso dal Comune di Calvanico, chiedendone l'annullamento.
A TI DE
Intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Decadenza dell'azione.
Il Comune di Calvanico, non risulta costituito in giudizio, benché regolarmente citato in giudizio dalla ricorrente con PEC notificata in data 21.05.2025 all'indirizzo Email_3
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame va accolto.
In merito ai motivi di doglianza eccepiti da parte ricorrente, la Corte osserva che, la notifica dell'avviso di accertamento n. 132/2025, avente ad oggetto TARI relativo all'anno 2019, per il quale l'ordinario termine di prescrizione/decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 (ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'articolo 1, comma
161, della Legge n. 296/2006), non è stato rispettato dall'Ente impositore, avendo lo stesso provveduto a notificare il medesimo avviso solo in data 28 marzo 2025, quindi oltre il termine previsto, per cui l'eccezione del ricorrente di avvenuta prescrizione/decadenza della pretesa creditoria, stante l'assenza di validi atti interruttivi del decorso termine prescrizionale, va considerata corretta.
La Corte quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sezione 03, in composizione monocratica accoglie il ricorso, come in parte motiva. Condanna al pagamento delle spese di giudizio il Comune di
Calvanico, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, 19.11.2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca