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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3385/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
TT Gatto;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto;
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 e 3 della L. n. 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.06.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 03.08.2022 aveva presentato alla Commissione Medica dell' di Messina domanda per CP_1
l'accompagnamento al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici assistenziali non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita;
- che aveva presentato contestualmente domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della Legge n. 104/1992 in favore dei soggetti disabili;
- che la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Messina nella seduta del
28.10.2022 aveva sottoposto a visita medico collegiale il ricorrente riconoscendolo: “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (Legge n. 509/88 e
Legge n. 124/98) medio-grave 100%”, non riconoscendo l'indennità di accompagnamento;
- che la Commissione Medica per l'accertamento dello stato di disabilità nella stessa seduta aveva riconosciuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 104/92, ma non aveva riconosciuto sussistente la condizione di gravità prevista dal comma 3 dell'art. 3 della L. n. 104/92;
1 - che l'istante, avverso il provvedimento di diniego, aveva presentato ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c.
(R.G. n. 2121/2023) per chiedere l'accertamento dei presupposti sanitari al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 1 e
3 della L. n. 104/92 a far data dalla proposizione della domanda amministrativa o a decorrere dalla data che risulterà in esito alla perizia;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, aveva giudicato il ricorrente non meritevole del diritto di accompagnamento ma aveva riconosciuto la connotazione di gravità prevista dall'art. 3 comma 3 della
L. n. 104/92;
- che in data 19.03.2024 il nominato c.t.u. aveva inoltrato alle parti costituite in giudizio a mezzo pec la bozza di ctu per eventuali rilievi;
- che venivano inoltrati al c.t.u., tramite pec, i rilievi alla consulenza tecnica medico-legale chiedendo la rivalutazione delle gravi condizioni cliniche del ricorrente;
- che in data 26.04.2024 il nominato c.t.u. aveva depositato telematicamente la consulenza tecnica d'ufficio;
- che in data 22.05.2024 veniva depositata dichiarazione di dissenso alle conclusioni del c.t.u. da parte del ricorrente.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla proposizione della domanda amministrativa o a decorrere dalla data che risulterà in esito alla perizia, nonché confermare il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, art. 3 comma 1 e 3; conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, - unico CP_1 legittimato passivo per le erogazioni dei benefici economici richiesti - in favore del ricorrente alla liquidazione ed al pagamento delle indennità di legge a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Il tutto oltre interessi e previa rivalutazione monetaria. Con condanna di spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.03.2025, contestava il fondamento del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 20.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché la conferma del riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 2121/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico
2 nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Sindrome involutiva cerebrale in paziente con encefalopatia ischemica cronica ed atrofia cerebrale. Ipertensione arteriosa. Steatosi epatica.
Scleroateromasia dei TSA” e concludeva che le patologie di cui era affetto il o rendevano bisognoso Pt_1 di conferma del riconoscimento di invalidità civile al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento. Riconosceva, tuttavia, la sussistenza delle condizioni sanitarie per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
5- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione del ctu e il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da: “Severo deterioramento cognitivo con sindrome aprassica a verosimile eziologia mista (vascolare/degenerativa) in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica ed atrofia cerebrale;
Scompenso cardiaco cronico in labile compenso emodinamico, con recente episodio acuto complicato da addensamenti polmonari in soggetto obeso con broncopatia cronica e diabete mellito tipo 2 in terza classe funzionale NYHA;
Diabete mellito tipo 2 complicato da vasculopatia cerebrale, cardiopatia ischemico-ipertensiva e dislipidemia” ed ha concluso che il è invalido ultrasessantacinquenne con gravissime e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni Pt_1 ed i compiti propri della sua età (100%) con diritto all'indennità d'accompagnamento (art. 1 della Legge
n. 18/1980 e art. 1 della Legge n. 508/1988), con decorrenza 01.08.2024 nonché persona disabile con condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal 01.08.2024.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Parte_1
3 presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della L. n.
104/92 con decorrenza 01.08.2024.
5. Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
6. Atteso l'esito della lite, si compensano integralmente le spese del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 104/92 con decorrenza 01.08.2024;
- compensa integralmente le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3385/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
TT Gatto;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto;
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 e 3 della L. n. 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.06.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 03.08.2022 aveva presentato alla Commissione Medica dell' di Messina domanda per CP_1
l'accompagnamento al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici assistenziali non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita;
- che aveva presentato contestualmente domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della Legge n. 104/1992 in favore dei soggetti disabili;
- che la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Messina nella seduta del
28.10.2022 aveva sottoposto a visita medico collegiale il ricorrente riconoscendolo: “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (Legge n. 509/88 e
Legge n. 124/98) medio-grave 100%”, non riconoscendo l'indennità di accompagnamento;
- che la Commissione Medica per l'accertamento dello stato di disabilità nella stessa seduta aveva riconosciuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 104/92, ma non aveva riconosciuto sussistente la condizione di gravità prevista dal comma 3 dell'art. 3 della L. n. 104/92;
1 - che l'istante, avverso il provvedimento di diniego, aveva presentato ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c.
(R.G. n. 2121/2023) per chiedere l'accertamento dei presupposti sanitari al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 1 e
3 della L. n. 104/92 a far data dalla proposizione della domanda amministrativa o a decorrere dalla data che risulterà in esito alla perizia;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, aveva giudicato il ricorrente non meritevole del diritto di accompagnamento ma aveva riconosciuto la connotazione di gravità prevista dall'art. 3 comma 3 della
L. n. 104/92;
- che in data 19.03.2024 il nominato c.t.u. aveva inoltrato alle parti costituite in giudizio a mezzo pec la bozza di ctu per eventuali rilievi;
- che venivano inoltrati al c.t.u., tramite pec, i rilievi alla consulenza tecnica medico-legale chiedendo la rivalutazione delle gravi condizioni cliniche del ricorrente;
- che in data 26.04.2024 il nominato c.t.u. aveva depositato telematicamente la consulenza tecnica d'ufficio;
- che in data 22.05.2024 veniva depositata dichiarazione di dissenso alle conclusioni del c.t.u. da parte del ricorrente.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla proposizione della domanda amministrativa o a decorrere dalla data che risulterà in esito alla perizia, nonché confermare il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, art. 3 comma 1 e 3; conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, - unico CP_1 legittimato passivo per le erogazioni dei benefici economici richiesti - in favore del ricorrente alla liquidazione ed al pagamento delle indennità di legge a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Il tutto oltre interessi e previa rivalutazione monetaria. Con condanna di spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.03.2025, contestava il fondamento del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 20.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché la conferma del riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 2121/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico
2 nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Sindrome involutiva cerebrale in paziente con encefalopatia ischemica cronica ed atrofia cerebrale. Ipertensione arteriosa. Steatosi epatica.
Scleroateromasia dei TSA” e concludeva che le patologie di cui era affetto il o rendevano bisognoso Pt_1 di conferma del riconoscimento di invalidità civile al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento. Riconosceva, tuttavia, la sussistenza delle condizioni sanitarie per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
5- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione del ctu e il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da: “Severo deterioramento cognitivo con sindrome aprassica a verosimile eziologia mista (vascolare/degenerativa) in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica ed atrofia cerebrale;
Scompenso cardiaco cronico in labile compenso emodinamico, con recente episodio acuto complicato da addensamenti polmonari in soggetto obeso con broncopatia cronica e diabete mellito tipo 2 in terza classe funzionale NYHA;
Diabete mellito tipo 2 complicato da vasculopatia cerebrale, cardiopatia ischemico-ipertensiva e dislipidemia” ed ha concluso che il è invalido ultrasessantacinquenne con gravissime e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni Pt_1 ed i compiti propri della sua età (100%) con diritto all'indennità d'accompagnamento (art. 1 della Legge
n. 18/1980 e art. 1 della Legge n. 508/1988), con decorrenza 01.08.2024 nonché persona disabile con condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal 01.08.2024.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Parte_1
3 presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 commi 1 e 3 della L. n.
104/92 con decorrenza 01.08.2024.
5. Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
6. Atteso l'esito della lite, si compensano integralmente le spese del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 104/92 con decorrenza 01.08.2024;
- compensa integralmente le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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