Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00791/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2026, proposto da SA KH, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolini e Alessandra Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 112/26 del 22 gennaio 2026, notificato a mani in pari data, con cui la Questura di Firenze ha decretato l’improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo, tra cui la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, prot. n. 0050432 del 1° giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa US AP e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Il signor SA KH, cittadino bengalese, in data 25 maggio 2021 presentava presso la Questura di Crotone istanza di protezione internazionale, conseguendo il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008.
Il 26 luglio 2024 il ricorrente presentava domanda di conversione del predetto titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura di Firenze.
2. L’Amministrazione respingeva l’istanza del ricorrente facendo applicazione della Legge 5 maggio 2023, n. 50, che aveva convertito il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, inibendo la conversione dei permessi per protezione speciale in permessi per motivi di lavoro.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il cittadino straniero impugnava il suddetto diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, deducendo, essenzialmente, l’illegittimità dell’atto gravato per violazione della disciplina transitoria di cui all’art. 7 D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023.
4. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
5.1. L’art. 7, D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023, al primo comma, ha abrogato la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in precedenza sancita dall'art. 6, comma 1- bis , lett. “a” D. Lgs. n. 286/98; lo stesso art. 7 prevede tuttavia, al comma 2, che “ per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ” e, al comma 3, che “ i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19 comma 1.1 terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge ”.
5.2. Orbene, con riferimento alla disciplina transitoria di cui ai citati commi 2 e 3, il Consiglio di Stato, con sentenza. n. 9634 del 5 dicembre 2025, ha chiarito quanto segue: «13 … [L]a disciplina transitoria dettata dall’art. 7, co. 2 d.l. n. 20/2023 tiene fermo il regime previgente per tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, dunque pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto Cutro, e non già per le istanze di conversione sic et simpliciter. L’esegesi prospettata fa leva in primis sull’argomento letterale e su quello logico-sistematico. 13.1. – Sul versante strettamente letterale la disposizione transitoria, nel riferirsi alle istanze presentate sino alla data di entrata in vigore del decreto Cutro ovvero ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, dispone che continui ad applicarsi la disciplina previgente: orbene, tale rinvio alle “istanze già presentate” rinviene il proprio referente logico-concettuale nelle categorie di permessi di soggiorno incise dalla disposizione novellistica e ben evidenziate dalla rubrica normativa ossia “permessi per protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali”. 13.2. – L’argomento letterale è vieppiù corroborato, in chiave logico-sistematica, dalla disposizione di cui al comma 3 che, con riguardo ai permessi per protezione speciale, stabilisce in via ulteriore la facoltà di rinnovo annuale una tantum per quelli già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto precisando significativamente che “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”. Siffatta precisazione trova la propria ratio essendi nella peculiarità del regime ad hoc dettato per i permessi di protezione speciale (ossia l’aggiuntiva rinnovabilità per un ulteriore anno) e conferma implicitamente – come suggerito dalla stessa locuzione “resta ferma” - l’inerenza della facoltà di conversione al regime giuridico transitorio degli altri permessi di soggiorno per i quali sia stata presentata istanza di rilascio anteriormente all’entrata in vigore del decreto. In altre parole, la previa presentazione dell’istanza determina l’ultrattività dell’intero regime previgente, ivi includendovi la facoltà di conversione del permesso […] in permesso per lavoro subordinato e non è dato ravvisare ulteriori fattori limitativi o preclusivi come già chiarito nei precedenti arresti della Sezione (“La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto”, così nell’ordinanza di questa Sezione n. 3313/2024). 13.3. – Milita in favore in questa esegesi anche l’ulteriore considerazione, di indole equitativa, per cui solo il criterio determinativo della data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio scongiurerebbe eventuali disparità di trattamento nell’applicazione della disciplina sopravvenuta, obiettivamente più sfavorevole, mentre l’indirizzo interpretativo patrocinato dall’Amministrazione rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica concernente il primo titolo di soggiorno. 13.4. – Da ultimo, l’esegesi estensiva viene ulteriormente corroborata dalla stessa relazione illustrativa predisposta a corredo del decreto-legge n. 20/2023 che, con riguardo alla disposizione transitoria in esame – originariamente dettata, come del resto l’intero articolo, con riferimento ai soli permessi per protezione speciale -, esplicitava che la norma era volta ad estendere “l’efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare l’istanza di protezione speciale”, dunque sgombrava il campo da ogni dubbio sulla circostanza che l’istanza che assumeva rilievo era quella per il rilascio del titolo di soggiorno originario per protezione speciale e non appunto l’istanza di conversione » (Consiglio di Stato, III, 5 dicembre 2025 n. 9634).
Alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale, deve dunque aversi riguardo alla data di presentazione dell’originaria istanza di protezione internazionale ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto, nel senso che (per quanto qui rileva) il divieto di conversione introdotto dalla legge n. 50/2023 opera solo per coloro che abbiano presentato istanza di ammissione alla protezione internazionale in epoca successiva all’entrata in vigore della suddetta legge, risalente al 5 maggio 2023.
5.3. Nel caso di specie, il signor SA KH presentava domanda di protezione in data 25 maggio 2021, e dunque prima dell’entrata in vigore della legge 50/2023 (5 maggio 2023), sicché al ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina previgente all’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023.
La P.A. avrebbe dunque dovuto ammettere la possibilità di conversione, illegittimamente negata, invece, col provvedimento impugnato.
6. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il diniego di conversione gravato con l’atto introduttivo della presente causa.
7. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
US AP, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| US AP | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO