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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MA G. Di CO
- Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. IC De MA
3) Dott. TE EC
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n.348/2023 promossa in grado di appello da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Camarda.
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Crescimanno e Controparte 1
GI GA.
APPELLATO
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 3/4/2024 1' Parte_1 propose appello avverso la sentenza n. 1019/2024 del Tribunale di Palermo emessa in data 7/3/2024, che aveva riconosciuto a Controparte 1 una percentuale di invalidità da malattia professionale
(ipoacusia bilaterale) in misura del 18% superiore a quella riconosciuta in via '
amministrativa pari all'11%, e, altresì, ne aveva fissato la decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Nulla opponendo in ordine alla genesi tecnopatica della malattia denunciata, l' Pt_1 dedusse l'erroneità delle conclusioni della consulenza tecnica con limitato riferimento alla percentuale invalidante accertata ed alla decorrenza che avrebbe dovuto essere più opportunamente postergata rispetto all'esame audiometrico dallo stesso c.t.u. effettuato in data 18/12/2023.
Ritualmente notificati ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza si costituì
l'appellato, deducendo l'infondatezza del gravame.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, all'udienza sopra indicata è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
Il C.T.U. nominato in questo grado del giudizio, sulla base degli accertamenti effettuati, ha concluso l'indagine demandata affermando che il CP 1 presentava alla data della domanda amministrativa (10/7/2019) , quale conseguenza della malattia professionale contratta, una riduzione della capacità lavorativa in misura non superiore al 16%.
Tale percentuale invalidante risulta incrementata al 18% a partire dal 18/12/2023 alla luce delle risultanze dell'esame audiometrico effettuato in pari data.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dopo aver preso in esame puntualmente i motivi di cui all'atto di appello vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati.
Operando la regola processuale dettata dall'art. 149 disp att. c.p.c., deve prendersi atto della variazione del quadro invalidante accertato a partire dal mese di dicembre 2023.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, la percentuale invalidante contratta dal CP 1 va rideterminata nella misura accertata con conseguente condanna dell' Pt 1 al pagamento del corrispondente indennizzo in rendita.
Tenuto conto dell'esito del giudizio di gravame sussistono giustificati motivi per pronunciare la compensazione integrale delle spese processuali della fase di appello.
Vanno lasciate definitivamente a carico dell'appellante istituto le spese della consulenza tecnica espletata nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della n. 1019/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 7 marzo 2024, dichiara che Controparte 1 ha diritto alla rendita conseguente a malattia professionale correlata ad una percentuale di invalidità del 16% dalla data della domanda amministrativa e del 18% a decorrere dall'1 dicembre con le 2023 e per l'effetto condanna l' Pt 1 all'erogazione della relativa prestazione decorrenze predette e gli accessori di legge.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Lascia a carico dell' Pt_1 le spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
Palermo 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC De MA MA G. Di CO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MA G. Di CO
- Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. IC De MA
3) Dott. TE EC
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n.348/2023 promossa in grado di appello da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Camarda.
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Crescimanno e Controparte 1
GI GA.
APPELLATO
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 3/4/2024 1' Parte_1 propose appello avverso la sentenza n. 1019/2024 del Tribunale di Palermo emessa in data 7/3/2024, che aveva riconosciuto a Controparte 1 una percentuale di invalidità da malattia professionale
(ipoacusia bilaterale) in misura del 18% superiore a quella riconosciuta in via '
amministrativa pari all'11%, e, altresì, ne aveva fissato la decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Nulla opponendo in ordine alla genesi tecnopatica della malattia denunciata, l' Pt_1 dedusse l'erroneità delle conclusioni della consulenza tecnica con limitato riferimento alla percentuale invalidante accertata ed alla decorrenza che avrebbe dovuto essere più opportunamente postergata rispetto all'esame audiometrico dallo stesso c.t.u. effettuato in data 18/12/2023.
Ritualmente notificati ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza si costituì
l'appellato, deducendo l'infondatezza del gravame.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, all'udienza sopra indicata è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
Il C.T.U. nominato in questo grado del giudizio, sulla base degli accertamenti effettuati, ha concluso l'indagine demandata affermando che il CP 1 presentava alla data della domanda amministrativa (10/7/2019) , quale conseguenza della malattia professionale contratta, una riduzione della capacità lavorativa in misura non superiore al 16%.
Tale percentuale invalidante risulta incrementata al 18% a partire dal 18/12/2023 alla luce delle risultanze dell'esame audiometrico effettuato in pari data.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dopo aver preso in esame puntualmente i motivi di cui all'atto di appello vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati.
Operando la regola processuale dettata dall'art. 149 disp att. c.p.c., deve prendersi atto della variazione del quadro invalidante accertato a partire dal mese di dicembre 2023.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, la percentuale invalidante contratta dal CP 1 va rideterminata nella misura accertata con conseguente condanna dell' Pt 1 al pagamento del corrispondente indennizzo in rendita.
Tenuto conto dell'esito del giudizio di gravame sussistono giustificati motivi per pronunciare la compensazione integrale delle spese processuali della fase di appello.
Vanno lasciate definitivamente a carico dell'appellante istituto le spese della consulenza tecnica espletata nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della n. 1019/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 7 marzo 2024, dichiara che Controparte 1 ha diritto alla rendita conseguente a malattia professionale correlata ad una percentuale di invalidità del 16% dalla data della domanda amministrativa e del 18% a decorrere dall'1 dicembre con le 2023 e per l'effetto condanna l' Pt 1 all'erogazione della relativa prestazione decorrenze predette e gli accessori di legge.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Lascia a carico dell' Pt_1 le spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
Palermo 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC De MA MA G. Di CO