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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2112/2023 promossa da:
difeso dall'avv. LANDINI LUIGI, elettivamente domiciliato presso il Parte_1
suo studio in C.SO SICCARDI, 9 10122 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. SALONIA ROSA VENERINA, elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio in VIA VENTIMIGLIA, 65 10126 TORINO
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, dato atto della mancata adesione dei convenuti alla procedura di negoziazione assistita;
previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto Sig. nella produzione CP_1 dell'evento dannoso per cui è causa, voglia il Tribunale adito – ex artt.144-145-148 CdA e 2043-2054
c.c. – dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'esponente da liquidarsi come segue:
a titolo di danno non patrimoniale
1 - I.P. 11-12% (45 anni) € 25.069,50
- Incremento per sofferenza soggettiva € 6.902,00
- I.T.T. 155 gg al 100% € 17.825,00
- I.T.T. 60 gg al 75% € 5.175,00
- I.T.T. 60 gg al 50% € 3.450,00
- I.T.T. 35 gg al 25% € 1.006,25
- Cenestesi lavorativa +20% biologico € 10.505,15
TOTALE € 69.932,90
A titolo di danno patrimoniale
- Spese mediche € 497,50
- Negoziazione assistita € 782,08
- Spese legali stragiudiziali € 3.516,47
TOTALE € 4.796,05
e così complessivamente € 74.728,95 o altra somma veriore che il Giudice ill.mo riterrà legittimo ed equo liquidare secondo le risultanze di causa.
Con rivalutazione e interessi legali dal fatto alla domanda giudiziale e interessi di mora ex art. 1284
4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione a favore del legale sottoscritto, avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA come di legge.
Per parte convenuta CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste affinché venga disposta,
-CTU cinematica per la valutazione delle velocità dei veicoli coinvolti, i tempi di reazione dei conducenti e più in generale al fine di correttamente ricostruire la dinamica del sinistro;
-CTU medico legale ai fini della valutazione della condizione patologica in capo all'attore, del rapporto di causalità fra la patologia e la frattura, nonché per la corretta quantificazione del danno.
NEL MERITO,
-In via principale, respingersi tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e diritto;
-In via subordinata,
2 qualora si riconoscesse una responsabilità per colpa in capo al Sig. nella causazione del CP_1
sinistro del 15.10.2021, si chiede che venga riconosciuto il concorso di colpa del sig. e, Parte_1
pertanto, si proporzioni il risarcimento del danno che sarà accertato in giudizio, ponendolo in ogni caso in capo alla compagnia di assicurazioni convenuta;
-In via di ulteriore subordine, che qualsivoglia danno riconosciuto al Sig. sia posto in capo alla compagnia di assicurazioni Parte_1
convenuta in causa CP_2
In ogni caso con condanna alla rifusione dei compensi professionali oltre al rimborso forfettario, spese di giudizio, c.p.a. ed iva come per legge.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata ai convenuti in data 24.1.2023 e in data 30.1.2023, Parte_1
ha citato in giudizio e ,
[...] CP_1 Controparte_2
rappresentando i seguenti fatti.
• In data 15.10.2021, alle ore 10.00 circa, era alla guida del veicolo Mercedes Parte_1
Vito tg. GD370AT, di proprietà di Mercedes Benz Srl;
procedeva sul viale centrale di Corso
Giulio Cesare, direzione centro città, ed impegnava l'incrocio con Strada delle Cascinette con il semaforo verde;
• In quelle circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Mercedes Vito veniva in collisione con l'autovettura Isuzu tg. FF138CK, di proprietà e condotta da il quale, CP_3 CP_1
provenendo dal controviale di Corso Giulio Cesare, nella stessa direzione di marcia del
, giunto all'altezza di Strada delle Cascinette, svoltava a sinistra nonostante il semaforo Parte_1
rosso;
• A seguito del sinistro, il era trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
San Giovanni Bosco di Torino e riportava lesioni personali (frattura pluriframmentaria diafisaria del radio destro) che comportavano intense e prolungate algie e un periodo di ricovero dal 27 al 28.10.2021.
• L'entità del danno non patrimoniale era calcolata come segue dal medico legale di parte: invalidità permanente del 11-12% e invalidità temporanea di complessivi 310 giorni di cui 155 per ITT, 60 giorni per ITP al 75%, 60 giorni per ITP al 50% e 35 giorni per ITP al 25%;
3 • Le lesioni, la degenza ospedaliera, la terapia antalgica e la riduzione di funzionalità del braccio e della mano destra determinavano anche un profondo patimento morale del . Parte_1
• A causa dei danni riportati dopo il sinistro, il rimaneva assente dal lavoro sino al Parte_1
18.3.2022 e riprendeva soltanto in data 9.4.2022, con limitazioni nella movimentazione dei carichi atteso che i postumi del sinistro rendono il suo lavoro (corriere autotrasportatore) meno agevole e più faticoso e usurante.
• Documentava spese mediche per € 497,50 e spese per assistenza legale stragiudiziale e negoziazione assistita per € 4.298,55.
Chiedeva pertanto di accertare la responsabilità di nel sinistro per cui è causa e di CP_1 condannarlo, in solido con al pagamento di € 60.286,36 a titolo di danno non patrimoniale CP_2 ed € 4.769,05 a titolo di danno patrimoniale.
Si è costituito che ha svolto le seguenti difese. CP_1
• La dinamica del sinistro era parzialmente ricostruita dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro: entrambi i veicoli percorrevano Corso Giulio Cesare in direzione centro città; il veicolo Mercedes Vito, condotto dal , si trovava nel viale centrale corsia di sinistra, Parte_1
mentre il veicolo Pick-Up condotto dal si trovava nel controviale per svoltare a CP_1
sinistra verso Strada delle Cascinette.
• Ha contestato di aver attraversato dal controviale di Corso Giulio Cesare con la luce semaforica rossa, atteso che, al momento del fatto, l'impianto semaforico di riferimento per il era CP_1
spento. Ed infatti la Polizia Municipale, intervenuta sul posto, non contestava al la CP_1
violazione relativa al transito con il semaforo rosso ma soltanto la generica violazione di cui all'art. 41 c. 18 C.d.S. per non aver attraversato l'incrocio con prudenza.
• Ha contestato di essere responsabile del sinistro poiché, al momento dell'impatto, aveva già impegnato l'incrocio prima che sopraggiungesse il veicolo condotto dal , ed aveva Parte_1
anche già superato la carreggiata percorsa dal il cui veicolo non era visibile nella fase Parte_1
di svolta. Questa dinamica troverebbe conferma nei danni riportati dai due veicoli: il mezzo del era danneggiato nella parte anteriore destra, mentre quello del nella parte Parte_1 CP_1
posteriore sinistra. Se il avesse tenuto una velocità adeguata e fosse stato più attento, Parte_1 avrebbe potuto arrestare la propria marcia evitando l'impatto.
• Il teste oculare, , riferiva di aver notato un Pick up procedere parallelamente al Testimone_1
senso di marcia di Corso Giulio Cesare, di aver sentito dopo una frenata e di aver visto il furgone LI impattare sul Pick up sulla parte laterale posteriore sinistra;
nulla invece
4 dichiarava sullo stato dell'impianto semaforico.
• Ha contestato la lesione patita dal e il nesso causale con il sinistro, atteso che la Parte_1
frattura subita avrebbe natura patologica (displasia fibrosa) e non traumatica.
Chiedeva pertanto di respingere la domanda attorea;
in caso di accertamento della responsabilità, chiedeva di accertare il concorso colposo dell'attore e di essere manlevato dalla in via CP_2
istruttoria chiedeva disporsi CTU cinematica e medico legale.
Non si è costituita che pertanto è stata dichiarata Controparte_2
contumace in data 6.12.2023.
La causa è stata istruita a mezzo testi e interpello, ed è stata trattenuta in decisione in data
5.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
****
1. Sulla dinamica del sinistro
Nella relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro a circa un'ora e venti dall'evento (doc. 6 citazione), si legge:
✓ al momento del sopralluogo della Polizia Municipale, il veicolo del era già stato CP_1
rimosso, mentre il veicolo condotto dal era ancora nella posizione statica finale;
Parte_1
✓ sul posto, dichiarava: Alle ore 10:00 circa percorrevo il controviale di corso CP_1
Giulio Cesare verso interno città quando, giunto all'intersezione con strada delle Cascinette, tentavo la svolta a sinistra per prendere strada delle Cascinette avendo confuso il semaforo che proiettava luce verde per proseguire dritto con quello che consentiva la svolta. Nella manovra di svolta venivo urtato dal , targato GD370AT che percorreva corso Giulio CP_4
Cesare nel viale centrale verso interno città. Chiamavo quindi il 118.;
✓ in data 18.10.2021 provenivano presso gli uffici della Polizia Municipale, le dichiarazioni del teste oculare, , che aveva assistito all'incidente, il quale riferiva: Ero fermo al Testimone_1
semaforo proveniente da Strada delle Cascinette in attesa del verde per immettermi in C.so
Giulio Cesare. Ho notato un Pick-Up bianco che procedeva perpendicolare al senso di marcia regolare di C.so Giulio Cesare. Poco dopo sentivo una frenata e un furgone “LI” ha impattato sul fianco del . P.S. Ho lasciato il mio numero al conducente del furgone CP_3 perché era lì fermo. Non ho riconosciuto il conducente dell'altro veicolo;
5 ✓ in data 22.10.2021, presso gli uffici della Polizia Municipale, pervenivano poi le dichiarazioni del , il quale riferiva: Mi trovavo alla guida del veicolo aziendale, solo a bordo e con le Parte_1
cinture regolarmente allacciate e percorrevo la corsia di sinistra del viale centrale del corso
Giulio Cesare, proveniente dalla rotonda della Sfinge verso il centro città. Giunto all'incrocio semaforizzato con strada Cascinette, avendo il semaforo verde per la mia direzione di marcia, impegnavo l'intersezione. Mentre stavo impegnando l'intersezione vedevo improvvisamente davanti a me un veicolo che mi tagliava repentinamente la strada. Ho cercato di evitarlo, frenando, ma la situazione è stata talmente improvvisa che non riuscivo nell'intento, pertanto urtavo questo veicolo nella sua struttura laterale posteriore di sinistra. Ribadisco che quando è accaduto l'evento il semaforo proiettava luce verde per la mia direzione, e che non ho capito al momento da dove fosse sbucato questo veicolo. So solo che me lo sono trovato davanti perpendicolarmente. Nell'occorso ho portato lesioni tali da richiedere l'intervento di un'ambulanza che giungeva sul posto e mi trasportava presso l'ospedale “San Giovanni
Bosco”. Vi consegno la documentazione medica in mio possesso.
✓ Durante i rilievi del sinistro stradale, era accertato dagli agenti che la luce semaforica di colore rosso di svolta nel proiettore sospeso era bruciata (presente ripetitore sulla sinistra funzionante
– palo semaforico GCT1);
✓ L'agente verbalizzante comminava al la sanzione di cui all'art. 41 c. 18 C.d.S. perché CP_1 in occasione del sinistro, in presenza di luce semaforica spenta, non rispettava l'obbligo di procedere usando la particolare prudenza nel transitare nell'intersezione.
Le circostanze del sinistro sono state poi oggetto di prova per testi e interpello;
queste le dichiarazioni rese alle udienze del 11.3.2024 e 22.7.2024:
➢ Il teste (Agente di Polizia giudiziaria) riferiva: 1 Io non sono intervenuto in Testimone_2 loco l'accertamento lo hanno fatto i miei colleghi e hanno elevato una contravvenzione al veicolo perché in presenza di luce semaforica rossa spenta non rispettava l'obbligo di CP_5
procedere usando particolare prudenza nel transitare nella intersezione. 2 Non essendo presenti al momento del sinistro non abbiamo potuto accertare l'esatta fase semaforica in quel momento;
abbiamo sentito i testi e i conducenti. ADr Giudice: l'unico dato oggettivo è che la lanterna semaforica sospesa indicata nello schizzo planimetro di cui al doc 6 di parte attrice, presente nella carreggiata laterale del controviale, aveva la lampadina rossa bruciata. to CP_6
abbiamo accertato i punti d' urto tra i veicoli e abbiamo scattato delle foto allegata alla Tes_3
comunicazione di notizia di reato;
6 ➢ Il teste riferiva: Ho assistito al sinistro perché ero fermo al semaforo rosso e Testimone_1
provenivo da Strada delle Cascinette ADR Giudice: non sono stato sentito dai Vigili;
mi sono fermato per chiedere se avevano bisogno di un testimone e ho fatto il mio numero di telefono al conducente del furgone che poi mi ha chiamato e io ho fatto le dichiarazioni che confermo essere quelle trascritta dai Vigili nel verbale che mi viene letto in udienza. sul capo 1 io non potevo vedere la luce del semaforo perché io ero nell'angolo però ho visto il transito delle auto su Corso Giulio e quindi credo che fosse verde per il furgone;
io ero fermo al semaforo rosso in strada delle Cascinette sul capo 2 io ero fermo al semaforo e ho visto il pickup che veniva verso strada delle Cascinette non potevo vedere io il semaforo che aveva il pickup;
➢ Il convenuto interrogato, dichiarava: sul capo 1 è vero che l'attore impegnava CP_1
l'incrocio con i semaforo verde sul capo 2 non è vero che ho svoltato a sinistra con il rosso perché il semaforo era spento ADR avv.to Landini: il semaforo rosso che indicava che non potevo svoltare a sinistra era spento c'era un unico semaforo verde che indicava di andare dritto questo si è appurato dopo dalle indagini fatte dai Vigili. Confermo le dichiarazioni che ho fatto ai vigili anche se poi dopo si è appurato che quel semaforo era spento per chi doveva svoltare a sinistra.
Tenuto conto dei documenti prodotti e delle prove orali assunte, avendo riguardo a quanto sostenuto e contestato dalle parti nei rispettivi atti, si deve concludere che la responsabilità del sinistro sia da porre integralmente a carico del per i seguenti motivi. CP_1
❖ Non è contestata la direzione di marcia dei veicoli: il proveniva dalla corsia più a Parte_1
sinistra del viale centrale di Corso Giulio Cesare direzione centro città, mentre il si CP_1
trovava nel controviale del medesimo corso nella stessa direzione di marcia;
❖ Non è parimenti contestato che il abbia attraversato l'incrocio con Strada delle Parte_1
Cascinette con il favore della luce semaforica verde (cfr. interpello Bonfante udienza del
22.7.2024); mentre è oggetto di contestazione tra le parti se il abbia impegnato CP_1
l'incrocio dal controviale a semaforo rosso (tesi sostenuta dall'attore) oppure spento (tesi del convenuto);
❖ Rispetto alla luce semaforica di riferimento per la corsia percorsa dal , gli Agenti, CP_1
intervenuti sul luogo del sinistro, accertavano che la lanterna sospesa di svolta a sinistra non era funzionante perché la lampadina rossa era bruciata. Nondimeno, gli Agenti verificavano anche che nella direzione di marcia del era comunque presente un altro semaforo verticale CP_1
posto sul lato sinistro della semicarreggiata che presentava tutte le luci di svolta a sinistra
7 correttamente funzionanti (cfr. verbale doc. 6 citazione). Quindi, se il avesse prestato CP_1
maggior attenzione e prudenza prima di accingersi alla svolta a sinistra immettendosi nell'incrocio – peraltro di notevoli dimensioni essendo composto da tre corsie nel viale centrale -
, ben avrebbe potuto avvedersi della presenza di un altro semaforo laterale, verificare la fase semaforica per la sua direzione di marcia e quindi arrestarsi in caso di luce rossa. È verosimile, infatti, che al momento dell'attraversamento dell'incrocio da parte del la luce CP_1
semaforica fosse proprio rossa per il convenuto che doveva svoltare a sinistra, dal momento che il era posizionato nella corsia di svolta a sinistra che consente di attraversare CP_1
perpendicolarmente il viale centrale percorso dal;
sicché se era verde per i veicoli Parte_1
transitanti sul corso centrale che percorrevano dritta la strada (e cioè per il ), Parte_1
evidentemente era necessariamente rosso per quelli che invece dovevano impegnare l'incrocio per attraversarlo perpendicolarmente e cioè per il e parimenti per il teste CP_1 [...]
che dalla perpendicolare Strada delle Cascinette doveva impegnare l'incrocio in Tes_1
direzione uguale e contraria al come dallo stesso riferito. CP_1
❖ Non sono invece emersi in corso di causa elementi indicativi di una condotta del in Parte_1
violazione delle norme del Codice della Strada o comunque una condotta di guida imprudente, e quindi tale da integrare un concorso colposo nel sinistro ex art. 1227 c.c., poiché 1) non è emerso in corso di causa e comunque non è stato provato che il veicolo attoreo viaggiasse oltre il limite di velocità consentito;
2) non è condivisibile la tesi del convenuto per cui, tenuto conto della morfologia dei danni riportati dai due mezzi (per veicolo Cottiglia nella parte anteriore destra, e per il veicolo Bonfante, nella fiancata posteriore sinistra), se l'attore avesse prestato maggiore attenzione, avrebbe visto il veicolo del evitando l'impatto, dal momento che è CP_1 chiaramente emerso dall'istruttoria svolta che il veicolo attoreo, che percorreva corso Giulio
Cesare, aveva legittimamente impegnato l'incrocio con il semaforo verde;
e quindi una maggior attenzione si sarebbe piuttosto pretesa dal che ha invece illegittimamente impegnato la CP_1
strada; 3) il ha confermato, in udienza, quanto dichiarato ai vigili e cioè che tentava la CP_1
svolta a sinistra per prendere strada delle Cascinette confondendo tuttavia il semaforo che proiettava luce verde per proseguire dritto, con quello che consentiva la svolta;
durante questa manovra di svolta era urtato dal veicolo guidato dal . È verosimile quindi che il Parte_1 abbia impegnato l'incrocio credendo erroneamente che fosse per lui verde e quindi CP_1 senza guardare se ci fossero già dei veicoli in prossimità dell'incrocio o se quantomeno ne stessero sopraggiungendo, cosa che certamente gli avrebbe consentito di evitare l'urto con il veicolo attoreo che, come detto, legittimamente percorreva la strada con il favore della luce
8 verde.
Pertanto, la responsabilità del sinistro è attribuibile in via esclusiva al CP_1
2. Sui danni
2.1. Sul danno non patrimoniale
Non si è ritenuto di ammette una CTU medica per valutare il danno non patrimoniale lamentato dall'attore poiché il non ha contestato la percentuale di danno ma ha evidenziato unicamente CP_1 la possibile natura patologica (displasia fibrosa) e non traumatica della lesione lamentata dall'attore.
Questa circostanza tuttavia è stata già considerata e valutata dal medico legale di parte attrice che ha dato atto, nella propria perizia, dell'esistenza della displasia. Il convenuto non ha fornito elementi nuovi, utili e diversi per confutare la valutazione già espressa dal medico di parte, che pertanto, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi attendibile e sufficiente per la quantificazione del danno non patrimoniale.
Dalla perizia prodotta da parte attrice sub doc. 9, è emerso quanto segue.
o In occasione del sinistro per cui è causa, il ha riportato una frattura pluriframmentaria Parte_1
diafisaria del radio sx su pre-esistente area di displasia fibrosa ed un valido trauma distorsivo al rachide cervicale;
o La frattura del radio è stata trattata con valva gessata mantenuta per due mesi;
è seguito intenso trattamento riabilitativo;
o Considerata la documentazione radiografica, lo stato clinico odierno e la sintomatologia lamentata, il danno biologico permanente è pari al 11-12%, al netto delle preesistenze asintomatiche e non foriere di limitazioni funzionali. In sostanza quindi, la preesistenza è del tutto indifferente rispetto alla lesione patita nel sinistro, atteso che, prima dell'incidente, non vi era alcuna compromissione della validità dell'attore che conduceva una vita normale;
pertanto, la pregressa displasia è irrilevante e ininfluente sulle conseguenze dannose.
o Il quadro clinico attuale di rigidità del polso sinistro può trovare ovviamente miglioramento qualora il periziando si sottoponesse al già consigliato intervento chirurgico, con buoni esiti;
o Il danno biologico temporaneo è circoscrivibile in complessivi 155 giorni di cui 60 giorni al
75%, 60 giorni al 50% e 35 giorni al 25%, con inabilità totale al lavoro per tutta la durata della invalidità temporanea;
o I postumi reliquati incidono di generiche attività di tipo operaio rendendole più faticose,
9 usuranti e impegnative delle energie di riserva, come evincibile delle limitazioni funzionali poste nel giudizio di idoneità lavorativa al termine del periodo di inabilità temporanea.
Il danno non patrimoniale va liquidato secondo i criteri delle Tabelle di Milano (ed. 2024) in uso presso questo Tribunale, come segue:
▪ Età del danneggiato al momento del fatto (45 anni);
▪ Danno biologico permanente nella misura del 11-12% e quindi € 25.069,50, risultante, come proposto da parte attrice, nella media aritmetica tra le somme corrispondenti alle due percentuali;
con la precisazione che tale somma include soltanto il danno biologico permanente e non anche la componente del danno morale, atteso che quest'ultimo consiste in una voce di danno a sé stante che deve essere oggetto di prova puntuale da parte del danneggiato, anche a mezzo di presunzioni vieppiù quando la lesione permanente sia di grave entità.
Nel caso di specie, la lesione patita dal danneggiato è di poco superiore alle microlesioni e quindi non di entità tale da far presumere una sofferenza soggettiva interiore che comunque non è stata allegata dall'attore; questi infatti non ha dedotto alcuna circostanza specifica da cui evincere che tale lesione permanente gli arrechi un patimento, eccetto l'allegazione della sofferenza interiore patita durante il trattamento terapeutico – che sarà considerata nella liquidazione del danno da invalidità temporanea –, e la cenestesi lavorativa che incide sulla personalizzazione del danno biologico permanente e non sul danno morale.
Va riconosciuta invece la personalizzazione sul danno biologico permanente nella misura del 20% considerato che 1) il teste – anch'egli corriere, collega di lavoro Testimone_4 del da circa due anni presso – ha spiegato il tipo di attività svolta dal Parte_1 CP_7
, riferendo: Confermo; anche lui come me è un corriere corrieri di;
carica Parte_1 CP_7
e scarica pacchi al mattino fino a termine consegna;
li carica sul furgone e li scarica al domicilio del cliente ADR Giudice: al mattino quando arriviamo c'è un carrello dove sono collocati i pacchi più piccoli dentro delle borse che sono già loro pesanti e poi c'è un altro carrello con i pacchi di dimensione piò grossa di regola il massimo di un pacco è di circa
20/21 chili ma a volte capita che le borse contenendo più pacchi sono anche più pesanti; 2) nella perizia medico legale di parte, il consulente ha spiegato che I postumi reliquati incidono di generiche attività di tipo operaio rendendole più faticose, usuranti e impegnative delle energie di riserva, come evincibile delle limitazioni funzionali poste nel giudizio di idoneità lavorativa al termine del periodo di inabilità temporanea, e quindi
10 l'attuale condizione fisica del determina un maggiore affaticamento nello Parte_1
svolgimento delle mansioni lavorative (corriere) che comportano una movimentazione di carichi resa più faticosa a causa della lesione patita nell'incidente; 3) il convenuto CP_1 non ha mai contestato la percentuale di personalizzazione domandata dall'attore, né la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.
Pertanto, il danno biologico permanente, comprensivo di aumento del 20% a titolo di personalizzazione, è pari ad € 30.083,40.
▪ Il danno biologico temporaneo – comprensivo anche della componente morale tenuto conto della verosimile e presumibile sofferenza del danneggiato che ha dovuto sopportare la degenza ospedaliera, l'intervento chirurgico, una terapia riabilitativa – è liquidato come segue:
60 giorni al 75% = € 5.175,00
60 giorni al 50% = € 3.450,00
35 giorni al 25% = € 1.006,25
Totale € 9.631,25
Pertanto, il danno non patrimoniale è liquidato in complessivi € 39.714,65 all'attualità, senza necessità di rivalutazione.
In adesione ai principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non sono liquidati gli interessi compensativi sulla somma dal sinistro all'attualità. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto lecito, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito non valga a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. E' tuttavia onere del creditore provare, anche in via presuntiva, che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Questo effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile un automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025). Va inoltre richiamata la sentenza Cass. 4938/2023 nella quale si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità di liquidazione del danno da ritardato pagamento dell'equivalente
11 monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, devono essere espressamente richiesti e provati dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto gli interessi compensativi che, tuttavia, non possono esserle riconosciuti atteso il fatto che non ha né provato, né tantomeno allegato, il danno asseritamente patito per il ritardato pagamento.
Sulla somma di € 39.714,65 sono dovuti invece gli interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
non possono essere riconosciuti, sebbene richiesti, gli interessi ex art. 1284 4° c.c. dal momento che questo Giudice condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l'art. 1284 4° comma c.c. trova applicazione in relazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale
(cfr. le decisioni Cass. 28409/2018; n. 8289/2019, recentemente Cass. 19063/2023); tenuto conto del dato testuale “se le parti non ne hanno determinato la misura” poiché ciò presuppone un accordo sulla misura degli interessi, tipicamente concernente le obbligazioni contrattuale;
diversamente, infatti, la norma sarebbe una inutile duplicazione dell'art. 1224 2° comma c.c. in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie laddove si prevede che si applica il tasso legale salva diversa previsione delle parti;
ed infine in ragione della funzione deflattiva e sanzionatoria che appare compatibile con la sole obbligazioni contrattuali, in quanto volta a colpire l'inadempienza rispetto ad un obbligo contrattualmente assunto.
2.2. Sulle spese mediche e di perizia ante causam
Va riconosciuto in favore di parte attrice il rimborso delle spese mediche di € 497,50 comprensivo non solo delle spese mediche in senso stretto, ossia i costi sostenuti per le cure (es. ticket ospedalieri), ma anche del costo della perizia medica ante causam, il tutto come da documentazione allegata in atti sub doc. 7 citazione.
Considerato che le spese mediche in senso stretto, sostenute tra novembre/dicembre 2021 e gennaio 2022, sono di importi piuttosto esigui e ridotti;
che invece la spesa più elevata è unicamente il costo della perizia medico legale di parte, fatturata in data 23.6.2022; si può rivalutare, anche per semplicità di calcolo, tutte le spese mediche da giugno 2022, con il risultato di € 539,29 comprensivo della sola rivalutazione e non anche degli interessi compensativi per i motivi più sopra esposti.
2.3. Sulle spese di negoziazione assistita e di attività legale stragiudiziale
Vanno rimborsate in favore di parte attrice le spese per la fase della negoziazione assistita nei limiti della sola attivazione, per l'importo di € 536,00 oltre accessori, calcolato con riguardo ai parametri indicati nel D.M. 147/22, considerato lo scaglione di valore del presente giudizio (da €
12 26.000,00 a € 52.000,00).
Sono altresì dovute le spese di assistenza legale stragiudiziale che si liquidano come da tariffario D.M. 147/22, facendo riferimento allo scaglione di valore della presente causa (da €
26.000,00 a € 52.000,00), nella misura dei valori medi e cioè € 2.410,00 oltre accessori, atteso che nel caso di specie, l'attività stragiudiziale indicata nella nota pro forma doc. 17 è stata cospicua, certamente utile e non superflua rispetto alla definizione del contenzioso.
3. Sulla manleva ha proposto domanda di manleva nei confronti della rimasta contumace, CP_1 CP_2
con la quale è assicurato per la responsabilità civile.
Sebbene il non abbia prodotto copia della polizza, l'esistenza della stessa risulta CP_1
chiaramente dal verbale della Polizia Municipale che ne indica altresì il numero e la scadenza, nonché dalla documentazione di causa in particolare dalla comunicazione di UN (doc. 16 citazione) nella quale la medesima, pur contestando di essere tenuta a corrispondere il risarcimento, non contesta l'esistenza della polizza e quindi che il sia un suo assicurato. CP_1
In ragione di ciò, va accolta la domanda di manleva proposta dal con la conseguenza CP_1
che è tenuta a manlevarlo di quanto questi è tenuto a pagare a titolo risarcitorio e spese legali CP_2 in favore dell'attore, nonché a rimborsargli le spese di lite dal medesimo sostenute in questo giudizio.
In conclusione
• Accertata la responsabilità del nel sinistro per cui è causa, il ha diritto al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non per complessivi € 40.253,94 oltre interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
oltre al rimborso di spese di negoziazione assistita e di attività stragiudiziale come sopra quantificate.
• Tali somme sono dovute dai convenuti in solido tra loro;
in ragione della domanda di manleva,
è poi tenuta a manlevare il di quanto questi è tenuto a corrispondere in CP_2 CP_1 favore dell'attore anche a titolo di spese di lite, nonché alla refusione in favore convenuto delle spese legali da lui sostenute. CP_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite di parte attrice vanno poste a carico delle convenute soccombenti in solido tra loro. è tenuta a manlevare il di quanto egli dovrà corrispondere a parte attrice. CP_2 CP_1
Le spese di lite del convenuto vanno poste a carico di CP_2
13 La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 26.000,00 fino a € 52.000,00;
- viene applicata la riduzione del 30% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M atteso il fatto che uno dei convenuti è rimasto contumace e l'altro, il CP_1
non ha svolto molte difese avendo depositato soltanto una breve comparsa di costituzione e le note di udienza.
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 1.190,70 per la fase di studio
€ 842,80 per la fase introduttiva
€ 1.264,20 per la fase istruttoria
€ 2.033,50 per la fase decisionale
Totale € 5.331,20, oltre esposti di € 893,18
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e ogni diversa istanza
[...] CP_1 Controparte_2
ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenute e condanna e in solido tra Controparte_2 CP_1 loro al pagamento in favore di dell'importo di € 40.253,94 oltre interessi Parte_1
ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenute e condanna e in solido tra Controparte_2 CP_1
loro all'integrale rimborso delle spese del giudizio a , con distrazione delle Parte_1
stesse in favore del difensore antistatario, liquidandole in € 5.331,20 per compensi ed € 893,18 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, € 536,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, ed € 2.410,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per negoziazione assistita ed attività stragiudiziale;
dichiara tenuta e condanna a manlevare di Controparte_2 CP_1
quanto questi è tenuto a corrispondere in favore di parte attrice sia a titolo di risarcimento del danno sia a titolo di spese di lite;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del Controparte_2
14 giudizio in favore di CP_1
al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 10.06.2025
liquidandole in € 5.331,20 per compensi oltre spese generali
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2112/2023 promossa da:
difeso dall'avv. LANDINI LUIGI, elettivamente domiciliato presso il Parte_1
suo studio in C.SO SICCARDI, 9 10122 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. SALONIA ROSA VENERINA, elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio in VIA VENTIMIGLIA, 65 10126 TORINO
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, dato atto della mancata adesione dei convenuti alla procedura di negoziazione assistita;
previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto Sig. nella produzione CP_1 dell'evento dannoso per cui è causa, voglia il Tribunale adito – ex artt.144-145-148 CdA e 2043-2054
c.c. – dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'esponente da liquidarsi come segue:
a titolo di danno non patrimoniale
1 - I.P. 11-12% (45 anni) € 25.069,50
- Incremento per sofferenza soggettiva € 6.902,00
- I.T.T. 155 gg al 100% € 17.825,00
- I.T.T. 60 gg al 75% € 5.175,00
- I.T.T. 60 gg al 50% € 3.450,00
- I.T.T. 35 gg al 25% € 1.006,25
- Cenestesi lavorativa +20% biologico € 10.505,15
TOTALE € 69.932,90
A titolo di danno patrimoniale
- Spese mediche € 497,50
- Negoziazione assistita € 782,08
- Spese legali stragiudiziali € 3.516,47
TOTALE € 4.796,05
e così complessivamente € 74.728,95 o altra somma veriore che il Giudice ill.mo riterrà legittimo ed equo liquidare secondo le risultanze di causa.
Con rivalutazione e interessi legali dal fatto alla domanda giudiziale e interessi di mora ex art. 1284
4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione a favore del legale sottoscritto, avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA come di legge.
Per parte convenuta CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste affinché venga disposta,
-CTU cinematica per la valutazione delle velocità dei veicoli coinvolti, i tempi di reazione dei conducenti e più in generale al fine di correttamente ricostruire la dinamica del sinistro;
-CTU medico legale ai fini della valutazione della condizione patologica in capo all'attore, del rapporto di causalità fra la patologia e la frattura, nonché per la corretta quantificazione del danno.
NEL MERITO,
-In via principale, respingersi tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e diritto;
-In via subordinata,
2 qualora si riconoscesse una responsabilità per colpa in capo al Sig. nella causazione del CP_1
sinistro del 15.10.2021, si chiede che venga riconosciuto il concorso di colpa del sig. e, Parte_1
pertanto, si proporzioni il risarcimento del danno che sarà accertato in giudizio, ponendolo in ogni caso in capo alla compagnia di assicurazioni convenuta;
-In via di ulteriore subordine, che qualsivoglia danno riconosciuto al Sig. sia posto in capo alla compagnia di assicurazioni Parte_1
convenuta in causa CP_2
In ogni caso con condanna alla rifusione dei compensi professionali oltre al rimborso forfettario, spese di giudizio, c.p.a. ed iva come per legge.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata ai convenuti in data 24.1.2023 e in data 30.1.2023, Parte_1
ha citato in giudizio e ,
[...] CP_1 Controparte_2
rappresentando i seguenti fatti.
• In data 15.10.2021, alle ore 10.00 circa, era alla guida del veicolo Mercedes Parte_1
Vito tg. GD370AT, di proprietà di Mercedes Benz Srl;
procedeva sul viale centrale di Corso
Giulio Cesare, direzione centro città, ed impegnava l'incrocio con Strada delle Cascinette con il semaforo verde;
• In quelle circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Mercedes Vito veniva in collisione con l'autovettura Isuzu tg. FF138CK, di proprietà e condotta da il quale, CP_3 CP_1
provenendo dal controviale di Corso Giulio Cesare, nella stessa direzione di marcia del
, giunto all'altezza di Strada delle Cascinette, svoltava a sinistra nonostante il semaforo Parte_1
rosso;
• A seguito del sinistro, il era trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
San Giovanni Bosco di Torino e riportava lesioni personali (frattura pluriframmentaria diafisaria del radio destro) che comportavano intense e prolungate algie e un periodo di ricovero dal 27 al 28.10.2021.
• L'entità del danno non patrimoniale era calcolata come segue dal medico legale di parte: invalidità permanente del 11-12% e invalidità temporanea di complessivi 310 giorni di cui 155 per ITT, 60 giorni per ITP al 75%, 60 giorni per ITP al 50% e 35 giorni per ITP al 25%;
3 • Le lesioni, la degenza ospedaliera, la terapia antalgica e la riduzione di funzionalità del braccio e della mano destra determinavano anche un profondo patimento morale del . Parte_1
• A causa dei danni riportati dopo il sinistro, il rimaneva assente dal lavoro sino al Parte_1
18.3.2022 e riprendeva soltanto in data 9.4.2022, con limitazioni nella movimentazione dei carichi atteso che i postumi del sinistro rendono il suo lavoro (corriere autotrasportatore) meno agevole e più faticoso e usurante.
• Documentava spese mediche per € 497,50 e spese per assistenza legale stragiudiziale e negoziazione assistita per € 4.298,55.
Chiedeva pertanto di accertare la responsabilità di nel sinistro per cui è causa e di CP_1 condannarlo, in solido con al pagamento di € 60.286,36 a titolo di danno non patrimoniale CP_2 ed € 4.769,05 a titolo di danno patrimoniale.
Si è costituito che ha svolto le seguenti difese. CP_1
• La dinamica del sinistro era parzialmente ricostruita dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro: entrambi i veicoli percorrevano Corso Giulio Cesare in direzione centro città; il veicolo Mercedes Vito, condotto dal , si trovava nel viale centrale corsia di sinistra, Parte_1
mentre il veicolo Pick-Up condotto dal si trovava nel controviale per svoltare a CP_1
sinistra verso Strada delle Cascinette.
• Ha contestato di aver attraversato dal controviale di Corso Giulio Cesare con la luce semaforica rossa, atteso che, al momento del fatto, l'impianto semaforico di riferimento per il era CP_1
spento. Ed infatti la Polizia Municipale, intervenuta sul posto, non contestava al la CP_1
violazione relativa al transito con il semaforo rosso ma soltanto la generica violazione di cui all'art. 41 c. 18 C.d.S. per non aver attraversato l'incrocio con prudenza.
• Ha contestato di essere responsabile del sinistro poiché, al momento dell'impatto, aveva già impegnato l'incrocio prima che sopraggiungesse il veicolo condotto dal , ed aveva Parte_1
anche già superato la carreggiata percorsa dal il cui veicolo non era visibile nella fase Parte_1
di svolta. Questa dinamica troverebbe conferma nei danni riportati dai due veicoli: il mezzo del era danneggiato nella parte anteriore destra, mentre quello del nella parte Parte_1 CP_1
posteriore sinistra. Se il avesse tenuto una velocità adeguata e fosse stato più attento, Parte_1 avrebbe potuto arrestare la propria marcia evitando l'impatto.
• Il teste oculare, , riferiva di aver notato un Pick up procedere parallelamente al Testimone_1
senso di marcia di Corso Giulio Cesare, di aver sentito dopo una frenata e di aver visto il furgone LI impattare sul Pick up sulla parte laterale posteriore sinistra;
nulla invece
4 dichiarava sullo stato dell'impianto semaforico.
• Ha contestato la lesione patita dal e il nesso causale con il sinistro, atteso che la Parte_1
frattura subita avrebbe natura patologica (displasia fibrosa) e non traumatica.
Chiedeva pertanto di respingere la domanda attorea;
in caso di accertamento della responsabilità, chiedeva di accertare il concorso colposo dell'attore e di essere manlevato dalla in via CP_2
istruttoria chiedeva disporsi CTU cinematica e medico legale.
Non si è costituita che pertanto è stata dichiarata Controparte_2
contumace in data 6.12.2023.
La causa è stata istruita a mezzo testi e interpello, ed è stata trattenuta in decisione in data
5.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
****
1. Sulla dinamica del sinistro
Nella relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro a circa un'ora e venti dall'evento (doc. 6 citazione), si legge:
✓ al momento del sopralluogo della Polizia Municipale, il veicolo del era già stato CP_1
rimosso, mentre il veicolo condotto dal era ancora nella posizione statica finale;
Parte_1
✓ sul posto, dichiarava: Alle ore 10:00 circa percorrevo il controviale di corso CP_1
Giulio Cesare verso interno città quando, giunto all'intersezione con strada delle Cascinette, tentavo la svolta a sinistra per prendere strada delle Cascinette avendo confuso il semaforo che proiettava luce verde per proseguire dritto con quello che consentiva la svolta. Nella manovra di svolta venivo urtato dal , targato GD370AT che percorreva corso Giulio CP_4
Cesare nel viale centrale verso interno città. Chiamavo quindi il 118.;
✓ in data 18.10.2021 provenivano presso gli uffici della Polizia Municipale, le dichiarazioni del teste oculare, , che aveva assistito all'incidente, il quale riferiva: Ero fermo al Testimone_1
semaforo proveniente da Strada delle Cascinette in attesa del verde per immettermi in C.so
Giulio Cesare. Ho notato un Pick-Up bianco che procedeva perpendicolare al senso di marcia regolare di C.so Giulio Cesare. Poco dopo sentivo una frenata e un furgone “LI” ha impattato sul fianco del . P.S. Ho lasciato il mio numero al conducente del furgone CP_3 perché era lì fermo. Non ho riconosciuto il conducente dell'altro veicolo;
5 ✓ in data 22.10.2021, presso gli uffici della Polizia Municipale, pervenivano poi le dichiarazioni del , il quale riferiva: Mi trovavo alla guida del veicolo aziendale, solo a bordo e con le Parte_1
cinture regolarmente allacciate e percorrevo la corsia di sinistra del viale centrale del corso
Giulio Cesare, proveniente dalla rotonda della Sfinge verso il centro città. Giunto all'incrocio semaforizzato con strada Cascinette, avendo il semaforo verde per la mia direzione di marcia, impegnavo l'intersezione. Mentre stavo impegnando l'intersezione vedevo improvvisamente davanti a me un veicolo che mi tagliava repentinamente la strada. Ho cercato di evitarlo, frenando, ma la situazione è stata talmente improvvisa che non riuscivo nell'intento, pertanto urtavo questo veicolo nella sua struttura laterale posteriore di sinistra. Ribadisco che quando è accaduto l'evento il semaforo proiettava luce verde per la mia direzione, e che non ho capito al momento da dove fosse sbucato questo veicolo. So solo che me lo sono trovato davanti perpendicolarmente. Nell'occorso ho portato lesioni tali da richiedere l'intervento di un'ambulanza che giungeva sul posto e mi trasportava presso l'ospedale “San Giovanni
Bosco”. Vi consegno la documentazione medica in mio possesso.
✓ Durante i rilievi del sinistro stradale, era accertato dagli agenti che la luce semaforica di colore rosso di svolta nel proiettore sospeso era bruciata (presente ripetitore sulla sinistra funzionante
– palo semaforico GCT1);
✓ L'agente verbalizzante comminava al la sanzione di cui all'art. 41 c. 18 C.d.S. perché CP_1 in occasione del sinistro, in presenza di luce semaforica spenta, non rispettava l'obbligo di procedere usando la particolare prudenza nel transitare nell'intersezione.
Le circostanze del sinistro sono state poi oggetto di prova per testi e interpello;
queste le dichiarazioni rese alle udienze del 11.3.2024 e 22.7.2024:
➢ Il teste (Agente di Polizia giudiziaria) riferiva: 1 Io non sono intervenuto in Testimone_2 loco l'accertamento lo hanno fatto i miei colleghi e hanno elevato una contravvenzione al veicolo perché in presenza di luce semaforica rossa spenta non rispettava l'obbligo di CP_5
procedere usando particolare prudenza nel transitare nella intersezione. 2 Non essendo presenti al momento del sinistro non abbiamo potuto accertare l'esatta fase semaforica in quel momento;
abbiamo sentito i testi e i conducenti. ADr Giudice: l'unico dato oggettivo è che la lanterna semaforica sospesa indicata nello schizzo planimetro di cui al doc 6 di parte attrice, presente nella carreggiata laterale del controviale, aveva la lampadina rossa bruciata. to CP_6
abbiamo accertato i punti d' urto tra i veicoli e abbiamo scattato delle foto allegata alla Tes_3
comunicazione di notizia di reato;
6 ➢ Il teste riferiva: Ho assistito al sinistro perché ero fermo al semaforo rosso e Testimone_1
provenivo da Strada delle Cascinette ADR Giudice: non sono stato sentito dai Vigili;
mi sono fermato per chiedere se avevano bisogno di un testimone e ho fatto il mio numero di telefono al conducente del furgone che poi mi ha chiamato e io ho fatto le dichiarazioni che confermo essere quelle trascritta dai Vigili nel verbale che mi viene letto in udienza. sul capo 1 io non potevo vedere la luce del semaforo perché io ero nell'angolo però ho visto il transito delle auto su Corso Giulio e quindi credo che fosse verde per il furgone;
io ero fermo al semaforo rosso in strada delle Cascinette sul capo 2 io ero fermo al semaforo e ho visto il pickup che veniva verso strada delle Cascinette non potevo vedere io il semaforo che aveva il pickup;
➢ Il convenuto interrogato, dichiarava: sul capo 1 è vero che l'attore impegnava CP_1
l'incrocio con i semaforo verde sul capo 2 non è vero che ho svoltato a sinistra con il rosso perché il semaforo era spento ADR avv.to Landini: il semaforo rosso che indicava che non potevo svoltare a sinistra era spento c'era un unico semaforo verde che indicava di andare dritto questo si è appurato dopo dalle indagini fatte dai Vigili. Confermo le dichiarazioni che ho fatto ai vigili anche se poi dopo si è appurato che quel semaforo era spento per chi doveva svoltare a sinistra.
Tenuto conto dei documenti prodotti e delle prove orali assunte, avendo riguardo a quanto sostenuto e contestato dalle parti nei rispettivi atti, si deve concludere che la responsabilità del sinistro sia da porre integralmente a carico del per i seguenti motivi. CP_1
❖ Non è contestata la direzione di marcia dei veicoli: il proveniva dalla corsia più a Parte_1
sinistra del viale centrale di Corso Giulio Cesare direzione centro città, mentre il si CP_1
trovava nel controviale del medesimo corso nella stessa direzione di marcia;
❖ Non è parimenti contestato che il abbia attraversato l'incrocio con Strada delle Parte_1
Cascinette con il favore della luce semaforica verde (cfr. interpello Bonfante udienza del
22.7.2024); mentre è oggetto di contestazione tra le parti se il abbia impegnato CP_1
l'incrocio dal controviale a semaforo rosso (tesi sostenuta dall'attore) oppure spento (tesi del convenuto);
❖ Rispetto alla luce semaforica di riferimento per la corsia percorsa dal , gli Agenti, CP_1
intervenuti sul luogo del sinistro, accertavano che la lanterna sospesa di svolta a sinistra non era funzionante perché la lampadina rossa era bruciata. Nondimeno, gli Agenti verificavano anche che nella direzione di marcia del era comunque presente un altro semaforo verticale CP_1
posto sul lato sinistro della semicarreggiata che presentava tutte le luci di svolta a sinistra
7 correttamente funzionanti (cfr. verbale doc. 6 citazione). Quindi, se il avesse prestato CP_1
maggior attenzione e prudenza prima di accingersi alla svolta a sinistra immettendosi nell'incrocio – peraltro di notevoli dimensioni essendo composto da tre corsie nel viale centrale -
, ben avrebbe potuto avvedersi della presenza di un altro semaforo laterale, verificare la fase semaforica per la sua direzione di marcia e quindi arrestarsi in caso di luce rossa. È verosimile, infatti, che al momento dell'attraversamento dell'incrocio da parte del la luce CP_1
semaforica fosse proprio rossa per il convenuto che doveva svoltare a sinistra, dal momento che il era posizionato nella corsia di svolta a sinistra che consente di attraversare CP_1
perpendicolarmente il viale centrale percorso dal;
sicché se era verde per i veicoli Parte_1
transitanti sul corso centrale che percorrevano dritta la strada (e cioè per il ), Parte_1
evidentemente era necessariamente rosso per quelli che invece dovevano impegnare l'incrocio per attraversarlo perpendicolarmente e cioè per il e parimenti per il teste CP_1 [...]
che dalla perpendicolare Strada delle Cascinette doveva impegnare l'incrocio in Tes_1
direzione uguale e contraria al come dallo stesso riferito. CP_1
❖ Non sono invece emersi in corso di causa elementi indicativi di una condotta del in Parte_1
violazione delle norme del Codice della Strada o comunque una condotta di guida imprudente, e quindi tale da integrare un concorso colposo nel sinistro ex art. 1227 c.c., poiché 1) non è emerso in corso di causa e comunque non è stato provato che il veicolo attoreo viaggiasse oltre il limite di velocità consentito;
2) non è condivisibile la tesi del convenuto per cui, tenuto conto della morfologia dei danni riportati dai due mezzi (per veicolo Cottiglia nella parte anteriore destra, e per il veicolo Bonfante, nella fiancata posteriore sinistra), se l'attore avesse prestato maggiore attenzione, avrebbe visto il veicolo del evitando l'impatto, dal momento che è CP_1 chiaramente emerso dall'istruttoria svolta che il veicolo attoreo, che percorreva corso Giulio
Cesare, aveva legittimamente impegnato l'incrocio con il semaforo verde;
e quindi una maggior attenzione si sarebbe piuttosto pretesa dal che ha invece illegittimamente impegnato la CP_1
strada; 3) il ha confermato, in udienza, quanto dichiarato ai vigili e cioè che tentava la CP_1
svolta a sinistra per prendere strada delle Cascinette confondendo tuttavia il semaforo che proiettava luce verde per proseguire dritto, con quello che consentiva la svolta;
durante questa manovra di svolta era urtato dal veicolo guidato dal . È verosimile quindi che il Parte_1 abbia impegnato l'incrocio credendo erroneamente che fosse per lui verde e quindi CP_1 senza guardare se ci fossero già dei veicoli in prossimità dell'incrocio o se quantomeno ne stessero sopraggiungendo, cosa che certamente gli avrebbe consentito di evitare l'urto con il veicolo attoreo che, come detto, legittimamente percorreva la strada con il favore della luce
8 verde.
Pertanto, la responsabilità del sinistro è attribuibile in via esclusiva al CP_1
2. Sui danni
2.1. Sul danno non patrimoniale
Non si è ritenuto di ammette una CTU medica per valutare il danno non patrimoniale lamentato dall'attore poiché il non ha contestato la percentuale di danno ma ha evidenziato unicamente CP_1 la possibile natura patologica (displasia fibrosa) e non traumatica della lesione lamentata dall'attore.
Questa circostanza tuttavia è stata già considerata e valutata dal medico legale di parte attrice che ha dato atto, nella propria perizia, dell'esistenza della displasia. Il convenuto non ha fornito elementi nuovi, utili e diversi per confutare la valutazione già espressa dal medico di parte, che pertanto, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi attendibile e sufficiente per la quantificazione del danno non patrimoniale.
Dalla perizia prodotta da parte attrice sub doc. 9, è emerso quanto segue.
o In occasione del sinistro per cui è causa, il ha riportato una frattura pluriframmentaria Parte_1
diafisaria del radio sx su pre-esistente area di displasia fibrosa ed un valido trauma distorsivo al rachide cervicale;
o La frattura del radio è stata trattata con valva gessata mantenuta per due mesi;
è seguito intenso trattamento riabilitativo;
o Considerata la documentazione radiografica, lo stato clinico odierno e la sintomatologia lamentata, il danno biologico permanente è pari al 11-12%, al netto delle preesistenze asintomatiche e non foriere di limitazioni funzionali. In sostanza quindi, la preesistenza è del tutto indifferente rispetto alla lesione patita nel sinistro, atteso che, prima dell'incidente, non vi era alcuna compromissione della validità dell'attore che conduceva una vita normale;
pertanto, la pregressa displasia è irrilevante e ininfluente sulle conseguenze dannose.
o Il quadro clinico attuale di rigidità del polso sinistro può trovare ovviamente miglioramento qualora il periziando si sottoponesse al già consigliato intervento chirurgico, con buoni esiti;
o Il danno biologico temporaneo è circoscrivibile in complessivi 155 giorni di cui 60 giorni al
75%, 60 giorni al 50% e 35 giorni al 25%, con inabilità totale al lavoro per tutta la durata della invalidità temporanea;
o I postumi reliquati incidono di generiche attività di tipo operaio rendendole più faticose,
9 usuranti e impegnative delle energie di riserva, come evincibile delle limitazioni funzionali poste nel giudizio di idoneità lavorativa al termine del periodo di inabilità temporanea.
Il danno non patrimoniale va liquidato secondo i criteri delle Tabelle di Milano (ed. 2024) in uso presso questo Tribunale, come segue:
▪ Età del danneggiato al momento del fatto (45 anni);
▪ Danno biologico permanente nella misura del 11-12% e quindi € 25.069,50, risultante, come proposto da parte attrice, nella media aritmetica tra le somme corrispondenti alle due percentuali;
con la precisazione che tale somma include soltanto il danno biologico permanente e non anche la componente del danno morale, atteso che quest'ultimo consiste in una voce di danno a sé stante che deve essere oggetto di prova puntuale da parte del danneggiato, anche a mezzo di presunzioni vieppiù quando la lesione permanente sia di grave entità.
Nel caso di specie, la lesione patita dal danneggiato è di poco superiore alle microlesioni e quindi non di entità tale da far presumere una sofferenza soggettiva interiore che comunque non è stata allegata dall'attore; questi infatti non ha dedotto alcuna circostanza specifica da cui evincere che tale lesione permanente gli arrechi un patimento, eccetto l'allegazione della sofferenza interiore patita durante il trattamento terapeutico – che sarà considerata nella liquidazione del danno da invalidità temporanea –, e la cenestesi lavorativa che incide sulla personalizzazione del danno biologico permanente e non sul danno morale.
Va riconosciuta invece la personalizzazione sul danno biologico permanente nella misura del 20% considerato che 1) il teste – anch'egli corriere, collega di lavoro Testimone_4 del da circa due anni presso – ha spiegato il tipo di attività svolta dal Parte_1 CP_7
, riferendo: Confermo; anche lui come me è un corriere corrieri di;
carica Parte_1 CP_7
e scarica pacchi al mattino fino a termine consegna;
li carica sul furgone e li scarica al domicilio del cliente ADR Giudice: al mattino quando arriviamo c'è un carrello dove sono collocati i pacchi più piccoli dentro delle borse che sono già loro pesanti e poi c'è un altro carrello con i pacchi di dimensione piò grossa di regola il massimo di un pacco è di circa
20/21 chili ma a volte capita che le borse contenendo più pacchi sono anche più pesanti; 2) nella perizia medico legale di parte, il consulente ha spiegato che I postumi reliquati incidono di generiche attività di tipo operaio rendendole più faticose, usuranti e impegnative delle energie di riserva, come evincibile delle limitazioni funzionali poste nel giudizio di idoneità lavorativa al termine del periodo di inabilità temporanea, e quindi
10 l'attuale condizione fisica del determina un maggiore affaticamento nello Parte_1
svolgimento delle mansioni lavorative (corriere) che comportano una movimentazione di carichi resa più faticosa a causa della lesione patita nell'incidente; 3) il convenuto CP_1 non ha mai contestato la percentuale di personalizzazione domandata dall'attore, né la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.
Pertanto, il danno biologico permanente, comprensivo di aumento del 20% a titolo di personalizzazione, è pari ad € 30.083,40.
▪ Il danno biologico temporaneo – comprensivo anche della componente morale tenuto conto della verosimile e presumibile sofferenza del danneggiato che ha dovuto sopportare la degenza ospedaliera, l'intervento chirurgico, una terapia riabilitativa – è liquidato come segue:
60 giorni al 75% = € 5.175,00
60 giorni al 50% = € 3.450,00
35 giorni al 25% = € 1.006,25
Totale € 9.631,25
Pertanto, il danno non patrimoniale è liquidato in complessivi € 39.714,65 all'attualità, senza necessità di rivalutazione.
In adesione ai principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non sono liquidati gli interessi compensativi sulla somma dal sinistro all'attualità. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto lecito, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito non valga a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. E' tuttavia onere del creditore provare, anche in via presuntiva, che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Questo effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile un automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025). Va inoltre richiamata la sentenza Cass. 4938/2023 nella quale si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità di liquidazione del danno da ritardato pagamento dell'equivalente
11 monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, devono essere espressamente richiesti e provati dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto gli interessi compensativi che, tuttavia, non possono esserle riconosciuti atteso il fatto che non ha né provato, né tantomeno allegato, il danno asseritamente patito per il ritardato pagamento.
Sulla somma di € 39.714,65 sono dovuti invece gli interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
non possono essere riconosciuti, sebbene richiesti, gli interessi ex art. 1284 4° c.c. dal momento che questo Giudice condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l'art. 1284 4° comma c.c. trova applicazione in relazione alle sole obbligazioni di fonte contrattuale
(cfr. le decisioni Cass. 28409/2018; n. 8289/2019, recentemente Cass. 19063/2023); tenuto conto del dato testuale “se le parti non ne hanno determinato la misura” poiché ciò presuppone un accordo sulla misura degli interessi, tipicamente concernente le obbligazioni contrattuale;
diversamente, infatti, la norma sarebbe una inutile duplicazione dell'art. 1224 2° comma c.c. in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie laddove si prevede che si applica il tasso legale salva diversa previsione delle parti;
ed infine in ragione della funzione deflattiva e sanzionatoria che appare compatibile con la sole obbligazioni contrattuali, in quanto volta a colpire l'inadempienza rispetto ad un obbligo contrattualmente assunto.
2.2. Sulle spese mediche e di perizia ante causam
Va riconosciuto in favore di parte attrice il rimborso delle spese mediche di € 497,50 comprensivo non solo delle spese mediche in senso stretto, ossia i costi sostenuti per le cure (es. ticket ospedalieri), ma anche del costo della perizia medica ante causam, il tutto come da documentazione allegata in atti sub doc. 7 citazione.
Considerato che le spese mediche in senso stretto, sostenute tra novembre/dicembre 2021 e gennaio 2022, sono di importi piuttosto esigui e ridotti;
che invece la spesa più elevata è unicamente il costo della perizia medico legale di parte, fatturata in data 23.6.2022; si può rivalutare, anche per semplicità di calcolo, tutte le spese mediche da giugno 2022, con il risultato di € 539,29 comprensivo della sola rivalutazione e non anche degli interessi compensativi per i motivi più sopra esposti.
2.3. Sulle spese di negoziazione assistita e di attività legale stragiudiziale
Vanno rimborsate in favore di parte attrice le spese per la fase della negoziazione assistita nei limiti della sola attivazione, per l'importo di € 536,00 oltre accessori, calcolato con riguardo ai parametri indicati nel D.M. 147/22, considerato lo scaglione di valore del presente giudizio (da €
12 26.000,00 a € 52.000,00).
Sono altresì dovute le spese di assistenza legale stragiudiziale che si liquidano come da tariffario D.M. 147/22, facendo riferimento allo scaglione di valore della presente causa (da €
26.000,00 a € 52.000,00), nella misura dei valori medi e cioè € 2.410,00 oltre accessori, atteso che nel caso di specie, l'attività stragiudiziale indicata nella nota pro forma doc. 17 è stata cospicua, certamente utile e non superflua rispetto alla definizione del contenzioso.
3. Sulla manleva ha proposto domanda di manleva nei confronti della rimasta contumace, CP_1 CP_2
con la quale è assicurato per la responsabilità civile.
Sebbene il non abbia prodotto copia della polizza, l'esistenza della stessa risulta CP_1
chiaramente dal verbale della Polizia Municipale che ne indica altresì il numero e la scadenza, nonché dalla documentazione di causa in particolare dalla comunicazione di UN (doc. 16 citazione) nella quale la medesima, pur contestando di essere tenuta a corrispondere il risarcimento, non contesta l'esistenza della polizza e quindi che il sia un suo assicurato. CP_1
In ragione di ciò, va accolta la domanda di manleva proposta dal con la conseguenza CP_1
che è tenuta a manlevarlo di quanto questi è tenuto a pagare a titolo risarcitorio e spese legali CP_2 in favore dell'attore, nonché a rimborsargli le spese di lite dal medesimo sostenute in questo giudizio.
In conclusione
• Accertata la responsabilità del nel sinistro per cui è causa, il ha diritto al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non per complessivi € 40.253,94 oltre interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
oltre al rimborso di spese di negoziazione assistita e di attività stragiudiziale come sopra quantificate.
• Tali somme sono dovute dai convenuti in solido tra loro;
in ragione della domanda di manleva,
è poi tenuta a manlevare il di quanto questi è tenuto a corrispondere in CP_2 CP_1 favore dell'attore anche a titolo di spese di lite, nonché alla refusione in favore convenuto delle spese legali da lui sostenute. CP_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite di parte attrice vanno poste a carico delle convenute soccombenti in solido tra loro. è tenuta a manlevare il di quanto egli dovrà corrispondere a parte attrice. CP_2 CP_1
Le spese di lite del convenuto vanno poste a carico di CP_2
13 La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 26.000,00 fino a € 52.000,00;
- viene applicata la riduzione del 30% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M atteso il fatto che uno dei convenuti è rimasto contumace e l'altro, il CP_1
non ha svolto molte difese avendo depositato soltanto una breve comparsa di costituzione e le note di udienza.
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 1.190,70 per la fase di studio
€ 842,80 per la fase introduttiva
€ 1.264,20 per la fase istruttoria
€ 2.033,50 per la fase decisionale
Totale € 5.331,20, oltre esposti di € 893,18
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e ogni diversa istanza
[...] CP_1 Controparte_2
ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenute e condanna e in solido tra Controparte_2 CP_1 loro al pagamento in favore di dell'importo di € 40.253,94 oltre interessi Parte_1
ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenute e condanna e in solido tra Controparte_2 CP_1
loro all'integrale rimborso delle spese del giudizio a , con distrazione delle Parte_1
stesse in favore del difensore antistatario, liquidandole in € 5.331,20 per compensi ed € 893,18 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, € 536,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, ed € 2.410,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per negoziazione assistita ed attività stragiudiziale;
dichiara tenuta e condanna a manlevare di Controparte_2 CP_1
quanto questi è tenuto a corrispondere in favore di parte attrice sia a titolo di risarcimento del danno sia a titolo di spese di lite;
dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del Controparte_2
14 giudizio in favore di CP_1
al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 10.06.2025
liquidandole in € 5.331,20 per compensi oltre spese generali
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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